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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1515/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
30.7.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. BACCARO ENRICO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Viale Verdi n. 4
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. MATTIELLO GIANCARLO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Alberico II n. 4 -
CP_1
O G G ETTO : Li cenzi a mento i ndi vi dual e pe r gi ust . m ot i vo sog get t i vo .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/nullità/annullabilità/inefficacia di tutte le sanzioni disciplinari impugnate (cfr. doc. 7, 10, 11), e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Largo Del Nazareno 16-17, 00187,
Roma (Rm) p.iva al pagamento di tutte le retribuzioni detratte, o, in via subordinata, P.IVA_1
alla riduzione delle sanzioni.
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/nullità/annullabilità/inefficacia del licenziamento comminato alla Sig.ra con lettera del 27/02/2024 dall'azienda Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Largo Del Nazareno 16-17,
[...]
00187, Roma (Rm) p.iva perchè comminato in violazione del principio del ne bis in P.IVA_1
idem e/o in violazione della procedura di licenziamento disciplinare e/o per insussistenza del fatto e/o perchè privo di motivazione, e, per l'effetto, condannarsi in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore con sede in Largo Del Nazareno 16-17, 00187, Roma (Rm)
p.iva al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dal comminato P.IVA_1
licenziamento sino al termine del rapporto di lavoro del 30/03/2024 o altra data, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
3) Accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice all'inquadramento al III° livello o al diverso livello del CCNL nazionale Commercio o diverso contratto e comunque in via mediata ai sensi dell'art. 36 Cost. in luogo del CCNL Cisal, e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Largo Del Nazareno 16-17, 00187,
Roma (Rm) p.iva , al pagamento delle differenze retributive e di ogni altra indennità P.IVA_1
assistenziale, contributiva, assicurativa, previdenziale dovuta calcolate sul CCNL nazionale
Commercio o diverso contratto, pari ad € 10.034,75 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
4) Accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice all'inquadramento al IV° livello o al diverso livello del CCNL nazionale Commercio o diverso contratto e comunque in via mediata ai sensi dell'art. 36 Cost. in luogo del CCNL Cisal, e, per l'effetto, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a in Largo Del Nazareno 16-17, 00187,
2 Roma (Rm) p.iva , al pagamento delle differenze retributive e di ogni altra indennità P.IVA_1
assistenziale, contributiva, assicurativa, previdenziale dovuta calcolate sul CCNL nazionale
Commercio o diverso contratto, pari ad € 7.278,45 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo
IN VIA ULTERIOMENTE SUBORDINATA
5) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Venezia dovesse ritenere applicabile il CCNL Cisal, accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice all'inquadramento al livello C1 o diverso livello e, per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in Largo Del Nazareno 16-17, 00187, Roma (Rm) p.iva al pagamento delle relative differenze e di ogni altra indennità assistenziale, P.IVA_1
contributiva, assicurativa, previdenziale pari ad € 3.459,71 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di cui si chiede la distrazione per averli questo avvocato anticipati e non riscossi.
Per parte resistente:
rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, non provato e infondato in fatto e diritto,
dichiarando la legittimità del licenziamento per giusta causa e la corretta retribuzione secondo il ccnl commercio applicato dal datore di lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
dal 10.4.2023 sulla base di contratto a tempo determinato con scadenza CP_2
prorogata al 30.3.2024, fino al licenziamento intervenuto per asserita giusta causa in data
27.2.2024, assunta per lo svolgimento di mansioni di commessa ed inquadramento al livello C1 del CCNL Commercio. Lamentava di essere stata retribuita per l'intero periodo lavorato in base ad inquadramento al livello D1 del CCNL Cisal – spettandole invece applicazione del CCNL Commercio ed inquadramento al livello III o in subordine IV o quantomeno la retribuzione prevista per il livello C1 CCNL Cisal -, nonché l'illegittimità
3 delle sanzioni disciplinari che le erano state comminate prima del licenziamento per insussistenza dei fatti e/o sproporzione e del licenziamento in quanto riferito a condotte già oggetto di sanzioni disciplinari e per fatti tardivamente contestati, insussistenti o non idonei a fondare il licenziamento per giusta causa o comunque non indicati in codice disciplinare affisso ex art. 7 L. 300/70, da cui il diritto alla restituzione degli importi trattenuti per effetto delle sanzioni disciplinari comminate ed al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza pattuita (30.3.2024), oltre alle differenze retributive per erroneo inquadramento, come da articolate conclusioni riportate in epigrafe.
