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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5633/2018 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5633
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1203/2018
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
NT (NA) e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Maddaloni (C.F. – PEC avv. C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Email_1
NT (NA) al Corso Italia n. 26,
-opponente-
E
1 (C.F. con sede in Venezia Mestre in via Terraglio n. Controparte_1 P.IVA_1
63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dr.ssa
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_2 [...]
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona al vicolo S. C.F._3
Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 01.10.2018, Parte_2
nuto conveniva in giudizio per ottenere la revoca del D.I. n. 1203/2018 Controparte_1
emesso da Questo Tribunale nei confronti sia dell'opponente, che di Parte_3
, in solido fra loro, per la somma di € 44.566,82, oltre interessi, spese e com-
[...]
pensi della fase monitoria.
L'opponente chiedeva:
1. LA REVOCABILITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCANZA DEI
PRESUPPOSTI PREVISTI DAGLI ARTT. 633 E SS. C.P.C., INCERTEZZA DEL
PRESUNTO CREDITO VANTATO DALLA BANCA. LA NULLITA' DEL RI-
CORSO E PEDISSEQUO DECRETO.
2. LA MANCATA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO. IL DISCONO-
SCIMENTO DEL DOCUMENTO ESIBITO DALLA IFIS E DELLA SOTTO-
SCRIZIONE DEL SIG. . LA CARENZA DI LEGITTI- Parte_1
MAZIONE ATTIVA DELLA Controparte_1
2 3. L'INESISTENZA E/O NULLITA' DEL CONTRATTO ESIBITO DALLA
BANCA. IL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO E DELLA SOTTO-
SCRIZIONE DA PARTE DEL SIG. . Parte_1
4. LA MANCATA PREVISIONE DELLA COMMISSIONE DI AS SCO-
PERTO.
5. GLI INTERESSI ANATOCISTICI APPLICATI.
6. LA VESSATORIETA DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI DI
MORA.
7. LA PRESCRIZIONE DEL PRESUNTO CREDITO.
8. IL DISCONOSCIMENTO SPECIFICO DI TUTTA LADOCUMENTAZIONE
PRODOTTA DA PARTE OPPOSTA NEL FASCICOLO MONITORIO E DELLE
RELATIVE SOTTOSCRIZIONI.
Concludeva:
a) in via preliminare non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le motivazioni innanzi evidenziate essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di non facile e pronta soluzione;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il presunto credito vantato e richiesto dalla non era liquido, certo ed esigibile per le motivazioni innanzi evidenziate CP_1
ed accogliere l'opposizione;
c) accertare e dichiarare che la cessione del credito non era stata mai notificata all'opponente; che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della racc.
64957532916-4 del 6/7/2016 di era apocrifa e dichiarare la carenza di CP_3
legittimazione attiva della opposta per la richiesta dell'ingiunzione; CP_3
3 d) accertare e dichiarare che le firme apposte in calce alla scrittura privata (con-
tratto) esibita da parte opposta erano apocrife ed il contratto esibito agli atti da parte opposta era nullo per le motivazioni innanzi evidenziate;
e) accertare la natura anatocistica degli interessi applicati;
f) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola relativa all'applicazione degli interessi moratori applicati;
g) revocare il decreto ingiuntivo ed accogliere l'opposizione e condannare, altresì,
la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale replicava:
SULLA PRETESA NULLITÀ DEL D.I. PERCHÉ EMESSO IN ASSENZA DEI
REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 633 E SS. C.P.C..
Evidenziava l'infondatezza dell'eccezione in quanto i documenti prodotti con il ri-
corso monitorio erano stati ritenuti da Questo Tribunale sufficienti per l'emissione
CP del decreto ingiuntivo e per la fase di opposizione, tenuto conto del fatto che aveva azionato un credito derivante da un rapporto di conto corrente per il quale era sufficiente la produzione del contratto, l'estratto conto e l'allegazione dell'inadem-
pimento dei debitori. Erano questi ultimi, in base ai consueti principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento. Inoltre, l'opposizione a D.I. instaurava un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investiva il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, anche in ipotesi di eventuali vizi del D.I., che comunque non ricorrevano nel caso in esame.
