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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.11/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, residente a [...]
n. 5 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Di Martino e
Francesca Oliveto
- RICORRENTE –
c o n t r o
(cf. p.iva con sede legale in Via CP_2 P.IVA_1
PAPA Giovanni XXIII n. 7 3 in Reggio Emilia in persona del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per sentir CP_2
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
“In via principale: Accertare e dichiarare, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento di fatto attuato (verbalmente) il 31.03.2024
(comunicato agli enti competenti con decorrenza 31.03.2024), conseguentemente, condannare la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 2 L. n. 23/2015 nonché condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura del tallone retributivo mensile utile al calcolo del TFR di € 2.076,39 per le mensilità dovute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione (e comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità);
In subordine accertare e dichiarare, la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui al ricorso;
di dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
e di condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente una indennità pari ad un massimo 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad euro 2.076,39 ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In subordine qualora il licenziamento sia ritenuto legittimo, al lavoratore sarà dovuto il mancato preavviso nella misura di euro
484,49, ovvero nella misura inferiore o maggiore che risulterà di giustizia. In ogni caso condannare la convenuta a pagare al ricorrente le differenze retributive (pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte e del trattamento di fine rapporto) per i motivi di cui al ricorso nella misura di euro 1.471,51 ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche ex art. 36 cost. In ogni caso: Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari
Pag. 2 di 6 di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori, nella misura di cui al DM.55/2014”
Esponeva di avere iniziato a prestare attività lavorativa di muratore specializzato per conto della convenuta, in vari appalti nell'area milanese, in data In data 12.01.2024.
Il rapporto di lavoro è stato formalizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
il lavoratore è stato inquadrato nel secondo livello del CCNL Edilizia e Industria e con la mansione di intonacatore (cfr. doc 1 unilav cessazione.).
Di fatto il ricorrente si è occupato di diverse attività, ovverosia: • esecuzione di opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse tra cui prevalentemente facciate ma anche muri e tramezzi mediante l'utilizzo di prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione (mattoni, pietre, ecc.) o compositi
(piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.);
Il lavoratore ha sempre svolto il seguente orario di lavoro (svolgendo numerose ore di lavoro straordinario non correttamente retribuite dal datore di lavoro): dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (con mezz'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì
I cedolini paga consegnati al lavoratore (a partire dal gennaio 2024) sono stati elaborati in maniera non corretta, ovverosia inserendovi un numero di ore inferiore rispetto a quelle contrattualmente previste ed effettivamente svolte.
Il 31 marzo 2024 il lavoratore è stato licenziato verbalmente dal suo datore di lavoro che gli comunicava di non aver più bisogno delle sue prestazioni lavorative;
il lavoratore non ha mai ricevuto una lettera di licenziamento.
Il ricorrente ha quindi richiesto unilav della cessazione del rapporto di lavoro de quo al centro dell'impiego competente, dal quale ha appreso
Pag. 3 di 6 che il licenziamento era stato comunicato per preteso giustificato motivo oggettivo (cfr. doc 6) in data 31.03.2024.
Da qui il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale (che per scrupolo si è richiesta aggiornata), la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza il lavoratore -a mezzo del procuratore a ciò legittimato dalla procura ad litem conferitagli- ha dichiarato di rinunciare alle domande contenenti pagamento di differenze retributive, insistendo per ottenere sentenza contestuale di accertamento e condanna in relazione alla affermata nullità del licenziamento.
All'esito della discussione orale la causa è stata pertanto decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non contestati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Per altro, la convenuta non inviando una lettera di licenziamento al lavoratore ha concretizzato un licenziamento di fatto non formalizzato per iscritto.
Pag. 4 di 6 La cessazione del rapporto nella forma del licenziamento di fatto è da considerarsi tamquam non esset ossia è inefficace ai sensi dell'art. 2 della
L. 23/2015, nonché ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966.
Va dunque nel caso in esame applicata la tutela reintegratoria prevista dal comma 1 comma 1° ultimo periodo dell'art. 2 della L. n. 23/2015 applicabile ratione temporis al rapporto, sorto successivamente alla sua entrata in vigore, perché così prevede esplicitamente la norma in caso di licenziamento intimato in forma orale, nonché la tutela risarcitoria nella misura di tutte le retribuzioni che il lavoratore stesso avrebbe percepito dal dì del licenziamento alla effettiva reimmissione, oltre agli accessori ed alla regolarizzazione contributiva.
Nel caso in esame, la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente è quella indicata in ricorso pari, quindi, a € 2.076,39, anch'essa non oggetto di contestazione.
LA domanda svolta dal ricorrente relativa alle differenze retributive spettantegli è invece stata espressamente rinunciata nel presente contenzioso, e dunque sulla stessa nulla quaestio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso con riguardo alla declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato da al ricorrente, CP_2
e di conseguenza condanna detta società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nel posto e mansioni in precedenza occupate, oltre ad accessori dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
Pag. 5 di 6 • condanna a socio unico alla regolarizzazione CP_2 previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di riferimento;
• dichiara rinunciata la domanda relativa alla differenze retributive;
• Condanna alla rifusione al ricorrente delle CP_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Emilia, 21/3/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.11/2025 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, residente a [...]
