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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/04/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.4.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. D. Libraro Parte_1
Ricorrenti
C O N T R O
, in persona del in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 CP_2
Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, legale domiciliataria
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento status di “vittima del terrorismo”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 12.2.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso che in data
26.8.1993 si trovava a bordo dell'autovettura di servizio, unitamente ad un collega, con il compito di presidiare gli alloggi comunali siti in Brindisi, Via Adamello – esponeva che la pattuglia era stata accerchiata da due individui e che, pur essendo riuscito a scendere repentinamente dall'auto, era stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco, riportando “l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.
Rappresentava di aver presentato, in data 19.10.2007, domanda per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
Rilevava che il convenuto, in data 30.4.2009, aveva decretato in suo favore la speciale CP_1 elargizione di cui alla normativa vigente, l'assegno vitalizio in virtù della legge 388/2000 e lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 105 della l. 244/2007, sulla scorta – da ultimo- di una invalidità permanente pari al 77%.
Allegava di aver inoltrato, in data 4.7.2016, richiesta di rivisitazione del proprio status, ritenendo la fattispecie inquadrabile in quella delle vittime del terrorismo.
1 Rimasta priva di riscontro della istanza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere a , Maresciallo della Polizia Municipale di Brindisi in Parte_1
quiescienza, lo status di vittima del terrorismo ed i conseguenti benefici spettanti dalla Legge 206 del 2004 (e successive modificazioni ed integrazioni), tanto in favore della vittima che dei suoi familiari;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che al ricorrente, già riconosciuto vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e delle stragi di tale matrice, spettano tutti i benefici di cui alla Legge
206 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 34, D.L. 1 ottobre
2007, n. 159, convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007;
2.1) per l'effetto, riconoscere allo stesso l'integrazione in melius di tutti i benefici previsti ex lege alla vittima ed ai suoi familiari”.
Si costituiva il convenuto, contestando in diritto gli avversi assunti. CP_1
In particolare, evidenziava in punto di fatto che “verosimilmente ed alla luce delle indagini esperite, la verità dei fatti vede il in data 26 agosto 1993, impegnato in un evento di Pt_1 servizio disposto dall'amministrazione comunale, riportare lesioni causate dalla condotta scellerata di un comune delinquente, rimasto sconosciuto, e, ancor più verosimilmente, occupante abusivo di un alloggio di quelli che l'odierno ricorrente stava vigilando”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di fatto è pacifico che il ricorrente, in forza all'epoca dei fatti alla Polizia Municipale del
Comune di Brindisi, in data 26.8.1993 rimaneva coinvolto in un grave episodio delittuoso mentre era in servizio.
In particolare, è incontestato e comunque risulta documentalmente che l'autovettura di servizio- ove si trovava il ricorrente, intento a presidiare gli alloggi comunali di Via Adamello, oggetto di provvedimento di sfratto (all.2 fascicolo di parte ricorrente) – veniva accerchiata da due malviventi, uno dei quali – attraverso il finestrino dell'auto- riuscì a puntare un'arma da fuoco alla testa del collega del ricorrente, ferendo poi gravemente quest'ultimo nel mentre, sceso dall'auto, cercava di fronteggiare il proprio aggressore.
Non vi sono contestazioni in merito alla verificazione e alla dinamica dei fatti e alle gravi conseguenze riportate dal ricorrente in seguito al suddetto evento.
2 Tant'è che, a seguito di apposita domanda amministrativa, con la quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di Vittima del terrorismo o in subordine di Vittima del dovere con riferimento alle lesioni riportate nell'evento di servizio del 26 agosto 1993, il Dicastero convenuto decretava il riconoscimento dell'istante come “Vittima del dovere”, ex art. 82, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388, essendo “rimasto ferito il giorno 26.08.1993 a causa di colpi d'arma da fuoco esplosi da un malvivente” (all. 4 fascicolo parte ricorrente).
In punto di diritto, si osserva quanto segue.
La L. n. 302 del 1990, art. 1, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", ha previsto una speciale elargizione da corrispondersi:
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (comma 1);
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p." (comma 2), a condizione che "il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (ibid., lett. a) e che "il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava" (ibid., lett. b);
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime" (comma 3);
- "a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato" (comma 4).
La L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice", nel prevedere che "le disposizioni della presente legge si applicano
a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
3 nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonchè ai loro familiari superstiti", stabilisce che "ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
Come osservato dalla S.C. (sentenza n. 25402/2021) “l'unico significato logicamente attribuibile alla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, non consist[e], come preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di "vittime del terrorismo", ma piuttosto nell'estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che siano rimasti vittime di "azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico", che certamente non potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1-4, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1”.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che l'evento delittuoso di cui è rimasto vittima il ricorrente sia da ricondurre alle azioni criminose equiparate dal legislatore a quelle aventi finalità terroristiche.
