Sentenza 30 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2004, n. 6331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6331 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMOERGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE NA JO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1878/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/12/01 R.G.N. 3193/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato LEORE GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12 ottobre 1999, DI OI RT, lettore di madrelingua straniera presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, esponeva che con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Napoli, ritenuti illegittimi i termini annuali apposti ai successivi contratti di diritto privato stipulati con l'Ateneo stesso, aveva accertato la esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del primo contratto. Aggiungeva che con altra sentenza del Pretore di Napoli era stato dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 15 luglio 1966 e ordinata la reintegra nel posto di lavoro a conferma della precedente ordinanza cautelare. Precisava che, con apposito decreto rettorale, l'Università aveva dato immediata esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal Pretore di Napoli alla scadenza dell'ultimo contratto, reintegrandola nel posto di lavoro sin dal settembre 1996 e mantenendola in servizio continuativo per i residui mesi dell'anno accademico in corso e per i dodici mesi degli anni accademici successivi. Lamentava, poi, che l'Università aveva inopinatamente stabilito che dal 1-12-1998 avrebbe dovuto essere stipulato un nuovo contratto secondo il profilo di cui all'art. 51 del CCNL secondo la legge 236/95, altrimenti il rapporto si sarebbe definitivamente risolto, e che, a fronte del rifiuto opposto, il Direttore Amministrativo aveva dichiarato che il rapporto in corso avrebbe dovuto avere la durata dell'ultimo contratto, cioè dal 1 febbraio al 15 luglio, per un numero di ore settimanali non inferiori a 16 e con retribuzione annua lorda di lire 20.000.000.
Tanto premesso, la ricorrente deduceva che il rapporto di lavoro in corso doveva essere qualificato come a tempo indeterminato e pieno, cioè con diritto a permanere in servizio per dodici mesi all'anno, e concludeva, in via d'urgenza, per l'ordine di immediato ripristino del rapporto e, nel merito, per la declaratoria di illegittimità della interruzione e/o sospensione del rapporto, con condanna dell'Università al pagamento delle retribuzioni non percepite dal 16 luglio 1999.
Si costituiva in giudizio l'Università, deducendo la infondatezza del ricorso. Esaurita la fase cautelare, con il rigetto della relativa domanda ex art. 669 e ss. c.p.c., l'adito Tribunale di Napoli, con sentenza dell'11 luglio 2000, rigettava il ricorso e compensava le spese.
2. Avverso tale sentenza l'originarla ricorrente interponeva appello, chiedendone la riforma ed insistendo per la declaratoria di illegittimità della interruzione e/o sospensione del rapporto di lavoro del 15 luglio 1999 e per la condanna dell'Università al pagamento delle retribuzioni non percepite dal 16-7-1999 al 31-1- 2000, oltre a rivalutazione ed interessi. Deduceva in particolare:
che con la sentenza di conversione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro erano venuti meno i termini annuali apposti illegittimamente ai singoli contratti, con la conseguente prosecuzione del rapporto oltre il termine pattuito e con diritto della dipendente a prestare la sua attività lavorativa senza soluzione di continuità; che erroneamente, quindi, il primo giudice aveva stabilito che la sentenza di conversione avrebbe eliminato unicamente il termine finale del contratto ma non le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
