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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7428 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.7.2025 con il termine di gg.20 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Gennaro Simeone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 15.7.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato. Il PM - con parere del 17.7.2025 - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido superesclusivo dei minori alla madre e diritto di visita paterno, qualora lo stesso manifestasse interesse, in spazio neutro con il supporto dei SS. Ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.4.2025, la sign. – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1
del 21.6.2008, sono nati 17.10.2008) e (28.2.2013) – esponeva: Controparte_1 Per_1 Per_2 (…) le parti si sono separate innanzi a Codesto On.le Tribunale di Napoli a seguito di ricorso per separazione giudiziale conclusosi, su accordi, con sentenza n. 9067/2019; i concordavano e Per_3 dichiaravano a verbale di : a) vivere separatamente , con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
b) l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi, con residenza privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre, c) possibilità per il SI. di prelevare i figli ed nei giorni del martedì e CP_1 Per_2 Per_1 giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (durante il periodo scolastico, da settembre a maggio ) e/o fino alle ore 21:00 ossia dopo cena (durante il periodo estivo cioè nei mesi di giugno, luglio e agosto direttamente dal domicilio materno) ; durante il fine settimana: i minori avrebbero potuto trascorrere due weekend al mese con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
relativamente alle festività: i minori ed previo accordo con i genitori, avrebbero Per_2 Per_1 potuto trascorrere con l'uno le festività natalizie del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) e con l'altro il 31/12 e 1/01 (vigilia e capodanno) alternativamente per gli anni successivi, fatto salvo il diverso accordo a stabilirsi secondo le esigenze concretamente manifestate dai ragazzi e dei rispettivi genitori . L'Epifania con l'uno o l'altro genitore, o con entrambi, mentre quelle Pasquali – con l'uno o con l'altro genitore- alternativamente per gli anni successivi;
per le ferie estive: i minori avrebbero trascorso un periodo di quindici giorni continuativi, nel mese di agosto e/o nel mese di luglio, con il padre e la restante parte dei predetti periodi con la madre, previa comunicazione da parte di entrambi i coniugi
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entro la fine di giugno. I coniugi si impegnavano a comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con i propri figli ed il recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Le parti avrebbero potuto accordarsi liberamente sul diritto di visita, sulle ferie e sui weekend, tenuto conto dei loro impegni lavorativi, delle esigenze scolastiche ed attività extrascolastiche del minore;
che fino allo stato di detenzione del SI. , all' epoca agli arresti domiciliari, con domicilio presso l'abitazione dei CP_1 propri genitori in Napoli alla Via Teofilo Santi n.53, previo accordo telefonico con la SI , i Pt_1 minori potevano essere accompagnati dalla madre presso il padre e/o prelavati dai nonni paterni dal domicilio materno;
veniva disposto il mantenimento a carico del SI. a favore dei figli Controparte_1
ed per la somma mensile di euro 400,00, vale a dire euro 200,00 per ogni figlio entro Per_2 Per_1 il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o postepay le cui coordinate dovevano essere comunicate dalla SI.ra , somma rivalutabile ogni anno secondo indice Istat a Pt_1 pubblicarsi a partire da febbraio 2020, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, tasse scolastiche etc); i coniugi accconsentivano al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto;
nessun mantenimento veniva disposto a favore della moglie , che rinunciava Parte_1 al proprio mantenimento, potendovi provvedere da sola. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9067/2019, recependo gli accordi, pronunciava la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta, secondo Legge, ininterrottamente e pertanto, sussistono nella fattispecie gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il SI. , ad Controparte_1 onta di quanto stabilito in sentenza, si è reso totalmente inadempiente a quanto stabilito relativamente al mantenimento dei figli minori ed e non ha coltivato in alcun modo il rapporto Per_2 Per_1 genitoriale con i figli.
Ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli tra la ricorrente ed il SI. , chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori e l'aumento secondo la Controparte_1 rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento. In subordine, confermando le statuizioni di cui alla separazione.
Alla prima udienza del 17.12.2024, è stata disposta la rinotifica del ricorso al ed è stata fissata Pt_1 nuova udienza di prima comparizione in data 15.5.2025.