SULL'ASSERITA MANCATA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
4 Contrariamente a quanto affermato dal debitore, la raccomandata a.r. contenente la
CP comunicazione di cessione del credito ad era stata regolarmente recapitata all'indirizzo di residenza del debitore in data 10.09.2016, indirizzo confermato dallo stesso opponente nel proprio atto di citazione. In ogni caso evidenziava che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituiva atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, poteva essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comuni-
cazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c..
SUL DISCONOSCIMENTO
Non essendo possibile effettuare un disconoscimento delle firme presenti sulla fo-
tocopia di un documento (Cass. Civ., 18 febbraio 2000, n. 1831), il debitore avrebbe dovuto contestare la conformità della fotocopia all'originale ex art. 2719 c.c. e sol-
tanto successivamente, una volta prodotto l'originale, avrebbe potuto procedere con il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.. Poiché nessun disconoscimento ex art. 2719
c.c. era stato fatto, la copia prodotta aveva lo stesso valore dell'originale con le derivanti conseguenze probatorie.
SUL PRESUNTO DIFETTO DI FORMA SCRITTA
Come emergeva dalla pag. 3 del contratto, il aveva dichiarato espressa- Parte_1
mente di aver ricevuto l'accettazione della proposta dalla banca, sottoscrivendo spe-
cificamente la seguente dichiarazione, che assumeva così valore di confessione stra-
giudiziale ex art. 2735 cc: “Il/I Contraente/i dichiara/no di aver ricevuto dal Banco
NO TO l'accettazione alla presente proposta”.
Inoltre, a pag. 4 del contratto i contraenti avevano dichiarato di aver ricevuto copia del contratto e delle Condizioni Generali, come emergeva dalla clausola di seguito
5 riportata. In ogni caso, in merito al cd. “contratto monofirma”, ai fini della sua va-
lidità ex art. 117 Tub era sufficiente la sottoscrizione del solo cliente, non essendo quindi necessaria la sottoscrizione della banca (Cass., Sez. Un., 16/1/2018, n. 898).
SULLA COMMISSIONE DI AS PE (CMS).
La CMS era stata regolarmente pattuita, con la conseguenza che l'eccezione di parte opponente andava necessariamente disattesa.
SUGLI INTERESSI APPLICATI.
Posto che nel contratto erano stati specificati i tassi di interesse, ivi inclusi gli inte-
ressi di mora (pattuiti in misura pari al tasso “prime rate” ABI maggiorato di 5 punti percentuali), che erano stati conseguentemente applicati nella misura pattuita, come emergeva chiaramente dall'estratto conto allegato sub doc. 9 monitorio, l'eccezione era, comunque, generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
SULL'ASSERITA VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI
INTERESSI DI MORA
L'eccezione era priva di pregio, oltre che inammissibile per estrema genericità.
Non era dato comprendere cosa vi fosse di vessatorio nella suddetta clausola, né la controparte offriva chiarimenti al riguardo, limitandosi a dedurre in maniera del tutto generica una mancanza di “specifica trattativa”.
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Palesemente infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
atteso che la prescrizione decorreva, non dalla data di stipula del contratto, come avrebbe voluto far credere l'opponente, bensì dalla chiusura del conto corrente
(Cass. S.U. n. 24410/2010).
SULL'ULTERIORE DISCONOSCIMENTO
6 Trattavasi di disconoscimento estremamente ed inammissibilmente generico, posto che non erano state in alcun modo esplicitate le ragioni.
DOMANDA SUBORDINATA
L'opposta chiedeva, comunque, che l'opponente venisse condannato alla restitu-
zione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento
(art. 2041 cc) per aver goduto delle somme messe a disposizione dalla banca, così
come quantificate nelle conclusioni.
