Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 2508/2019 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
2508/2019 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Contratti bancari
(deposito bancario, etc)”: tra
(P.I ) (SOCIETÀ FALLITA Parte_1 P.IVA_1
SUCCESSIVAMENTE ), già corrente in Controparte_1
Ariano Irpino alla via Pietro Paolo Tarzanese 41, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Ottaviano al Rione Annunziata 27, (C.F. Parte_3
nato ad [...] il [...] e residente in C.F._2
Ottaviano al Rione Annunziata 27, (C.F. Parte_4
) nato a [...] il [...] e residente C.F._3
in Ottaviano al Rione Annunziata 27, (C.F. Parte_5
nato a [...] il C.F._4
23.06.1984 e residente in [...],
(C.F. ), nato a [...] il Parte_6 C.F._5
12.02.1987 e residente in [...], tutti assistiti e difesi dall'Avv. Simona Sapignoli e dall'Avv. Giovanni
Pisanelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo difensore in Napoli, opponente,
persona del Curatore pro tempore, rappresentato a difeso dall'Avv.
Francesco Contardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
San Sossio Baronia, opponente e
(P.I. ), corrente in Torino, Controparte_3 P.IVA_3
alla piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti Antonella e Lorenza Mazzeo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, opposto,
e, ancora
(P.I. ) corrente in Conegliano alla Via Controparte_4 P.IVA_4
vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dagli Avv.ti Antonella e Lorenza Mazzeo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, intervenuta volontariamente sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 16.12.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 04.06.2019, ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e si Parte_4 Parte_5 Parte_6
opponevano al decreto ingiuntivo nr. 926/2019 (procedimento nr. 53/2019 di R.G.) emesso il 31.03.2019 dal Tribunale di Benevento, provvisoriamente esecutivo, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 406.636,25, oltre interessi e spese a Gli Controparte_3
opponenti chiedevano, in via preliminare di sospendere la provvisoria
Co Tribunale - Proc nr. 2508/2019 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 17 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale previa, all'occorrenza, ammissione di una C.T.U. contabile tendente a rilevare e quantificare le lamentate violazioni e conseguentemente a rideterminare il saldo complessivo del conto corrente e di tutti i rapporti intrattenuti dalla con la Parte_1 Controparte_6
ricalcolando interessi e competenze addebitate secondo i correnti criteri legali e verificando se vi sono stati ed in che misura superamenti dei limiti soglia di interessi previsti dalla legge. Dunque accertare e dichiarare che la ha illegittimamente percepito dalla correntista soc. CP_6 Parte_1
importi rivenienti da addebiti in violazione dell'art. 1283 cc, da interessi eccedenti il tasso soglia, da c.m.s. non dovute e comunque eccedenti il tasso soglia, da spese e commissioni non dovute, da variazioni unilaterali in pejus delle condizioni dei contratti in spreto alle disposizioni vincolanti di cui all'art. 118 del TUB in quanto ingiustificate e, soprattutto, non precedute dalla preventiva comunicazione alla società correntista la quale è versata nell'impossibilità di recedere dai contratti. Pertanto, dichiarare che, alla data di iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, Controparte_3
non era titolare, ovvero lo era solo parzialmente, dell'eventuale
[...]
