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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 161/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Consigliere, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 161/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), c) e d) D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di
Caltanissetta il 14.4.2025, nei confronti di nato in [...] il Controparte_1
21.10.1990, notificato alla parte in pari data;
considerato che
la suddetta istanza è stata depositata, ai fini della convalida, in Cancelleria il 15.4.2025 alle ore 08.07; visto il verbale dell'udienza di convalida;
- considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio
Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv.
AN RG;
- considerato che in data 19.02.2025, il richiedente è stato scarcerato dalla Casa
Circondariale di Catania Bicocca, in quanto condannato in via definita, per il reato di associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., alla pena di anni 7 e mesi due di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano, giusta sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22.2.2022;
- rilevato che il richiedente, avendo presentato istanza (reiterata) di protezione internazionale, è stato trattenuto presso il CPR di Caltanissetta, in virtù del decreto di trattenimento emesso dal Questore di Catania ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
142/2015, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 13 co. 2 lett. c) del d.lgs .286/1998, in quanto ritenuto appartenente ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- rilevato che il suddetto provvedimento di trattenimento risulta convalidato dalla Corte
d'Appello di Catania con decreto del 21.02.2025;
1 - considerato che il richiedente aveva in passato già presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Bologna, con decisione del 19.07.2017, divenuta definitiva in difetto di ricorso;
- considerato che la seconda domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Bologna con decisione del 24.02.2025;
- considerato che, con nota del 18.03.2025, il Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Specializzata Protezione Internazionale ha comunicato all'Ufficio Immigrazione presso la
Questura di Caltanissetta che non risultava presentato alcun ricorso nei termini di legge avverso la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna;
- rilevato che il Questore di Caltanissetta, avendo ritenuto definitiva la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna, considerata titolo di espulsione dello straniero, ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, con decreto del 18.03.2025, convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta il 20.03.2025;
- rilevato che, in epoca successiva al trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta,
è emerso che il richiedente ha presentato ricorso, dinanzi al Tribunale di Potenza, avverso la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna e che il Tribunale investito della decisione, con provvedimento del 3.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
- considerato che la Questura di Caltanissetta, prendendo atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta dal Tribunale di Potenza, che ha determinato la sospensione dei termini previsti dall'articolo 14 comma 5 del D.Lgs.
286/1998, stante la temporanea inefficacia della decisione della Commissione, ha disposto, con provvedimento del 14.4.2025, il trattenimento del richiedente ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. b), c) e d) del d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta
2 illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n.
18128); ritenuto che, nel caso di specie, il richiedente risulta destinatario dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano nonché di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Bologna e di un secondo provvedimento della medesima Commissione con cui la domanda reiterata di protezione è stata dichiarata inammissibile;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria, ovvero in data 15.4.2025, e quindi entro le 48 ore da quando la Questura ha preso atto dell'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della Commissione Territoriale, ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 2, lett. b), lett c) e lett. d) dell'art. 6 da ultimo citato;
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. b) d.lgs. 142/2015
Ritiene questa Corte che il requisito sopra indicato debba considerarsi sussistente atteso che il richiedente si trova nella condizione di cui all'art. 13 co. 2 lett. c) d.lgs 286/1998 appartenendo a una delle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011.
Ed invero, sulla scorta del compendio documentale in atti – ma invero la circostanza non ha costituito oggetto di contestazione alcuna – emerge che il richiedente ha riportato una condanna definitiva ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal Territorio dello Stato per il reato di associazione di tipo mafioso, giusta sentenza della Corte di Appello di Bologna sopra indicata.
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. c) d.lgs. 142/2015
Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c) d.lgs. 142/2015, il richiedente può essere trattenuto allorquando costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Secondo le disposizioni della norma da ultimo citata, nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati, tra gli altri, indicati all'art. 380 co. 1 e 2 c.p.p.