2. La società convenuta negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso sostenendo che la ricorrente era stata retribuita in conformità al CCNL Commercio Cisal cui era da riferirsi il contratto di assunzione, e la legittimità di sanzioni disciplinari e licenziamento a fronte delle gravi condotte poste in essere dalla lavoratrice.
3. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione dalla parte ricorrente e – successivamente alla rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato di parte resistente -
assunzione di alcune testimonianze su istanza di parte ricorrente, mentre parte resistente veniva dichiarata decaduta dalla prova ex art. 208 c.p.c. all'udienza del 18.2.2025.
4 4. Infine, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
5 5. Quanto alle sanzioni disciplinari emesse nei confronti della ricorrente, riferite a fatti del
26.1.2024 (la ricorrente avrebbe tenuto una condotta negligente posto che lo store versava in condizioni igieniche non adeguate ed in particolare non si sarebbe preoccupata di pulire la macchina dello zucchero filato che era talmente sporca e incrostata da non permettere il corretto funzionamento, cfr. docc. 5, 6 e 7 ric.) e dell'1.2.2024 (per analoghe ragioni cfr. docc. 8, 9 e 10 ric.), consistenti nella comminazione di multa di 2 ore ciascuna, ed ai medesimi fatti sanzionati con la sospensione a tempo indeterminato (doc. 11 ric.), se ne deve dichiarare l'illegittimità in quanto riferite a fatti insussistenti posto che la ricorrente non era in servizio i giorni 26.1.2024 e 1.2.2024 e quindi non poteva aver posto in essere in quei giorni alcuna “condotta negligente” come a lei contestato;
in ogni caso, anche a riferire le contestazioni a condotta posta in essere in altre giornate ma riscontrate il
26.1.2024 ed il 7.2.2024 ed addebbiate nei suoi confronti in quanto responsabile del punto vendita, comunque l'istruttoria svolta non ha dimostrato una situazione di sporcizia dello store né della macchina per lo zucchero filato;
è comunque emersa la non addebitabilità
alla ricorrente delle condizioni eventualmente di non perfetta pulizia della macchina per lo zucchero filato in quanto le addette avevano regolarmente svolto la pulizia con le modalità indicate dall'azienda e nei limiti in cui ciò era stato possibile – posto che esse non avrebbero potuto utilizzare i servizi pubblici presso il centro commerciale -. La
sanzione della sospensione a tempo indeterminato é illegittima anche per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto riferita a fatti già sanzionati;
anche a voler ritenere che con la missiva del 15.2.2024 (doc. 11 ric.) il datore di lavoro intendesse adottare nei confronti della ricorrente non una sanzione in senso proprio ma una misura cautelare, in ogni caso non ne sussistevano i presupposti essendo stata disposta in relazione a fatti per i quali il procedimento disciplinare era già concluso.