credito riveniente dal contratto di finanziamento per effetto della precedente surroga, totale o parziale, di Dichiarare che Controparte_7
il TAEG e/o il TEG del contratto di finanziamento contemplato nel contratto di mutuo eccede il tasso soglia vigente all'epoca della sua stipula e, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 1815 C.C., la nullità delle clausole del contratto di mutuo contemplanti il TAEG, i tassi degli interessi corrispettivi e di mora. Pertanto, rigettare la domanda di pagamento degli interessi di mora sulle rate del mutuo scadute, dichiarare Controparte_3
Tribunale BN - Proc nr. 2508/2019 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 3 di 17 tenuta a restituire l'intero ammontare degli interessi corrispettivi portati dalle rate del mutuo pagate, da determinarsi e quantificarsi in corso di causa, oltre agli interessi maturati e maturandi, previo accertamento che, alla data della risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento, il credito di nei confronti della Banca riveniente dal diritto alla Parte_1
restituzione della quota di interessi gravante sulle rate pagate eccedeva il credito vantato dalla citata Banca riveniente dal mancato pagamento della sola quota capitale gravante sulle rate mensili scadute ed inevase a tale data. Dichiarare illegittima la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento per presunta colpa della società opponente operata dalla
Banca e la conseguente richiesta di pagamento dell'intero importo residuo da essa avanzata con l'istanza monitoria successivamente accolta;
In via gradata, dichiarare nulle, ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 del
T.U.B., le clausole del finanziamento N° 0137075131609 concernenti il
TAEG, gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, per l'effetto dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 125 bis del T.U.B., che il
TAEG del contratto di mutuo è pari al tasso di interesse minimo di rendimento dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto di mutuo ovvero di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi, revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza ovvero nullità insanabile della procura ad litem conferita per la fase monitoria, rigettare in toto, ovvero parzialmente, la domanda di pagamento promossa dall'odierna opposta, dichiarare la compensazione tra il credito della società opponente riveniente da tutte le su enunciate causali e l'eventuale credito della sino alla concorrenza CP_6
del credito minore. Nel merito, sulla domanda formulata nei confronti da
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 17 , , , e Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_5
in via principale, previo accertamento della carenza di Parte_3
titolarità, parziale o totale, del presunto credito riveniente dal finanziamento e della relativa garanzia personale asseritamente prestata siccome oggetto di surroga da parte di e/o della Controparte_7
inesistenza delle fideiussione asseritamente prestate dagli opponenti e delle successive integrazioni, e/o dell'estinzione ex art. 1956 C.C., rigettare la domanda di pagamento. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza ovvero nullità insanabile della procura ad litem conferita per la fase monitoria. Con la condanna di alla rifusione Controparte_3
delle spese e delle competenze del giudizio.
Resisteva l'opposta instando per reputare Controparte_3
valida la procura alla luce anche della ratifica ed integrazione procuratoria con la presente comparsa, rigettando l'avversa opposizione per assoluta infondatezza della stessa. Dichiarare improcedibile la domanda per omesso tentativo di mediazione. Rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche sollevate dall'opponente, oltre che non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, come richiesto per legge. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la proposta opposizione e per le medesime motivazioni, rigettare ogni presunto addebito di mancata correttezza e di buona fede della Rigettare la proposta opposizione, in ogni sua richiesta, CP_6
giacchè inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche e contraddittorie sollevate dai fideiussori, oltre che non fondata su prova scritta, ed oltre alle seguenti eccezioni: in ordine al superamento del tasso ultralegale, stante l'applicazione della deliberazione
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 17 del CICR del 9.2.2000, e il conseguente defalco delle commissioni di massimo scoperto e la stipula per iscritto del rapporto e del calcolo degli interessi, e sia in quanto tale eccezione di tasso ultralegale o anatocistico non è provata documentalmente né tanto meno specificata o individuata nel suo ammontare. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la opposizione, con tutte le conseguenze di legge. Confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto confermandone la provvisoria esecutorietà.
Quindi rigettare e non accogliere la eccezione di mancata sottoscrizione e di disconoscimento del contratto di fideiussione, in quanto non rispondente al vero, così come si evince chiaramente dalla firma apposta dai fideiussori.
Condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione all'avvocato costituito.
Nel corso del giudizio la falliva e il procedimento veniva riassunto Pt_1
dalla Curatela del fallimento di detta società che faceva sue le richieste già avanzate. Inoltre, interveniva volontariamente la Controparte_4
quale cessionaria del credito avanzato da Intesa San Paolo S.p.A.
Il giudice invitava le parti a porre in essere la prevista mediazione. Avuta questa esito negativo, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Emessa ordinanza in merito alla questione preliminare sollevata dall'opponente, il giudice procedeva alla nomina di un consulente CTU in materia grafologica stante il disconoscimento di alcune firme avanzato dagli opponenti. Successivamente procedeva alla nomina di un CTU in materia contabile nella figura del dr.
[...]
. Depositato l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, il Per_1
giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 17 16.12.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli opponenti e depositavano memorie conclusionali, Controparte_4
i primi anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo va revocato.
Preliminarmente, circa l'eccezione relativa alla presunta nullità insanabile della procura ad litem conferita per la fase monitoria al difensore di Intesa
San Paolo, si conferma l'ordinanza del 18.11.2022 resa in corso di causa, come parte integrante della presente sentenza.
