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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2400 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Rizzuto per mandato in atti C.F._1
attrice nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
convenuta
e di nato a [...] il [...] Controparte_2
convenuto contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali conseguenti al sinistro del 15 aprile 2021 quando, intorno alle ore 21:00, a bordo della propria autovettura condotta da , diretta a Triscina di Selinunte e Persona_1
imboccata la SP 81, giunta quasi a metà strada, improvvisamente sopraggiungeva da Triscina, direzione Castelvetrano, un'autovettura modello Mazda targata DP006FA (assicurata con condotta da che improvvisamente invadeva la corsia di Controparte_1 Controparte_2
marcia opposta e costringeva a sterzare bruscamente verso sinistra per evitare uno Pt_1 scontro frontale. L'autovettura usciva di strada ed andava a colpire violentemente degli alberi di ulivo.
1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente in data 01 marzo 2023, si
è costituita la che ha contestato in fatto ed in diritto le domande attoree e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto con vittoria delle spese processuali.
L'altro convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel Controparte_2
presente giudizio restando contumace.
La causa, istruita a mezzo prove orali e mediante CTU affidata alla perizia dell'ing. Per_2
è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, in cui le
[...]
parti hanno concluso come da verbale che si ha qui per riportato. La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 18 gennaio 2025.
2. Venendo al merito della controversia, la fattispecie oggetto di causa deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2054, comma 1, c.p.c. a norma del quale «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Tale disposizione contiene una presunzione «juris tantum» dell'esistenza di un comportamento colposo da parte del conducente dell'autovettura.
Occorre pertanto la dimostrazione positiva di un rapporto di causalità tra un «fatto di circolazione stradale» del veicolo e il sinistro rappresentante l'evento di danno e la relativa prova deve essere fornita, secondo le regole ordinarie (art. 2697 c.c.), da colui che intende far valere il diritto al risarcimento. Una volta dimostrata la causalità, l'onere della prova sull'illiceità della condotta si inverte e fa carico al conducente dimostrare di essersi comportato in maniera potenzialmente idonea ad impedire il sinistro e di non averlo potuto evitare a causa di condizioni sopravvenute a lui non imputabili.
Nella specie, occorre dunque procedere per gradi. Innanzitutto, quanto alla prova del nesso di causa del sinistro, così come descritto in atto di citazione, parte attrice ha chiesto l'ammissione di due testi e entrambi escussi all'udienza del 10 settembre Tes_1 Testimone_2
2024.
In merito alla superiore testimonianza può esprimersi un giudizio di attendibilità, non inficiando la stessa il fatto che i testi abbiano riferito di trovarsi in un verso opposto ( ha Tes_1 dichiarato: «Io ero dietro la macchina che ha invaso l'altra corsia» e ha Testimone_2
dichiarato: «Noi seguivamo la macchina che è finita fuori strada» (cfr. verbale udienza del 10 settembre 2024). Tale contrasto nelle dichiarazioni può essere spiegato considerando che si tratta di elemento dinamico del sinistro (posizione dei veicoli in marcia), percepito dai testi mentre le autovetture erano in movimento, in avverse condizioni di tempo (di sera e al buio) e metereologiche (a tal riguardo, ha dichiarato: «Ma ricordo che pioveva e si vedeva male Tes_1
2 inoltre il tratto di strada è molto brutto perché completamente al buio» e ha dichiarato: Tes_2
«la strada in cui è avvenuto l'incidente era bagnata dalla pioggia») e riferito ad un sinistro occorso (il 15 aprile 2021) ad una rilevante distanza di tempo dalla deposizione (il 10 settembre
2024), e considerando che, nella sostanza, entrambe le vetture si sono ritrovate fuori dalla loro carreggiata: la prima per avere invaso la corsia opposta e l'altra per essere finita fuori strada.
Per il resto, le dichiarazioni dei testi sono sostanzialmente coerenti internamente ed esternamente. In primo luogo, entrambi i testi hanno confermato la dinamica del sinistro, rispondendo affermativamente alla domanda di cui alla lettera F della memoria depositata da parte attrice il 19 maggio 2023 («Vero è che in data 15 aprile 2021 alle ore 21.00 circa unitamente al mio coniuge percorrevo la SP 81 direzione Triscina quando giunto quasi a metà strada improvvisamente vedevo l'autovettura modello Mazda targata DP006FA che perdeva il controllo ed invadeva la corsia di marcia opposta costringendo il sig. , Persona_1 conducente dell'autovettura Toyota Rav serie 5 targata FT159TZ di colere bianco, che ci precedeva nelle stessa direzione di marcia, a sterzare bruscamente verso sinistra per evitare uno scontro frontale»).
I testi hanno confermato la presenza di animali: ha dichiarato «ricordo che Testimone_2 lateralmente alla strada c'erano degli animaletti non ricordo se cani o gatti» e ha Tes_1 dichiarato «mi ricordo però che c'erano degli animali sul bordo della strada ma non ricordo di che specie».