che, infatti, la caducazione del termine finale travolgeva interamente le modalità di esecuzione della prestazione come pattuite dalle parti contraenti, in quanto, consentendo, appunto, lo svolgimento della prestazione lavorativa oltre il termine stesso, faceva venir meno proprio le dette modalità; che, del resto, non poteva di certo sostenersi che a seguito della conversione del rapporto fosse sorto un rapporto a tempo indeterminato a part-time verticale (con durata della prestazione per cinque mesi e mezzo per ogni anno accademico); che una tale tesi avrebbe potuto avere un qualche fondamento soltanto se ab origine i contratti a termine fossero stati anche a tempo parziale;
che, al contrario, i contratti conclusi erano stati semplicemente a termine ex art. 28 d.P.R. n. 382/80, con chiara cessazione del rapporto alla scadenza del termine stesso, senza che fosse pattuito alcuno stato di sospensione o quiescenza del rapporto medesimo;
che, pertanto, i vari contratti a termine, che all'origine non erano part-time, non potevano di certo divenirlo a seguito della dichiarazione di nullità dei termini illegittimamente apposti;
che, del resto, la stessa sentenza di conversione nulla riferiva sulla presunta nascita di un rapporto part-time; che, per altro, neppure poteva invocarsi, a sostegno della tesi accolta dal primo giudice, la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 2334/1991) concernente la fattispecie del diritto alla retribuzione negli intervalli non lavorati, fra un contratto a termine e l'altro, a seguito dell'accertamento giudiziale di un unico rapporto a tempo indeterminato, fattispecie, questa, del tutto diversa dalla presente, riguardante il diritto a permanere in servizio oltre il termine pattuito, a seguito della dichiarazione di nullità del termine stesso;
che anche la presunta differenza evidenziata dal primo giudice (nel contratto del 1996) fra la clausola n. 11 sul termine finale e la clausola n. 1 (recte 2?) sulle modalità di espletamento delle prestazioni non trovava alcuna giustificazione logica, dovendo entrambe essere lette unitamente, con la ulteriore precisazione che con la clausola n. 11 non si era fatto altro che ribadire il contenuto dell'art. 28 citato e cioè che alla scadenza del contratto a termine il rapporto doveva essere risolto;
che, pertanto, la sentenza di conversione aveva inciso proprio sulla clausola n. 11, nella quale era specificato il periodo lavorativo del ricorrente con l'indicazione del termine finale del contratto e che da ciò era conseguito il diritto del dipendente a permanere in servizio oltre il termine pattuito, con la conseguenza ulteriore che era venuta meno anche la clausola n. 11, la quale si limitava a riportare il contenuto dell'art. 28; che la pronuncia giudiziale, con l'accertamento dell'illegittimità del termine e la conversione del rapporto in altro rapporto di lavoro, travolge le precedenti intese contrattuali, con la disciplina voluta dalle parti;
che, pertanto, andava affermata la continuità del rapporto di lavoro, quale conseguenza della conversione a tempo indeterminato;
che, del resto, i corsi di lingua, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si svolgevano anche al di fuori del periodo 1 febbraio/15 luglio;
che in particolare, come attestato dalle dichiarazioni dei professori depositate in atti, l'appellante per gli anni 96/97 e 97/98 era rimasta in servizio per dodici mesi all'anno svolgendo regolarmente la propria prestazione lavorativa;
che, per altro, il decreto rettorale di reintegra era stato disposto con "effetto immediato", al di fuori del periodo 1^ febbraio/15 luglio;
che, pertanto, infondata risultava la tesi circa un errore al riguardo da parte dei funzionari dell'Università; che, infine, a ben vedere, l'Università, dopo aver dato per oltre due anni corretta esecuzione alla sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato, aveva deciso di proporre la stipula di un nuovo contratto di lavoro (ex art. 51 del CCNL), che avrebbe modificato in peius le condizioni di lavoro della dipendente, in particolare sotto il profilo retributivo, e, a fronte del rifiuto della dipendente stessa, aveva, in sostanza, tentato di "ripristinare a suo piacimento il termine contrattuale venuto meno con la sentenza di conversione a tempo indeterminato".
