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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 12/06/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione con provvedimento del 22/07/25 e vertente tra:
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 corrente in Pontenure (PC), Via G. Natta n. 25/25A, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Bisi
(pec: Email_1
- attrice opponente -
e
- (C.F. ), titolare dell'omonima imrpesa individuale Controparte_1 C.F._1
(P.IVA ), con sede in Rignano GA (FG) alla Contrada Coppa del Vento n. 43, P.IVA_2 con gli Avv.ti Gaspare Lorenzo Venditti (pec: e Matteo Email_2
IO AR (pec: ; Email_3
- convenuto opposto -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la su indicata opponente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il su indicato convenuto opposto, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni, come confermate nella comparsa conclusionale:
“- IN VIA PRELIMINARE: autorizzare, per le ragioni esposte in atti, la chiamata in causa della ditta individuale P. Iva e C.F. con sede in San Severo Controparte_2 P.IVA_3 C.F._2
1 (FG), via Arduino Fraccacreta n.28, in persona dell'omonimo titolare, disponendo lo spostamento della prima udienza, e concedendo termine per la citazione del terzo, al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni;
- In ogni caso non concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 2329/2018 emesso dal
Tribunale di Foggia in data 05.12.2018, oggetto della presente opposizione, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta idonea rappresentata dalla documentazione offerta in comunicazione con il presente atto.
- NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, che il decreto ingiuntivo n.2329/2018 - RG
n.7915/2018, emesso dal Tribunale di Foggia in data 05.12.2018, è stato emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., essendo inesigibile per mancato adempimento della controprestazione e/o per mancato avveramento della condizione a cui il diritto di credito era subordinato, e conseguentemente dichiararsi nullo e/inammissibile e privo di qualsiasi effetto giuridico, e comunque revocare il Decreto ingiuntivo n.2329/2018 RG n.7915/2018 emesso dal Tribunale di Foggia in data 05.12.2018, qui opposto, per i motivi tutti esposti in atti, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla società in Parte_1 persona del suo amministratore legale rappresentante pro-tempore, a favore della ditta individuale
in forza del decreto predetto. Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertato e dichiarato, per le ragioni tutte esposte in atti, che vanta, nei confronti della ditta Parte_1
un credito di € 23.300,00, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n.231/2002 al Controparte_1 saldo dovuti, e che il credito vantato da è certo, liquido ed esigibile, essendo fondato sulla Parte_1 fattura n.198/2014, dichiarare la compensazione legale tra il credito vantato, per le ragioni esposte in atti, da nei confronti della ditta e quello vantato dalla ditta nei Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 confronti di in forza della fattura n.3/2013, con effetto decorrente dalla coesistenza dei due Parte_1 crediti , e per l'effetto condannare la ditta in persona dell'omonimo titolare, C.F. Controparte_1
P. IVA , con sede in Rignano GA (FG) alla Contrada Coppa CodiceFiscale_1 P.IVA_2 del Vento n.43, al pagamento, a favore di del residuo importo di € 5.000,00 oltre interessi Parte_1 moratori al tasso di cui al D.lgs. n.231/2002 al saldo dovuti.
- in via riconvenzionale ma subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non ritenesse operabile la compensazione dei rispettivi crediti, condannare, per le ragioni tutte esposte in atti, la ditta
in persona dell'omonimo titolare, C.F. P. IVA , con Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 sede in Rignano GA (FG) alla Contrada Coppa del Vento n.43, al pagamento, a favore di Pt_1 dell'importo di € 23.300,00, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n.231/2002 al saldo dovuti.
[...]
In caso di autorizzazione alla chiamata in causa della ditta sin d'ora si chiede Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 -condannare, per le ragioni tutte esposte in atti, la ditta in persona dell'omonimo titolare, Controparte_1
C.F. P. IVA , con sede in Rignano GA (FG) alla Contrada CodiceFiscale_1 P.IVA_2
Coppa del Vento n.43, e la ditta in persona dell'omonimo titolare, P. Iva e Controparte_2 P.IVA_3
C.F. con sede in San Severo (FG), via Arduino Fraccacreta n.28, in via solidale tra C.F._2 loro, al pagamento, a favore di dell'importo di € 23.300,00, oltre interessi moratori al tasso di Parte_1 cui al D.lgs. n.231/2002 al saldo dovuti e per l'effetto dichiarare la compensazione legale tra il credito vantato, per le ragioni esposte in atti, da nei confronti della ditta e quello Parte_1 Controparte_1 vantato dalla ditta nei confronti di in forza della fattura n.3/2013, con effetto Controparte_1 Parte_1 decorrente dalla coesistenza dei due crediti , e per conseguenza condannare la ditta in Controparte_1 persona dell'omonimo titolare, C.F. P. IVA , con sede in Rignano CodiceFiscale_1 P.IVA_2
GA (FG) alla Contrada Coppa del Vento n.43, al pagamento, a favore di del residuo Parte_1 importo di € 5.000,00 oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n.231/2002 al saldo dovuti.