Oggetto della causa sono i seguenti rapporti bancari intercorsi tra Banco di
Napoli S.p.A. (ora e la società Controparte_3 Parte_1
(già ) e, precisamente: Controparte_8
Rapporto di conto corrente n. 1000/3166;
Finanziamento all'importazione 687/4514/3166;
Finanziamento n. 0137075131609.
A tutela dei crediti, venivano prestate le seguenti garanzie:
fideiussione per € 550.000,00 da parte di e Parte_2 [...]
; Parte_4
fideiussione per € 200.000,00 (finanziamento n. 0I37075131609) da parte di. , , , Parte_2 Parte_4 Parte_6 Pt_5
e
[...] Parte_7
fondo di Garanzia per le PMI L. 662/1996 posizione MCC
(Mediocredito) 380637 (finanziamento n. 0I37075131609) per €
200.000,00 con garanzia concessa all'80%;
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 17 fideiussione per € 550.000,00 da parte di , Parte_6 Pt_5
e
[...] Parte_7
San Paolo sostiene che, alla data del 13.11.2018, la suddetta società CP_3
opponente risultava debitore di € 406.636,25 e, precisamente:
€ 20.033,51 in relazione al c/c 687/1000/3166;
€ 299.559,24 per il finanziamento nr. 687/4514/3166;
€ 25.392,59 per rate scadute comprensive degli interessi di mora – €
87.043,50 per debito residuo per il credito industriale nr.
99005/6000/75131609.
Non avendo avuto ragione del proprio credito neppure compulsando i fideiussori, Intesa San Paolo richiese ed ottenne il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento.
L'azione proposta si qualifica come azione di ripetizione di indebito, atteso che l'opposto ha chiesto la restituzione di somme non dovute, siccome espressione di anatocismo, usura, applicazione di interessi ultra-legali, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima corresponsione di provvigioni di massimo scoperto.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. Civ.
7501/2012).
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Giudice C. Buono Pag. 8 di 17 Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari che si assumono nulle.
Più specificamente, quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve dimostrare che il contratto contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad esempio l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (articolo 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad esempio la commissione di massimo scoperto).
Infatti, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo
2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che le parti hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti.
Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (Cass. Civ. 16182/2011).
L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto
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Giudice C. Buono Pag. 9 di 17 dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 della legge 69/2009.
Va anche chiarito che nel giudizio di opposizione il giudice prende atto, nell'ambito di un giudizio ordinario, delle domande formulate dalle parti che, nel caso in specie non sono solo volte alla revoca del decreto ingiuntivo ma anche in relazione alla natura stessa del credito che lo sottende. Dunque, pur anche se il decreto è stato emesso sulla scorta di un credito inesistente o comunque valido solo in parte, e dunque va indubbiamente revocato, ciò non toglie che la natura del presente procedimento è principalmente volta all'accertamento di quel credito e dunque alla sua effettività. Conseguenza lampante è che alla revoca deve comunque seguire l'accertamento se la caducazione del provvedimento monitoria sia “tombale” o residui, comunque, la presenza di un debito.
Preliminarmente le parti opponenti hanno disconosciuto le firme apposte sui contratti di cui si è detto nonché sulle fideiussioni prestate.
Si è proceduto alla nomina di un C.T.U. in materia grafologica, la dott.ssa che, in modo analitico e foriero da ogni critica, ha Persona_2
profondamento analizzato l'autenticità di tali firme. La consulenza è parte integrante di questa sentenza, si condivide, metodo, analisi e conclusioni.
Le firme sono effettivamente riferibili agli opponenti, in una parola le firme autografe comparative dei IG.ri , , Parte_2 Parte_4 Pt_6
, e della IG.ra manifestano una
[...] Parte_5 Parte_3
naturale coerenza con quelle contestate tanto da poter affermare che le firme apposte sugli atti di cui si è detto provengono dalla mano dei IG.ri
, , , e della Parte_2 Parte_4 Parte_6 Parte_5
IG.ra . Parte_3
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Giudice C. Buono Pag. 10 di 17 Chiarito quest'aspetto, è opportuno evidenziare quale metodo seguire in relazione alle domande proposte nel merito. Oggetto del contendere sono i contratti bancari prima riportati in cui, sostanzialmente, le parti discutono circa la correttezza delle condizioni applicate, anzi della presenza effettiva di condizioni pattuite, e delle loro applicazioni, o in mancanza,
l'applicazione di quanto sancito dalla norma di legge e dalla consolidata giurisprudenza. Questo è, appunto, il metodo che intende seguire il giudicante, la corretta individuazione del dare/avere onde ristabilire l'equilibro contrattuale a cui, nelle premesse si è fatto riferimento.