Nel caso di specie, il cittadino straniero, risultando destinatario della condanna sopra menzionata, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 380 co. 2 lett. l bis) c.p.p., ovvero delitti di
3 partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale.
In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sostenere (sebbene in relazione ad un caso di proroga, ma il principio – data l'eadem ratio – risulta applicabile anche alla convalida del trattenimento) che “La proroga del trattenimento presso il Centro di
Permanenza per il Rimpatrio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 142 del 2015, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità dello straniero”. (cfr. Cass. civ. n.
27739/2018).
La fattispecie sottoposta la vaglio della Suprema Corte riguardava un'ipotesi in cui il giudice penale aveva concesso al cittadino straniero la sospensione condizionale della pena, beneficio che postula un accertamento in concreto dell'assenza di pericolosità sociale del reo.
Venendo al caso di specie, giova rilevare come non solo non sussista alcun riscontro, o anche solo un mero indizio da cui desumere il difetto di pericolosità in concreto, ma sono anzi ravvisabili elementi che depongono verso la sicura affermazione di una concreta ed attuale pericolosità del richiedente.
In primo luogo, non può trascurarsi come il giudice penale, oltre alla pena comminata per il reato ascritto, ha altresì disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano.
In secondo luogo, il Magistrato di Sorveglianza di Potenza, investito proprio del riesame della pericolosità sociale del soggetto in relazione all'applicazione della detta misura di sicurezza, con provvedimento del 22.1.2025, ha dichiarato la sussistenza di tale pericolosità, ordinando darsi esecuzione alla misura di sicurezza.
E ciò in quanto, il giudice della sorveglianza, evidenziata la gravità dei reati commessi, ha dato atto dei collegamenti del prevenuto con la criminalità organizzata, trattandosi di soggetto inserito nel sodalizio m.a.p.h.i.t.e. – c.g.a., radicato in Nigeria e diffuso in molti
Stati europei ed extraeuropei, che ricopriva il ruolo, non secondario, di capo della difesa.
Primario rilievo assume poi il dato del difetto di concreta attività lavorativa utile al reinserimento e di insufficiente revisione critica rispetto ai reati commessi.
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 142/2015
Il ricorrente è privo, come dallo stesso dichiarato all'udienza odierna, di documenti di riconoscimento, di passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità,
4 circostanza che, ai sensi dell'art. 13 co. 4 bis d.lgs. 286/1998, integra un indice sintomatico del pericolo di fuga.
Si osserva ancora al riguardo che il ricorrente, pur essendo detenuto in Italia a far data dal
Luglio del 2019, ha presentato la seconda istanza di protezione internazionale solo all'atto della scarcerazione, avvenuta nel 2025, mentre la prima istanza di protezione internazionale, risale invece al 2017, rendendo evidente il lungo lasso di tempo intercorso tra l'arrivo in
Italia (avvenuto nel 2015) e la presentazione delle due domande di protezione internazionale.
In ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della
Commissione Territoriale di Bologna che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale.
Sul punto, alla stregua di un condivisibile orientamento della Suprema Corte, deve rilevarsi che “Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali” (Cass. Civ. n. 2378/2024);
Ed invero, che a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto;
L'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015, nel disciplinare il detto trattenimento, investe poi l'autorità giudiziaria della verifica delle "condizioni di cui al comma 7", e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale, di talché la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia
5 esecutiva del provvedimento della Commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio, ma non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario (cfr. Cass. civ. n. 18567/2023 richiamata in parte motiva da Cass. civ. ult. cit.);
Ne deriva, nel caso di specie, che proprio la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale – disposta peraltro non sulla scorta di ragioni di merito, ma in virtù del mancato rispetto dei termini della procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs
25/2008 - giustifica il trattenimento dello straniero, impedendo solo che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio.
Sulla concessione di una misura alternativa
Quanto agli elementi allegati dalla difesa, ovvero la dichiarazione di ospitalità e la documentazione prodotta a conforto dell'integrazione lavorativa del fratello del richiedente -
fermo restando che il loro rilievo sarà valutato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 35 d.lgs.