-In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga riconosciuta sussistente, la responsabilità solidale della ditta nel pagamento del residuo dovuto a favore Controparte_1 di a saldo della fattura n.198/2014, condannare la ditta al pagamento, a Parte_1 Controparte_2 favore di dell'importo di € 23.300,00, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. Parte_1
n.231/2002 al saldo dovuti, accertando e dichiarando che, solo a fronte di detto pagamento, dovrà Parte_1 provvedere al pagamento della fattura n.3/2013 emessa dalla ditta Controparte_1
- in ogni caso: -A fronte della malafede avversaria nell'instaurare la procedura monitoria, condannare la ditta ex art. 96 comma 1c.p.c.; -In ogni caso, tenere conto del comportamento di Controparte_1 controparte ex art.96 comma 3 c.p.c. in sede di condanna alle spese.”
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, così concludendo nella comparsa conclusionale:
“1) Voglia l'Onorevole Tribunale di Foggia rigettare la opposizione avversa per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione del 6 maggio 2019 e, precisamente: “Riconoscimento del debito da parte della nei confronti del così come portato nella fattura azionata con il procedimento Parte_1 CP_1 monitorio opposto;
insussistenza della inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione ed infondatezza degli elementi costitutivi della compensazione con un credito vantato verso terzi, circostanze eccepite in un unico motivo di opposizione;
insussistenza ed inammissibilità della compensazione, non applicabile al caso di specie, in quanto non è possibile eccepire la compensazione del proprio debito con il credito vantato nei confronti di un terzo, che non è parte processuale”: per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2) Dichiarare, in ogni caso, che la opponente è debitrice della ditta individuale er la somma CP_1 portata dalla fattura attivata con il procedimento monitorio e condannarla al corrispondente pagamento, oltre interessi moratori, previsti dal decreto legislativo 231/2002 a decorrere dal 6 dicembre 2013.
3 3) Condannare la opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato Gaspare Lorenzo Venditti, difensore antistatario.
4) Condannare la opponente, ai sensi dell'articolo 96 del codice civile di rito, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della ditta individuale ” Controparte_1
Avviata l'opposizione, il primo assegnatario del fascicolo ha, da un lato, rigettato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. richiesta dall'opposta e, dall'altro, negato l'autorizzazione della chiamata in causa di terzo richiesta dall'opponente.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali e orali (interrogatorio del convenuto opposto e prove testimoniali), la causa è stata da ultimo rinviata per la formulazione di proposta di bonario componimento da parte del giudice successivamente assegnatario del fascicolo, rifiutata da parte opponente e, quindi, per la precisazione delle conclusioni.
A seguito dell'udienza in epigrafe indicata, precisate le conclusioni mediante note di trattazione scritta delle parti, la causa con il successivo provvedimento pure sopra indicato è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie conclusionali a cura delle parti medesime, la causa può essere ora decisa.