n. 5 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Di Martino e
Francesca Oliveto
- RICORRENTE –
c o n t r o
(cf. p.iva con sede legale in Via CP_2 P.IVA_1
PAPA Giovanni XXIII n. 7 3 in Reggio Emilia in persona del legale rappresentante pro tempore
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: impugnazione licenziamento FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il Ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società per sentir CP_2
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate:
“In via principale: Accertare e dichiarare, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento di fatto attuato (verbalmente) il 31.03.2024
(comunicato agli enti competenti con decorrenza 31.03.2024), conseguentemente, condannare la convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 2 L. n. 23/2015 nonché condannare la medesima al risarcimento del danno nella misura del tallone retributivo mensile utile al calcolo del TFR di € 2.076,39 per le mensilità dovute dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione (e comunque in misura non inferiore alle 5 mensilità);
In subordine accertare e dichiarare, la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui al ricorso;
di dichiarare estinto il rapporto di lavoro;
e di condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente una indennità pari ad un massimo 6 mensilità, tenendo conto della retribuzione utile ai fini del tfr pari ad euro 2.076,39 ovvero con riferimento a quella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
In subordine qualora il licenziamento sia ritenuto legittimo, al lavoratore sarà dovuto il mancato preavviso nella misura di euro
484,49, ovvero nella misura inferiore o maggiore che risulterà di giustizia. In ogni caso condannare la convenuta a pagare al ricorrente le differenze retributive (pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte e del trattamento di fine rapporto) per i motivi di cui al ricorso nella misura di euro 1.471,51 ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche ex art. 36 cost. In ogni caso: Con la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna, dalle singole scadenze al saldo, e con vittoria di spese, diritti e onorari
Pag. 2 di 6 di causa da distrarre a favore dei sottoscritti difensori, nella misura di cui al DM.55/2014”
Esponeva di avere iniziato a prestare attività lavorativa di muratore specializzato per conto della convenuta, in vari appalti nell'area milanese, in data In data 12.01.2024.
Il rapporto di lavoro è stato formalizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
il lavoratore è stato inquadrato nel secondo livello del CCNL Edilizia e Industria e con la mansione di intonacatore (cfr. doc 1 unilav cessazione.).
Di fatto il ricorrente si è occupato di diverse attività, ovverosia: • esecuzione di opere murarie di vario genere ed altre lavorazioni connesse tra cui prevalentemente facciate ma anche muri e tramezzi mediante l'utilizzo di prodotti leganti (cemento, malta, gesso, resine, ecc.) con materiali da costruzione (mattoni, pietre, ecc.) o compositi
(piastre di gesso, ecc.) e con inerti (sabbia, ghiaia, ecc.);
Il lavoratore ha sempre svolto il seguente orario di lavoro (svolgendo numerose ore di lavoro straordinario non correttamente retribuite dal datore di lavoro): dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (con mezz'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì
I cedolini paga consegnati al lavoratore (a partire dal gennaio 2024) sono stati elaborati in maniera non corretta, ovverosia inserendovi un numero di ore inferiore rispetto a quelle contrattualmente previste ed effettivamente svolte.
Il 31 marzo 2024 il lavoratore è stato licenziato verbalmente dal suo datore di lavoro che gli comunicava di non aver più bisogno delle sue prestazioni lavorative;
il lavoratore non ha mai ricevuto una lettera di licenziamento.
Il ricorrente ha quindi richiesto unilav della cessazione del rapporto di lavoro de quo al centro dell'impiego competente, dal quale ha appreso
Pag. 3 di 6 che il licenziamento era stato comunicato per preteso giustificato motivo oggettivo (cfr. doc 6) in data 31.03.2024.
Da qui il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale (che per scrupolo si è richiesta aggiornata), la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza il lavoratore -a mezzo del procuratore a ciò legittimato dalla procura ad litem conferitagli- ha dichiarato di rinunciare alle domande contenenti pagamento di differenze retributive, insistendo per ottenere sentenza contestuale di accertamento e condanna in relazione alla affermata nullità del licenziamento.
All'esito della discussione orale la causa è stata pertanto decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non contestati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità del licenziamento
è pacificamente a carico della società che lo ha irrogato, prova che non solo non è stata fornita, ma nemmeno dedotta e/o allegata, stante appunto la contumacia della convenuta.
Per altro, la convenuta non inviando una lettera di licenziamento al lavoratore ha concretizzato un licenziamento di fatto non formalizzato per iscritto.
Pag. 4 di 6 La cessazione del rapporto nella forma del licenziamento di fatto è da considerarsi tamquam non esset ossia è inefficace ai sensi dell'art. 2 della
L. 23/2015, nonché ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966.
Va dunque nel caso in esame applicata la tutela reintegratoria prevista dal comma 1 comma 1° ultimo periodo dell'art. 2 della L. n. 23/2015 applicabile ratione temporis al rapporto, sorto successivamente alla sua entrata in vigore, perché così prevede esplicitamente la norma in caso di licenziamento intimato in forma orale, nonché la tutela risarcitoria nella misura di tutte le retribuzioni che il lavoratore stesso avrebbe percepito dal dì del licenziamento alla effettiva reimmissione, oltre agli accessori ed alla regolarizzazione contributiva.
Nel caso in esame, la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente è quella indicata in ricorso pari, quindi, a € 2.076,39, anch'essa non oggetto di contestazione.
LA domanda svolta dal ricorrente relativa alle differenze retributive spettantegli è invece stata espressamente rinunciata nel presente contenzioso, e dunque sulla stessa nulla quaestio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso con riguardo alla declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato da al ricorrente, CP_2
e di conseguenza condanna detta società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento alla data dell'effettiva reintegra in servizio, nel posto e mansioni in precedenza occupate, oltre ad accessori dalla maturazione dei relativi crediti al saldo effettivo;
Pag. 5 di 6 • condanna a socio unico alla regolarizzazione CP_2 previdenziale del ricorrente per l'intero periodo di riferimento;
• dichiara rinunciata la domanda relativa alla differenze retributive;
• Condanna alla rifusione al ricorrente delle CP_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Emilia, 21/3/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
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