Concludeva, nel merito:
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
in ogni caso, accertare che era creditrice della somma di € 44.566,82, Controparte_1
oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da deter-
minarsi, se del caso, in via equitativa, condannandolo al pagamento di detta somma;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'oppo-
nente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o al pagamento a favore di della somma di € 44.566,82 (ovvero quella diversa somma CP_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre gli interessi al saggio legale;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
Il giudizio, eseguite le n. 2 C.T.U. grafologica e contabile, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
7 Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto
è stato regolarmente esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di media-
zione.
Inoltre va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come suc-
cessiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vadano in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di va-
lutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ri-
corso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
8 Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali, ivi comprese le 2 C.T.U., grafolo-
gica e contabile, espletate.
Nel merito l'opposizione è fondata e, come tale merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è fondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o l'estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna parte opponente, nella predetta lista dei debitori ceduti, è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessio-
nario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
In specie, essendo stato, il presunto credito, contratto dall'opponente con il Banco
NO TO s.p.a., come da documentazione prodotta in monitorio, non vi
è prova del passaggio e/o della cessione di tale credito dal Banco NO Ve-
neto s.p.a. a Controparte_4
Inoltre, in merito alla cessione del credito da a Banca Ifis s.p.a. vi Controparte_4
è prova del contratto di cessione, avvenuto in data 06.07.2016, nonché della sua comunicazione al debitore, ma non vi è prova certa dell'inclusione del singolo
9 credito del nell'elenco dei crediti ceduti in quanto l'unico riferimento Parte_1
in proposito, prodotto alla pag. 64, da cui si evincerebbe l'inclusione del credito per cui si procede fra quelli oggetto di cessione, non si ritiene avere alcuna certezza ed ufficialità trattandosi di un foglio in bianco, omissato, privo di qualsiasi riferi-
mento al credito.
Sul punto la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a mezzo Nota a Cass.
Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, affermando che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esi-
stenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute. Al contempo, devesi rilevare l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere riper-
cussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
Nel caso di specie, non si ritengono esservi sufficienti prove di cessione ed inclu-
sione del credito de quo, dunque, non si ritiene sufficientemente provata la titolarità
del credito in capo all'odierna opposta, che, pertanto, difetta di legit- Controparte_1
timazione.
In virtù dell'accoglimento della ragione più liquida dell'opposizione, risulta super-
fluo l'esame degli ulteriori rilievi di parte opponente.
Riguardo, infine, la domanda subordinata di parte opposta, si ritiene di non poterla accogliere in virtù dell'accertato difetto di legittimazione dell'opposta.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto n.
1203/2018.
Le spese e competenze di lite, in virtù della soccombenza vanno poste a carico della
10 parte opposta a d eccezione di quelle delle n. 2 C.T.U. che si ritiene equo compen-
sare fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in accoglimento della proposta opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1203/2018 per le ragioni in motivazione;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
in favore dell'opponente che liquida in complessivi €. 3.800,00 di cui euro 300,00
per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge;
3) compensa fra le parti il pagamento delle spese delle n. 2 C.T.U..
Così deciso in Torre Annunziata il 27.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
11
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5633
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1203/2018
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
NT (NA) e residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Maddaloni (C.F. – PEC avv. C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Email_1
NT (NA) al Corso Italia n. 26,
-opponente-
E
1 (C.F. con sede in Venezia Mestre in via Terraglio n. Controparte_1 P.IVA_1
63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dr.ssa
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Rossi (C.F. Controparte_2 [...]
) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Verona al vicolo S. C.F._3
Bernardino n. 5A,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 01.10.2018, Parte_2
nuto conveniva in giudizio per ottenere la revoca del D.I. n. 1203/2018 Controparte_1
emesso da Questo Tribunale nei confronti sia dell'opponente, che di Parte_3
, in solido fra loro, per la somma di € 44.566,82, oltre interessi, spese e com-
[...]
pensi della fase monitoria.
