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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Vico De Simone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano Rossano, alla c/da Cardame, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Forciniti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al Corso Italia n. 55b, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
20.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura Hyundai Tucson
[...] per inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione della caparra versata (pari a € 5.400,00), nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 10.02.2020 concludeva con la convenuta il contratto per l'acquisto dell'autovettura Hyundai Tucson, concordando un prezzo di € 33.430,00, da cui andavano detratti € 4.850,00 per la vendita della vettura usata e lo sconto IVA 4% ai sensi della L. 104/92, per un totale finale di € 23.400,00 da pagarsi a rate (di cui l'acquirente versava, in data 11.02.2020, € 5.400,00 a titolo di acconto); che tale contratto era vincolato alla concessione del finanziamento denominato “i-Plus”, offerto dalla stessa Hyundai;
che essa attrice provvedeva a consegnare tutti i documenti richiesti dal venditore per la concessione del finanziamento;
che parte venditrice nei giorni successivi chiedeva ulteriore documentazione, tempestivamente trasmessa, e rassicurava circa il buon esito dell'operazione; che, tuttavia, interpellata nel mese di maggio, la convenuta non forniva alcuna informazione in merito allo stato dell'ordine, né dell'esito della richiesta di finanziamento;
che solo in data 28.05.2020 la venditrice confermava che la pratica di finanziamento era in fase di completamento;
che in data 18.06.2020 esso attore inviava la diffida ad adempiere a cui parte convenuta rispondeva oltre il termine chiedendo il pagamento dell'intero prezzo;
che, quindi, l'odierna convenuta era responsabile per l'inadempimento del contratto del
10.02.2020 e, pertanto, era tenuta al rimborso della caparra ricevuta e al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 4.074,80, necessaria alla riparazione della vettura di proprietà di esso attore, causata dell'indisponibilità dell'autovettura per cui è causa, oltre al danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa.
pagina 2 di 6 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_1 opponendosi agli gli assunti attorei, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e, all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio di parte attrice deve ritenersi assolto attraverso la produzione del “foglio ordinativo” del 10.02.2020, della ricevuta del bonifico di €
5.400,00 riportante la causale “acquisto auto” (neanche contestato ex art. 115 c.p.c.), nonché, attraverso, la comunicazione del 03.09.2020 con la quale Hyundai dichiara di non aver mai ricevuto alcun ordine relativo alla vettura de qua e che la società convenuta non era rivenditore autorizzato facente parte del proprio circuito.
pagina 3 di 6 Ciò provato, parte attrice ha allegato l'inadempimento del venditore, che non ha consegnato l'autovettura ordinata e neanche ha espletato la pratica relativa al finanziamento.
6. L'odierna convenuta non ha sostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata dall'attore, ma si è limitata a eccepire che l'acquirente non avrebbe fornito la documentazione necessaria per istruire la pratica di finanziamento, della cui richiesta, tuttavia, non vi è alcuna prova.
Né può essere considerato inadempimento dell'attore la mancata consegna della vettura usata, in quanto detta consegna sarebbe verisimilmente avvenuta caso di esito positivo della prativa di finanziamento.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che il prezzo sarebbe stato pagato attraverso il finanziamento “i-Plus” e risulta circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che la relativa pratica doveva essere istruita dall'odierna convenuta.
7. Per tale ragione, va dichiarata la risoluzione del contratto del 10.02.2020 per grave - atteso che la consegna dell'autovettura di cui al predetto contratto risulta essere la principale prestazione negoziale - inadempimento del convenuto, che va condannato alla restituzione della somma di €
5.400,00 ricevuta a titolo di caparra.
8. In merito al risarcimento del danno patrimoniale, si ritiene che la domanda di parte attrice risulta fondata, atteso che la stessa, a causa dell'inadempimento dell'obbligo di consegna dell'autovettura per cui è causa, è stata costretta a riparare una propria autovettura, la cui spesa è da quantificarsi nella somma di € 4.074,80, come attestato dal preventivo del 10.07.2020.
A tal proposito, si segnala che il teste, - della cui attendibilità non si ha Testimone_1 ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con l'attore non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa – ha confermato che parte attrice disponeva di un'unica autovettura Citroen C3, la quale doveva essere rottamata in virtù del contratto oggetto di causa;
che detta autovettura era incidentata e inservibile per i danni riportati;
che non essendosi perfezionato il contratto di acquisto della nuova autovettura Huyndai, parte attrice ha deciso di far riparare la propria autovettura, sostenendo una spese di € 4.074,80, come riportato sulla fattura n. 4/2020 prodotta in giudizio.
9. Per tale ragione, parte condannata va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 4.074,80.
10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve segnalarsi che lo stesso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia pagina 4 di 6 rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;
che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez.
III, sent. n. 24030/2009).
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023).
Ebbene, applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attore abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistono in meri disagi e fastidi.