286/1998 – si evidenzia come, allo stato, gli stessi non risultino sufficienti a provare un'adeguata ed attuale integrazione sociale nel territorio italiano.
Si rileva, inoltre, come il richiedente sia sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente, come da lui stesso dichiarato, sicché deve escludersi l'applicazione di misure alternative al trattenimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/1998.
Ed invero, il possesso di un passaporto in corso di validità o di un documento equipollente risulta requisito necessario per l'eventuale applicazione di una misura alternativa al trattenimento, come confermato anche dalla Corte di Cassazione allorquando ha stabilito che “In
tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva
2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad
esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere
applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione
del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un
centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva
dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità,
requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento)” (cfr. Cass. civ. n.
18409/2023).
6 Ritenuto, conclusivamente, che sussistono i presupposti che legittimano il trattenimento del richiedente protezione presso il CPR di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b), c)
e d) d.lgs 142/2015;
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di
Caltanissetta il giorno 14.4.2025 nei confronti di nato in [...] Controparte_1 il 21.10.1990, COD. CUI: 053G89P.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 14.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
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CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Consigliere, letti gli atti del procedimento iscritto al n. 161/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;
vista l'istanza di convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero emesso ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), c) e d) D. lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di
Caltanissetta il 14.4.2025, nei confronti di nato in [...] il Controparte_1
21.10.1990, notificato alla parte in pari data;
considerato che
la suddetta istanza è stata depositata, ai fini della convalida, in Cancelleria il 15.4.2025 alle ore 08.07; visto il verbale dell'udienza di convalida;
- considerate le dichiarazioni del richiedente, nonché le richieste dell'Ufficio
Immigrazione della Questura di Caltanissetta e le allegazioni difensive formulate dall'Avv.
AN RG;
- considerato che in data 19.02.2025, il richiedente è stato scarcerato dalla Casa
Circondariale di Catania Bicocca, in quanto condannato in via definita, per il reato di associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., alla pena di anni 7 e mesi due di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano, giusta sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 22.2.2022;
- rilevato che il richiedente, avendo presentato istanza (reiterata) di protezione internazionale, è stato trattenuto presso il CPR di Caltanissetta, in virtù del decreto di trattenimento emesso dal Questore di Catania ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
142/2015, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 13 co. 2 lett. c) del d.lgs .286/1998, in quanto ritenuto appartenente ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- rilevato che il suddetto provvedimento di trattenimento risulta convalidato dalla Corte
d'Appello di Catania con decreto del 21.02.2025;
1 - considerato che il richiedente aveva in passato già presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Bologna, con decisione del 19.07.2017, divenuta definitiva in difetto di ricorso;
- considerato che la seconda domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Bologna con decisione del 24.02.2025;
- considerato che, con nota del 18.03.2025, il Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Specializzata Protezione Internazionale ha comunicato all'Ufficio Immigrazione presso la
Questura di Caltanissetta che non risultava presentato alcun ricorso nei termini di legge avverso la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna;
- rilevato che il Questore di Caltanissetta, avendo ritenuto definitiva la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna, considerata titolo di espulsione dello straniero, ha disposto il trattenimento dello stesso presso il CPR di Caltanissetta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 286/1998, con decreto del 18.03.2025, convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta il 20.03.2025;
- rilevato che, in epoca successiva al trattenimento disposto dal Questore di Caltanissetta,
è emerso che il richiedente ha presentato ricorso, dinanzi al Tribunale di Potenza, avverso la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale di Bologna e che il Tribunale investito della decisione, con provvedimento del 3.4.2025, ha sospeso l'efficacia esecutiva della decisione impugnata;
- considerato che la Questura di Caltanissetta, prendendo atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disposta dal Tribunale di Potenza, che ha determinato la sospensione dei termini previsti dall'articolo 14 comma 5 del D.Lgs.