Dichiarata la contumacia del resistente, è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: da quando ci siamo separati con accordi omologati da questo Tribunale, mio marito non mi ha mai dato niente per i miei figli. ad ottobre compirà 17 anni e ha 13 anni. fa il liceo Per_1 Per_2 Per_1 geometra e la I media. Da quando ci siamo separati non ha mai visto i figli;
se ne è Per_4 completamente disinteressato e non li ha mai chiamati;
solo un paio di mesi fa, quando ho avuto bisogno di fare le carte d'identità per i miei figli, ho chiamato la madre perché non ho più il suo numero. Ho preso appuntamento al Comune e lui è venuto perché la madre l'ha avvisato. Aveva una tuta da lavoro e gli ho chiesto che lavoro facesse, ma lui mi ha detto che è in prova. Lui però ha il numero di entrambi i ragazzi che non l'hanno mai cambiato. Ogni tanto li ha contattati sui cellulari;
solo qualche volta dopo la separazione, li ha visti un paio di volte, poi è scomparso. Oggi i ragazzi non hanno intenzione di vederlo;
quando un paio di mesi fa ci siamo visti al Comune, lui ha salutato i ragazzi e basta;
ha firmato ed è andato via. Io dico sempre ai ragazzi di cercare il padre ma loro mi dicono che sono troppo delusi e ci vuole tempo per ricostruire il rapporto. quando ci siamo separati aveva 4 anni ed oggi la Per_4 figura maschile di riferimento è mio padre;
ra un po' più grande ma comunque si è rassegnato. Per_1 Quando il padre – dopo l'incontro al Comune – li ha chiamati, loro hanno detto che ci vuole tempo per ricostruire il rapporto perché sono delusi da lui;
poi ha chiamato e gli ha detto che sarebbe Per_1 venuto oggi in Tribunale e lui ha detto che il problema non era suo. Prendo l'Adi di circa 700 euro al mese e l'assegno unico per entrambi di 400 euro. Ho lasciato la casa coniugale e ora viviamo a casa dei miei genitori dove sono venuti gli Assistenti Sociali all'epoca della separazione. Abitiamo a via Gaetano Bruno n. 22 (Rione Luzzati- Poggioreale). La casa di mia madre è del Comune. Quando stavamo insieme faceva il camionista ma poi gli hanno tolto la patente perché faceva uso di sostanze;
ora non so. Non ho idea di cosa faccia oggi, ma so solo che vive con i genitori. I nonni paterni ogni tanto vedono i ragazzi e gli portano un regalino. Ma niente di più. Fino ad oggi ho gestito tutto da sola, ma ora non ne posso più e chiedo l'affido esclusivo per poter essere più libera nella gestione dei figli ed anche perché il padre è stato e continua ad essere assente. Non ho nulla in contrario all'ascolto dei miei figli. fa Per_4 calcetto, mente aceva nuoto: ha preso il patentino da poco. Per_1
Co Il a adottato (con ordinanza del 19.5.2025) i seguenti provvedimenti provvisori: (…) Orbene, avuto riguardo alla modalità di affido di – alla luce di quanto emerge Per_1 Per_2 dalla sentenza di separazione e delle dichiarazioni della ricorrente , - va disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori in quanto – sebbene il padre sia assente dalla vita dei minori da tempo ed,
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effettivamente non contribuisce al loro mantenimento, - non emergono motivi di pregiudizio per i ragazzi tali da potersi disporre, in questa sede, l'affido esclusivo. La stessa ricorrente, infatti, ha dichiarato che il padre – sia pure con scarsa frequenza – ogni tanto contatta i figli e, quando è stato contattato per recarsi all'ufficio del Comune per il rilascio delle carte di identità per i figli, non si è sottratto. E' pur vero che i ragazzi, in questo momento, sembra che manifestino difficoltà nei rapporti con il padre, ma tale circostanza, a parere di chi scrive, non è motivo sufficiente per derogare all'affido condiviso che va, pertanto, confermato. La residenza privilegiata dei minori va confermata presso la madre. E' ben possibile, tuttavia, che la ricorrente sia dotata di ogni facoltà connessa alle scelte ed alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
scuola, salute, sport, viaggi, in modo tale da poter adottare, ove necessario, ogni valutazione che riterrà necessaria per i figli, salvo poi darne comunicazione al padre. La modalità di visita - tenuto conto dell'età dei ragazzi e del fatto che ormai vedono poco il padre- possono essere liberalizzate e saranno i minori ad organizzarsi in piena autonomia con il padre. indicate in sentenza vanno altresì confermate. Tuttavia, vanno approfondite le difficoltà di e in relazione al rapporto affettivo con il Per_1 Per_2 padre, dovendosi disporre il loro ascolto. Circa l'obbligo di mantenimento dei figli che vivono presso la madre che provvede in via diretta al loro mantenimento - la ricorrente ha chiesto conferma delle statuizioni della sentenza di separazione;
ha Con dedotto di essere percettrice dell' e dell'assegno unico per i figli, mentre – riguardo alla posizione reddituale del ha solo dedotto che lo stesso – che in costanza di matrimonio lavorava come CP_1 camionista- oggi non sa che lavoro svolga. Nulla ha prodotto in termini documentali da cui possa evincersi alcunchè sulla sua redditualità. Dalla sentenza di separazione del 2019 nulla è possibile evincere in quanto è stata pronunciata sulla base degli accordi raggiunti tra le parti. Orbene, tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia separativa (2018) e delle maggiori esigenze dei minori, anche in assenza di domanda (ovvero d'ufficio), il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre va aumentato nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da giugno 2026. Le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del 2018, vanno ripartite a metà tra i genitori. L'assegno unico per i minori sarà percepito per intero dalla madre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4672/2025. Nulla va stabilito sulla casa coniugale che è stata da tempo lasciata in quanto i minori vivono con la madre ed i nonni materni presso di loro.
