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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/09/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Pier Francesco Bazzega Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. r.g. 68-1/ 2024 promosso da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carlo Barotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in Rovigo, via Mazzini, 8; nei confronti di
(C.F. Controparte_1
; P.Iva , in persona del suo legale rappresentante ed P.IVA_1 P.IVA_2
amministratore unico , con sede legale in via Gavioli, 2 in Castelmassa Controparte_2
(RO), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Paparella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Ferrara, Via A. Frizzi, 19;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 19.08.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che si è costituita in giudizio la società debitrice, la quale si è associata alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa, deducendo di
1 aver cessato l'attività d'impresa, come da comunicazione inviata nel giugno del 2024 ai clienti ed ai fornitori (v. doc. n. 5). rilevato che all'udienza del 18.09.2024 sono comparsi i difensori delle rispettive parti, i quali si sono riportati alle conclusioni già rassegnate in atti;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, in quanto nell'anno 2022, risulta che la società debitrice ha avuto ricavi pari a € 268.772,00 e nell'anno 2023, pari a € 205.133,00 (v. Bilanci per gli anni di esercizio 2022-2023); premesso che la creditrice istante vanta nei confronti di
[...]
la somma di euro 24.746,07 (oltre spese ed interessi) in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo N. 72/2024, R.G.C.L. 338/2024 emesso dal Tribunale di
Rovigo; rilevato che la società debitrice ha dichiarato di avere altri debiti verso i dipendenti a titolo di TFR, pari complessivamente ad euro 120.000,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
versi effettivamente Controparte_1
in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti della ricorrente e di altri dipendenti;
- l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare promosso dalla ricorrente in data
14.05.2024, avendo l'ufficiale giudiziario trovato i locali chiusi presso la sede legale della società debitrice;
- la dichiarazione della stessa società, relativa alla cessazione dell'attività d'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. ; P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Castelmassa (RO) - CAP 45035, via Gavioli, 2; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 3 di 5 stabilisce il giorno 22.1.2025 ad ore 12,20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
pag. 4 di 5 Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 23.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
Riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Pier Francesco Bazzega Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. r.g. 68-1/ 2024 promosso da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carlo Barotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in Rovigo, via Mazzini, 8; nei confronti di
(C.F. Controparte_1
; P.Iva , in persona del suo legale rappresentante ed P.IVA_1 P.IVA_2
amministratore unico , con sede legale in via Gavioli, 2 in Castelmassa Controparte_2
(RO), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Paparella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Ferrara, Via A. Frizzi, 19;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 19.08.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che si è costituita in giudizio la società debitrice, la quale si è associata alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa, deducendo di
1 aver cessato l'attività d'impresa, come da comunicazione inviata nel giugno del 2024 ai clienti ed ai fornitori (v. doc. n. 5). rilevato che all'udienza del 18.09.2024 sono comparsi i difensori delle rispettive parti, i quali si sono riportati alle conclusioni già rassegnate in atti;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, in quanto nell'anno 2022, risulta che la società debitrice ha avuto ricavi pari a € 268.772,00 e nell'anno 2023, pari a € 205.133,00 (v. Bilanci per gli anni di esercizio 2022-2023); premesso che la creditrice istante vanta nei confronti di
[...]
la somma di euro 24.746,07 (oltre spese ed interessi) in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo N. 72/2024, R.G.C.L. 338/2024 emesso dal Tribunale di
Rovigo; rilevato che la società debitrice ha dichiarato di avere altri debiti verso i dipendenti a titolo di TFR, pari complessivamente ad euro 120.000,00; rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
versi effettivamente Controparte_1
in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:
- l'inadempimento nei confronti della ricorrente e di altri dipendenti;
- l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare promosso dalla ricorrente in data
14.05.2024, avendo l'ufficiale giudiziario trovato i locali chiusi presso la sede legale della società debitrice;
- la dichiarazione della stessa società, relativa alla cessazione dell'attività d'impresa; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
pag. 2 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
C.F. ; P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Castelmassa (RO) - CAP 45035, via Gavioli, 2; nomina la dott.ssa Benedetta Barbera Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pag. 3 di 5 stabilisce il giorno 22.1.2025 ad ore 12,20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
pag. 4 di 5 Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 23.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
pag. 5 di 5