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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
(c.f. – già ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( , già con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Marco Rossi ( CP_2 P.IVA_2 CP_3
c.f. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Taiana;
CP_4 C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 913/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, pubblicata il 23/09/2022,
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“ In via preliminare - sospendere ai sensi dell'art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per la sussistenza dei gravi e fondati motivi come da narrativa;
In via principale - riformare la Sent. n. 913/2022 Trib. Lucca RG 2197/2021, pubbl. il 23/9/2022 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al DI n. 307/2021 RG 686/2021 proposta dal sig. perché infondata in CP_4 fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Controparte_1 confronti del sig. della somma di € 19.738,85, ovvero di quella diversa somma, CP_4 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a successivi interessi di mora al tasso legale da calcolarsi su detta somma, con condanna del debitore al pagamento della predetta somma e alla ripetizione in favore di di CP_1 quanto percepito medio tempore dalla parte appellata in esecuzione della decisione di primo grado;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre a IVA e CPA…”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società e per essa, Controparte_1 quale mandataria, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Controparte_2
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
4) Con integrale vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si ripropongono le conclusioni formulate in sede di primo grado di giudizio:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a d Controparte_2 [...]
(attori sostanziali) per tutte le motivazioni di cui in narrativa e Controparte_1 conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del debitore e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. l'8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale ed hanno inteso agire in giudizio in Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 17 quanto il contratto di finanziamento non è stato prodotto in giudizio, non è stato prodotto in originale e, pertanto, non è riconducibile al sig. , e per l'effetto revocare e/o annullare e/o CP_4 dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento originariamente stipulato con TI AN S.p.A. (non prodotto in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il CP_4
8.04.2021;
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il CP_4
8.04.2021 per indeterminata quantificazione del quantum debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria e per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto in originale, gli estratti conto certificati ed i piani di ammortamento firmati dal debitore), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, a da parte del sig. per tutte le motivazioni di Controparte_2 CP_4 cui in narrativa;
- Ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dall'odierno attore opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
In via istruttoria:
1. Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo ad Controparte_1
e/o a soggetti terzi (AN FI S.p.A., TI AN S.p.A.,
[...] Controparte_2
NC PV s.r.l. ed ogni altro soggetto che possa essere in possesso della relativa documentazione) circa i contratti di cessione dei crediti che si sono succeduti ed i documenti che comprovino l'inclusione della posizione del sig. nelle varie operazioni di cessione. Ciò in ragione del fatto che ad oggi CP_4
l'opposta non ha fornito in comunicazione alcuna prova in merito a tali circostanze, difettando così la dimostrazione della sussistenza della relativa legittimazione ad agire. Si rammenta a tal proposito che tale prova deve essere fornita con il primo atto utile (nel caso di specie con la comparsa di costituzione e risposta), circostanza che ad oggi non si è realizzata neppure in sede di memorie istruttorie. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in caso di contestazione, la parte che afferma di essere successore del creditore originario in virtù di una
pagina 3 di 17 operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB ha l'onere di dimostrare che il credito di cui si controverte sia incluso nella cessione medesima. Ragion per cui si rende necessario che venga fornita tale prova;
2. Si chiede altresì che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. circa il contratto in originale, gli estratti conto completi, la prova di erogazione del credito in favore dell'opponente e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (che TI avrebbe dovuto inviare al sig.
e che costituisce requisito di inclusione della posizione dell'opponente nelle cessioni), ad oggi CP_4 non prodotti. Tale richiesta si rende necessaria in virtù della produzione parziale e contrastante offerta in comunicazione dall'opposta, che ad oggi non ha fornito prova dell'ammontare del credito e quindi lo stesso non è né liquido, né certo, né esigibile;
3. Si chiede ammettersi CTU tecnico contabile al fine di verificare l'esatto importo del capitale eventualmente dovuto (in ragione delle discrepanze emerse dalla documentazione prodotta dall'opposta), la regolarità dei tassi di interesse applicati e la relativa previsione contrattuale (come risulterà non solo dalla produzione documentale già effettuata, ma anche a seguito di adempimento dell'ordine di esibizione da parte di e degli altri soggetti) e la puntuale Controparte_1 quantificazione dell'esatta somma eventualmente dovuta dall'opponente a seguito della rideterminazione del tasso nella misura come per legge. Tale richiesta istruttoria si rende necessaria in conseguenza dell'indeterminatezza della cifra ingiunta, sia nella sorte capitale che nella quota interessi, emersa dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta ed oggetto di contestazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 913/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/09/2022, e pubblicata in pari data il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore ed € 145,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. CP_4
307/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lucca in data 26.02.2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 686/2021, notificato in data 17.05.2021, con cui gli CP_ veniva ingiunto il pagamento di € 19.738,85, oltre spese di procedura in favore della società
pagina 4 di 17 ( e per essa, quale mandataria, ; credito derivante Controparte_1 Controparte_2 dal contratto di credito al consumo n. 20159576251011 stipulato da con DO CP_4
BANCA.