2.1. Costituitasi, l'Università contestava la fondatezza dell'appello, deducendo in particolare: che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto determinava la prosecuzione del rapporto di lavoro con le stesse modalità ed alle medesime condizioni stabilite dalle parti, non coinvolte dalla sentenza del Giudice del lavoro;
che, d'altra parte, nessun mutamento poteva essere fatto derivare dal comportamento tenuto dall'Università in esecuzione delle ordinanze cautelari (con le quali erano stati sospesi i provvedimenti di cessazione dei rapporti a tempo determinato con i lettori) ed in attesa delle decisioni di merito;
che, in particolare, il decreto rettorale di reintegrazione faceva espressamente decorrere la corresponsione del trattamento economico dalla "effettiva prestazione del servizio" e richiamava all'uopo il precedente decreto che indicava la durata di 5 mesi e mezzo dal l-2- 96 al 15-7-96; che, per altro, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà da parte dell'Università in ordine alla trasformazione del rapporto (circa modalità già pattuite), irrilevanti risultavano sia le eventuali prestazioni svolte di fatto durante il periodo della sospensione sia gli eventuali stipendi corrisposti anche per periodi diversi da quello contrattualmente stabilito;
che, del resto, correttamente l'Università, allorquando la decisione di merito rese definitive le statuizioni cautelari, ritenne di dover ricondurre il rapporto con i lettori nell'ambito della disciplina del CCNL del comparto Università, facendo applicazione dell'alt 51, che riguarda, appunto, gli esperti e collaboratori linguistici;
che, pertanto, il rifiuto della novazione del rapporto costrinse l'Università a proseguire quello originario, trasformato a tempo indeterminato, con le modalità a suo tempo concordate configurabili, senz'altro, come part-time verticale.
2.2. Con sentenza del 15 aprile 2002, l'adita Corte d'appello di Napoli accoglieva l'impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittima la sospensione del rapporto di lavoro del 15 luglio 1999 e condannava l'Università appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle retribuzioni non percepite dal 16 luglio 1999 al 31 gennaio 2000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. La Corte di appello riteneva la non ravvisabilità, nel caso concreto, di una specifica pattuizione in ordine alla sussistenza del tempo parziale e giudicava erroneo l'assunto del Tribunale che nel contratto a termine per l'anno accademico 1995-1996 fosse prevista una pattuizione a tempo parziale della prestazione lavorativa, osservando: che le parti con il predetto accordo avevano solo inteso pattuire la stipula di un contratto a tempo determinato, successivamente travolto dall'accertamento giudiziale del tempo indeterminato;
che l'eventuale accordo sul tempo parziale avrebbe dovuto essere riscontrato nel primo contratto a termine (convertito a tempo indeterminato), il quale però non era stato neppure depositato in giudizio;
che, anche a voler ritenere possibile una pattuizione successiva (all'accertamento del tempo indeterminato) concernente il tempo parziale, la stessa doveva scaturire da una manifestazione di volontà delle parti chiara ed univoca, che nel caso di specie era mancata, considerato che le clausole del contratto stipulato nel gennaio 1996 (artt 2 e 11 del contratto di lavoro per l'a.a. 1995- 1996) non indicavano affatto la volontà delle parti di inserire il tempo parziale come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il giudice di appello evidenziava, peraltro, che l'appellante era stata riammessa in servizio con decreto rettorale per oltre due anni senza soluzione di continuità, prestando la propria attività lavorativa anche nel periodo al di fuori del lasso di tempo 1 febbraio - 15 luglio di ogni anno accademico, come confermato dagli attestati di servizio (a firma dei docenti) depositati in giudizio, ed escludeva, infine, che le esigenze di insegnamento fossero circoscritte al periodo 1 febbraio-15 luglio di ciascun anno accademico, tenuto conto dell'offerta dell'Università (rifiutata dall'appellante) per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 51 del C.C.N.L.. 3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'Università; l'intimata ha resistito con controricorso ed ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo censura la sentenza d'appello per aver violato gli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., avendo la Corte di merito errato nell'escludere che dalle clausole inserite nel contratto di lavoro per l'anno accademico 1995-1996 potesse desumersi la volontà delle parti di inserire una prestazione lavorativa a tempo parziale. La ricorrente contesta lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della controricorrente al di fuori del periodo 1^ febbraio-15 luglio di ogni anno accademico e sostiene che gli attestati dei docenti dell'Università non avrebbero alcun valore probatorio e che comunque l'attività svolta sarebbe improduttiva di qualsiasi effetto ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 382/1980. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per carenza e contraddittorietà di motivazione, in quanto non avrebbe tenuto nella debita considerazione che la volontà di pattuire il tempo parziale era rinvenibile nel contratto di lavoro stipulato per l'a.a. 1995- 1996.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 1419 c.c., in quanto il giudice di appello avrebbe omesso di valutare che la pattuizione relativa al tempo parziale è stata, comunque, fatta salva ai sensi di detto articolo, nonostante la dichiarazione di nullità del termine di scadenza del contratto di lavoro stipulato fra le parti. La ricorrente osserva, inoltre, che il decreto rettorale di riammissione in servizio non costituirebbe prova della volontà dell'Università di adibire la controricorrente alle sue mansioni anche nel periodo al di fuori del lasso di tempo 1^ febbraio-15 luglio.