11. Per tale ragione, va rigetta la domanda di parte attrice, volta al risarcimento del danno non patrimoniale.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento del venditore il contratto concluso in data 10.02.2020;
2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice;
della somma di €
5.400,00;
pagina 5 di 6 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
4.074,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
4) rigetta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, formulata da parte attrice;
5) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.800,00 (di Parte_1 cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Vico De Simone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano Rossano, alla c/da Cardame, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
E
P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Forciniti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Crosia, al Corso Italia n. 55b, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: contratto di compravendita.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
20.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto dell'autovettura Hyundai Tucson
[...] per inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione della caparra versata (pari a € 5.400,00), nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 10.02.2020 concludeva con la convenuta il contratto per l'acquisto dell'autovettura Hyundai Tucson, concordando un prezzo di € 33.430,00, da cui andavano detratti € 4.850,00 per la vendita della vettura usata e lo sconto IVA 4% ai sensi della L. 104/92, per un totale finale di € 23.400,00 da pagarsi a rate (di cui l'acquirente versava, in data 11.02.2020, € 5.400,00 a titolo di acconto); che tale contratto era vincolato alla concessione del finanziamento denominato “i-Plus”, offerto dalla stessa Hyundai;
che essa attrice provvedeva a consegnare tutti i documenti richiesti dal venditore per la concessione del finanziamento;
che parte venditrice nei giorni successivi chiedeva ulteriore documentazione, tempestivamente trasmessa, e rassicurava circa il buon esito dell'operazione; che, tuttavia, interpellata nel mese di maggio, la convenuta non forniva alcuna informazione in merito allo stato dell'ordine, né dell'esito della richiesta di finanziamento;
che solo in data 28.05.2020 la venditrice confermava che la pratica di finanziamento era in fase di completamento;
che in data 18.06.2020 esso attore inviava la diffida ad adempiere a cui parte convenuta rispondeva oltre il termine chiedendo il pagamento dell'intero prezzo;
che, quindi, l'odierna convenuta era responsabile per l'inadempimento del contratto del
10.02.2020 e, pertanto, era tenuta al rimborso della caparra ricevuta e al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 4.074,80, necessaria alla riparazione della vettura di proprietà di esso attore, causata dell'indisponibilità dell'autovettura per cui è causa, oltre al danno non patrimoniale da liquidare in via equitativa.
pagina 2 di 6 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che Controparte_1 opponendosi agli gli assunti attorei, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e, all'udienza del 20.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
5. Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio di parte attrice deve ritenersi assolto attraverso la produzione del “foglio ordinativo” del 10.02.2020, della ricevuta del bonifico di €
5.400,00 riportante la causale “acquisto auto” (neanche contestato ex art. 115 c.p.c.), nonché, attraverso, la comunicazione del 03.09.2020 con la quale Hyundai dichiara di non aver mai ricevuto alcun ordine relativo alla vettura de qua e che la società convenuta non era rivenditore autorizzato facente parte del proprio circuito.
pagina 3 di 6 Ciò provato, parte attrice ha allegato l'inadempimento del venditore, che non ha consegnato l'autovettura ordinata e neanche ha espletato la pratica relativa al finanziamento.
6. L'odierna convenuta non ha sostanzialmente contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata dall'attore, ma si è limitata a eccepire che l'acquirente non avrebbe fornito la documentazione necessaria per istruire la pratica di finanziamento, della cui richiesta, tuttavia, non vi è alcuna prova.
Né può essere considerato inadempimento dell'attore la mancata consegna della vettura usata, in quanto detta consegna sarebbe verisimilmente avvenuta caso di esito positivo della prativa di finanziamento.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che il prezzo sarebbe stato pagato attraverso il finanziamento “i-Plus” e risulta circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che la relativa pratica doveva essere istruita dall'odierna convenuta.
7. Per tale ragione, va dichiarata la risoluzione del contratto del 10.02.2020 per grave - atteso che la consegna dell'autovettura di cui al predetto contratto risulta essere la principale prestazione negoziale - inadempimento del convenuto, che va condannato alla restituzione della somma di €
5.400,00 ricevuta a titolo di caparra.
8. In merito al risarcimento del danno patrimoniale, si ritiene che la domanda di parte attrice risulta fondata, atteso che la stessa, a causa dell'inadempimento dell'obbligo di consegna dell'autovettura per cui è causa, è stata costretta a riparare una propria autovettura, la cui spesa è da quantificarsi nella somma di € 4.074,80, come attestato dal preventivo del 10.07.2020.
A tal proposito, si segnala che il teste, - della cui attendibilità non si ha Testimone_1 ragione di dubitare, ritenuto che la stretta parentela con l'attore non sia di per sé circostanza idonea a inficiare la veridicità della dichiarazione tenuto conto della linearità e della coerenza della stessa – ha confermato che parte attrice disponeva di un'unica autovettura Citroen C3, la quale doveva essere rottamata in virtù del contratto oggetto di causa;
che detta autovettura era incidentata e inservibile per i danni riportati;
che non essendosi perfezionato il contratto di acquisto della nuova autovettura Huyndai, parte attrice ha deciso di far riparare la propria autovettura, sostenendo una spese di € 4.074,80, come riportato sulla fattura n. 4/2020 prodotta in giudizio.
9. Per tale ragione, parte condannata va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 4.074,80.
10. Ciò detto, in ordine al danno non patrimoniale, richiesto da parte attrice, deve segnalarsi che lo stesso è risarcibile a condizione che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia pagina 4 di 6 rilevanza costituzionale;
che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;
che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari (Cass. civ., sez.
III, sent. n. 24030/2009).
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilità di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 3327/2023).
Ebbene, applicando gli esposti principi di diritto, nel caso di specie si rileva che non vi è prova che l'attore abbia subito un danno morale grave, in quanto i danni allegati, consistono in meri disagi e fastidi.
11. Per tale ragione, va rigetta la domanda di parte attrice, volta al risarcimento del danno non patrimoniale.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento del venditore il contratto concluso in data 10.02.2020;
2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice;
della somma di €
5.400,00;
pagina 5 di 6 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di €
4.074,80 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
4) rigetta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, formulata da parte attrice;
5) condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.800,00 (di Parte_1 cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 6 di 6