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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 335 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023 , vertente
TRA con l'avv.to PUGLIANO MARIA TERESA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, Pt_1
VARANI MANUELA appellante
E
con l'avv.to SPADAFORA CRISTINA CP_1
appellato
NONCHE'
con l'avv.to MARRONI EDOARDO Controparte_2
appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.3.2022 proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento (n. 03420199009681735000), notificata il 22.2.2022, con cui eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli portati nell'intimazione di pagamento e chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma complessiva risultante dai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420120005176922000, asseritamente notificato il 25.01.2013;
2) avviso di addebito n. 33420130001569010000, asseritamente notificato il 17.04.2013;
3) avviso di addebito n. 33420140006652853000, asseritamente notificato il 22.03.2015; 4) avviso di addebito n. 33420150002911408000, asseritamente notificato il 21.10.2015;
5) avviso di addebito n. 33420160002214287000, asseritamente notificato il 12.05.2016;
6) avviso di addebito n. 33420160005303309000, asseritamente notificato il 11.11.2016;
7) avviso di addebito n. 33420170002946849000, asseritamente notificato il 03.11.2017;
8) avviso di addebito n. 33420180002575236000, asseritamente notificato il 19.09.2018;
9) avviso di addebito n. 33420180006005825000, asseritamente notificato il 08.01.2019.
Il tribunale di Cosenza:
1.ha rilevato che l'istituto previdenziale convenuto ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento. Ha ritenuto che pertanto, che all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento (22.02.2022) il termine quinquennale non era ancora decorso con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito n.
33420170002946849000, notificato il 03.11.2017, n. 33420180002575236000, notificato il
19.09.2018 e n. n. 33420180006005825000, notificato il 08.01.2019;
2. ha rilevato che l' ha dedotto di aver interrotto il termine Controparte_3
di prescrizione con tre pregresse intimazioni di pagamento;
ha ritenuto che a) quanto all'intimazione di pagamento che si assume emessa nel 2017 e poi notificata il 15.6.2018, in atti vi è solo una relazione di notifica, ma non anche l'atto notificato;
di conseguenza non essendovi alcun riscontro del fatto che tale intimazione si riferisca ai crediti oggetto del presente giudizio, nessun rilievo ai fini della interruzione della prescrizione può riconoscersi alla relazione di notifica eseguita nel 2018; b) con riferimento all'intimazione di pagamento emessa nel 2020, pur riferita ai crediti per cui è causa, manca la prova della notifica;
c)
l' invece, ha documentato l'avvenuta notifica di una intimazione di pagamento (n. CP_2
03420219003257421000) in data 16.11.2021.
Ciò posto, ha rilevato che sul decorso di tale termine è intervenuto l'articolo 37, comma 2, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al
30.06.2020 (129 giorni) in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-
19; che il termine, pertanto, ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 ed è scaduto nel mese di novembre 2020.
Ha concluso pertanto che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219003257421000 in data 16.11.2021 ha interrotto il termine di prescrizione anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420160005303309000, notificato il 11.11.2016.
Con riferimento agli altri crediti, per contro, ha ritenuto l'intervenuta prescrizione con conseguente accoglimento del ricorso limitatamente alle pretese relative agli avvisi di addebito notificati fino alla data del 12.05.2016.
Pag. 2 di 6 Ha dichiarato che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con
l'intimazione di pagamento n. 03420199009681735000 relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420120005176922000, n. 33420130001569010000, n.
33420140006652853000, n. 33420150002911408000, e n. 33420160002214287000.
Ha rigettato nel resto il ricorso.
Ha condannato l' e l' alla rifusione, in solido, delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite, che, già compensate al 50%, ha liquidato in euro 1.567,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da corrispondere in favore dello Stato (perché il ricorrente è stato ammesso a gratuito patrocinio).
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato la violazione degli Pt_1
art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; art. 68 DL 18/2020; art 12
D. Lvo 159/2015.
Ha sostenuto che le norme, lette in combinazione tra loro, conducono a ritenere che tutti gli avvisi di addebito per cui è causa per i quali la prescrizione sarebbe scaduta nel 2020/2021 beneficiano della proroga dei termini fino al 31.12.2023 e/o comunque per 542 giorni (18 mesi) e non erano prescritti alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(16.11.2021) come correttamente affermato anche dal concessionario nella propria memoria di costituzione.
