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Sentenza 12 settembre 2022
Sentenza 12 settembre 2022
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RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. R. Mario chiedeva la condanna di B. Francesco all'immediato rilascio di una porzione immobiliare facente parte di un fabbricato di più ampia estensione sito in Marcianise. Deduceva di essere divenuto proprietario del predetto immobile in forza della sentenza n. 69/2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Marcianise, che aveva accolto la sua domanda di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del preliminare di compravendita immobiliare da lui stipulato con B. Francesco con scrittura privata del 20 ottobre 2005. Costituitosi in giudizio, B. Francesco eccepiva la nullità - derivata - della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/09/2022, n. 26807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26807 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 35981-2019 proposto da: MA GI, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe DAMETTI;
- ricorrente -
contro ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratrice di Castello Finance S.r.l., in persona della dott.ssa Annalisa Russo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell'Avvocato Benedetto GARGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Guido GARGANI;
- controricorrente -
{C4)1-1 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 26807 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 12/09/2022 avverso la sentenza n. 3510/2019 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. GI MA ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3510/19, del 20 agosto 2019, della Corte di Appello di Milano, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 772/18, del 14 maggio 2018, del Tribunale di Pavia - ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dal MA, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa dalla società ON S.p.a., ritenendo l'iniziativa preclusa dall'esistenza di un giudicato esterno. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver già proposto opposizione - anteriormente a quella oggetto del presente giudizio - avverso l'esecuzione immobiliare promossa da ON (in relazione ad un credito nascente da un contratto di mutuo fondiario), iniziativa, allora, basata sul rilievo della prescrizione del diritto azionato in via esecutiva. In particolare, il MA aveva "illo tempore" eccepito - in assenza di atti interruttivi precedenti la notifica dell'atto di precetto, risalente al 21 aprile 2008 - l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione a far data 30 giugno 1995, ovvero quella della prima scadenza rateale non adempiuta dalla parte mutuante. L'esito di tale pregresso giudizio consisteva, tuttavia, in una decisione di rigetto da parte di ambo i giudici di merito investiti di quella iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ., pronuncia la seconda delle quali (non essendo stata fatta oggetto di ricorso per cassazione) passava in giudicato. Veniva, infatti, rigettata la tesi allora sostenuta dal MA, osservandosi che il termine di prescrizione doveva ritenersi decorrente dalla fine dell'ammortamento, in mancanza di un fatto risolutivo anteriore, posto che la risoluzione del contratto non era avvenuta, se non con la notifica del precetto. Si richiamavano, infatti, entrambe quelle pronunce ad un precedente di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 19 maggio 2008, n. 12639), secondo cui la notificazione di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito comporta la risoluzione del contratto, dovendo la "condizione risolutiva" di cui all'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, intendersi alla stregua di una clausola risolutiva espressa. Tanto premesso in relazione all'esito di quel primo giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l'odierno ricorrente assume di averne incardinato uno successivo, cioè quello definito dalla Corte milanese con la sentenza oggi impugnata, basandosi su motivi nuovi, o meglio su una differente "causa petendi". Assume, in particolare, di aver lamentato - con tale rinnovata iniziativa - l'intervenuta prescrizione decennale, questa volta, del diritto all'esercizio della c.d. "condizione risolutiva" di cui al citato art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, vedendo, però, rigettare anche tale opposizione, sul rilievo che quelle svolte fossero "argomentazioni difensive afferenti alla medesima questione della prescrizione di L. quello stesso credito, che non travalicano > limiti oggettivi degli elementi costitutivi della precedente domandi;
e che, anzi, sono ad esse sovrapponibili quanto a petitum e tutt'altro che autonome rispetto a causa petendi". 3. Avverso la pronuncia della Corte ambrosiana ricorre per cassazione il MA, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe errato nell'interpretare il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dal momento che eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto all'esercizio della "condizione risolutiva", prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, è "cosa ben diversa dall'eccepire la maturata prescrizione decennale dell'esercizio del diritto di credito su cui è indubbiamente intervenuto il giudicato". Nella specie, poiché l'inadempimento risale alla prima scadenza rateale inadempiuta del 30 giugno 1995, entro dieci anni a decorrere da tale data il mutuatario avrebbe dovuto esercitare - pena, altrimenti, la prescrizione - il diritto ad avvalersi della suddetta "condizione risolutiva", ciò che non avvenne, se non con la notificazione dell'atto di precetto del 21 aprile 2008. Di conseguenza, il MA censura anche la statuizione con cui la Corte di Appello ha disposto la sua condanna a norma dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ. 