2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato.
2.1. In diritto deve ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 giugno 1998, n. 5932) secondo cui il lavoratore che, ottenuta una pronunzia di conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una pluralità di rapporti di lavoro a termine, contrastanti con le previsioni della l. 18 aprile 1962 n. 230, non venga riammesso in servizio, ha diritto al ristoro del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto di riassunzione del datore di lavoro;
ne' al fine di limitare il suddetto risarcimento e di attribuire invece al lavoratore anche per il periodo successivo alla pronunzia di conversione un trattamento retributivo commisurato alle scansioni temporali cicliche originariamente concordate tra le prestazioni dei singoli servizi prima di tale pronunzia (e quindi in concreto la sola retribuzione per i periodi nei quali, conformemente alle modalità originarie, vi sarebbe stata effettiva prestazione) può farsi riferimento al carattere sinallagmatico del rapporto, utilmente invocabile solo in relazione al periodo anteriore alla conversione, o a legittime pattuizioni relative alla misura ed alla quantità della prestazione lavorativa, pattuizioni la cui esistenza non può peraltro venir dedotta dal solo succedersi nel tempo di una pluralità di contratti a termine in violazione della cit. l. 230 del 1962, pena la sostanziale vanificazione dei precetti da questa stabiliti. La medesima pronuncia ha puntualizzato che è indubbio che il contratto di lavoro subordinato, essendo un tipico contratto a carattere sinallagmatico, è compatibile con l'introduzione di patti relativi alla misura ed alla quantità della prestazione lavorativa, intesi, in particolare, a fissare per questa un andamento ciclico, discontinuo ed a tempo parziale, ed in forza dei quali e per effetto del sinallagma funzionale, non sia prevista nel periodo di mancanza della prestazione lavorativa la controprestazione retributiva. I patti suddetti, però, oltre a rispondere ad una causa apprezzabile e degna di tutela, devono rispettare i requisiti richiesti dall'art 5, comma 2, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863) in materia di contratti di lavoro part-time. In ogni caso il carattere ciclico e periodico della prestazione non può' essere dedotto dal solo succedersi nel tempo di più' contratti a termine in violazione della legge n. 230 del 1962, in quanto un atteggiarsi in tali sensi del rapporto lavorativo - pur dopo la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato a seguito di pronunzia giudiziaria - oltre a non rispondere alla volontà del lavoratore, finirebbe sostanzialmente per vanificare il disposto dell'art. 2 della citata legge n. 230.
Deve poi aggiungersi che l'onere probatorio della durata parziale del tempo di lavoro - sia nella forma del part-time orizzontale, che in quello del part-time verticale - incombe sul datore di lavoro che ne alleghi la sussistenza. Può infatti ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2033) secondo cui il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.