L'opponente chiedeva:
1. LA REVOCABILITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCANZA DEI
PRESUPPOSTI PREVISTI DAGLI ARTT. 633 E SS. C.P.C., INCERTEZZA DEL
PRESUNTO CREDITO VANTATO DALLA BANCA. LA NULLITA' DEL RI-
CORSO E PEDISSEQUO DECRETO.
2. LA MANCATA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO. IL DISCONO-
SCIMENTO DEL DOCUMENTO ESIBITO DALLA IFIS E DELLA SOTTO-
SCRIZIONE DEL SIG. . LA CARENZA DI LEGITTI- Parte_1
MAZIONE ATTIVA DELLA Controparte_1
2 3. L'INESISTENZA E/O NULLITA' DEL CONTRATTO ESIBITO DALLA
BANCA. IL DISCONOSCIMENTO DEL DOCUMENTO E DELLA SOTTO-
SCRIZIONE DA PARTE DEL SIG. . Parte_1
4. LA MANCATA PREVISIONE DELLA COMMISSIONE DI AS SCO-
PERTO.
5. GLI INTERESSI ANATOCISTICI APPLICATI.
6. LA VESSATORIETA DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI DI
MORA.
7. LA PRESCRIZIONE DEL PRESUNTO CREDITO.
8. IL DISCONOSCIMENTO SPECIFICO DI TUTTA LADOCUMENTAZIONE
PRODOTTA DA PARTE OPPOSTA NEL FASCICOLO MONITORIO E DELLE
RELATIVE SOTTOSCRIZIONI.
Concludeva:
a) in via preliminare non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per le motivazioni innanzi evidenziate essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di non facile e pronta soluzione;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il presunto credito vantato e richiesto dalla non era liquido, certo ed esigibile per le motivazioni innanzi evidenziate CP_1
ed accogliere l'opposizione;
c) accertare e dichiarare che la cessione del credito non era stata mai notificata all'opponente; che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della racc.
64957532916-4 del 6/7/2016 di era apocrifa e dichiarare la carenza di CP_3
legittimazione attiva della opposta per la richiesta dell'ingiunzione; CP_3
3 d) accertare e dichiarare che le firme apposte in calce alla scrittura privata (con-
tratto) esibita da parte opposta erano apocrife ed il contratto esibito agli atti da parte opposta era nullo per le motivazioni innanzi evidenziate;
e) accertare la natura anatocistica degli interessi applicati;
f) accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola relativa all'applicazione degli interessi moratori applicati;
g) revocare il decreto ingiuntivo ed accogliere l'opposizione e condannare, altresì,
la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale replicava:
SULLA PRETESA NULLITÀ DEL D.I. PERCHÉ EMESSO IN ASSENZA DEI
REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 633 E SS. C.P.C..
Evidenziava l'infondatezza dell'eccezione in quanto i documenti prodotti con il ri-
corso monitorio erano stati ritenuti da Questo Tribunale sufficienti per l'emissione
CP del decreto ingiuntivo e per la fase di opposizione, tenuto conto del fatto che aveva azionato un credito derivante da un rapporto di conto corrente per il quale era sufficiente la produzione del contratto, l'estratto conto e l'allegazione dell'inadem-
pimento dei debitori. Erano questi ultimi, in base ai consueti principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento. Inoltre, l'opposizione a D.I. instaurava un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investiva il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione, anche in ipotesi di eventuali vizi del D.I., che comunque non ricorrevano nel caso in esame.
SULL'ASSERITA MANCATA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
4 Contrariamente a quanto affermato dal debitore, la raccomandata a.r. contenente la
CP comunicazione di cessione del credito ad era stata regolarmente recapitata all'indirizzo di residenza del debitore in data 10.09.2016, indirizzo confermato dallo stesso opponente nel proprio atto di citazione. In ogni caso evidenziava che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituiva atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, poteva essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comuni-
cazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione, ex art. 645 c.p.c..