Ed invero, l'evento in esame si è verificato in territorio nazionale ed in luogo pubblico;
aveva come destinatari soggetti indeterminati (colpiti nonostante fossero armati) e si inseriva in una serie di azioni criminose, poste in essere - in un particolare periodo storico, nel quale, come noto e come anche risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all. 4), la criminalità organizzata pugliese era in forte espansione - in via ripetitiva, essendo pacifico, in ordine a tale aspetto, che l'evento che ha coinvolto il ricorrente si sia verificato poco tempo dopo l'attentato alla caserma della Guardia di Finanza di Brindisi.
Trattasi di fatto delittuoso avente evidentemente, come finalità, quella di far desistere i pubblici poteri dal dare corso all'attività di sgombro e di demolizione degli alloggi comunali occupati abusivamente (e da pregiudicati locali, come si evince dagli atti di indagine prodotti dal ricorrente).
La circostanza che il procedimento penale sia stato archiviato per assenza di elementi utili ai fini dell'identificazione degli autori del reato non incide sulla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda, atteso che le modalità e le circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti l'episodio criminoso occorso al ricorrente- alla luce delle numerose emergenze documentali, unitamente valutate (atti di indagine del suddetto procedimento penale, relazione commissione parlamentare, articoli di stampa del periodo di riferimento)- depongono per la configurabilità del modus operandi tipico della criminalità organizzata.
4 D'altronde, lo stesso Prefetto di Brindisi, in data successiva al dm del 30.4.2009 (con il quale il aveva attribuito i benefici previsti per le vittime del dovere), riconosceva lo status di CP_1
“vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e delle stragi di tale matrice” (all. 6 del ricorso) e la stessa C.M.O di Taranto, in data 18.10.12, nel proprio verbale, al riquadro
“osservazioni e note”, evidenziava come “le infermità di cui al giudizio diagnostico siano correlate con l'evento terroristico riportato nella documentazione in atti”.
Per le ragioni che precedono, non avendo peraltro il convenuto fornito concreti elementi CP_1
che possano indurre a differenti conclusioni, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso e riconosce il ricorrente quale “vittima del terrorismo” ai sensi della l. 206/2004
e successive modifiche ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge e per l'effetto condanna parte convenuta all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2500,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Brindisi, 18.4.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Maria Forastiere)
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.4.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. D. Libraro Parte_1
Ricorrenti
C O N T R O
, in persona del in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Controparte_1 CP_2
Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, legale domiciliataria
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento status di “vittima del terrorismo”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto depositato in data 12.2.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso che in data
26.8.1993 si trovava a bordo dell'autovettura di servizio, unitamente ad un collega, con il compito di presidiare gli alloggi comunali siti in Brindisi, Via Adamello – esponeva che la pattuglia era stata accerchiata da due individui e che, pur essendo riuscito a scendere repentinamente dall'auto, era stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco, riportando “l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.
Rappresentava di aver presentato, in data 19.10.2007, domanda per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.
Rilevava che il convenuto, in data 30.4.2009, aveva decretato in suo favore la speciale CP_1 elargizione di cui alla normativa vigente, l'assegno vitalizio in virtù della legge 388/2000 e lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 105 della l. 244/2007, sulla scorta – da ultimo- di una invalidità permanente pari al 77%.
Allegava di aver inoltrato, in data 4.7.2016, richiesta di rivisitazione del proprio status, ritenendo la fattispecie inquadrabile in quella delle vittime del terrorismo.
1 Rimasta priva di riscontro della istanza, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e riconoscere a , Maresciallo della Polizia Municipale di Brindisi in Parte_1
quiescienza, lo status di vittima del terrorismo ed i conseguenti benefici spettanti dalla Legge 206 del 2004 (e successive modificazioni ed integrazioni), tanto in favore della vittima che dei suoi familiari;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che al ricorrente, già riconosciuto vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e delle stragi di tale matrice, spettano tutti i benefici di cui alla Legge
206 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dall'art. 34, D.L. 1 ottobre
2007, n. 159, convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007;
2.1) per l'effetto, riconoscere allo stesso l'integrazione in melius di tutti i benefici previsti ex lege alla vittima ed ai suoi familiari”.
Si costituiva il convenuto, contestando in diritto gli avversi assunti. CP_1
In particolare, evidenziava in punto di fatto che “verosimilmente ed alla luce delle indagini esperite, la verità dei fatti vede il in data 26 agosto 1993, impegnato in un evento di Pt_1 servizio disposto dall'amministrazione comunale, riportare lesioni causate dalla condotta scellerata di un comune delinquente, rimasto sconosciuto, e, ancor più verosimilmente, occupante abusivo di un alloggio di quelli che l'odierno ricorrente stava vigilando”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In punto di fatto è pacifico che il ricorrente, in forza all'epoca dei fatti alla Polizia Municipale del
Comune di Brindisi, in data 26.8.1993 rimaneva coinvolto in un grave episodio delittuoso mentre era in servizio.
