Art. 2.
Alle aree di cui al precedente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore nel comprensorio del porto industriale di Trieste e ad esse parimenti estende l'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri l'ente per il porto industriale di Trieste.
Nulla e' innovato alla disciplina prevista dall' articolo 30 e seguenti del codice della navigazione e dall' articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589 .
Alle aree di cui al precedente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore nel comprensorio del porto industriale di Trieste e ad esse parimenti estende l'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri l'ente per il porto industriale di Trieste.
Nulla e' innovato alla disciplina prevista dall' articolo 30 e seguenti del codice della navigazione e dall' articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589 .