Ovviamente tale metodo non esula (e non potrebbe) dal seguire e limitare ogni “indagine” del giudice se non sul petitum proposto e sui documenti versati in atti, essendo il giudicare in questa materia l'esercizio di un'attività che vede nella proposizione delle parti il limite estremo. La nomina di un CTU non esula da tale affermazione, esso infatti diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti bancari oggetto del presente giudizio. La consulenza non diviene in tal senso “sostituzione probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto bancario e del suo equilibrio.
La relazione del CTU, dr. , si presenta esente da vizi di Persona_1
natura giuridica, logica o tecnica, e risponde in maniera puntuale alle osservazioni tecniche presentate all'ausiliario, pertanto anche in questo caso si condivide metodo, analisi e conclusioni.
Tutta la documentazione contrattuale e contabile rinvenuta nel fascicolo risulta prodotta da Controparte_3
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Giudice C. Buono Pag. 11 di 17 Circa la cessione del credito e la presenza della parte intervenuta, va ricordato il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.U.B., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
Difatti la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”. (cfr. Cass. n. 10200 del 2021).
Parte opposta e parte intervenuta, con i documenti prodotti, danno prova di tali cessioni. Il credito in questione appare pacificamente ceduto.
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Giudice C. Buono Pag. 12 di 17 Circa il valore probatorio della certificazione ex art. 50 TUB, va ricordato, come già affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 6707/1994 come riportata nell'ordinanza di Sez. I del 24.12.2020 n. 29577) – posta la finalità della norma di tutelare il debitore anche nel giudizio eventualmente susseguente al monitorio, consentendogli di contestare consapevolmente le risultanze del documento su cui si fonda l'ingiunzione – è necessario che l'estratto conto «…riproduca integralmente i dati annotati nella scheda di conto e relativi a tutte le operazioni effettuate sullo stesso…», in modo che sia possibile ricostruire, nello sviluppo temporale del rapporto, la sussistenza del credito fatto valere con l'ingiunzione; ciò che il
«saldaconto», per contro dotato di mera natura riassuntiva del debito finale, non consente di fare. Ne consegue, sul piano sostanziale probatorio, che l'onere dell'ingiunto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore in monitorio non può certo realizzarsi quando il documento previsto dall'art. 50 TUB, che fonda la richiesta d'ingiunzione,
«…non contiene un completo resoconto delle partite di dare e avere tale da palesare la sussistenza del credito azionato in monitorio…» impedendo di effettuare un controllo in ordine alle poste considerate e ai conteggi compiuti. In questi casi, il documento prodotto ex art. 50 TUB non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista.
Circa il c/c n. 1000/3166, chiuso in data 14.11.2018 da parte della CP_6
con “Azzeramento saldo per estinzione” per l'importo di Euro 22.383,90, esso era stato acceso in data 22/05/1990, tuttavia, gli estratti conto prodotti si riferiscono solo al periodo dal 31/10/2016 al 14/11/2018. La ricostruzione contabile, dunque, può essere solo parziale, non solo ma il
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Giudice C. Buono Pag. 13 di 17 contratto presenta una incompleta pattuizione dei tassi d'interesse, pur parlando di Tasso creditore nominale annuo e di Tasso debitore per scoperto di conto, di fatto non indica la misura degli stessi. Ancora, il documento denominato “Trasformazione di conto corrente in conto business illimitato” del 02/07/2009, non reca alcuna sottoscrizione, né da parte del Cliente, né da parte della Banca e, dunque, inutilizzabile.
Esistente comunque il contratto di conto corrente, in assenza di pattuizione dei tassi d'interesse, deve applicarsi il tasso legale ex art. 1284 c.c. vigente dal 31/10/2016 al 14/11/2018, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato in data 22/05/2024, quindi prima dell'entrata in vigore della
Legge 154/92.