In particolare anche per i seguenti avvisi di addebito, già affidati al concessionario, non è maturata alcuna prescrizione: avviso n. 334 2014 0006652853000 notificato il 22.3.2015; avviso n. 334 2015 0002911408000 notificato il 21.10.2015; avviso n. 334 2016
0002214287000 notificato il 12.5.2016.
Ha chiesto in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e , l'uno chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto del gravame perché infondato, l'altra ribadendo che il termine prescrizionale è decennale e la validità degli atti impositivi annullati dal tribunale
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 6 1.L' sostanzialmente addebita al tribunale di non aver considerato correttamente Pt_1
l'incidenza che la disciplina per l'emergenza epidemiologica ha avuto sul corso del quinquennio prescrizionale (cfr Cass. SU n. 23397/16) successivo alla notifica degli avvisi di addebito per i quali il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ed invero, con riferimento ai crediti contributivi derivanti dagli avvisi di addebito n. 334 2014
0006652853000 (notificato il 22.3.2015); n. 334 2015 0002911408000 (notificato il
21.10.2015); n. 334 2016 0002214287000 (notificato il 12.5.2016), i relativi termini di versamento, coincidenti con quelli della prescrizione quinquennale e dunque destinati a scadere rispettivamente in data 22.3.2020, il 21.10.2020 ed il 12.5.2021, sono stati interessati dalla sospensione (della durata di 541 giorni) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68,
c. 1, del d.l. 18/20201 con l'art. 12, c. 1, del d.lgs. 159/20152, riguarda, per l'appunto, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
D'altro canto, l'art. 67, c. 43, dell'anzidetto d.l. 8/2020 (conv. in l. 27/2020), operando un rinvio al citato art. 12 del d.lgs. 159/2015, giustifica comunque l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione che, a favore degli enti impositori (e dunque anche dell' , si è protratta sino alla data del 31 agosto 20215. CP_4 1 Che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122”. 2 Che così recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”. 3 Che così recita: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n.
212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. 4 Cass. 18522/2011: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l ) …”. Pt_1 5 Cfr. in mot. Cass. 960/2025: “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso
Pag. 4 di 6 Ciò posto, computato dalla più remota notifica del 22.3.2015 e maggiorato del periodo di sospensione (cioè di 541 gg), il termine quinquennale di prescrizione è maturato il 14.9.2021 per l'avviso di addebito n. 334 2014 0006652853000 non potendosi considerare tempestiva l'intimazione di pagamento notificata il 16.11.2021
Invece, per gli avvisi di addebito n. 334 2015 0002911408000 e n. 334 2016 0002214287000, computato rispettivamente dalla notifica del 21.10.2015 e del 12.5.2016 e maggiorato di quel periodo di sospensione, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato rispettivamente il 15.4.2022 ed il 4.11.2022, sicchè l'intimazione opposta, che al contribuente
è pervenuta il 16.11.2021, è valsa ad evitare la prescrizione dei crediti, azionati con i ridetti due avvisi di addebito, che il tribunale ha invece erroneamente dichiarato.
Al contrario, esulano dall'ambito applicativo della sospensione in oggetto (e peraltro non è stata sul punto esplicitata una specifica censura) gli avvisi di addebito n.
33420120005176922000 e n. 33420130001569010000, rispettivamente notificati il
25.01.2013 e il 17.04.2013, in relazione ai quali il quinquennio è scaduto il 25.1.2018 ed il
17.1.2018.
Per i motivi suesposti, in riforma della sentenza impugnata, si dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n.
03420199009681735000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n.
33420120005176922000, n. 33420130001569010000, avviso di addebito n.
33420140006652853000, dichiarando dovuti quelli portati negli altri avvisi di addebito oggetto dell'opposizione.
2. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
Pag. 5 di 6 Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della controvertibilità e novità delle questioni affrontate e della reciproca soccombenza parziale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
in data 12.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1571/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 03420199009681735000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420120005176922000, n. 33420130001569010000, avviso di addebito n. 33420140006652853000, dichiarando dovuti quelli portati negli altri avvisi di addebito oggetto dell'opposizione;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 335 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023 , vertente
TRA con l'avv.to PUGLIANO MARIA TERESA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, Pt_1
VARANI MANUELA appellante
E
con l'avv.to SPADAFORA CRISTINA CP_1
appellato
NONCHE'
con l'avv.to MARRONI EDOARDO Controparte_2
appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.3.2022 proponeva opposizione avverso CP_1
l'intimazione di pagamento (n. 03420199009681735000), notificata il 22.2.2022, con cui eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli portati nell'intimazione di pagamento e chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma complessiva risultante dai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 33420120005176922000, asseritamente notificato il 25.01.2013;
2) avviso di addebito n. 33420130001569010000, asseritamente notificato il 17.04.2013;
3) avviso di addebito n. 33420140006652853000, asseritamente notificato il 22.03.2015; 4) avviso di addebito n. 33420150002911408000, asseritamente notificato il 21.10.2015;
5) avviso di addebito n. 33420160002214287000, asseritamente notificato il 12.05.2016;
6) avviso di addebito n. 33420160005303309000, asseritamente notificato il 11.11.2016;
7) avviso di addebito n. 33420170002946849000, asseritamente notificato il 03.11.2017;
8) avviso di addebito n. 33420180002575236000, asseritamente notificato il 19.09.2018;
9) avviso di addebito n. 33420180006005825000, asseritamente notificato il 08.01.2019.
Il tribunale di Cosenza:
1.ha rilevato che l'istituto previdenziale convenuto ha riscontrato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento. Ha ritenuto che pertanto, che all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento (22.02.2022) il termine quinquennale non era ancora decorso con riferimento ai crediti portati negli avvisi di addebito n.
33420170002946849000, notificato il 03.11.2017, n. 33420180002575236000, notificato il
19.09.2018 e n. n. 33420180006005825000, notificato il 08.01.2019;
2. ha rilevato che l' ha dedotto di aver interrotto il termine Controparte_3
di prescrizione con tre pregresse intimazioni di pagamento;
ha ritenuto che a) quanto all'intimazione di pagamento che si assume emessa nel 2017 e poi notificata il 15.6.2018, in atti vi è solo una relazione di notifica, ma non anche l'atto notificato;
di conseguenza non essendovi alcun riscontro del fatto che tale intimazione si riferisca ai crediti oggetto del presente giudizio, nessun rilievo ai fini della interruzione della prescrizione può riconoscersi alla relazione di notifica eseguita nel 2018; b) con riferimento all'intimazione di pagamento emessa nel 2020, pur riferita ai crediti per cui è causa, manca la prova della notifica;
c)
l' invece, ha documentato l'avvenuta notifica di una intimazione di pagamento (n. CP_2
03420219003257421000) in data 16.11.2021.
Ciò posto, ha rilevato che sul decorso di tale termine è intervenuto l'articolo 37, comma 2, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al
30.06.2020 (129 giorni) in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-
19; che il termine, pertanto, ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 ed è scaduto nel mese di novembre 2020.
Ha concluso pertanto che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420219003257421000 in data 16.11.2021 ha interrotto il termine di prescrizione anche con riferimento all'avviso di addebito n. 33420160005303309000, notificato il 11.11.2016.
Con riferimento agli altri crediti, per contro, ha ritenuto l'intervenuta prescrizione con conseguente accoglimento del ricorso limitatamente alle pretese relative agli avvisi di addebito notificati fino alla data del 12.05.2016.
Pag. 2 di 6 Ha dichiarato che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con
l'intimazione di pagamento n. 03420199009681735000 relativamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420120005176922000, n. 33420130001569010000, n.
33420140006652853000, n. 33420150002911408000, e n. 33420160002214287000.
Ha rigettato nel resto il ricorso.
Ha condannato l' e l' alla rifusione, in solido, delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite, che, già compensate al 50%, ha liquidato in euro 1.567,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da corrispondere in favore dello Stato (perché il ricorrente è stato ammesso a gratuito patrocinio).
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato la violazione degli Pt_1
art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; art. 68 DL 18/2020; art 12
D. Lvo 159/2015.
Ha sostenuto che le norme, lette in combinazione tra loro, conducono a ritenere che tutti gli avvisi di addebito per cui è causa per i quali la prescrizione sarebbe scaduta nel 2020/2021 beneficiano della proroga dei termini fino al 31.12.2023 e/o comunque per 542 giorni (18 mesi) e non erano prescritti alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(16.11.2021) come correttamente affermato anche dal concessionario nella propria memoria di costituzione.