A fondamento dell'opposizione deduceva: - la carenza di legittimazione attiva in capo CP_4 all'opposta; - il difetto di costituzione in mora e la mancata intimazione della decadenza del beneficio del termine;
- la mancata prova del credito - la mancata produzione dell'originale del contratto;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto,
Costituitasi in giudizio, l'opposta (e per essa la mandataria ) Controparte_2 Controparte_1 insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI con la condanna dell'opponente al pagamento del credito portato dal decreto.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, verificata la condizione di procedibilità e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc., disattese le istanze istruttorie e precisate le conclusioni, la causa era decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono, per quanto ancora interessa:
“Motivi della decisione
Il contratto di cessione prodotto dall'opposta, per quanto veda quale parte anche TI, si riferisce alla cessione a AN IF di crediti non di TI, ma di NC PV SR (nel contratto
TI compare “in proprio, limitatamente ai diritti ed obblighi espressamente riferiti a
TI, e in qualità di mandataria di NC PV”, ma quale “cedente” è espressamente qualificata unicamente la seconda e del resto in nessuna parte del contratto si parla di crediti di
TI, talché è evidente che il contratto ha ad oggetto unicamente la cessione a AN IF dei crediti di NC PV).
Su tale base, sembrerebbe dunque che il contratto prodotto non si riferisca in alcun modo al rapporto per il quale è causa.
Leggendo la comparsa di costituzione e risposta, la questione in effetti si chiarisce, dato che, secondo
pagina 5 di 17 quanto allegato dall'opposta, il credito per il quale è causa è passato prima da TI a NC
PV e poi dalla seconda a AN IF.
In tale prospettiva, a fronte della contestazione dell'opponente, l'opposta avrebbe però dovuto fornire prova (oltre che della seconda, anche) della prima cessione, prova che non è stata invece fornita, non essendo stato prodotto il contratto relativo al primo passaggio (quello da TI a NC
PV).
L'opposizione va dunque accolta sulla base dell'assorbente rilievo della mancata dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo a . Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la Controparte_1 soccombenza […]”
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (già per Controparte_1 Controparte_1 essa, quale mandataria ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte Controparte_2 di Appello , (di seguito anche Appellato o solo ) proponendo gravame CP_4 CP_4 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
CP_ I. Erroneità della decisione laddove ha ritenuto che non avesse assolto all'onere di provare la propria titolarità sul credito di causa;
CP_ II. poi ripropone le eccezioni e deduzioni rimaste assorbite dall'esito del giudizio: - Sulla prova CP_ del credito da parte di;
- Sulla mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine;
- Sulla forma scritta del contratto;
- Sull'indeterminatezza del credito;
- Sull'omessa indicazione del
TAE; Sul quantum debeatur.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le censure CP_4 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma preliminarmente eccependo: - la nullità dell'atto di appello per errata vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello; - nel merito la sua infondatezza. In via subordinata, in caso di superamento delle eccezioni di cui innanzi, ha reiterato la richiesta di ordine di esibizione ex 210
c.p.c. nonché ammissione c.t.u. contabile.
pagina 6 di 17 Con provvedimento reso il 26.10.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rimesso al presidente/istruttore ogni provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
3. Prima di scrutinare i motivi di gravame va esaminata l'eccepita nullità dell'atto di appello per errata vocatio in ius avanzata da . CP_4
L'eccezione è priva di pregio.
