Articolo 223 del Codice della proprietà industriale
Articolo 185 terArticolo 224
Versione
15 maggio 2005
Art. 223. Compiti 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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