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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6462/2023 promossa da:
, , rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
atti, dagli avvocati DE MATTEO MASSIMILIANO e SEBASTIANELLI SERENA;
RICORRENTI contro
Controparte_3
INTERDICENDO CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: I difensori delle parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 26.09.2023, i ricorrenti riferivano di essere rispettivamente padre, madre e fratello dell'interdicendo e che lo stesso risultava affetto sin dalla nascita da grave infermità psichica, patologia che ne compromette l'autonomia personale nei diversi contesti della vita e lo rende totalmente incapace di attendere autonomamente alle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni.
I ricorrenti, ritenendo pertanto sussistere le condizioni di cui agli articoli 712 c.p.c. e 414 c.c., chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse pronunciata l'interdizione dello stesso.
Nominato il Giudice istruttore, era fissata l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione dei ricorrenti e dei soggetti interessati, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27.02.2024, la ricorrente , madre dell'interdicendo, dichiarava che tutti i Parte_1
ricorrenti erano d'accordo affinché fosse nominato quale tutore dell'interdicendo il fratello P_
; il g.i. procedeva con l'audizione dell'interdicendo che mostrava delle difficoltà nel rispondere
[...]
alle domande del giudice e successivamente con l'ascolto del ricorrente che Controparte_2
dichiarava di essere disponibile ad essere nominato tutore dell'interdicendo.
All'udienza cartolare del 22.10.2024 il giudice, lette le note, nominava tutore provvisorio del sig.
nato il [...] a [...], il sig. , nato il Controparte_3 Controparte_2
17/06/1995 a Piedimonte Matese (Ce); rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 19/03/2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
All'udienza del 19.03.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio.
La domanda di interdizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Il testo dell'articolo
414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura pagina 2 di 6 possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano –
a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass. n.
13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte “Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”
(Cass civ., sez. I, n. 9628 del 22 aprile 2009).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
Dunque, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (in tali termini riassuntivamente è espresso il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 13584/2006). Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria
("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione
pagina 3 di 6 risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno"
(Cass., sent. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, l'interdicendo risulta affetto da “Ritardo mentale di grado medio-grave in soggetto con epilessia da danno ipossico perinatale in trattamento farmacologico, psicosi non altrimenti specificata trattata con Risperdal complicata da lieve parkinsonismo”, come si evince dalla certificazione medica agli atti rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento dello stato di handicap del distretto di Caserta che all'esito della visita espletata in data 4.11.2021 ha riconosciuto a handicap, con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. Controparte_3
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice, all'esito dell'esame dell'interdicendo, ha riscontrato la patologia da cui è affetto lo stesso.
Risulta, dunque, provato che la patologia di cui soffre l'interdicendo renda lo stesso incapace di attendere ai propri interessi di natura personale e patrimoniale.
Dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria espletata ex art. 714 c.p.c. è emerso, inoltre, che il percepisce una pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento per complessivi P_
euro 1200,00; le parti hanno allegato anche cinque buoni postali cointestati all'interdicendo e alla madre .
Stante quanto sopra, considerato che gli atti di gestione da compiere in nome e per conto dell'interdicendo non sono di rilevante complessità dovendosi, in sostanza, solamente gestirne gli emolumenti, le esigenze di tutela del possono ben garantirsi con la P_
misura dell'amministrazione di sostegno.
La stessa, infatti, come sopra detto, può escludersi solo in caso di complessità dell'incarico ed in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, e dunque nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti per sé pregiudizievoli, circostanza questa non emersa in sede di istruttoria.
pagina 4 di 6 Invero, non risulta che l'interdicendo abbia compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali essendo, come detto, di fatto condizionato dall'assistenza continua ed incapace di svolgere qualsivoglia mansione della vita quotidiana.
Deve quindi rigettarsi la domanda di interdizione, ma può procedersi alla trasmissione del procedimento al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Dispone, infatti, l'art. 418, ultimo comma, c.c. che “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.”. Si deve, inoltre, procedere, tenuto conto delle specifiche esigenze del beneficiario alla nomina di un amministratore di sostengo provvisorio ai sensi dell'art. 405, comma quarto, c.c. Dunque, considerata la disponibilità manifestata dal ricorrente
, fratello dell'interdicendo a ricoprire l'ufficio di tutore, ritiene il Collegio di poter Controparte_2
nominare lo stesso quale amministratore di sostegno provvisorio, revocando la nomina di tutore provvisorio e attribuendogli poteri di amministrazione ordinaria degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.
La particolare natura del procedimento, l'esito della decisione e la contumacia di parte resistente esimono questo Collegio dall'onere di pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare di questo Tribunale per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
• nomina amministratore provvisorio di sostegno , nato il Controparte_2
17.06.1995 in Piedimonte Matese (CE), autorizzandolo a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti di ordinaria amministrazione ed, in particolare, autorizzandolo: a) a presentare istanze presso pubbliche amministrazioni per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
b) a riscuotere i ratei di pensioni e delle eventuali altre entrate – anche sussidi sociali - di cui risulti titolare con dispensa, se richiesto da ogni responsabilità per l'ente Controparte_3
pagatore; c) ad aprire, ove non già esistente, un conto corrente intestato a CP_3
ove far confluire le entrate di cui il medesimo sia titolare, con facoltà di gestione in
[...]
capo all'amministratore di sostegno provvisorio;
d) ad utilizzare le somme de quibus per pagina 5 di 6 il mantenimento di e per il pagamento di medicine, visite mediche, Controparte_3
personale sanitario ausiliario;
• nulla per le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il giorno 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6462/2023 promossa da:
, , rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
atti, dagli avvocati DE MATTEO MASSIMILIANO e SEBASTIANELLI SERENA;
RICORRENTI contro
Controparte_3
INTERDICENDO CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: I difensori delle parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 26.09.2023, i ricorrenti riferivano di essere rispettivamente padre, madre e fratello dell'interdicendo e che lo stesso risultava affetto sin dalla nascita da grave infermità psichica, patologia che ne compromette l'autonomia personale nei diversi contesti della vita e lo rende totalmente incapace di attendere autonomamente alle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni.