All'udienza del 15 luglio 2025 sono stati ascoltati i figli della coppia e sono stati resi edotti delle modalità dell'ascolto e della valenza delle loro dichiarazioni.
ha dichiarato: compio a Febbraio 13 anni e non sono assolutamente stato condizionato da Per_2 qualcuno, mi esprimo liberamente. A settembre andrò in II media, ora sono in vacanza con mamma, i nonni materni, e , e mio fratello. In vacanza sono a Cirella, al Camping Internazionale, Per_5 Per_6 in una casetta in un villaggio. Ci vado da anni. Non vedo mio padre né lo sento da anni, pensa CP_1 solo ai figli della sua nuova compagna;
lo so perché me lo disse mio fratello. Non lo vedo da tantissimo tempo, non ricordo nemmeno come è fatto. Non mi ha mai chiamato né cercato in questi anni e se oggi fosse venuto in Tribunale non avrei avuto piacere a parlargli. Non ho più rapporti con papà, non ha rapporti nemmeno con mio fratello. Mia mamma ci ha cresciuto e fa tanti sacrifici per crescerci. Non ho paura di nulla perché sono con mia madre e mio nonno che si prendono cura di me. Il mio riferimento maschile è mio nonno materno insieme a mio fratello. Non ho alcun ricordo con mio padre. Stamattina ero un po' in ansia quando sono arrivato perché non conoscevo l'ambiente ma poi mi sono tranquillizzato. Sono bravo nelle lingue, mi piace lo spagnolo e l'inglese e dopo forse vorrei fare il liceo linguistico.
ha dichiarato: non vedo mio padre da anni, non ci cerca assolutamente, è come se fosse Per_1 deceduto. C'è stata una volta in cui mi ha chiamato perché lui con me usava la tecnica della vittima;
io ci credevo. In quella telefonata, infatti, mio padre mi disse che mio nonno paterno stava per morire ed io rimasi molto scosso dalla cosa. Non era la verità, difatti mio nonno è vivo. Credo che lo scopo della telefonata fosse farmi sentire in colpa in qualche modo. Questo l'ho capito ora che sono cresciuto. Tale episodio è successo 3-4 anni fa. Anche durante il matrimonio non è stato un padre esemplare: spesso venivano i creditori a casa dei nonni paterni ed io venivo allontanato. Mio padre è assente, non posso nemmeno dargli un voto. Oggi sono cresciuto ed ho superato il dolore ed il dispiacere. Preferisco non vederlo, ormai sto bene così, anche perché quelle poche volte in cui lo sentivo pensava solo a
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mortificarmi. Il mio riferimento maschile è mio nonno materno. Ormai non gli credo più, mi ha fatto numerose promesse che non ha mai mantenuto. Ho provato a giustificarlo ma ora sono rassegnato. Lui ormai ha una compagna con 5 figli e lui pensa a crescere loro. Durante le feste non ha mai avuto il pensiero di farci auguri o un regalo. Mia mamma ci ha cresciuto e ci cresce facendo sacrifici importanti. Io sto frequentando la scuola di geometra e in futuro vorrei specializzarmi nel campo edile. Facevo nuoto ed ora ho interrotto. Sono riservato ma sono sereno in quello che sto dichiarando perché sto semplicemente raccontando la verità, è un dato di fatto che mio padre è assente. Ho degli amici i cui genitori sono separati ma nessuno hanno la mia stessa situazione.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 9067/2019 del 27.9.2019 dal Tribunale di Napoli. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido dei minori e , la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto Per_1 Per_2 disporsi l'affido esclusivo degli stessi deducendo che il padre non si è mai interessato della loro crescita, della loro educazione, delle loro esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre, come da sua richiesta: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per i ragazzi – soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi - in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per loro. E' emerso con ogni evidenza che il
– successivamente alla separazione – non si è più interessato dei figli e non li ha più cercati, se CP_1 non saltuariamente, e, soprattutto, non ha contribuito al loro mantenimento. Circa le modalità di visita, possono essere liberalizzate;