2.2. Sempre in diritto deve anche ricordarsi che, a seguito delle alterne vicende giudiziarie del rapporto di lavoro dei lettori di madrelingua straniera nella nota sequela di pronunce della Corte di giustizia (C. giust. 30 maggio 1989, C- 33/88; 2 agosto 1993, C- 259/91), della Corte costituzionale (soprattutto C. Cost. n. 55 del 1989 e n. 249 del 1995) e di questa stessa Corte (dapprima ex plurimis Cass. 4 maggio 1992, n. 5286; poi, dopo il secondo intervento della Corte di giustizia, Cass. 26 marzo 1994, n. 2659 e numerose altre successive pronunce), il legislatore ha rimosso (abrogandola) la speciale disciplina del contratto a termine dettata specificamente per questa distinta categoria di personale docente dell'università (che aveva determinato il contenzioso al quale si faceva riferimento). Ed infatti l'art. 4 decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), convertito in legge 21 giugno 1995 n. 236, da una parte ha istituito la figura dei ®collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre", in sostituzione dei "lettori di madre lingua straniera", prevedendo (al quarto comma) che "le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso". D'altra parte il successivo quinto comma della medesima disposizione ha poi abrogato la (previgente) speciale disciplina posta dall'art. 28 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che era stata censurata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 2 agosto 1993, c. 259/91. la quale aveva dichiarato che l'art. 48. n. 2, del trattato CE osta a che la normativa di uno stato membro limiti nella generalità dei casi ad un anno, con possibilità di rinnovo, la durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera, mentre una tale limitazione non esiste, in via dì principio, per quanto riguarda gli altri insegnanti (cfr. anche Cass. 6 maggio 2002 n. 644 i). Si deve anche richiamare quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 27 ottobre 1995, n. 11164 e più recentemente Cass. 3 settembre 2003 n. 12831), secondo cui i rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera soggiacciono ai principi di carattere generale relativi al lavoro subordinato privato.
C'è infine da considerare che - come già sottolineato da Cass. 13 luglio 2002 n. 10205 cit. - l'art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 (sulla cui portata normativa - in ordine alla durata dei rapporti
- incidono le sentenze della Corte costituzionale n. 55 del 1989 e della Corte di giustizia delle comunità europee 2 agosto 1993 n. 259/9 L. cit.) non specifica i compiti e le mansioni del lettore, demandando ai consigli di amministrazione delle singole università la individuazione delle prestazioni richieste ed i relativi corrispettivi. Pertanto l'affidamento di compiti ulteriori rispetto a quelli inizialmente concordati non costituisce violazione della legislazione universitaria, ma rientra nell'ambito della previsione del citato art. 28 (Cass., sez. un. 22 settembre 1993 n. 9647; Cass. 5 aprile 1993 n. 4088).
3. La Corte d'appello si è attenuta a questi principi di diritto ed ha ritenuto che l'interpretazione del regolamento contrattuale posto tra le parti, letto. Anche alla luce del comportamento tenuto successivamente dalle parti stesse, portava ad escludere che fosse intervenuto alcun accordo sul tempo parziale della prestazione. Ha considerato, principalmente, che, per effetto di una precedente sentenza del Tribunale di Napoli, intervenuta tra le medesime parti, il rapporto di lavoro, originariamente a termine, era stato convertito in rapporto a tempo indeterminato a partire dal primo contratto di lavoro a cui il termine era stato apposto e che a questo contratto - neppure prodotto in causa - occorreva far riferimento.
3.1. Viceversa l'Università ricorrente insiste nel riprendere - e fare sua- la diversa valutazione del giudice di primo grado che ha considerato non già il primo contratto a termine, bensì l'ultimo del 1996 ed ha argomentato in ordine alle clausole di quest'ultimo, nonostante l'argomentazione della Corte di merito - riportata sub 3 - relativa alla necessità di far riferimento al primo contratto affetto da nullità parziale quanto alla clausola recante l'apposizione del termine. Secondo il giudice d'appello, infatti, enucleata e rimossa tale clausola viziata, il contratto rimaneva valido ed efficace nel suo restante contenuto negoziale ed ad esso pertanto occorreva riferirsi per verificare se in ipotesi le parti avessero voluto (anche) una clausola di part-time verticale secondo il modulo, allegato dall'Università ricorrente, dell'alternanza di cinque mesi e mezzo (dal 1^ febbraio al 15 luglio) di attività lavorativa seguiti da sei mesi e mezzo (dal 16 luglio al 31 gennaio) di inattività.