CP_ La Corte rileva che effettivamente nell'atto di appello notificato da a CP_4 quest'ultimo è stato invitato a comparire innanzi alla Corte di Appello di Catania al posto di quella di Firenze, così come manca l'indicazione corretta delle preclusioni nelle quali parte appellata potrebbe incorrere in caso di costituzione oltre i termini di rito, essendo state solo genericamente richiamate le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; nondimeno, entrambe le nullità sono state sanate con la costituzione tempestiva di parte Appellata.
Trattasi, come noto, di nullità relativa sanata dalla costituzione in giudizio dell'Appellato (art. 164
c.p.c. co.3) e, in mancanza di una sua costituzione, spetta al Giudice adito ordinare la rinnovazione dell'atto nullo.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'indicazione della comparizione innanzi alla Corte di Appello di Catania indicato nell'appello sia sostanzialmente il frutto di un refuso, di un evidente errore materiale, risultando agevolmente riconoscibile ed emendabile all'esito di una lettura globale dell'atto, come si evince già dall'intestazione dell'atto notificato.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO Sent. n. 913/2022 Trib. Lucca RG 2197/2021, pubbl. il 23/9/2022
La costituzione dell'Appellante ha sanato anche l'omesso richiamo agli artt. 434 e 345 c.p.c. né
l'appellato ha chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
pagina 7 di 17 CP_ Va respinta altresì l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che avrebbe indicato degli elementi a supporto del proprio appello che, tuttavia, non erano stati oggetto di sentenza da parte del Tribunale di Lucca.
La Corte preliminarmente ritiene che le doglianze dell'Appellante, sono sufficientemente specifiche e consentono l'esercizio del diritto di difesa, invero puntualmente esercitato dall'APPELLATO, nonché di cogliere la portata del gravame. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”, quindi per evitare di incorrere CP_ nella rinuncia di quanto eccepito e dedotto in primo grado, correttamente ha riproposto le eccezioni e domande rimaste assorbite dalla decisione.
CP_ Passando ora all'esame dell'impugnazione , sostiene che la sentenza sarebbe viziata laddove il giudicante ha ritenuto: “la mancata dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo a
[...]
”, presupponendo che “l'opposta avrebbe però dovuto fornire prova (oltre che della CP_1 seconda, anche) della prima cessione, prova che non è stata invece fornita, non essendo stato prodotto il contratto relativo al primo passaggio (quello da TI a NC PV)”.
Secondo l'Appellante il primo Giudice, non avrebbe dato rilievo alla documentazione prodotta a CP_ tale fine da quale: - l'atto di cessione del credito di causa (doc.5 monitorio) stipulato da tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di cessione (cedente originario – TI;
cedente mediato CP_
- NC PV;
cessionaria - AN FI); l'elenco crediti ceduti (doc.6 fasc. ) comprovante l'inclusione del credito nell'operazione di cessione;
- il verbale di assemblea e conferimento di CP_ ramo d'azienda con cui AN FI aveva conferito il credito a (doc.7 fasc. ); Controparte_1
CP_
- l'elenco crediti conferiti (doc.9 II termine note 183 c.p.c. fasc. ). Documentazione volta a provare che il credito sarebbe stato effettivamente conferito a . CP_1
CP_ Aggiunge ancora che la dichiarazione di cessione della cedente TI per conto di
NC PV, prodotta in fase monitoria (doc.5 monitorio), sarebbe “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria, come confermato dalla S.C. (cfr. Cass. Civ. n. 10200 del 16/4/202,). Oltretutto, il pagina 8 di 17 CP_ credito di poteva essere provato anche in via presuntiva e nella fattispecie, il credito vantato sarebbe stato provato sia dal deposito del titolo negoziale (doc. 4 monitorio), sia perché, avendo CP_
allegato l'inadempimento del debitore, in mancanza di specifica contestazione sui pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, sarebbe stato onere di provare di avere CP_4 adempiuto all'obbligazione assunta.
In sintesi, la decisione impugnata avrebbe quindi violato sia gli artt. 1260 c.c. e seg., che non richiedono il consenso del debitore per la cessione del credito, sia la disciplina speciale della cessione in blocco ex art. 4 della l. 130/1999.