6 5.1 Accertata dunque l'illegittimità delle sanzioni disciplinari di cui sopra, la società
convenuta va condannata a restituire alla ricorrente gli importi trattenuti sullo stipendio,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
7 6. Quanto al licenziamento, comminato per violazioni disciplinari relative alle giornate del
9.12.2023 (la ricorrente si sarebbe “presentata in indossando un abbigliamento CP_1
poco consono al luogo di lavoro, senza preoccuparsi di rispettare il regolamento aziendale, in particolare il punto 14 ove è previsto che indossiate la divisa”….inoltre,
“durante l'orario di lavoro invece di occuparsi del punto vendita era seduta all'interno dello stand con le sue colleghe cfr. doc. 12 ric.) e del 7.2.2024 (la ricorrente si sarebbe rifiutata “di far assaggiare prodotti alla clientela” ed avrebbe fatto pausa alle 13 invece che entro le 12 come da disposizioni aziendali cfr. doc. 14 ric.) oltre che per le violazioni già
contestate e sanzionate del 26.1.2024 e 1.2.2024 (doc. 17 ric.), esso è pure illegittimo in quanto le condotte del 26.1.2024 e del 1.2.2024 erano già state sanzionate (con 2 ore di multa) da cui la violazione del principio del ne bis in idem, la condotta del 9.12.2023 è
stata contestata tardivamente in data 8.2.2024 (doc. 12 ric.) e sia questa che quella del
7.2.2024 – contestate con precedenti missive - sono risultate in prevalenza indimostrate;
unica circostanza confermata dall'istruttoria è il mancato utilizzo da parte della ricorrente di abbigliamento conforme al regolamento aziendale, peraltro inidonea a fondare una giusta causa di risoluzione del rapporto, trattandosi di comportamento obiettivamente di scarsa gravità anche alla luce della mancata fornitura da parte del datore di lavoro di una divisa né comunque di indumenti in conformità. Inoltre l'azienda non ha dato corso alla convocazione della ricorrente per la sua audizione, nonostante sua richiesta formulata a seguito della contestazione riferita ai fatti asseritamente posti in essere il 7.2.2024 (docc. 15 e 23 ric.).
6.1 Da ciò consegue il diritto della ricorrente al risarcimento del danno causato per l'illegittimo recesso del datore di lavoro, che nell'ambito dei contratti a tempo determinato presuppone la sussistenza di una giusta causa cioè di causa così grave da non consentire ulteriormente la prosecuzione del rapporto, danno che si presume in assenza di prova contraria – non fornita da parte resistente – pari alle retribuzioni perdute per effetto del licenziamento, fino alla scadenza pattuita. Quindi la società
8 convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente importo risarcitorio pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dal licenziamento fino al 30.3.2024, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
7. Quanto all'inquadramento contrattuale, dal contratto di assunzione si ricava che la ricorrente era assunta con inquadramento al livello C1 del CCNL “Commercio” e retribuzione mensile di € 1.448,69 (doc. 1 bis ric.). Invece dalle buste paga (doc. 3 ric.)
risulta retribuita con uno stipendio mensile inferiore, computato sulla base di inquadramento al livello D1 del CCNL Commercio Cisal.
7.1 Contrariamente a quanto sostiene la difesa della ricorrente, dal contratto di assunzione non si ricava in alcun modo che il CCNL Commercio indicato come applicabile fosse il CCNL Commercio sottoscritto dalle organizzazioni sindacali confederali;
anzi,
l'indicazione specifica della retribuzione mensile e del livello C1 concorrono ad individuare quale applicabile al rapporto il CCNL Commercio Cisal (cfr. doc. 2 resist.),
rispetto al quale le deduzioni di cui al ricorso non sono sufficientemente specifiche per imporre una valutazione di non congruità rispetto all'art. 36 Cost..
7.2 Quindi alla ricorrente spettano le differenze retributive rispetto alla retribuzione computata in base all'inquadramento C1 del CCNL Commercio Cisal, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, stante il pagamento di retribuzione computata sulla retribuzione spettane al livello D1. L'importo in questione risulta conteggiato in ricorso e non oggetto di contestazione specifica ad opera della controparte, per cui la società
convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.459,71, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
8. Le spese di lite quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
- accertata l'illegittimità della sanzioni disciplinari comminate alla ricorrente, condanna la società convenuta a restituirle gli importi trattenuti in busta paga, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;
- accertata l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente, condanna la società
convenuta al risarcimento del danno patito dalla ricorrente pari alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla scadenza del 30.3.2024, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- condanna inoltre la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di €
3.459,71, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
Condanna infine parte resistente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è o dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato di € 118,50.
Venezia, 10/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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