§§§
L'opposizione è risultata manifestamente infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
§§§
1) In fatto l'opponente, fino al limite della prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, quindi, fino al limite per la definizione del thema decidendum, ha dedotto per quanto di interesse quanto segue:
- l'opponente è una società che svolge, tra le altre, attività di vendita di macchine Parte_1 agricole;
- la ditta nel 2014, si sarebbe rivolta alla predetta società al fine di acquistare una Controparte_1 macchina raccoglitrice di pomodori modello SANDEI THX;
- più in particolare, il predetto titolare dell'omonima ditta individuale, avrebbe CP_1 rappresentato all'amministratore della , che l'acquisto veniva effettuato Parte_1 CP_3 per conto del “cognato” [da qui in avanti il virgolettato si riferisce a circostanze affermate dalla medesima opponente], intestatario di altra ditta individuale con sede in San Severo (FG) via
Arduino Fraccacreta n. 28, cioè come letteralmente riportato dall'opponente Controparte_2
“ditta facente parte della Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Caccavelli Group S.c.a.r.l., di cui è amministratore, ditta a cui la fattura relativa all'acquisto avrebbe quindi Controparte_1 dovuto essere intestata”;
- peraltro, quale “condizione” dell'acquisto del nuovo macchinario, il “poneva” il CP_1
4 contestuale acquisto, da parte di di un proprio macchinario usato (modello Parte_1 Per_1
G89-93DS40 targata AJ791W immatricolata nell'anno 1996, per l'importo di € 37.500,00 oltre Iva di legge), convenendosi tra le parti, quale prezzo del macchinario nuovo fornito dall'opponente
“alla ditta , l'importo di € 195.000,00 (oltre IVA), da corrispondersi mediante Controparte_2 caparra confirmatoria di € 46.000,00 all'atto di conclusione del contratto e relativo saldo al momento di emissione della fattura e consegna dei documenti del macchinario, mentre quale corrispettivo per la macchina “a favore di € 37.500,00, da corrispondersi Per_1 Controparte_1 al momento del ricevimento, da parte di della caparra dovuta da Parte_1 Controparte_2
(come peraltro emergerebbe dal doc. n. 3 allegato all'atto di opposizione - preventivo e fattura della in realtà menzionanti il solo - e, più concretamente, dalla fattura della Pt_1 CP_2 CP_1 alla - all. n. 25 alla memoria n. 1 dell'opponente - per il corrispettivo inerente la
[...] Pt_1
; Per_1
- consegnata la macchina nuova, “la ditta ne contestava tuttavia il cattivo Controparte_2 funzionamento e “onde evitare inutili contenziosi, e soprattutto al fine di accontentare il cliente”, la società opponente “acconsentiva a ritirare il mezzo ed a sostituirlo, su richiesta dell'acquirente, con altro più piccolo e di prezzo inferiore”;
- “nel frattempo, nel mese di dicembre 2013, accusava il ricevimento della fattura Parte_1
n.3/2013 della ditta e, stante la scadenza del pagamento, indicata sulla fattura Controparte_1 nella data del 06.12.2013, segnalava immediatamente alla ditta opposta l'errore, a fronte degli accordi intercorsi nel frattempo tra il sig. e il sig. in merito, che prevedevano il CP_1 CP_3 pagamento della suddetta fattura solamente dopo il pagamento integrale, da parte della ditta
Palumbo, della macchina raccoglitrice acquistata da (il tutto come dovrebbe emergere Parte_1 dal doc. n. 5 allegato dall'opponente, in realtà di provenienza dell'opponente medesimo e quindi irrilevante);
- infatti, “Sempre per il tramite della ditta la risolto il precedente Controparte_1 Parte_1 contratto, concludeva la vendita, a favore della ditta del macchinario modello Controparte_2
Rotativa 013, per l'importo di € 150.000,00 oltre Iva di legge, concordando il versamento di una caparra di € 50.000,00 [?] alla consegna del macchinario ed il saldo di € 133.000,00 [?] al ricevimento fattura”; “Al ricevimento della caparra di cui sopra, provvedeva a pagare, Parte_1 come da accordi originariamente intercorsi, alla ditta la fattura n. 1/2013 del CP_1
25.03.2013, inerente l'acquisto del mezzo usato, modello ; Per_1
- sempre e solo “la ditta Palumbo”, dopo aver pagato la caparra confirmatoria, ha provveduto
5 all'emissione di assegno bancario, dell'importo di € 133.000,00, a saldo della seconda macchina fornita dall'opponente, chiedendo poi di non incassare per momentanea illiquidità il detto assegno