Il motivo è fondato e va accolto.
Parte appellante deduce che la titolarità dal lato attivo del rapporto era dimostrata dai documenti prodotti nella fase monitoria e nella successiva fase istruttoria con i termini dellart.183 c.p.c..
E' pacifico che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n.
11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017). Circostanza non verificatasi nella fattispecie.
Quanto alla dimostrazione della legittimazione ad causam del cessionario secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. N.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
pagina 9 di 17 Accertamento che il Tribunale non ha svolto, per cui la sentenza deve essere riformata.
Applicando i detti principi alla fattispecie si osserva quanto segue:
- nell'atto di cessione dei crediti in blocco in atti, DO interviene sia in proprio che quale mandataria di CE SpV SR;
- quale mandataria di CE cede a AN IF (punto 1 delle premesse) tutta una serie di crediti accomunati dal fatto che essi rinvengono il proprio titolo in contratti di credito al consumo stipulati in precedenza dalla stessa DO, ciò lascia presumere che a monte vi sia stata una cessione (c.d. prima cessione) dei crediti da DO a CE PV SRL;
- i crediti, che erano di TI, oggetto della seconda cessione (da NC a AN IF), sono quelli indicati nell'allegato A;
vero che l'allegato A non è prodotto nella sua interezza ma ne è prodotto comunque uno stralcio in formato excel, che individua, per quanto interessa, il rapporto ceduto per n. 20159576251011 (corrispondente al numero del finanziamento) e nome del debitore ceduto, , in conformità alle previsioni dell'atto di cessione;
CP_4
- la cessione del credito viene notificata al debitore sia da AN FI (cessionaria del credito) sia dalla stessa DO, per conto di NC SR (doc.6 fase monitoria e doc.8 giudizio di opposizione), in tali lettere vi sono chiari riferimenti al numero identificativo del rapporto e al debitore;
la lettera proveniente da TI, ancora una volta può essere valorizzata per dimostrare anche la cessione (PRIMA CESSIONE) del credito da DO a CE: è vero che TI rende la dichiarazione quale mandataria, ma comunque rende una dichiarazione da cui risulta che il credito non era più suo ma di NC ed era stato poi ceduto a
AN IF;
- , e per essa, la mandataria, , quale conferitaria Controparte_1 Controparte_2 del ramo d'azienda di AN IF, produce in giudizio i documenti comprovanti il credito (contratto e estratto conto) che le sono stati consegnati dal cedente ai sensi dell'art.1262 c.c. (v. doc.4 e 8 fase monitoria): il possesso dei documenti comprovanti il credito è altro elemento che concorre a dimostrare sia la prima che la seconda cessione: prova che i documenti sono stati consegnati da
DO a CE e poi da quest'ultima a AN FI;
pagina 10 di 17 - il debitore ceduto non ha allegato che altri (TI, o altri cessionari) gli abbiano richiesto di pagare il debito (anche questo è un elemento che concorre a dimostrare l'attuale titolarità del credito e, in ogni caso, che se il paga a chi agisce in giudizio, paga bene). CP_4
In sintesi, tale documentazione, valutata in uno agli elementi presuntivi, (concordanti, gravi e CP_ precisi) innanzi indicati, fa ritenere che sia cessionaria di tutti i crediti ed è quindi, legittima titolare del credito vantato nei confronti di . CP_4
CP_ Accertata la titolarità attiva di , si tratta di esaminare le questioni poste dall'opponente in primo grado, rimaste assorbite e riproposte ex art.346 cpc con la comparsa di costituzione in appello.
Tali questioni sono infondate.
Quanto alla nullità del contratto per mancanza dell'originale, e quindi della forma scritta,
l'eccezione è priva di pregio.
CP_
ha prodotto il titolo negoziale (doc. 4 fasc. monitorio) che smentisce l'assunto dell'attuale
Appellato. L'atto depositato inizia da pag. 8, perché da tale pagina comincia la copia del contratto per DO, le prime sette pagine sono la copia per il cliente. Il documento è completo e prova l'accordo complessivo delle parti per il finanziamento al consumo.