286/1998, stante la temporanea inefficacia della decisione della Commissione, ha disposto, con provvedimento del 14.4.2025, il trattenimento del richiedente ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. b), c) e d) del d.lgs. 142/2015;
ritenuto che il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore è soggetto al medesimo controllo di legittimità proprio di tutte le ipotesi di convalida di provvedimenti coercitivi a carico di cittadini extracomunitari e, conseguentemente, tale controllo deve essere limitato all'esistenza ed all'efficacia del decreto e alla sua adozione in una delle ipotesi contemplate dal legislatore nonché all'accertamento incidentale della non “manifesta
2 illegittimità” del provvedimento di respingimento o di espulsione (cfr. Cass. Civ. 2022 n.
18128); ritenuto che, nel caso di specie, il richiedente risulta destinatario dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano nonché di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Bologna e di un secondo provvedimento della medesima Commissione con cui la domanda reiterata di protezione è stata dichiarata inammissibile;
ritenuto che
, nella fattispecie in esame, il provvedimento di trattenimento è stato tempestivamente depositato in Cancelleria, ovvero in data 15.4.2025, e quindi entro le 48 ore da quando la Questura ha preso atto dell'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della Commissione Territoriale, ed è stato ritualmente emesso ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 142/2015, in quanto risultano indicati i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione, ravvisati, nell'ipotesi in esame, nel co. 2, lett. b), lett c) e lett. d) dell'art. 6 da ultimo citato;
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. b) d.lgs. 142/2015
Ritiene questa Corte che il requisito sopra indicato debba considerarsi sussistente atteso che il richiedente si trova nella condizione di cui all'art. 13 co. 2 lett. c) d.lgs 286/1998 appartenendo a una delle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011.
Ed invero, sulla scorta del compendio documentale in atti – ma invero la circostanza non ha costituito oggetto di contestazione alcuna – emerge che il richiedente ha riportato una condanna definitiva ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal Territorio dello Stato per il reato di associazione di tipo mafioso, giusta sentenza della Corte di Appello di Bologna sopra indicata.
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. c) d.lgs. 142/2015
Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. c) d.lgs. 142/2015, il richiedente può essere trattenuto allorquando costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Secondo le disposizioni della norma da ultimo citata, nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati, tra gli altri, indicati all'art. 380 co. 1 e 2 c.p.p.
Nel caso di specie, il cittadino straniero, risultando destinatario della condanna sopra menzionata, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 380 co. 2 lett. l bis) c.p.p., ovvero delitti di
3 partecipazione, promozione, direzione e organizzazione dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale.
In proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sostenere (sebbene in relazione ad un caso di proroga, ma il principio – data l'eadem ratio – risulta applicabile anche alla convalida del trattenimento) che “La proroga del trattenimento presso il Centro di
Permanenza per il Rimpatrio ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 142 del 2015, presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità dello straniero”. (cfr. Cass. civ. n.
27739/2018).
La fattispecie sottoposta la vaglio della Suprema Corte riguardava un'ipotesi in cui il giudice penale aveva concesso al cittadino straniero la sospensione condizionale della pena, beneficio che postula un accertamento in concreto dell'assenza di pericolosità sociale del reo.
Venendo al caso di specie, giova rilevare come non solo non sussista alcun riscontro, o anche solo un mero indizio da cui desumere il difetto di pericolosità in concreto, ma sono anzi ravvisabili elementi che depongono verso la sicura affermazione di una concreta ed attuale pericolosità del richiedente.
In primo luogo, non può trascurarsi come il giudice penale, oltre alla pena comminata per il reato ascritto, ha altresì disposto l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato Italiano.
In secondo luogo, il Magistrato di Sorveglianza di Potenza, investito proprio del riesame della pericolosità sociale del soggetto in relazione all'applicazione della detta misura di sicurezza, con provvedimento del 22.1.2025, ha dichiarato la sussistenza di tale pericolosità, ordinando darsi esecuzione alla misura di sicurezza.