saranno i ragazzi a contattare il padre se vorranno e quando si sentiranno in grado di farlo.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori. Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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Orbene, la ricorrente – che contribuisce in maniera diretta al mantenimento dei figli - nulla ha dedotto circa l'attività lavorativa del marito né alcunchè ha allegato agli atti circa le capacità reddituali dello stesso. Ha chiesto che l'assegno posto a carico del marito quale contributo al mantenimento dei figli fosse rivalutato dalla sentenza separativa.
Il Collegio, stante il tempo trascorso dall'omologa della separazione, ritenuto che le esigenze dei figli aumentano con l'età, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 e nella misura di € 600,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da Per_1 Per_2 agosto 2026. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018. Gli assegni unici per i minori saranno percepiti per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 21.6.2008 da e;
Controparte_1 CP_4 b) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre, come espresso in parte Per_1 Per_2 motiva;
c) dispone le visite libere dei minori con il padre;
d) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_7 nella misura di € 600,00 mensili da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dal ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dall'agosto 2026; e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero gli assegni unici per i figli;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 33, parte II s. A, anno 2008). g) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.7.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7428 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.7.2025 con il termine di gg.20 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Gennaro Simeone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 15.7.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio senza termini ai quali il procuratore ha rinunciato. Il PM - con parere del 17.7.2025 - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido superesclusivo dei minori alla madre e diritto di visita paterno, qualora lo stesso manifestasse interesse, in spazio neutro con il supporto dei SS. Ha chiesto porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.4.2025, la sign. – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1
del 21.6.2008, sono nati 17.10.2008) e (28.2.2013) – esponeva: Controparte_1 Per_1 Per_2 (…) le parti si sono separate innanzi a Codesto On.le Tribunale di Napoli a seguito di ricorso per separazione giudiziale conclusosi, su accordi, con sentenza n. 9067/2019; i concordavano e Per_3 dichiaravano a verbale di : a) vivere separatamente , con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
b) l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi, con residenza privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre, c) possibilità per il SI. di prelevare i figli ed nei giorni del martedì e CP_1 Per_2 Per_1 giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (durante il periodo scolastico, da settembre a maggio ) e/o fino alle ore 21:00 ossia dopo cena (durante il periodo estivo cioè nei mesi di giugno, luglio e agosto direttamente dal domicilio materno) ; durante il fine settimana: i minori avrebbero potuto trascorrere due weekend al mese con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
relativamente alle festività: i minori ed previo accordo con i genitori, avrebbero Per_2 Per_1 potuto trascorrere con l'uno le festività natalizie del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) e con l'altro il 31/12 e 1/01 (vigilia e capodanno) alternativamente per gli anni successivi, fatto salvo il diverso accordo a stabilirsi secondo le esigenze concretamente manifestate dai ragazzi e dei rispettivi genitori . L'Epifania con l'uno o l'altro genitore, o con entrambi, mentre quelle Pasquali – con l'uno o con l'altro genitore- alternativamente per gli anni successivi;
per le ferie estive: i minori avrebbero trascorso un periodo di quindici giorni continuativi, nel mese di agosto e/o nel mese di luglio, con il padre e la restante parte dei predetti periodi con la madre, previa comunicazione da parte di entrambi i coniugi