L'atto risulta sottoscritto dal e dall'intermediario del credito, come da seguente CP_4 screenshot.
pagina 11 di 17 Vero che la richiesta non risulta firmata da TI, ma sul punto deve darsi continuità all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le altre, Cass. civ. 14243/18; 28500-23), secondo cui “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma
1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti”.
Nella specie, il documento depositato, sottoscritto dal cliente e dall'intermediario del credito, indica la data Finanziamento 19/01/2012, la data Prima Scadenza 20/02/2012, l'importo del
Finanziamento 15.225,00 EURO, gli interessi 5.976,60 EURO, il numero delle mensilità 84
l'importo mensile di ogni rata 252,40 EURO, il T.A.N. 09,95% l'Importo Totale Mensilità 21.201,60
EURO il T.A.E.G. 11,05%.
Del pari, sono state sottoscritte ex art. 1341 e 1342 le clausole vessatorie e per quello che interessa
è stata approvata la clausola n. 18 in ordine alla penale.
Così come risulta consegnato una copia completa della richiesta di finanziamento pagina 12 di 17 Risulta irrilevante l'eccepito deposito di una fotocopia al posto del contratto originale dal momento che l'Appellato contesta solo l'aspetto formale ma non disconosce il documento ai sensi dell'art. 2719 c.c. e dei requisiti specifici stabiliti dalla giurisprudenza. (cfr. Cass. 37290/2022) non rilevando un vizio dell'atto da cui poter desumere la non genuinità dello stesso, non essendo sufficiente delle generiche asserzioni.
Non è contestata poi specificamente la successiva erogazione del credito in coerenza del predetto contratto e il rimborso parziale del finanziamento come estratto conto prodotto in giudizio. Il rapporto e relativo credito è stato inserito nelle cessioni in blocco di cui sopra.
Pertanto, deve ritenersi, alla stregua degli elementi sopra indicati, che la volontà di TI di stipulare il contratto risulta chiara non solo dal fatto che è stata proprio lei a predisporre il modulo di proposta (richiesta) di finanziamento su propria carta intestata, ma ne ha dato anche esecuzione, come pure ne ha dato parziale esecuzione l'opponente, pagando alcune rate (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 8 monitorio). La stessa DO ha poi ceduto il credito nascente dal contratto de quo.
Quanto alla nullità per indeterminatezza del contratto sostiene che il TAN indicato dalla CP_4 mutuante non corrisponde al vero tasso convenuto nel corpo del contratto…ricadendo pertanto nella sanzione prevista per non aver convenuto in forma scritta un tasso ultralegale”, tuttavia dalla semplice lettura del contratto emerge il TAN indicato dalla TI nel contatto è pari al
9,95%, né come era suo onere ha provato quale sarebbe stato il vero tasso convenuto CP_4 difforme da quello ricavabile dal contratto prodotto in atti.
Ulteriormente, a detta, di ci sarebbe stato “ la lesione della CICR del 9.02.2000 (la quale CP_4 all'art. 6 prevede l'obbligo dell'indicazione del Tasso Annuo Effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione con clausola approvata per iscritto) atteso che nei contratti di finanziamento de quo non risulta alcuna clausola approvata per iscritto che attenga alla capitalizzazione degli interessi ed al Tasso Annuo Effettivo”.
La Corte ritiene che la mancata indicazione del TAE non comporta nullità delle pattuizioni in quanto non era necessario indicarlo, avendo sottoscritto un contratto ad CP_4
pagina 13 di 17 ammortamento preordinato, per cui fin dalla stipula del contratto è venuto a conoscenza del complessivo costo dell'operazione con l'indicazione del TAEG e l'effettivo ammontare degli interessi tramite il TAN pattuito.
Quanto all'eccepito anatocismo oltre alla genericità di quanto dedotto da che di per sè CP_4 fa ritenere l'assunto infondato, nella fattispecie siamo di fronte ad un finanziamento con ammortamento a rate costanti per cui questa Corte anche in precedenti decisioni – con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante – ha già avuto modo di considerare che proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quali che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. Quindi il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Ne consegue che l'omessa indicazione del TAE non assume rilievo.
Al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, in modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati (in tal senso, si veda Corte
d'Appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023, in motivazione).