E ciò in quanto, il giudice della sorveglianza, evidenziata la gravità dei reati commessi, ha dato atto dei collegamenti del prevenuto con la criminalità organizzata, trattandosi di soggetto inserito nel sodalizio m.a.p.h.i.t.e. – c.g.a., radicato in Nigeria e diffuso in molti
Stati europei ed extraeuropei, che ricopriva il ruolo, non secondario, di capo della difesa.
Primario rilievo assume poi il dato del difetto di concreta attività lavorativa utile al reinserimento e di insufficiente revisione critica rispetto ai reati commessi.
In ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 142/2015
Il ricorrente è privo, come dallo stesso dichiarato all'udienza odierna, di documenti di riconoscimento, di passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità,
4 circostanza che, ai sensi dell'art. 13 co. 4 bis d.lgs. 286/1998, integra un indice sintomatico del pericolo di fuga.
Si osserva ancora al riguardo che il ricorrente, pur essendo detenuto in Italia a far data dal
Luglio del 2019, ha presentato la seconda istanza di protezione internazionale solo all'atto della scarcerazione, avvenuta nel 2025, mentre la prima istanza di protezione internazionale, risale invece al 2017, rendendo evidente il lungo lasso di tempo intercorso tra l'arrivo in
Italia (avvenuto nel 2015) e la presentazione delle due domande di protezione internazionale.
In ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della
Commissione Territoriale di Bologna che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale.
Sul punto, alla stregua di un condivisibile orientamento della Suprema Corte, deve rilevarsi che “Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali” (Cass. Civ. n. 2378/2024);
Ed invero, che a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto;
L'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015, nel disciplinare il detto trattenimento, investe poi l'autorità giudiziaria della verifica delle "condizioni di cui al comma 7", e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale, di talché la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia
5 esecutiva del provvedimento della Commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio, ma non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario (cfr. Cass. civ. n. 18567/2023 richiamata in parte motiva da Cass. civ. ult. cit.);
Ne deriva, nel caso di specie, che proprio la sospensione del provvedimento di diniego della protezione internazionale – disposta peraltro non sulla scorta di ragioni di merito, ma in virtù del mancato rispetto dei termini della procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs
25/2008 - giustifica il trattenimento dello straniero, impedendo solo che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio.
Sulla concessione di una misura alternativa
Quanto agli elementi allegati dalla difesa, ovvero la dichiarazione di ospitalità e la documentazione prodotta a conforto dell'integrazione lavorativa del fratello del richiedente -
fermo restando che il loro rilievo sarà valutato dal Tribunale in sede di ricorso ex art. 35 d.lgs.
286/1998 – si evidenzia come, allo stato, gli stessi non risultino sufficienti a provare un'adeguata ed attuale integrazione sociale nel territorio italiano.
Si rileva, inoltre, come il richiedente sia sprovvisto di passaporto o di altro documento equipollente, come da lui stesso dichiarato, sicché deve escludersi l'applicazione di misure alternative al trattenimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis d.lgs. 286/1998.
Ed invero, il possesso di un passaporto in corso di validità o di un documento equipollente risulta requisito necessario per l'eventuale applicazione di una misura alternativa al trattenimento, come confermato anche dalla Corte di Cassazione allorquando ha stabilito che “In
tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva
2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad
esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere
applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione
del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un
centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva
dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità,
requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento)” (cfr. Cass. civ. n.
18409/2023).
6 Ritenuto, conclusivamente, che sussistono i presupposti che legittimano il trattenimento del richiedente protezione presso il CPR di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b), c)
e d) d.lgs 142/2015;
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di
Caltanissetta il giorno 14.4.2025 nei confronti di nato in [...] Controparte_1 il 21.10.1990, COD. CUI: 053G89P.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Caltanissetta, il 14.4.2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga
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