SUL DISCONOSCIMENTO
Non essendo possibile effettuare un disconoscimento delle firme presenti sulla fo-
tocopia di un documento (Cass. Civ., 18 febbraio 2000, n. 1831), il debitore avrebbe dovuto contestare la conformità della fotocopia all'originale ex art. 2719 c.c. e sol-
tanto successivamente, una volta prodotto l'originale, avrebbe potuto procedere con il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.. Poiché nessun disconoscimento ex art. 2719
c.c. era stato fatto, la copia prodotta aveva lo stesso valore dell'originale con le derivanti conseguenze probatorie.
SUL PRESUNTO DIFETTO DI FORMA SCRITTA
Come emergeva dalla pag. 3 del contratto, il aveva dichiarato espressa- Parte_1
mente di aver ricevuto l'accettazione della proposta dalla banca, sottoscrivendo spe-
cificamente la seguente dichiarazione, che assumeva così valore di confessione stra-
giudiziale ex art. 2735 cc: “Il/I Contraente/i dichiara/no di aver ricevuto dal Banco
NO TO l'accettazione alla presente proposta”.
Inoltre, a pag. 4 del contratto i contraenti avevano dichiarato di aver ricevuto copia del contratto e delle Condizioni Generali, come emergeva dalla clausola di seguito
5 riportata. In ogni caso, in merito al cd. “contratto monofirma”, ai fini della sua va-
lidità ex art. 117 Tub era sufficiente la sottoscrizione del solo cliente, non essendo quindi necessaria la sottoscrizione della banca (Cass., Sez. Un., 16/1/2018, n. 898).
SULLA COMMISSIONE DI AS PE (CMS).
La CMS era stata regolarmente pattuita, con la conseguenza che l'eccezione di parte opponente andava necessariamente disattesa.
SUGLI INTERESSI APPLICATI.
Posto che nel contratto erano stati specificati i tassi di interesse, ivi inclusi gli inte-
ressi di mora (pattuiti in misura pari al tasso “prime rate” ABI maggiorato di 5 punti percentuali), che erano stati conseguentemente applicati nella misura pattuita, come emergeva chiaramente dall'estratto conto allegato sub doc. 9 monitorio, l'eccezione era, comunque, generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio.
SULL'ASSERITA VESSATORIETÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI
INTERESSI DI MORA
L'eccezione era priva di pregio, oltre che inammissibile per estrema genericità.
Non era dato comprendere cosa vi fosse di vessatorio nella suddetta clausola, né la controparte offriva chiarimenti al riguardo, limitandosi a dedurre in maniera del tutto generica una mancanza di “specifica trattativa”.
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Palesemente infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
atteso che la prescrizione decorreva, non dalla data di stipula del contratto, come avrebbe voluto far credere l'opponente, bensì dalla chiusura del conto corrente
(Cass. S.U. n. 24410/2010).
SULL'ULTERIORE DISCONOSCIMENTO
6 Trattavasi di disconoscimento estremamente ed inammissibilmente generico, posto che non erano state in alcun modo esplicitate le ragioni.
DOMANDA SUBORDINATA
L'opposta chiedeva, comunque, che l'opponente venisse condannato alla restitu-
zione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento
(art. 2041 cc) per aver goduto delle somme messe a disposizione dalla banca, così
come quantificate nelle conclusioni.
Concludeva, nel merito:
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e,
in ogni caso, accertare che era creditrice della somma di € 44.566,82, Controparte_1
oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da deter-
minarsi, se del caso, in via equitativa, condannandolo al pagamento di detta somma;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'oppo-
nente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o al pagamento a favore di della somma di € 44.566,82 (ovvero quella diversa somma CP_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre gli interessi al saggio legale;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e rimborso forfettario spese generali 15%.