In particolare anche per i seguenti avvisi di addebito, già affidati al concessionario, non è maturata alcuna prescrizione: avviso n. 334 2014 0006652853000 notificato il 22.3.2015; avviso n. 334 2015 0002911408000 notificato il 21.10.2015; avviso n. 334 2016
0002214287000 notificato il 12.5.2016.
Ha chiesto in totale riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e , l'uno chiedendo il CP_1 Controparte_2 rigetto del gravame perché infondato, l'altra ribadendo che il termine prescrizionale è decennale e la validità degli atti impositivi annullati dal tribunale
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
Pag. 3 di 6 1.L' sostanzialmente addebita al tribunale di non aver considerato correttamente Pt_1
l'incidenza che la disciplina per l'emergenza epidemiologica ha avuto sul corso del quinquennio prescrizionale (cfr Cass. SU n. 23397/16) successivo alla notifica degli avvisi di addebito per i quali il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione.
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Ed invero, con riferimento ai crediti contributivi derivanti dagli avvisi di addebito n. 334 2014
0006652853000 (notificato il 22.3.2015); n. 334 2015 0002911408000 (notificato il
21.10.2015); n. 334 2016 0002214287000 (notificato il 12.5.2016), i relativi termini di versamento, coincidenti con quelli della prescrizione quinquennale e dunque destinati a scadere rispettivamente in data 22.3.2020, il 21.10.2020 ed il 12.5.2021, sono stati interessati dalla sospensione (della durata di 541 giorni) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68,
c. 1, del d.l. 18/20201 con l'art. 12, c. 1, del d.lgs. 159/20152, riguarda, per l'appunto, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
D'altro canto, l'art. 67, c. 43, dell'anzidetto d.l. 8/2020 (conv. in l. 27/2020), operando un rinvio al citato art. 12 del d.lgs. 159/2015, giustifica comunque l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione che, a favore degli enti impositori (e dunque anche dell' , si è protratta sino alla data del 31 agosto 20215. CP_4 1 Che così recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n, 122”. 2 Che così recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”. 3 Che così recita: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2020, n.
212, l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. 4 Cass. 18522/2011: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l ) …”. Pt_1 5 Cfr. in mot. Cass. 960/2025: “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso
Pag. 4 di 6 Ciò posto, computato dalla più remota notifica del 22.3.2015 e maggiorato del periodo di sospensione (cioè di 541 gg), il termine quinquennale di prescrizione è maturato il 14.9.2021 per l'avviso di addebito n. 334 2014 0006652853000 non potendosi considerare tempestiva l'intimazione di pagamento notificata il 16.11.2021
Invece, per gli avvisi di addebito n. 334 2015 0002911408000 e n. 334 2016 0002214287000, computato rispettivamente dalla notifica del 21.10.2015 e del 12.5.2016 e maggiorato di quel periodo di sospensione, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato rispettivamente il 15.4.2022 ed il 4.11.2022, sicchè l'intimazione opposta, che al contribuente
è pervenuta il 16.11.2021, è valsa ad evitare la prescrizione dei crediti, azionati con i ridetti due avvisi di addebito, che il tribunale ha invece erroneamente dichiarato.
Al contrario, esulano dall'ambito applicativo della sospensione in oggetto (e peraltro non è stata sul punto esplicitata una specifica censura) gli avvisi di addebito n.
33420120005176922000 e n. 33420130001569010000, rispettivamente notificati il
25.01.2013 e il 17.04.2013, in relazione ai quali il quinquennio è scaduto il 25.1.2018 ed il
17.1.2018.
Per i motivi suesposti, in riforma della sentenza impugnata, si dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n.
03420199009681735000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n.
33420120005176922000, n. 33420130001569010000, avviso di addebito n.
33420140006652853000, dichiarando dovuti quelli portati negli altri avvisi di addebito oggetto dell'opposizione.
2. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”.
Pag. 5 di 6 Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della controvertibilità e novità delle questioni affrontate e della reciproca soccombenza parziale
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
in data 12.4.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1571/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste con l'intimazione di pagamento n. 03420199009681735000 limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito n. 33420120005176922000, n. 33420130001569010000, avviso di addebito n. 33420140006652853000, dichiarando dovuti quelli portati negli altri avvisi di addebito oggetto dell'opposizione;
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Gabriella Portale
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