(poiché per l'annata 2014 quasi tutto il raccolto era stato danneggiato dalla grandine e dall'alluvione), promettendo il pagamento non appena ricevuto il risarcimento dei danni dalle compagnie di assicurazione nonché gli aiuti comunitari;
rispondeva, “con mail del Pt_1
23.10.2014” (doc. 8 dell'opponente), “richiedendo l'invio di titoli a garanzia del pagamento dovuto”; “Rispondeva la ditta Palumbo con mail del 24.10.2014” (doc. 9), a cui “ replicava Pt_1 tempestivamente” (doc. 10); in data 30.10.2014 veniva finalmente pagato un primo acconto di €
23.000,00, a cui ne seguiva altro di € 30.000,00 in data 08.01.2015; “La ditta non CP_2 provvedeva ad alcun altro pagamento nei mesi seguenti, e pertanto avanzava solleciti in Parte_1 tal senso a seguito dei quali “veniva versato dalla ditta Palumbo ulteriore acconto di € 5.000,00, e in data 31.12.2015 altro acconto di ulteriori 5000,00 €, mentre nel corso del 2016 venivano versati due acconti di importo pari ad € 5.000,00 rispettivamente in data 22.03.2016 e 27.09.2016”; “Alla data del 09.11.2016 il saldo dovuto risultava ancora ammontare ad € 60.000,00”;
- “l'amministrazione di non avendo alcuna garanzia per il pagamento di quanto Parte_1 ancora dovuto, invitava la ditta con la quale aveva sempre trattato e concluso l'affare, CP_1 ad intervenire, richiedendo alla stessa una garanzia per il residuo dovuto dalla ditta Palumbo, e minacciando, in difetto, di ricorrere, senza indugio, alle vie legali”; “Ne conseguiva mail in data
09.11.2016, personalmente sottoscritta dal sig. e con la quale quest'ultimo si Controparte_1 impegnava al rientro dell'importo di € 41.700,00 con le seguenti scadenze: … [riportate nel doc. 14 di parte opponente] Altresì si impegnava al pagamento della restante somma di € 18.300,00 contestualmente al pagamento, da parte di della propria fattura n.3/2013, nonché al Parte_1 pagamento degli interessi di legge, dovuti per il ritardato pagamento da parte della ditta
Palumbo”;
- “la debitrice [chi?] continuava a non rispettare le scadenze concordate”, “chiedendo in più occasioni ad di non portare all'incasso gli assegni consegnati a garanzia delle scadenze Parte_1 convenute dalla ditta con mail in data 09.11.2016” (gli assegni da intendersi però CP_1 sempre rilasciati dalla e mai dal;
CP_2 CP_1
- tramite scambio di e-mail in effetti anche con soggetto terzo, ma da individuarsi semmai nella
UP S.c.a.r.l. (tale essendo il dominio emergente dalle e-mail prodotte dall'opponente inviate da e non dalla ditta né da questi personalmente), Controparte_4 Controparte_1 Pt_1 nel corso del tempo continuava a richiedere nuovi assegni a garanzia, ottenendo impegni al
[...]
6 rientro (ad es. doc. 15 di parte opponente), minacciando altresì di portare all'incasso gli assegni già in suo possesso, ma senza mai attuare, per quanto consta, la detta minaccia;
- in data 05.04.17, come impresa individuale stavolta, ha sicuramente inviato Controparte_1 diffida all'opponente per il pagamento della fattura n. 3/2013 (oggetto del decreto ingiuntivo opposto), riferita a rapporto del tutto diverso dall'acquisto del macchinario sopra indicato in quanto riferita, invece, a prova su campo di macchinario del tutto diverso, in vendita presso l'opponente, per la quale prova l'opposto mise a disposizionee (circostanza allegata dall'opposto e mai contestata specificamente dall'opponente) il proprio terreno per una dimostrazione;
- in riscontro alla detta diffida, l'opponente, già nel 2017, ha eccepito l'inesigibilità della fattura suddetta “per non essersi verificata la condizione concordata tra le parti e per la sussistenza, altresì, di residuo debito da parte della ditta Palumbo”;
- il debito “della ditta ad oggi, è pari ad € 23.300,00, oltre ad interessi moratori Controparte_2 al tasso di cui al d.lgs. n.231/2002 maturati dalla emissione della fattura n.198/2014 ad oggi, da calcolarsi al saldo”, debito che la parte asserisce gravare in realtà su quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, il quale invece in data 06.12.18 ha notificato alla il d.i. Parte_1 opposto.
1.2) La detta ricostruzione in fatto, alquanto articolata e confusa, è stata riportata quasi ad integrum in quanto necessaria a evidenziare la contraddittorietà della stessa, delle conseguenze in diritto che l'opponente ne ha tratto e delle conclusioni rassegnate.
