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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 812/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Roma, 167 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bartolone che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 aprile 2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, ai senti dell'art. 3 co. 3 l. n. 104/92, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, ai senti dell'art. 3 co. 3 l. n. 104/92, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_1
è affetta da “Cardiopatia ipertensiva classe NYHA 2, ecodocumentata. In pz con dislipidemia e Morbo di Basedow. Esiti di quadrantectomia mammaria destra (29/08/2017) per carcinoma infiltrante pT1bN0, chemio e radiotrattata. IPMN tumore intraduttale papillare mucinoso (2023). Disturbo ansioso-depressivo di moderata entità. Osteoporosi e coxartrosi (rx del 2017) in paziente affetta da obesità (BMI 46)”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 88% con decorrenza dal mese di settembre
2023, oltre che portatrice di una condizione di disabilità ai sensi dall'art. 3 co. 1 della
L.104/1992 a decorrere dalla data della visita di revisione (15/11/2022).
Ora – premesso che le conclusioni dell'Ausiliario sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo, di guisa che il giudizio medico-legale da lui reso è sorretto da una corretta valutazione di tutte le patologie accertate in capo a parte ricorrente e costituisce l'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti
(che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato – va rilevato che la corretta metodologia valutativa dell'invalidità civile impone che per le menomazioni coesistenti – tali essendo, come nel caso in esame, quelle menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro – si adotti il cosiddetto metodo riduzionistico (cfr. App.
Perugia n. 148/2010)
Questo consiste nel sottrarre alla somma aritmetica del grado attribuibile alle singole infermità il loro prodotto, secondo la formula di Balthazard.
Senonché, è appena il caso di osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, se, per un verso, è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M.
05.02.1992, per altro verso, è anche vero che la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base giacché, in ossequio al disposto dell'art. 4 del d.lgs. n.
509/1988, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto (cfr. Cass. n. 28830/2018; Cass. n.
17707/2017; Cass. n. 23703/2015; Cass. n. 25254/2014; Cass. n. 5300/2014; Cass. n.
22615/2013; Cass. n. 25223/2009; Cass. n. 12117/2009; Cass. n. 24173/2008; Cass. n.
15680/2006; Cass. n. 6652/2004).
Pertanto, nell'ipotesi di malattie coesistenti, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della 5 febbraio 1992, ma è necessario che il giudice, dopo aver ottenuto il danno globale con la tecnica valutativa “a scalare”, valuti pur sempre come esso incida in concreto sulla validità complessiva del soggetto ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 509/1988 (cfr. Cass. n. 28830/2018;
Cass. n. 17654/2017; Cass. n. 17707/2017; Cass. n. 12837/2016; Cass. n. 23703/2015; Cass.
n. 25254/2014; Cass. n. 25253/2014; Cass. n. 5300/2014; Cass. n. 25223/2009; Cass. n.
24173/2008; Cass. n. 15680/2006; Cass. n. 7465/2005; Cass. n. 6652/2004; App. Messina n.
566/2018; App. Messina n. 1231/2016; Trib. Pesaro n. 245/2017; Trib. Teramo n. 182/2017;
Trib. Pescara n. 901/2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa, a fronte di uno stato di invalidità che è pari all'88%, non può non rilevarsi che le patologie di cui soffre la ricorrente, singolarmente considerate, incidono sulla sua salute secondo valori percentuali elevati: 41-50% le patologie all'apparato cardiaco,
35% le patologie di natura oncologica;
31-40% le patologie all'apparato osteoarticolare;
25% all'apparato psichico;
11% per IPMN tumore intraduttale papillare mucinoso.
Al di là del calcolo matematico risultante dall'applicazione della formula di Balthazard, non può non ritenersi che, alla stregua di una valutazione in concreto e tenuto conto del fatto che tutte le patologie non sono suscettibili di miglioramento e sono ad evoluzione progressiva ed ingravescente, il danno globale alla salute abbia, sulla validità complessiva del soggetto, un'incidenza reale tale da renderlo certamente meritevole di beneficiare della pensione di inabilità.
Deve infatti escludersi che il residuale 12% risultante dall'applicazione della formula riduzionistica possa indurre a ritenere la ricorrente soggetto idoneo a svolgere una qualche attività lavorativa, anche solo di carattere sedentario.
Del resto lo stesso c.t.u., richiamato sul punto, ha concluso che le patologie abbiano un'incidenza in concreto sulla ricorrente.
Ne consegue che in capo alla ricorrente sussiste il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile a far data da settembre 2023.
Il ctu ha, invece, escluso il capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento dello status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo (art. 3 co. 3 L. n. 104/92).
Ne discende che in capo a parte ricorrente può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento pensione di inabilità civile a decorrere da settembre 2023, mentre va esclusa la sussistenza di una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, ai senti dell'art. 3 co. 3 l. n. 104/92.
Le spese vanno interamente compensate sia per la fase di a.t.p. sia per la presente fase di merito in considerazione della correttezza dell'accertamento compiuto dall' e del CP_ riconoscimento delle condizioni per il conseguimento della pensione di inabilità civile all'esito di una valutazione in concreto compiuta in sede giudiziale. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento pensione di inabilità civile a far data da settembre 2023; dichiara che non sussiste in capo alla ricorrente una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato, ai senti dell'art. 3 co. 3 l. n. 104/92; compensa integralmente le spese del giudizio per entrambe le fasi;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.