Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 223. Compiti 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
Commentari • 13
- 1. Avv. Filippo Antonellihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Ultimi articoli pubblicati da Avv. Filippo Antonelli (28 totali) La responsabilità penale della persona giuridica 22 giu 2021 Dal D.Lgs. 231/2001 ai modelli di organizzazione interni alla prova liberatoria della colpevolezza, guida alla responsabilità penale della persona giuridica La detenzione domiciliare 8 giu 2021 La detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge Gozzini, con la primaria finalità di tipo deflattivo rispetto alla popolazione carceraria Impugnabilità dell'annullamento in autotutela della TARI 30 gen 2021 Con una pronuncia sull'impugnazione dell'annullamento in autotutela, la CTP di Pesaro ha offerto interessanti spunti di riflessione relativi alla TARI Il …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. CGUE, n. C-629/17, Sentenza della Corte, J. Portugal Ramos Vinhos SA contro Adega Cooperativa de Borba CRL, 06/12/2018Provvedimento: […] Diritto portoghese 6 L'articolo 223 del Código da Propriedade Industrial (codice della proprietà industriale; in prosieguo: il «CPI»), intitolato «Eccezioni», è così formulato: «1 Non soddisfano le condizioni dell'articolo precedente:Leggi di più...
- denominazione di origine protetta·
- diritto dei marchi·
- giurisdizione Corte di giustizia UE·
- art. 3 direttiva 2008/95/CE·
- marchio denominativo·
- impianti produzione·
- nullità marchio·
- carattere distintivo·
- provenienza geografica·
- descrizione prodotto