Nell'atto di opposizione e nelle successive memorie, la società opponente ha inteso infatti dedurre:
1.2.1) in primis addirittura che il contratto di compravendita del mezzo agricolo sopra indicato
(quello poi sostituito presso la ditta sarebbe stato concluso, non è dato bene comprendere, CP_2 con ovvero con la OP CaccavelliGroup S.c.a.r.l. (di cui si afferma che l'impresa Controparte_1 era consorziato), senza specificare tuttavia se in qualità di rappresentante o a Controparte_2 quale altro titolo (ad esempio come legale rappresentante del , a titolo di mera CP_5 ingerenza?);
1.2.2) successivamente l'opponente tenta invece di accreditare l'esistenza un'obbligazione di garanzia che sarebbe stata assunta dal anche qui non essendo ben intellegibile se Controparte_1 in quanto “cognato” del quale legale rappresentante dell'organizzazione produttiva o CP_2 quale titolare della propria impresa individuale;
dalla documentazione contestualmente prodotta, in particolare dalle e-mail, che in tesi dovrebbero provare il diretto coinvolgimento del qui opposto quale persona fisica titolare dell'omonima impresa individuale, in realtà, al più, sembra emergere il
7 coinvolgimento della CaccavelliGroup S.c.a.r.l. (soggetto nemmeno presente in giudizio) dal cui dominio le stesse e-mail furono spedite e da persona fisica diversa dall'opposto e dipendente della cooperativa;
quanto poi alla specifica e-mail del 09.11.16 (doc. 14 di parte opponente), centrale nella ricostruzione dell'opponente, sopra già riportata in parte, dalla stessa (comunque sempre proveniente dalla CaccavelliGroup S.c.a.r.l.) non si evince certo l'assunzione di un'obbligazione di garanzia in capo al persona fisica per l'intero debito residuo della ditta Palumbo, se non CP_1 esclusivamente con riferimento agli interessi (“Il sig. si impegnerà a riconoscere Controparte_1 gli interessi di legge per il ritardato pagamento del sig. ” – oggetto peraltro di un'aggiunta CP_2
a penna successivamente operata dalle parti su copia fotostatica della mail del 09.11.16; sull'incidenza qui di tale impegno si veda poi oltre);
1.2.3) in alternativa/aggiunta alla ricostruzione che precede, l'opponente ha tentato altresi di accreditare l'apposizione, nella medesima occasione, di una “condizione”, che sarebbe stata imposta all'opposto, sempre in forza della mail sopra indicata, la quale renderebbe inesigibile il credito portato dal decreto ingiuntivo, anche qui senza esplicitare però a quale contratto farebbe riferimento la “condizione” sospensiva oggetto del patto sopravvenuto;
afferma quindi l'opponente che l'opposto, non solo sarebbe divenuto garante della somma dovuta originariamente dal (in CP_2 forza di che sarebbe pure maturata addirittura la compensazione legale con il credito portato dalla fattura azionata in monitorio), ma anche che, fino all'adempimento (del o del in CP_2 CP_6 qualità di garante non è dato comprendere) non sarebbe stato esigibile comunque il credito dell'opposto derivante da tutt'altro rapporto (come potrebbe essersi allora perfezionata la causa di estinzione della compensazione legale?).
Una simile congerie di argomentazioni contrastanti, anche difficili da ricostruire, è stata poi ripetuta dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e nel prosieguo del giudizio.
§§§
2) Nel costituirsi, parte opposta ha invece negato recisamente l'intera ricostruzione in fatto e in diritto avversaria, salva solo la fatturazione del mezzo agricolo acquistato dall'opponente in occasione della vendita della raccoglitrice alla ditta deducendo preliminarmente la CP_2 mancata contestazione del credito portato dalla fattura azionata in monitorio.
§§§
3) Come anticipato, l'opposizione è manifestamente infondata e va quindi respinta.
3.1) Innanzitutto va rilevato che, in base alla distribuzione dell'onere probatorio in fattispecie consimili, spettava comunque alla parte opposta, agente in monitorio, dare prova del titolo alla base
8 del credito portato dalla fattura prodotta in sede di richiesta del decreto ingiuntivo opposto, potendosi poi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte.