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entro la fine di giugno. I coniugi si impegnavano a comunicare tempestivamente la località ove si trasferiranno con i propri figli ed il recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Le parti avrebbero potuto accordarsi liberamente sul diritto di visita, sulle ferie e sui weekend, tenuto conto dei loro impegni lavorativi, delle esigenze scolastiche ed attività extrascolastiche del minore;
che fino allo stato di detenzione del SI. , all' epoca agli arresti domiciliari, con domicilio presso l'abitazione dei CP_1 propri genitori in Napoli alla Via Teofilo Santi n.53, previo accordo telefonico con la SI , i Pt_1 minori potevano essere accompagnati dalla madre presso il padre e/o prelavati dai nonni paterni dal domicilio materno;
veniva disposto il mantenimento a carico del SI. a favore dei figli Controparte_1
ed per la somma mensile di euro 400,00, vale a dire euro 200,00 per ogni figlio entro Per_2 Per_1 il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o postepay le cui coordinate dovevano essere comunicate dalla SI.ra , somma rivalutabile ogni anno secondo indice Istat a Pt_1 pubblicarsi a partire da febbraio 2020, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, tasse scolastiche etc); i coniugi accconsentivano al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e passaporto;
nessun mantenimento veniva disposto a favore della moglie , che rinunciava Parte_1 al proprio mantenimento, potendovi provvedere da sola. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.9067/2019, recependo gli accordi, pronunciava la separazione personale dei coniugi. La separazione si è protratta, secondo Legge, ininterrottamente e pertanto, sussistono nella fattispecie gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
il SI. , ad Controparte_1 onta di quanto stabilito in sentenza, si è reso totalmente inadempiente a quanto stabilito relativamente al mantenimento dei figli minori ed e non ha coltivato in alcun modo il rapporto Per_2 Per_1 genitoriale con i figli.
Ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli tra la ricorrente ed il SI. , chiedendo l'affido esclusivo dei figli minori e l'aumento secondo la Controparte_1 rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento. In subordine, confermando le statuizioni di cui alla separazione.
Alla prima udienza del 17.12.2024, è stata disposta la rinotifica del ricorso al ed è stata fissata Pt_1 nuova udienza di prima comparizione in data 15.5.2025.
Dichiarata la contumacia del resistente, è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: da quando ci siamo separati con accordi omologati da questo Tribunale, mio marito non mi ha mai dato niente per i miei figli. ad ottobre compirà 17 anni e ha 13 anni. fa il liceo Per_1 Per_2 Per_1 geometra e la I media. Da quando ci siamo separati non ha mai visto i figli;
se ne è Per_4 completamente disinteressato e non li ha mai chiamati;
solo un paio di mesi fa, quando ho avuto bisogno di fare le carte d'identità per i miei figli, ho chiamato la madre perché non ho più il suo numero. Ho preso appuntamento al Comune e lui è venuto perché la madre l'ha avvisato. Aveva una tuta da lavoro e gli ho chiesto che lavoro facesse, ma lui mi ha detto che è in prova. Lui però ha il numero di entrambi i ragazzi che non l'hanno mai cambiato. Ogni tanto li ha contattati sui cellulari;
solo qualche volta dopo la separazione, li ha visti un paio di volte, poi è scomparso. Oggi i ragazzi non hanno intenzione di vederlo;
quando un paio di mesi fa ci siamo visti al Comune, lui ha salutato i ragazzi e basta;
ha firmato ed è andato via. Io dico sempre ai ragazzi di cercare il padre ma loro mi dicono che sono troppo delusi e ci vuole tempo per ricostruire il rapporto. quando ci siamo separati aveva 4 anni ed oggi la Per_4 figura maschile di riferimento è mio padre;
ra un po' più grande ma comunque si è rassegnato. Per_1 Quando il padre – dopo l'incontro al Comune – li ha chiamati, loro hanno detto che ci vuole tempo per ricostruire il rapporto perché sono delusi da lui;
