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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di EN, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 310 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Trivella
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di EN;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
che il Tribunale di EN Voglia, con sentenza, pronunciare la separazione consensuale tra i signori e alle seguenti concordate Parte_1 Parte_2
condizioni
1 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore , nato a [...] il [...], viene affidato in modo condiviso ad Per_1
entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
I signori e , pertanto, continueranno a prendere assieme tutte le decisioni più Pt_1 Pt_2
importanti relative alla vita del loro figlio (salute, istruzione, educazione e residenza);
3. la casa familiare, sita a Bolzano Vicentino, alla via Vivaldi n. 51, che è di proprietà della signora rimane nella piena disponibilità di quest'ultima, unitamente agli Parte_1
arredi e corredi in ragione del collocamento prevalente di presso di lei. Per_1
Il signor , che ha già rilasciato la casa familiare portando con sé i suoi beni ed effetti Pt_2
personali, dà atto di avere già trasferito la sua residenza.
4. avrà diritto di vedere e di frequentare il padre secondo le seguenti modalità, salvo Per_1
diverso accordo tra le parti finalizzato ad ampliare ed estendere i tempi di visita:
Nel periodo scolastico
Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, quando sarà prelevato dal padre presso Per_1
l'abitazione familiare intorno alle 7.25 e accompagnato a scuola;
a fine settimana alternati, dal sabato prima di pranzo e sino alla domenica sera intorno alle
19.00 prima di cena, quando il signor lo riaccompagnerà a casa. Qualora Pt_2 Per_1
intendesse cenare presso il padre, il signor avviserà la signora almeno un paio Pt_2 Pt_1
d'ore prima dell'orario previsto per il rientro.
Nel periodo di sospensione del calendario scolastico:
- due sere a settimana, indicativamente nei giorni del lunedì e del giovedì (fatto salvo il diverso accordo per la modifica di detti giorni), cenerà assieme al padre e Per_1
starà con lui dalle ore 18.00 alle ore 21.00 con diritto per di fermarsi presso Per_1
l'abitazione paterna anche per il pernottamento, qualora egli lo desideri.
In questa ipotesi, il signor avviserà la signora anche la sera stessa, con un Pt_2 Pt_1
preavviso di almeno un paio d'ore;
- a fine settimana alternati, dal sabato prima di pranzo e sino alla domenica sera intorno alle
2 19.00 prima di cena, quando il signor lo riaccompagnerà a casa, fatto salvo il diritto Pt_2
di di fermarsi presso l'abitazione paterna anche per il pernottamento, qualora egli lo Per_1
desideri e sia compatibile con i suoi impegni del lunedì.
In queste ipotese, qualora intendesse trattenersi presso il padre per la cena o per il Per_1
pernottamento, il signor avviserà la signora anche la sera stessa, con un Pt_2 Pt_1
preavviso di almeno un paio d'ore rispetto all'orario previsto per il rientro a casa.
Festività natalizie:
Durante le festività natalizie, tenuto conto delle abitudini e delle tradizioni familiari, Per_1
trascorrerà il giorno di Natale con la signora e la di lei famiglia, quello di Santo Pt_1
EF con il signor e la di lui la famiglia. Pt_2
I signori e si accorderanno di anno in anno affinchè trascorra con Pt_1 Pt_2 Per_1
ciascuno di loro, in egual misura, il periodo delle festività (7 giorni con ciascun genitore,
anche non continuativi).
Festività pasquali:
trascorrerà il giorno di Pasqua con la mamma o con il papà, ad anni alterni. Per_1
Trascorrerà il Lunedì in Albis con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua.
In ogni caso, trascorrerà lo stesso numero di giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore.
Periodo estivo:
Nel periodo compreso tra la fine di un anno scolastico e la ripresa di quello nuovo, Per_1
trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive.
I ricorrenti si impegnano a concordare e/o comunicare dette settimane entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di villeggiatura, ciascun genitore comunicherà all'altro la località in cui soggiorna con il figlio.
Compleanno di : Per_1
Nel giorno del suo compleanno, ha diritto di vedere e di stare con entrambi i genitori Per_1
3 a prescindere dal loro turno di genitorialità.
Compleanno dei genitori, feste della mamma e del papà:
A prescindere dai turni di genitorialità, ha diritto di stare con la mamma nei giorni Per_1
del compleanno della stessa e della festa mamma;
allo stesso modo, egli ha diritto di stare con il papà, nei giorni del compleanno dello stesso e della Festa del papa.
Ponti e festività:
I signori e alterneranno di volta in volta le altre festività (25 aprile, 01 maggio, Pt_1 Pt_2
02 giugno, 15 agosto, 08 settembre, 01 novembre, 08 dicembre) ed eventualmente i relativi ponti in modo tale che anche detti periodi siano suddivisi in maniera eguale tra l'uno e l'altro genitore.
5. Il signor verserà alla signora , per il mantenimento Parte_2 Parte_1
ordinario del figlio , a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate Per_1
[...] entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
380,00 (il signor , per il mantenimento ordinario di , dovrà corrispondere alla Pt_2 Per_1
signora la somma di € 4.560,00 all'anno, da suddividersi per l'appunto in 12 Pt_1
pagamenti mensili di € 380,00 ciascuno).
Tale importo verrà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT a partire dal mese di febbraio 2026.
I signori e ripartiranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche, Pt_1 Pt_2
sportive e ricreative sostenute per il figlio, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di EN che le parti dichiarano di conoscere.
I signori e si impegnano a sostenere le spese straordinarie per il figlio Pt_1 Pt_2 Per_1
solo dopo che ciascuno avrà versato all'altro il 50% dell'importo della spesa straordinaria e/o delle spese straordinarie da sostenere.
Eventuali ulteriori rimborsi tra i genitori dovranno essere eseguiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui dette spese sono state sostenute.
4 6. I signori e , che in questo periodo (dal deposito del ricorso ad oggi) si sono Pt_1 Pt_2
adoperati in ogni modo e tutti e due per far sì che stia e frequenti l'una e l'altro Per_1
secondo i tempi e i modi già indicati in ricorso e riportati anche nelle condizioni di cui sopra, condividono che il figlio sta attraversando un momento di particolare Per_1
difficoltà. Per tale ragione, nel preminente interesse del figlio stesso, i genitori si impegnano a rivolgersi ai Servizi dell'Ulss 8 per intraprendere assieme un percorso a sostegno della genitorialità per fare in modo che recuperi serenità e riesca a vivere con sia con Per_1
ciascun genitore, ma anche con tutti e due assieme, tempo sereno e di qualità.
Qualora non fosse possibile avviare questo tipo di percorso di sostegno genitoriale rivolgendosi al Servizio Pubblico e fosse quindi necessario rivolgersi al privato, il signor si impegna a sostenere per intero la spesa. Pt_2
7. La signora e il signor ripartiranno al 50% ciascuno l'assegno unico e le Pt_1 Pt_2
detrazioni per il figlio a carico.
8. I coniugi hanno già provveduto a regolare i loro rapporti di natura patrimoniale ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere pretese relative al loro reciproco mantenimento.
I ricorrenti chiedono altresì che il Tribunale di EN Voglia ordinare all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in EN in data 01.07.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
5 All'esito dell'udienza del 08.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di EN, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa
6 in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in EN in data 01.07.2006 con atto trascritto al n. 96,
[...]
parte II, serie A, anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EN perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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