Articolo 3 della Legge 29 novembre 1980, n. 842
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1980
Art. 3.
All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunita' europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, e' a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1980