poi ha chiamato e gli ha detto che sarebbe Per_1 venuto oggi in Tribunale e lui ha detto che il problema non era suo. Prendo l'Adi di circa 700 euro al mese e l'assegno unico per entrambi di 400 euro. Ho lasciato la casa coniugale e ora viviamo a casa dei miei genitori dove sono venuti gli Assistenti Sociali all'epoca della separazione. Abitiamo a via Gaetano Bruno n. 22 (Rione Luzzati- Poggioreale). La casa di mia madre è del Comune. Quando stavamo insieme faceva il camionista ma poi gli hanno tolto la patente perché faceva uso di sostanze;
ora non so. Non ho idea di cosa faccia oggi, ma so solo che vive con i genitori. I nonni paterni ogni tanto vedono i ragazzi e gli portano un regalino. Ma niente di più. Fino ad oggi ho gestito tutto da sola, ma ora non ne posso più e chiedo l'affido esclusivo per poter essere più libera nella gestione dei figli ed anche perché il padre è stato e continua ad essere assente. Non ho nulla in contrario all'ascolto dei miei figli. fa Per_4 calcetto, mente aceva nuoto: ha preso il patentino da poco. Per_1
Co Il a adottato (con ordinanza del 19.5.2025) i seguenti provvedimenti provvisori: (…) Orbene, avuto riguardo alla modalità di affido di – alla luce di quanto emerge Per_1 Per_2 dalla sentenza di separazione e delle dichiarazioni della ricorrente , - va disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori in quanto – sebbene il padre sia assente dalla vita dei minori da tempo ed,
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effettivamente non contribuisce al loro mantenimento, - non emergono motivi di pregiudizio per i ragazzi tali da potersi disporre, in questa sede, l'affido esclusivo. La stessa ricorrente, infatti, ha dichiarato che il padre – sia pure con scarsa frequenza – ogni tanto contatta i figli e, quando è stato contattato per recarsi all'ufficio del Comune per il rilascio delle carte di identità per i figli, non si è sottratto. E' pur vero che i ragazzi, in questo momento, sembra che manifestino difficoltà nei rapporti con il padre, ma tale circostanza, a parere di chi scrive, non è motivo sufficiente per derogare all'affido condiviso che va, pertanto, confermato. La residenza privilegiata dei minori va confermata presso la madre. E' ben possibile, tuttavia, che la ricorrente sia dotata di ogni facoltà connessa alle scelte ed alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
scuola, salute, sport, viaggi, in modo tale da poter adottare, ove necessario, ogni valutazione che riterrà necessaria per i figli, salvo poi darne comunicazione al padre. La modalità di visita - tenuto conto dell'età dei ragazzi e del fatto che ormai vedono poco il padre- possono essere liberalizzate e saranno i minori ad organizzarsi in piena autonomia con il padre. indicate in sentenza vanno altresì confermate. Tuttavia, vanno approfondite le difficoltà di e in relazione al rapporto affettivo con il Per_1 Per_2 padre, dovendosi disporre il loro ascolto. Circa l'obbligo di mantenimento dei figli che vivono presso la madre che provvede in via diretta al loro mantenimento - la ricorrente ha chiesto conferma delle statuizioni della sentenza di separazione;
ha Con dedotto di essere percettrice dell' e dell'assegno unico per i figli, mentre – riguardo alla posizione reddituale del ha solo dedotto che lo stesso – che in costanza di matrimonio lavorava come CP_1 camionista- oggi non sa che lavoro svolga. Nulla ha prodotto in termini documentali da cui possa evincersi alcunchè sulla sua redditualità. Dalla sentenza di separazione del 2019 nulla è possibile evincere in quanto è stata pronunciata sulla base degli accordi raggiunti tra le parti. Orbene, tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia separativa (2018) e delle maggiori esigenze dei minori, anche in assenza di domanda (ovvero d'ufficio), il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre va aumentato nella misura di € 500,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da giugno 2026. Le spese straordinarie per i figli, come da Protocollo del 2018, vanno ripartite a metà tra i genitori. L'assegno unico per i minori sarà percepito per intero dalla madre, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4672/2025. Nulla va stabilito sulla casa coniugale che è stata da tempo lasciata in quanto i minori vivono con la madre ed i nonni materni presso di loro.
All'udienza del 15 luglio 2025 sono stati ascoltati i figli della coppia e sono stati resi edotti delle modalità dell'ascolto e della valenza delle loro dichiarazioni.