Come appena visto, tuttavia, la mancata contestazione del credito predetto da parte dell'opponente, sia nell'an che nel quantum, l'ha esonerata dal detto onere probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Pertanto, poteva tranquillamente soprassedersi sull'ammissione della prova testimoniale richiesta da parte opposta al fine, la quale ad ogni buon conto ha confermato il titolo e l'attuale sussistenza del credito azionato mediante il decreto ingiuntivo opposto (teste ). Testimone_1
3.2) Una volta provato il credito come sopra visto, spettava dunque a parte debitrice opponente dare prova delle eccezioni sollevate relativamente a fatti estintivi o modificativi della pretesa avversaria.
Non eccepito dall'opponente nemmeno il proprio adempimento, cioè il pagamento del credito azionato, le eccezioni di parte opponente, come sopra già sintenticamente riassunte, all'esito dell'istruttoria sono risultate contraddittorie e comunque infondate, già sulla base delle prove documentali da questi offerte.
Come visto:
3.2.1) innanzitutto non è dato comprendere il collegamento operato con la compravendita della raccoglitrice posta in essere tra l'opponente e ditta terza, la nel senso che non si Controparte_2 comprende, innanzitutto, il ruolo che la società opponente abbia inteso, in fatto e in diritto, attribuire all'opposto: non è dato comprendere, come già accennato, secondo la prospettazione attorea, se l'opposto (in giudizio comunque come persona fisica titolare di impresa individuale) abbia agito nel ruolo di rappresentante del ovvero se si sia ingerito negli affari dello stesso CP_2
(proponendo tra l'altro anche la vendita di proprio mezzo agricolo, che peraltro l'opponente dice “in permuta”, salvo poi aver pagato il relativo corrispettivo con relativa fatturazione della ditta opposta); non è dato comprendere nemmeno se il agisse nell'occasione come ditta CP_1 individuale, quale rappresentante legale della o come semplice cognato del Controparte_7
in definitiva non è dato comprendere né a che titolo né con quale ruolo effettivo CP_2 abbia contrattato con la società opponente in occasione della vendita del mezzo Controparte_1 agricolo;
ne consegue che, da un lato, nessuna obbligazione può essere sorta in capo all'opposto al momento del detto acquisto e, dall'altro, la sostanziale irrilevanza della compravendita iniziale di cui invece lungamente l'opponente ha trattato;
3.2.2) detta irrilevanza, peraltro, è di fatto confermata dalla medesima opponente nel momento in cui, in prosieguo di trattazione, ha affermato che il presunto controcredito deriverebbe dall'assuzione di un'obbligazione di garanzia in capo al risalente peraltro alla mail Controparte_1
9 del novembre 2016 e quindi non, in ogni caso, al momento dell'acquisto del mezzo agricolo di due anni prima.
Quanto poi alla nascita della detta obbligazione di garanzia per il pagamento del residuo debito in capo alla ditta Palumbo, la stessa (non ulteriormente qualificata dall'opponente) dovrebbe essere accertata dal giudicante in forza di due sostanziali elementi: la provenienza della comunicazione e- mail (che però è in realtà proveniente come visto da dipendente della Group S.c.a.r.l. e CP_1 non da odierno opposto) e l'aggiunta, in data successiva e a penna, alla copia della Controparte_1 medesima e-mail, del sopra riportato impegno sottoscritto da parte del in favore CP_1 dell'opponente per il pagamento degli interesi di mora che sarebbero maturati in capo al debitore
CP_2
Appare evidente che nessuna assunzione di obbligazione né diretta né in garanzia possa trarsi dal detto documento, né in via diretta, né in via implicita o tacita, con riguardo al residuo debito del chiesto invece in compensazione dall'opponente nel presente giudizio;
CP_2
3.2.3) di tanto appare consapevole la medesima opponente dal momento che propone, in alternativa
(?), di trarre dal medesimo documento l'origine di una “condizione” sospensiva rispetto all'esigibilità del credito azionato in monitorio che, come pure già visto, non ha però nulla a che fare con il contratto di compravendita dei mezzi agricoli, essendo riferito invece a una “prova su campo” di tutt'altro mezzo agricolo per cui l'opposto mise a disposizione dell'opponente il proprio terreno, in sostanza per poter fare pubblicità allo stesso mediante dimostrazione delle potenzialità operative.
Dal tenore letterale del documento, peraltro, emerge semmai il contrario e, cioè, che solo dopo il pagamento della fattura emessa dalla ditta sarebbe divenuta esigibile l'ultima Controparte_1 tranche di pagamento da parte del per cui in effetti, anche se si volesse ipotizzare un CP_2 accollo o garanzia limitatamente agli interessi di mora, sarebbe tale impegno a non essere ancora esigibile in base al tenore letterale della e-mail non avendo mai ottemperato l'opponente al pagamento dovuto all'opposto.