Il ricorso non censura direttamente questa ratto deciderteli della sentenza impugnata, che è autonoma e concorrente rispetto all'ulteriore rado decidendi secondo cui anche nel regolamento contrattuale del 1996 non era comunque individuabile alcuna clausola di part-time verticale. Soccorre allora la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. sez. lav., 22 giugno 2000, n. 8517) secondo cui quando la sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione si fonda su più ragioni indipendenti, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggere da sola la decisione, la mancata proposizione di specifici motivi di impugnazione nei confronti di tutte le suddette argomentazioni rende irrilevante la fondatezza delle censure formulate, in quanto tale fondatezza non può condurre all'annullamento della sentenza stessa, costituente lo scopo tipico del mezzo di impugnazione in oggetto.
3.2. In ogni caso, i giudici del merito, svolgendo un'argomentazione ulteriore, hanno preso in esame anche il contratto del 1996, pure a termine (illegittimamente apposto), e hanno ritenuto che il medesimo era sempre a tempo pieno e non prevedeva alcuna alternanza di periodi lavorativi e di periodi di inattività.
Più specificamente, hanno osservato che all'epoca le parti, apponendo il termine di durata al rapporto di lavoro, non avevano alcuna necessità di introdurre anche la clausola di part-time: la durata era ex se limitata al periodo che - secondo la tesi della Università - coincideva con quello di attività lavorativa, onde non c'era alcuna necessità di disciplinare la sospensione dell'attività lavorativa dopo la scadenza del termine. Gli stessi giudici, con riguardo al contenuto delle clausole negoziali di cui agli artt. 2 ed 11 in cui si poneva la durata di cinque mesi e mezzo in un caso con riferimento alla prestazione di lavoro e nell'altro con riferimento al contratto, hanno negato che in quella che appariva una ripetizione potesse leggersi una clausola di part-time, osservando che la "totale identità temporale" dei due termini (la durata del contratto era di cinque mesi e mezzo;
la durata della prestazione lavorativa era parimenti di cinque mesi e mezze) escludeva evidentemente in radice che le parti avessero voluto, nell'ambito del rapporto pattuito, una prestazione lavorativa di part-time verticale, che presuppone indefettibilmente l'alternanza di periodi di lavoro e di periodi di inattività. A fronte di questo convincimento, motivato diffusamente, la ricorrente non ha ripercorso l'iter argomentativo della pronuncia impugnata per censurare eventuali contraddittorietà od illogicità;
ma si è limitata a contrapporre una propria diversa interpretazione argomentando autonomamente.
Deve in proposito ribadirsi che il controllo operato dal giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata è esterno, incidendo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione stessa e che anche le censure devono esser formulata in tal modo, ossia devono essere dirette a dedurre l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e non già ad offrire una più corretta o solo più plausibile ricostruzione della fattispecie concreta in mera contrapposizione a quella accolta dalla sentenza impugnata. Più puntualmente può dirsi che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anche esso denunziabile in Cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata: tali vizi non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agii elementi vagliati e alle risultanze di causa un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte. La denunzia del vizio di motivazione, sotto entrambi i profili appena indicati dell'insufficienza o della contraddittorietà, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare - sotto il profilo della continuità logico-formale della concatenazione delle proposizioni e della coerenza di ciascuna di esse con tutte le altre, in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito. Non è senza rilievo poi la considerazione della sentenza impugnata, secondo cui quando il giudice di primo grado con provvedimento cautelare ebbe ad ordinare il ripristino del rapporto sul presupposto dell'illegittimità della clausola di apposizione del termine (valutazione poi confermata nella sentenza di merito), l'Università, nel ripristinare il rapporto in tutto il contenuto e con tutte le caratteristiche del contratto di lavoro, ad eccezione della clausola recante il termine finale di scadenza del contratto stesso, non fece valere alcuna clausola di part-time dal settembre 1996. Ed anche quando l'Università ebbe ad offrire (a partire da dicembre del 1998) una novazione del rapporto con un nuovo contratto di lavoro nella nuova posizione di lavoro di "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre", in sostituzione di quella precedente di "lettori di madre lingua straniera", neppure allora si ipotizzò alcuna clausola di part-time verticale. Fu solo quando il controricorrente ebbe a rifiutare la stipulazione del nuovo contratto che l'Università si accorse che quelli stipulati in precedenza contenevano in realtà una singolare clausola di part-time verticale, resa in sostanza inoperante perché, quando terminava il periodo di attività di lavoro (di cinque mesi e mezzo) e doveva iniziare il periodo di inattività, veniva a scadere anche il termine (ugualmente pari a cinque mesi e mezzo) apposto alla durata del rapporto.