4. ON ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie censure. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Il solo motivo di ricorso - che evoca, nella sostanza, violazione dell'art. 2909 cod. civ. (lamentando, esclusivamente su tali basi, la disposta condanna in appello ex art. 96 cod. proc. civ.) - è in parte infondato e in parte inammissibile. 7.1.1. Invero, ancora di recente questa Corte ha evidenziato che "il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia", rimanendo fuori della portata del giudicato le "questioni" - alle quali non è riconducibile, nel presente caso, quella sulla prescrizione del diritto ad avvalersi della "condizione risolutiva", proprio perché, in ipotesi, già maturata in occasione del primo giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - "che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 marzo 2020, n. 6091, Rv. 657127-01). In buona sostanza, il giudicato "implicito" richiede un "rapporto di dipendenza indissolubile", tra la questione effettivamente decisa e quella che si assume oggetto di implicita decisione, "tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 2003, n. 6632, Rv. 562504-01; Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2011, n. 22416, Rv. 620138-01; Cass. Sez. Lav., sent. 6 aprile 2012, n. 5581, Rv. 621797-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2020, n. 7115, Rv. 657491-01), precisandosi che tale nesso sussiste quando "l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza" - del quale si invoca l'efficacia di giudicato implicito - "attenga a questioni" che "costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile" di quelle decise (Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16824, Rv. 627047-01). Orbene, poiché già nel primo giudizio di opposizione si è discusso della "condizione risolutiva" prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, sarebbe stato onere dell'opponente, sin da allora, eccepire la prescrizione del diritto a valersi di tale condizione, sicché, non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi la disamina di tale tema preclusa nel (rinnovato) giudizio di opposizione. La censura di violazione dell'art. 2909 cod. civ. è, dunque, infondata. 7.1.2. Infine, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura che investe la statuizione di condanna ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ.; il ricorrente, infatti, si limitavdedurre il difetto dei presupposti (mala fede o colpa grave) per l'applicazione di tale norma, ma solo in ragione del fatto che nessun giudicato "implicito" - di rigetto - potesse essersi formato sull'eccezione di prescrizione del diritto ad avvalersi della "condizione risolutiva" suddetta, senza evidenziare "autonomi" profili di illegittimità di quella pronuncia di condanna, ciò che rende la censura priva di specificità. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando GI MA, a rifondere, alla società ON S.p.a., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,
- ricorrente -
contro ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di procuratrice di Castello Finance S.r.l., in persona della dott.ssa Annalisa Russo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell'Avvocato Benedetto GARGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Guido GARGANI;
- controricorrente -
{C4)1-1 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 26807 Anno 2022 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 12/09/2022 avverso la sentenza n. 3510/2019 della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. GI MA ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3510/19, del 20 agosto 2019, della Corte di Appello di Milano, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 772/18, del 14 maggio 2018, del Tribunale di Pavia - ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dal MA, ex art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa dalla società ON S.p.a., ritenendo l'iniziativa preclusa dall'esistenza di un giudicato esterno. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver già proposto opposizione - anteriormente a quella oggetto del presente giudizio - avverso l'esecuzione immobiliare promossa da ON (in relazione ad un credito nascente da un contratto di mutuo fondiario), iniziativa, allora, basata sul rilievo della prescrizione del diritto azionato in via esecutiva. In particolare, il MA aveva "illo tempore" eccepito - in assenza di atti interruttivi precedenti la notifica dell'atto di precetto, risalente al 21 aprile 2008 - l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione a far data 30 giugno 1995, ovvero quella della prima scadenza rateale non adempiuta dalla parte mutuante. L'esito di tale pregresso giudizio consisteva, tuttavia, in una decisione di rigetto da parte di ambo i giudici di merito investiti di quella iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ., pronuncia la seconda delle quali (non essendo stata fatta oggetto di ricorso per cassazione) passava in giudicato. Veniva, infatti, rigettata la tesi allora sostenuta dal MA, osservandosi che il termine di prescrizione doveva ritenersi decorrente dalla fine dell'ammortamento, in mancanza di un fatto risolutivo anteriore, posto che la risoluzione del contratto non era avvenuta, se non con la notifica del precetto. Si richiamavano, infatti, entrambe quelle