Entrambi i testi hanno dichiarato che sul posto è sopraggiunta un'auto della guardia di finanza poco tempo dopo il sinistro ha dichiarato: «dopo poco l'incidente è sopraggiunta una Tes_2 pattuglia della Guardia di Finanza e che i finanzieri avendo appurato che non vi erano danni alle persone e che il veicolo del era stato spostato non hanno eseguito rilievi» e CP_2 Tes_1 ha dichiarato che circa due minuti dopo l'incidente sul «posto c'era una pattuglia della
[...] guardia di finanza»). Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle foto prodotte dall'attrice in cui si vede un'autovettura targata GdiF 001 BP (cfr. allegato 5 all'atto di citazione).
Le dichiarazioni dei testi trovano inoltre riscontro nelle dichiarazioni scritte rese da
[...]
e da aventi valore indiziario (cfr. allegato Persona_1 Controparte_2
“DICHIARAZIONI229.pdf” alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della convenuta
, né le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa convenuta sono state CP_3
provate con elementi corroboranti il contrario.
La relazione del CTU, infine, sulla base della documentazione in atti ha evidenziato la compatibilità dei danni con corpi fissi a elevata inerzia (albero/palo) (cfr. pag. 5 della relazione finale).
3 Si aggiunga che la mancata comparizione senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'interrogatorio formale costituisce un comportamento omissivo qualificato e, quindi, particolarmente significativo, cui non può essere attribuito valore di argomento di prova, come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio).
Al contrario, come è stato osservato, simile condotta ha efficacia di piena prova che si ricava non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice. Tale approccio interpretativo è seguito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova» (in termini di massima, Cass. civ., n. 9436/2018).
Venendo al caso di specie, la mancata presenza senza giustificato motivo del convenuto all'udienza del 12 dicembre 2023 fissata per il suo interrogatorio formale, Controparte_2
valutata unitamente alle altre prove acquisite nel presente giudizio depongono nel senso di una affermazione di responsabilità della conducente per non essersi conformato alle regole di prudenza generiche (diligenza, prudenza, perizia) e alle regole specifiche dettate dal codice della strada, avendo invaso l'altra corsia.
3. Passando alla quantificazione dei danni patrimoniali, sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, il CTU incaricato nel corso del giudizio ha accertato la presenza di un danno pari a € 41.480,00 IVA compresa (pag. 7 relazione CTU depositata in data 11 dicembre
2024).
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi in valuta dell'epoca d'insorgenza, è necessario equalizzare i calcoli sia per stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia per conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno
(15 aprile 2021), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme
4 nominalmente devalutate), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.
Applicando le superiori regole, il danno - devalutato al momento del sinistro (€ 35.452,99) e rivalutato alla data della decisione - ammonta a € 45.319,96 (comprensivo di rivalutazione per
€ 6.027,01 e interessi per € 3.839,96).
La domanda tuttavia va accolta, nei limiti di € 43.658,29 oltre gli interessi legali (con esclusione di quelli moratori genericamente richiesti) dalla decisione al saldo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei criteri del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 (applicabile ratione temporis).
Deve considerarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato - che trattasi di un giudizio di cognizione davanti al Tribunale, scaglione compreso fra € 26.000 e € 52.001, tenuto conto dell'importo della domanda di risarcimento del danno.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 citato D.M., valutati il valore dell'affare (compreso fra il valore medio e quello massimo dello scaglione di riferimento), le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità, la contumacia del convenuto i risultati conseguiti (accoglimento della domanda attorea), si Controparte_2
ritiene congruo liquidare un compenso compreso fra i valori medi e i valori minimi per tutte le fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Alla parte vittoriosa spettano anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e gli oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Non va applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, ultima parte, D.M. citato, per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti, tenuto conto che: a) manca una specifica domanda di aumento del compenso per la pluralità di controparti;
b) non ricorre la ratio della citata disposizione poiché - considerando la contumacia del convenuto CP_2
ed il tenore complessivo delle difese - non risultano esaminate questioni di fatto o di
[...]
diritto specifiche e distinte, quindi, non può ravvisarsi un maggiore impegno né una diversificazione dell'attività difensiva.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore di parte attrice che ha dichiarato di averle anticipate.
5 4.1. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta nei rapporti interni fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Condanna e in solido fra loro, a Controparte_4 Controparte_2 pagare a l'importo di € 43.658,29 oltre gli interessi legali dalla presente Parte_1
decisione al saldo.
2) Condanna e in solido fra loro, alla Controparte_4 Controparte_2
rifusione delle spese processuali in favore di , spese che si distraggono in favore Parte_1
dell'Avv. Lorenzo Rizzuto e che si liquidano in complessivi € 3.000 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
3) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta in parti uguali fra loro nei rapporti interni.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 09 giugno 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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