Ad abundantiam, la S.C. a Sezioni Unite recentemente ha espresso il seguente principio che elimina ogni dubbio in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
pagina 14 di 17 indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U - Sentenza
n. 15130 del 29/05/2024). Tali principi sono stati estesi di recente anche ai mutui a tasso variabile
(v. Cass. civ.7382-25).
Quanto all'erronea indicazione del quantum chiesto con il decreto ingiuntivo, CP_4 sostanzialmente ritiene che analizzando l'estratto conto (doc. 8 ) depositato nella fase monitoria CP_ da non emergerebbe l'esatto ammontare del credito, affermando che ” … in data 5.12.2013 è stato indicato come capitale a contenzioso la somma di € 12.195,37, inspiegabilmente lievitata nel medesimo giorno ad € 13.830,02, a seguito della somma dell'importo di € 1.634,65 che controparte qualifica come “rate scadute”, ma che dalla documentazione risulta invece come indennità di ritardo.
Con l'applicazione poi dell'ulteriore indennità di contenzioso, la somma complessiva ammonta ad €
14.805,62. Presumibilmente sono stati applicati al capitale di partenza delle ulteriori spese/interessi non meglio specificati nel documento prodotto e non ricavabili per via deduttiva. Nel prosieguo del documento si evince poi che in data 19.09.2016 alla somma di € 14.805,62 sono stati applicati ulteriori interessi ammontanti complessivamente ad € 4.933,23, che hanno portato alla determinazione dell'importo complessivo di € 19.738,85, poi oggetto di ingiunzione” e concludendo che non era dato sapere se la somma richiesta in sede monitoria fosse dovuta a titolo di capitale, se fossero ricompresi gli interessi dovuti, che tipo di interessi fossero stati eventualmente applicati e se fossero state aggiunte altre eventuali spese di cui non era nota l'origine. Pertanto, il CP_ credito vantato da non sarebbe né certo, né liquido, né esigibile.
CP_
ha controdedotto “Si noterà infatti che al saldo di € 12.195,37 è stata aggiunta la sopraindicata somma di € 1.634,65 corrispondente alle rate scadute e non pagate riportate nell'e/c. Al capitale di
€ 13.830,02 così ricavato è stata addizionata l'indennità di contenzioso espressamente prevista in contratto per un totale di € 14.805,62, a cui poi sono stati sommati gli interessi moratori per €
4.933,23.
In mancanza di eccezioni specifiche e idonea prova delle contestazioni sollevate da , la CP_4
Corte ritiene che il credito chiesto sia stato pienamente provato;
d'altro canto, trattandosi di pagina 15 di 17 contratto di finanziamento, era onere del debitore dimostrare di avere rimborsato le rate del finanziamento.
L'appello va accolto e la sentenza integralmente riformata.
Pertanto, in accoglimento dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, è CP_4 condannato a pagare in favore di , nella qualità, la somma di euro Controparte_1
19.738,85, oltre gli interessi di mora come richiesti nel ricorso monitorio.
Restano assorbite le richieste istruttorie formulate dall'Appellato stante l'esito del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che CP_ vede vittoriosa ) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nella fase di appello.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando
l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva
pagina 16 di 17 modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese). (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del
29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, e per essa, quale mandataria, , nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_4
avverso la sentenza n 913/2022, resa ex art 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lucca il
[...]
23.9.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di , e per essa la CP_4 Controparte_1 mandataria, , la somma di euro 19.738,85, oltre interessi come Controparte_2 richiesti nel ricorso per ingiunzione;
b) Condanna a pagare a , e per essa, alla CP_4 Controparte_1 mandataria, , le spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_2
€ 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge e al rimborso del contributo unificato, e per il primo grado in € 5.698,00 (di cui euro
621,00 per la fase monitoria), per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive della fase monitoria (euro 145,50), CAP ed IVA come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8.7.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
(c.f. – già ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 [...]