3.3. Certo in linea di principio - come osservato dall'Università ricorrente - nulla esclude che in un contratto a tempo determinato sia posta anche una clausola di part- time verticale che preveda una durata della prestazione lavorativa alternata a periodi di inattività nell'ambito della (ovviamente più ampia) durata pur limitata del contratto. Ma l'esplicita previsione che la durata della prestazione lavorativa è estesa fino a coincidere con la durata del contratto, sicché nessuna alternanza di periodi di lavoro e di non lavoro viene prefigurata, ha in linea di massima proprio la valenza opposta a quella predicata dalla ricorrente: quella di escludere espressamente (per chiarezza) alcuna clausola di part-time verticale. Coerentemente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che il secondo termine (di cinque mesi e mezzo) ribadisse il primo termine (di pari durata). In sostanza l'Università ha ritenuto di far fronte alle esigenze didattiche (considerate temporanee e cicliche) soddisfatte dai lettori di madre lingua straniera - non già con un contratto di lavoro part-time verticale (al quale avrebbe certo potuto far ricorso)- bensì con un contratto di lavoro a tempo determinato confidando nella legittimità del termine apposto, termine che - se legittimo - avrebbe effettivamente limitato la prestazione di lavoro a cinque mesi e mezzo, come voluto dalle parti. Ma una volta che la clausola del termine finale è stata ritenuta illegittima l'Università non può che subire le conseguenze dell'enucleazione del termine dal contratto quale clausola nulla, senza che questa clausola sia sostituita, per effetto della nullità parziale da cui era viziato il contratto, da una diversa clausola, quale quella di lavoro part-time verticale, in ragione del meccanismo sostitutorio del secondo comma dell'art. 1419 c.c, infondatamente invocato dall'Università stessa. Questo
meccanismo infatti opera tra clausola nulla e clausola prevista da norma imperativa sicché, quando la clausola illegittima è quella che prevede una scadenza temporale del contratto di lavoro e la nullità deriva dalla violazione delle norme imperative in materia di durata del contratto, la clausola che ad essa si sostituisce (ex art. 1419, 2^ co., cit.) è null'altro che quella che prevede la durata a tempo indeterminato del contratto. Mentre la clausola di part-time verticale ha una sua autonomia: se c'era prima della declaratoria di nullità del termine di durata del contratto, rimane nel contratto "convertito" a tempo indeterminato;
se non c'era prima, non può sopravvenire ex novo per sostituire la clausola nulla.
4. In conclusione, i giudici del merito - dopo aver correttamente identificato le norme (ed i principi di diritto) da applicare nella specie, principi enunciati sopra sub 2.1. e 2.2. ed in realtà non contestati dalla ricorrente - hanno escluso, con motivazione sufficiente, non contraddittoria e puntualmente argomentata, che le parti avessero previsto alcuna clausola di lavoro part-time verticale. A fronte di questa ricostruzione i rilievi critici del ricorrente non si collocano sul piano argomentativo della sentenza impugnata per svelarne, in ipotesi, asserite contraddittorietà; ma si contrappongono ad essa con una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, che è sì plausibile, ma non vale a rivelare alcuna insufficienza o contraddittorietà dell'interpretazione accolta dai giudici del merito.
5. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004