I ricorrenti, ritenendo pertanto sussistere le condizioni di cui agli articoli 712 c.p.c. e 414 c.c., chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse pronunciata l'interdizione dello stesso.
Nominato il Giudice istruttore, era fissata l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione dei ricorrenti e dei soggetti interessati, nonché del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 27.02.2024, la ricorrente , madre dell'interdicendo, dichiarava che tutti i Parte_1
ricorrenti erano d'accordo affinché fosse nominato quale tutore dell'interdicendo il fratello P_
; il g.i. procedeva con l'audizione dell'interdicendo che mostrava delle difficoltà nel rispondere
[...]
alle domande del giudice e successivamente con l'ascolto del ricorrente che Controparte_2
dichiarava di essere disponibile ad essere nominato tutore dell'interdicendo.
All'udienza cartolare del 22.10.2024 il giudice, lette le note, nominava tutore provvisorio del sig.
nato il [...] a [...], il sig. , nato il Controparte_3 Controparte_2
17/06/1995 a Piedimonte Matese (Ce); rinviava per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 19/03/2025, con termine per note fino al giorno di udienza.
All'udienza del 19.03.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio.
La domanda di interdizione non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Il testo dell'articolo
414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura pagina 2 di 6 possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano –
a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così: Cass. n.
13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte “Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso,
e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”
(Cass civ., sez. I, n. 9628 del 22 aprile 2009).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
Dunque, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (in tali termini riassuntivamente è espresso il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 13584/2006). Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria
("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che "ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione
pagina 3 di 6 risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno"
(Cass., sent. n. 22332/2011).
Nel caso di specie, l'interdicendo risulta affetto da “Ritardo mentale di grado medio-grave in soggetto con epilessia da danno ipossico perinatale in trattamento farmacologico, psicosi non altrimenti specificata trattata con Risperdal complicata da lieve parkinsonismo”, come si evince dalla certificazione medica agli atti rilasciata dalla Commissione Medica per l'accertamento dello stato di handicap del distretto di Caserta che all'esito della visita espletata in data 4.11.2021 ha riconosciuto a handicap, con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92. Controparte_3
All'udienza del 27.02.2024 il Giudice, all'esito dell'esame dell'interdicendo, ha riscontrato la patologia da cui è affetto lo stesso.
Risulta, dunque, provato che la patologia di cui soffre l'interdicendo renda lo stesso incapace di attendere ai propri interessi di natura personale e patrimoniale.
Dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria espletata ex art. 714 c.p.c. è emerso, inoltre, che il percepisce una pensione di invalidità e un'indennità di accompagnamento per complessivi P_
euro 1200,00; le parti hanno allegato anche cinque buoni postali cointestati all'interdicendo e alla madre .
Stante quanto sopra, considerato che gli atti di gestione da compiere in nome e per conto dell'interdicendo non sono di rilevante complessità dovendosi, in sostanza, solamente gestirne gli emolumenti, le esigenze di tutela del possono ben garantirsi con la P_
misura dell'amministrazione di sostegno.
La stessa, infatti, come sopra detto, può escludersi solo in caso di complessità dell'incarico ed in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, e dunque nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti per sé pregiudizievoli, circostanza questa non emersa in sede di istruttoria.
pagina 4 di 6 Invero, non risulta che l'interdicendo abbia compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali essendo, come detto, di fatto condizionato dall'assistenza continua ed incapace di svolgere qualsivoglia mansione della vita quotidiana.
Deve quindi rigettarsi la domanda di interdizione, ma può procedersi alla trasmissione del procedimento al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. Dispone, infatti, l'art. 418, ultimo comma, c.c. che “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.”. Si deve, inoltre, procedere, tenuto conto delle specifiche esigenze del beneficiario alla nomina di un amministratore di sostengo provvisorio ai sensi dell'art. 405, comma quarto, c.c. Dunque, considerata la disponibilità manifestata dal ricorrente
, fratello dell'interdicendo a ricoprire l'ufficio di tutore, ritiene il Collegio di poter Controparte_2
nominare lo stesso quale amministratore di sostegno provvisorio, revocando la nomina di tutore provvisorio e attribuendogli poteri di amministrazione ordinaria degli interessi personali e patrimoniali del beneficiario.
La particolare natura del procedimento, l'esito della decisione e la contumacia di parte resistente esimono questo Collegio dall'onere di pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda di interdizione;
• dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare di questo Tribunale per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
• nomina amministratore provvisorio di sostegno , nato il Controparte_2
17.06.1995 in Piedimonte Matese (CE), autorizzandolo a compiere, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto, gli atti di ordinaria amministrazione ed, in particolare, autorizzandolo: a) a presentare istanze presso pubbliche amministrazioni per la richiesta di assistenza anche sanitaria e di sussidi;
b) a riscuotere i ratei di pensioni e delle eventuali altre entrate – anche sussidi sociali - di cui risulti titolare con dispensa, se richiesto da ogni responsabilità per l'ente Controparte_3
pagatore; c) ad aprire, ove non già esistente, un conto corrente intestato a CP_3
ove far confluire le entrate di cui il medesimo sia titolare, con facoltà di gestione in
[...]
capo all'amministratore di sostegno provvisorio;
d) ad utilizzare le somme de quibus per pagina 5 di 6 il mantenimento di e per il pagamento di medicine, visite mediche, Controparte_3
personale sanitario ausiliario;
• nulla per le spese
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il giorno 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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