Applicando il CTU tutti i parametri indicati dallo scrivente giudice ed evidenziando le discrasie contrattuali o la mancanza di pattuizioni, il complesso ricalcolo, per il periodo effettivamente in esame e supportato da documentazione, ha determinato un saldo finale del c/c n. 1000/3166 pari ad Euro 21.741,71 a credito della correntista.
Per quanto riguarda il finanziamento all'importazione nr. 687/4514/3166, si tratta di un affidamento di originari € 400.000,00 concesso in data
12/07/2013. Successivamente, tale affidamento veniva ridotto ad €
300.000,00, come da Atto integrativo del contratto quadro di affidamento di breve termine n. 09365/9000/00002251, del 27/05/2015.
Su tale contratto bancario vi è da dire che:
non risultano documentati gli utilizzi degli importi di cui alle posizioni di sofferenza;
non risultano prodotti gli estratti conto con gli accrediti di utilizzo dell'affidamento;
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Giudice C. Buono Pag. 14 di 17 non risultano prodotti nemmeno gli eventuali estratti del conto di evidenza dell'esposizione bancaria dalla data di utilizzo fino alla data del “Giro saldo” a sofferenza del 13/11/2018.
La naturale conseguenza è che, in mancanza di tale necessaria documentazione, non risulta provato dall'istituto bancario il credito ingiunto per tale fetta contrattuale.
Con riferimento al finanziamento di Euro 200.000,00, il calcolo e l'analisi del CTU ha determinato che l'opponente ha corrisposto somme per complessivi € 169.277,74, di cui, € 118.047,38 per capitale, € 51.147,86 per interessi ed € 82,50 per spese di incasso rata.
In tale rapporto non risultano pattuiti interessi corrispettivi e interessi di mora usurari.
In definitiva, l'importo rimasto insoluto risulta pari ad Euro 82.294,37 per solo capitale residuo.
Infine vi è da ricordare che la Banca ha fruttuosamente escusso la garanzia pubblica già prima della proposizione della domanda monitoria, incassando e dal con valuta 22.1.2019, € 88.347,96 (cfr. All. “f” Controparte_9
comparsa conclusionale Curatela Fallimento).
Orbene, a fronte del ricalcolo operato, dunque sottraendo quanto dovuto dagli opponenti, il debito addebitabile all'Istituto bancario, dunque ad €
82.294,37, € 21.741,71 si ottiene € 60.552,66 a credito della opposta.
Stante la copertura, quale garanzia, ottenuta dal , per Controparte_9
altro più alta, nullo è dovuto dagli opponenti.
La conseguenza è che il decreto ingiuntivo va revocato.
Stante tale conclusione risulta inutile l'esame delle restanti questioni proposte.
Tribunale BN - Proc nr. 2508/2019 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 15 di 17 La peculiare natura della vertenza e la particolarità del caso unita alla complessità interpretativa della normativa di settore, in uno alla qualità delle parti, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di CTU grafologica, già liquidate in corso di causa, vista la soccombenza in relazione all'autenticità delle firme, vanno definitivamente addebitate a tutti gli opponenti con esclusione della Curatela del Fallimento
Parte_1
Le spese della CTU contabile, vista l'importanza che la consulenza ha avuto nel presente giudizio con cadute positive (…e negative) su ambedue le parti, esse vanno addebitate in parti uguali, in solido, una addebitabile a
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e e l'altra a INTESA SAN PAOLO Parte_5 Parte_6
S.p.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6
confronti di con l'intervento di Controparte_3 [...]
così provvede: CP_4
a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 926/2019 (procedimento nr. 53/2019 di
R.G.) emesso il 31.03.2019 dal Tribunale di Benevento;
b) accerta che nulla è dovuto da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5
all' Parte_6 Controparte_10
Tribunale BN - Proc nr. 2508/2019 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 16 di 17 c) compensa le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di consulenza grafologica redatta dalla dott.ssa , già liquidate provvisoriamente in corso di Persona_2
causa, a carico di Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6
e) pone definitivamente le spese di consulenza contabile redatta dalla dott.
, già liquidate provvisoriamente in corso di causa, Persona_1
in ogni caso in solido, comunque per il 50% a carico di Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, e e per il restante Parte_4 Parte_5 Parte_6
50% a carico di Controparte_3
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 10 aprile 2025.
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 2508/2019 R.G.
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