Il giudizio, eseguite le n. 2 C.T.U. grafologica e contabile, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, poi, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
7 Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto
è stato regolarmente esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di media-
zione.
Inoltre va osservato che l'opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia come suc-
cessiva fase di cognizione, in virtù della quale l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale e che dunque, sotto tale aspetto, vadano in ogni caso vagliate le domande proposte in monitorio riguardo la fondatezza nel merito delle stesse. Per costante giurisprudenza, anche la mera richiesta dell'opposto al rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo impone al giudice di va-
lutare nel merito la fondatezza della domanda nell' an e nel quantum. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore - per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ri-
corso - sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale es-
sendo l'oggetto del giudizio, il giudice dell'opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dall'art. 653 c.p.c., comma 2 (cfr. tra le altre
Cass. n. 22281/2013, n. 20613/2011, n. 9021/2005, n. 14486/2019).
8 Tanto premesso, il Tribunale esamina i motivi di opposizione in relazione alle di-
fese dell'opposta ed alle risultanze processuali, ivi comprese le 2 C.T.U., grafolo-
gica e contabile, espletate.
Nel merito l'opposizione è fondata e, come tale merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla carenza di legittimazione dell'opposta
L'eccezione è fondata.
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed è onere dell'attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere. Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a ti-
tolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta opera-
zione. Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o l'estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna parte opponente, nella predetta lista dei debitori ceduti, è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessio-
nario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
In specie, essendo stato, il presunto credito, contratto dall'opponente con il Banco
NO TO s.p.a., come da documentazione prodotta in monitorio, non vi
è prova del passaggio e/o della cessione di tale credito dal Banco NO Ve-
neto s.p.a. a Controparte_4
Inoltre, in merito alla cessione del credito da a Banca Ifis s.p.a. vi Controparte_4
è prova del contratto di cessione, avvenuto in data 06.07.2016, nonché della sua comunicazione al debitore, ma non vi è prova certa dell'inclusione del singolo
9 credito del nell'elenco dei crediti ceduti in quanto l'unico riferimento Parte_1
in proposito, prodotto alla pag. 64, da cui si evincerebbe l'inclusione del credito per cui si procede fra quelli oggetto di cessione, non si ritiene avere alcuna certezza ed ufficialità trattandosi di un foglio in bianco, omissato, privo di qualsiasi riferi-
mento al credito.
Sul punto la Corte di Cassazione si è recentemente espressa a mezzo Nota a Cass.
Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852, affermando che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esi-
stenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute. Al contempo, devesi rilevare l'insufficienza probatoria circa la disponibilità nel portafoglio del cedente del credito, per non essere stata fornita la prova del passaggio intermedio: tale circostanza non può che avere riper-
cussioni negative anche in termini di accertamento probatorio della trasmissione del credito stesso.
Nel caso di specie, non si ritengono esservi sufficienti prove di cessione ed inclu-
sione del credito de quo, dunque, non si ritiene sufficientemente provata la titolarità
del credito in capo all'odierna opposta, che, pertanto, difetta di legit- Controparte_1
timazione.
In virtù dell'accoglimento della ragione più liquida dell'opposizione, risulta super-
fluo l'esame degli ulteriori rilievi di parte opponente.
Riguardo, infine, la domanda subordinata di parte opposta, si ritiene di non poterla accogliere in virtù dell'accertato difetto di legittimazione dell'opposta.
Consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto n.
1203/2018.
Le spese e competenze di lite, in virtù della soccombenza vanno poste a carico della
10 parte opposta a d eccezione di quelle delle n. 2 C.T.U. che si ritiene equo compen-
sare fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, in accoglimento della proposta opposizione, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1203/2018 per le ragioni in motivazione;
2) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
in favore dell'opponente che liquida in complessivi €. 3.800,00 di cui euro 300,00
per spese ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
iva e cpa come per legge;
3) compensa fra le parti il pagamento delle spese delle n. 2 C.T.U..
Così deciso in Torre Annunziata il 27.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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