In ogni caso, nessuna compensazione legale sarebbe comunque ipotizzabile sulla base del detto documento.
Non paga della contradditorietà delle proprie difese, parte opponente ha altresì preteso di estendere il presente giudizio alla ditta Palumbo, con richiesta di chiamata di terzo, giustamente non autorizzata dal giudicante fin dall'inizio, pretendendosi in questa sede addirittura la condanna di terzo, estraneo al rapporto fatto valere in via monitoria, al pagamento di somma nei confronti
10 dell'opponente, anche in solido con l'opposto, richieste francamente assurde.
Emergendo dalle prove scritte offerte da parte opponente la completa infondatezza delle eccezioni spiegate, il precedente assegnatario del fascicolo, a parere dell'attuale, ha errato nell'ammettere le prove orali come richieste dalle parti, in particolare le testimonianze richieste da parte opponente, non essendo mai stata data prova, nemmeno un principio di prova, in merito ai rapporti negoziali ulteriori che sarebbero intercorsi tra la parti del presente giudizio, in realtà come già visto nemmeno specificamente allegati dall'opponente, a giustificazione del proprio inadempimento.
Quanto all'ammesso interrogatorio formale del convenuto opposto, lo stesso è risultato comunque del tutto inconcludente.
Quanto alle prove testimoniali, raccolte per iscritto ai sensi dell'art. 257bis c.p.c. sul consenso espresso delle parti, le stesse erano appunto da non ammettere in quanto tutte afferenti a circostanze dirette, nemmeno a dare prova dell'esistenza di patti e/o negozi tra le parti del presente giudizio
(peraltro in contrasto con le evidenze documentali già acquisite), ma solo a suggerire, a suggestionare il giudicante rispetto a una, come visto, già altamente contraddittoria ricostruzione dei fatti e dei rapporti giuridici.
L'irrilevanza/inammissibilità delle prove assunte rende altresì irrilevanti le successive eccezioni e richieste di parte opponente con riguardo alla validità dell'assunzione delle prove orali mediante dichiarazioni scritte e sull'incompletezza delle stesse.
Ad ogni buon conto, le medesime testimonianze sono anche risultate incompatibili le uniche con le altre, nulla aggiungendo in definitiva, anche sotto tale profilo, all'istruttoria.
Restano in definitiva una serie di confuse illazioni di parte opponente, non corroborate da alcun elemento di prova a sostegno, inidonee a scalfire la domanda iniziale spiegata dall'opposto originariamente in via monitoria, domanda sorretta, quanto alla prova del credito intimato, innanzitutto dalla non contestazione da parte dell'opponente.
§§§
Ne consegue che l'opposizione va integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
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Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno regolate sulla base del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito opposto in compensazione, al punto medio.
Si ravvisano anche gli estremi per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.
11 La strumentalità e contraddittorietà delle ricostruzioni e argomentazioni offerte dall'opponente al giudicante, e mantenute nel corso dell'intero giudizio, sono apparse idonee esclusivamente a procastinare l'assolvimento dell'obbligazione gravante sulla medesima società opponente, che è apparsa peraltro consapevole di tanto, continuando fino alle memorie conclusive a sostenere prospettazioni manifestamente infondate.
La strumentalità dell'opposizione si somma, da ultimo, al rifiuto ingiustificato ad opera dell'opponente di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudicante, alla stregua di una precedente proposta transattiva formulata dall'opposto, al fine di definire la controversia in via bonaria: una proposta ben conveniente per l'opponente rispetto all'esito finale del presente giudizio.
Appare equa, alla stregua della giurisprudenza maturata al riguardo, la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposto di una somma, calcolata in percentuale su quella già riconosciuta a titolo di spese di giudizio, pari al 25% di questa.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2329/2018 (RG. n. 7915/2018), emesso dal Tribunale di Foggia in data 05/12/2018 e lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%)
e oltre a iva e c.p.a. se e come dovute per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaspare Lorenzo
Venditti, dichiaratosi antistatario da ultimo nella comparsa conclusionale;
- condanna altresì parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a versare in favore di parte opposta l'ulteriore somma di € 1.269,00.
Si comunichi.
Così deciso lì 09/12/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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