pronunce ad un precedente di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 19 maggio 2008, n. 12639), secondo cui la notificazione di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito comporta la risoluzione del contratto, dovendo la "condizione risolutiva" di cui all'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, intendersi alla stregua di una clausola risolutiva espressa. Tanto premesso in relazione all'esito di quel primo giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l'odierno ricorrente assume di averne incardinato uno successivo, cioè quello definito dalla Corte milanese con la sentenza oggi impugnata, basandosi su motivi nuovi, o meglio su una differente "causa petendi". Assume, in particolare, di aver lamentato - con tale rinnovata iniziativa - l'intervenuta prescrizione decennale, questa volta, del diritto all'esercizio della c.d. "condizione risolutiva" di cui al citato art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, vedendo, però, rigettare anche tale opposizione, sul rilievo che quelle svolte fossero "argomentazioni difensive afferenti alla medesima questione della prescrizione di L. quello stesso credito, che non travalicano > limiti oggettivi degli elementi costitutivi della precedente domandi;
e che, anzi, sono ad esse sovrapponibili quanto a petitum e tutt'altro che autonome rispetto a causa petendi". 3. Avverso la pronuncia della Corte ambrosiana ricorre per cassazione il MA, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe errato nell'interpretare il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dal momento che eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto all'esercizio della "condizione risolutiva", prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, è "cosa ben diversa dall'eccepire la maturata prescrizione decennale dell'esercizio del diritto di credito su cui è indubbiamente intervenuto il giudicato". Nella specie, poiché l'inadempimento risale alla prima scadenza rateale inadempiuta del 30 giugno 1995, entro dieci anni a decorrere da tale data il mutuatario avrebbe dovuto esercitare - pena, altrimenti, la prescrizione - il diritto ad avvalersi della suddetta "condizione risolutiva", ciò che non avvenne, se non con la notificazione dell'atto di precetto del 21 aprile 2008. Di conseguenza, il MA censura anche la statuizione con cui la Corte di Appello ha disposto la sua condanna a norma dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ. 4. ON ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di infondatezza. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie censure. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Il solo motivo di ricorso - che evoca, nella sostanza, violazione dell'art. 2909 cod. civ. (lamentando, esclusivamente su tali basi, la disposta condanna in appello ex art. 96 cod. proc. civ.) - è in parte infondato e in parte inammissibile. 7.1.1. Invero, ancora di recente questa Corte ha evidenziato che "il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia", rimanendo fuori della portata del giudicato le "questioni" - alle quali non è riconducibile, nel presente caso, quella sulla prescrizione del diritto ad avvalersi della "condizione risolutiva", proprio perché, in ipotesi, già maturata in occasione del primo giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - "che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 marzo 2020, n. 6091, Rv. 657127-01). In buona sostanza, il giudicato "implicito" richiede un "rapporto di dipendenza indissolubile", tra la questione effettivamente decisa e quella che si assume oggetto di implicita decisione, "tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 29 aprile 2003, n. 6632, Rv. 562504-01; Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2011, n. 22416, Rv. 620138-01; Cass. Sez. Lav., sent. 6 aprile 2012, n. 5581, Rv. 621797-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2020, n. 7115, Rv. 657491-01), precisandosi che tale nesso sussiste quando "l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza" - del quale si invoca l'efficacia di giudicato implicito - "attenga a questioni" che "costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile" di quelle decise (Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16824, Rv. 627047-01). Orbene, poiché già nel primo giudizio di opposizione si è discusso della "condizione risolutiva" prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976, sarebbe stato onere dell'opponente, sin da allora, eccepire la prescrizione del diritto a valersi di tale condizione, sicché, non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi la disamina di tale tema preclusa nel (rinnovato) giudizio di opposizione. La censura di violazione dell'art. 2909 cod. civ. è, dunque, infondata. 7.1.2. Infine, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della censura che investe la statuizione di condanna ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ.; il ricorrente, infatti, si limitavdedurre il difetto dei presupposti (mala fede o colpa grave) per l'applicazione di tale norma, ma solo in ragione del fatto che nessun giudicato "implicito" - di rigetto - potesse essersi formato sull'eccezione di prescrizione del diritto ad avvalersi della "condizione risolutiva" suddetta, senza evidenziare "autonomi" profili di illegittimità di quella pronuncia di condanna, ciò che rende la censura priva di specificità. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando GI MA, a rifondere, alla società ON S.p.a., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 8.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,