ha dichiarato: compio a Febbraio 13 anni e non sono assolutamente stato condizionato da Per_2 qualcuno, mi esprimo liberamente. A settembre andrò in II media, ora sono in vacanza con mamma, i nonni materni, e , e mio fratello. In vacanza sono a Cirella, al Camping Internazionale, Per_5 Per_6 in una casetta in un villaggio. Ci vado da anni. Non vedo mio padre né lo sento da anni, pensa CP_1 solo ai figli della sua nuova compagna;
lo so perché me lo disse mio fratello. Non lo vedo da tantissimo tempo, non ricordo nemmeno come è fatto. Non mi ha mai chiamato né cercato in questi anni e se oggi fosse venuto in Tribunale non avrei avuto piacere a parlargli. Non ho più rapporti con papà, non ha rapporti nemmeno con mio fratello. Mia mamma ci ha cresciuto e fa tanti sacrifici per crescerci. Non ho paura di nulla perché sono con mia madre e mio nonno che si prendono cura di me. Il mio riferimento maschile è mio nonno materno insieme a mio fratello. Non ho alcun ricordo con mio padre. Stamattina ero un po' in ansia quando sono arrivato perché non conoscevo l'ambiente ma poi mi sono tranquillizzato. Sono bravo nelle lingue, mi piace lo spagnolo e l'inglese e dopo forse vorrei fare il liceo linguistico.
ha dichiarato: non vedo mio padre da anni, non ci cerca assolutamente, è come se fosse Per_1 deceduto. C'è stata una volta in cui mi ha chiamato perché lui con me usava la tecnica della vittima;
io ci credevo. In quella telefonata, infatti, mio padre mi disse che mio nonno paterno stava per morire ed io rimasi molto scosso dalla cosa. Non era la verità, difatti mio nonno è vivo. Credo che lo scopo della telefonata fosse farmi sentire in colpa in qualche modo. Questo l'ho capito ora che sono cresciuto. Tale episodio è successo 3-4 anni fa. Anche durante il matrimonio non è stato un padre esemplare: spesso venivano i creditori a casa dei nonni paterni ed io venivo allontanato. Mio padre è assente, non posso nemmeno dargli un voto. Oggi sono cresciuto ed ho superato il dolore ed il dispiacere. Preferisco non vederlo, ormai sto bene così, anche perché quelle poche volte in cui lo sentivo pensava solo a
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mortificarmi. Il mio riferimento maschile è mio nonno materno. Ormai non gli credo più, mi ha fatto numerose promesse che non ha mai mantenuto. Ho provato a giustificarlo ma ora sono rassegnato. Lui ormai ha una compagna con 5 figli e lui pensa a crescere loro. Durante le feste non ha mai avuto il pensiero di farci auguri o un regalo. Mia mamma ci ha cresciuto e ci cresce facendo sacrifici importanti. Io sto frequentando la scuola di geometra e in futuro vorrei specializzarmi nel campo edile. Facevo nuoto ed ora ho interrotto. Sono riservato ma sono sereno in quello che sto dichiarando perché sto semplicemente raccontando la verità, è un dato di fatto che mio padre è assente. Ho degli amici i cui genitori sono separati ma nessuno hanno la mia stessa situazione.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 9067/2019 del 27.9.2019 dal Tribunale di Napoli. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'affido dei minori e , la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto Per_1 Per_2 disporsi l'affido esclusivo degli stessi deducendo che il padre non si è mai interessato della loro crescita, della loro educazione, delle loro esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre, come da sua richiesta: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per i ragazzi – soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi - in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per loro. E' emerso con ogni evidenza che il
– successivamente alla separazione – non si è più interessato dei figli e non li ha più cercati, se CP_1 non saltuariamente, e, soprattutto, non ha contribuito al loro mantenimento. Circa le modalità di visita, possono essere liberalizzate;
saranno i ragazzi a contattare il padre se vorranno e quando si sentiranno in grado di farlo.
Sulla domanda relativa al mantenimento dei minori. Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
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Orbene, la ricorrente – che contribuisce in maniera diretta al mantenimento dei figli - nulla ha dedotto circa l'attività lavorativa del marito né alcunchè ha allegato agli atti circa le capacità reddituali dello stesso. Ha chiesto che l'assegno posto a carico del marito quale contributo al mantenimento dei figli fosse rivalutato dalla sentenza separativa.
Il Collegio, stante il tempo trascorso dall'omologa della separazione, ritenuto che le esigenze dei figli aumentano con l'età, pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 e nella misura di € 600,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da Per_1 Per_2 agosto 2026. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018. Gli assegni unici per i minori saranno percepiti per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 21.6.2008 da e;
Controparte_1 CP_4 b) dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre, come espresso in parte Per_1 Per_2 motiva;
c) dispone le visite libere dei minori con il padre;
d) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_7 nella misura di € 600,00 mensili da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dal ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dall'agosto 2026; e) Autorizza la ricorrente a percepire per intero gli assegni unici per i figli;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 33, parte II s. A, anno 2008). g) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18.7.2025 Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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