In particolare, è incontestato e comunque risulta documentalmente che l'autovettura di servizio- ove si trovava il ricorrente, intento a presidiare gli alloggi comunali di Via Adamello, oggetto di provvedimento di sfratto (all.2 fascicolo di parte ricorrente) – veniva accerchiata da due malviventi, uno dei quali – attraverso il finestrino dell'auto- riuscì a puntare un'arma da fuoco alla testa del collega del ricorrente, ferendo poi gravemente quest'ultimo nel mentre, sceso dall'auto, cercava di fronteggiare il proprio aggressore.
Non vi sono contestazioni in merito alla verificazione e alla dinamica dei fatti e alle gravi conseguenze riportate dal ricorrente in seguito al suddetto evento.
2 Tant'è che, a seguito di apposita domanda amministrativa, con la quale il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento di Vittima del terrorismo o in subordine di Vittima del dovere con riferimento alle lesioni riportate nell'evento di servizio del 26 agosto 1993, il Dicastero convenuto decretava il riconoscimento dell'istante come “Vittima del dovere”, ex art. 82, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388, essendo “rimasto ferito il giorno 26.08.1993 a causa di colpi d'arma da fuoco esplosi da un malvivente” (all. 4 fascicolo parte ricorrente).
In punto di diritto, si osserva quanto segue.
La L. n. 302 del 1990, art. 1, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", ha previsto una speciale elargizione da corrispondersi:
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (comma 1);
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p." (comma 2), a condizione che "il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p." (ibid., lett. a) e che "il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava" (ibid., lett. b);
- "a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime" (comma 3);
- "a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato" (comma 4).
La L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice", nel prevedere che "le disposizioni della presente legge si applicano
a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
3 nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonchè ai loro familiari superstiti", stabilisce che "ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
Come osservato dalla S.C. (sentenza n. 25402/2021) “l'unico significato logicamente attribuibile alla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, non consist[e], come preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di "vittime del terrorismo", ma piuttosto nell'estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che siano rimasti vittime di "azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico", che certamente non potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1-4, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1”.
Tanto premesso, reputa il Tribunale che l'evento delittuoso di cui è rimasto vittima il ricorrente sia da ricondurre alle azioni criminose equiparate dal legislatore a quelle aventi finalità terroristiche.
Ed invero, l'evento in esame si è verificato in territorio nazionale ed in luogo pubblico;
aveva come destinatari soggetti indeterminati (colpiti nonostante fossero armati) e si inseriva in una serie di azioni criminose, poste in essere - in un particolare periodo storico, nel quale, come noto e come anche risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all. 4), la criminalità organizzata pugliese era in forte espansione - in via ripetitiva, essendo pacifico, in ordine a tale aspetto, che l'evento che ha coinvolto il ricorrente si sia verificato poco tempo dopo l'attentato alla caserma della Guardia di Finanza di Brindisi.
Trattasi di fatto delittuoso avente evidentemente, come finalità, quella di far desistere i pubblici poteri dal dare corso all'attività di sgombro e di demolizione degli alloggi comunali occupati abusivamente (e da pregiudicati locali, come si evince dagli atti di indagine prodotti dal ricorrente).
La circostanza che il procedimento penale sia stato archiviato per assenza di elementi utili ai fini dell'identificazione degli autori del reato non incide sulla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda, atteso che le modalità e le circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti l'episodio criminoso occorso al ricorrente- alla luce delle numerose emergenze documentali, unitamente valutate (atti di indagine del suddetto procedimento penale, relazione commissione parlamentare, articoli di stampa del periodo di riferimento)- depongono per la configurabilità del modus operandi tipico della criminalità organizzata.
4 D'altronde, lo stesso Prefetto di Brindisi, in data successiva al dm del 30.4.2009 (con il quale il aveva attribuito i benefici previsti per le vittime del dovere), riconosceva lo status di CP_1
“vittima del terrorismo, della criminalità organizzata e delle stragi di tale matrice” (all. 6 del ricorso) e la stessa C.M.O di Taranto, in data 18.10.12, nel proprio verbale, al riquadro
“osservazioni e note”, evidenziava come “le infermità di cui al giudizio diagnostico siano correlate con l'evento terroristico riportato nella documentazione in atti”.
Per le ragioni che precedono, non avendo peraltro il convenuto fornito concreti elementi CP_1
che possano indurre a differenti conclusioni, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso e riconosce il ricorrente quale “vittima del terrorismo” ai sensi della l. 206/2004
e successive modifiche ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge e per l'effetto condanna parte convenuta all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2500,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Brindisi, 18.4.2024
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