( , già con il patrocinio dell'avv. dall'Avv. Marco Rossi ( CP_2 P.IVA_2 CP_3
c.f. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Patrizia Taiana;
CP_4 C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 913/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, pubblicata il 23/09/2022,
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 In data 29.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“ In via preliminare - sospendere ai sensi dell'art. 283 cpc l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per la sussistenza dei gravi e fondati motivi come da narrativa;
In via principale - riformare la Sent. n. 913/2022 Trib. Lucca RG 2197/2021, pubbl. il 23/9/2022 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al DI n. 307/2021 RG 686/2021 proposta dal sig. perché infondata in CP_4 fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Controparte_1 confronti del sig. della somma di € 19.738,85, ovvero di quella diversa somma, CP_4 maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a successivi interessi di mora al tasso legale da calcolarsi su detta somma, con condanna del debitore al pagamento della predetta somma e alla ripetizione in favore di di CP_1 quanto percepito medio tempore dalla parte appellata in esecuzione della decisione di primo grado;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre a IVA e CPA…”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società e per essa, Controparte_1 quale mandataria, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Controparte_2
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
4) Con integrale vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si ripropongono le conclusioni formulate in sede di primo grado di giudizio:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a d Controparte_2 [...]
(attori sostanziali) per tutte le motivazioni di cui in narrativa e Controparte_1 conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del debitore e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. l'8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare l'irritualità, irrilevanza e comunque la nullità della documentazione in forza della quale ed hanno inteso agire in giudizio in Controparte_2 Controparte_1
pagina 2 di 17 quanto il contratto di finanziamento non è stato prodotto in giudizio, non è stato prodotto in originale e, pertanto, non è riconducibile al sig. , e per l'effetto revocare e/o annullare e/o CP_4 dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento originariamente stipulato con TI AN S.p.A. (non prodotto in originale) per indeterminatezza dell'oggetto e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il CP_4
8.04.2021;
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il CP_4
8.04.2021 per indeterminata quantificazione del quantum debeatur in mancanza di produzione di idonea documentazione probatoria e per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto in originale, gli estratti conto certificati ed i piani di ammortamento firmati dal debitore), per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a e per essa, quale Controparte_1 procuratrice, a da parte del sig. per tutte le motivazioni di Controparte_2 CP_4 cui in narrativa;
- Ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto della discrepanza tra importo risultante dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e quella effettivamente richiesta in sede monitoria e poi ingiunta, di tutti i pagamenti che risulteranno effettuati dall'odierno attore opponente ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 307/2021 emesso dal Tribunale di Lucca il 26.02.21, reso pubblico il 1.03.21 e notificato al sig. il 8.04.2021; CP_4
In via istruttoria:
1. Si chiede che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo ad Controparte_1
e/o a soggetti terzi (AN FI S.p.A., TI AN S.p.A.,
[...] Controparte_2
NC PV s.r.l. ed ogni altro soggetto che possa essere in possesso della relativa documentazione) circa i contratti di cessione dei crediti che si sono succeduti ed i documenti che comprovino l'inclusione della posizione del sig. nelle varie operazioni di cessione. Ciò in ragione del fatto che ad oggi CP_4
l'opposta non ha fornito in comunicazione alcuna prova in merito a tali circostanze, difettando così la dimostrazione della sussistenza della relativa legittimazione ad agire. Si rammenta a tal proposito che tale prova deve essere fornita con il primo atto utile (nel caso di specie con la comparsa di costituzione e risposta), circostanza che ad oggi non si è realizzata neppure in sede di memorie istruttorie. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in caso di contestazione, la parte che afferma di essere successore del creditore originario in virtù di una
pagina 3 di 17 operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB ha l'onere di dimostrare che il credito di cui si controverte sia incluso nella cessione medesima. Ragion per cui si rende necessario che venga fornita tale prova;
2. Si chiede altresì che venga disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. circa il contratto in originale, gli estratti conto completi, la prova di erogazione del credito in favore dell'opponente e la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (che TI avrebbe dovuto inviare al sig.
e che costituisce requisito di inclusione della posizione dell'opponente nelle cessioni), ad oggi CP_4 non prodotti. Tale richiesta si rende necessaria in virtù della produzione parziale e contrastante offerta in comunicazione dall'opposta, che ad oggi non ha fornito prova dell'ammontare del credito e quindi lo stesso non è né liquido, né certo, né esigibile;
3. Si chiede ammettersi CTU tecnico contabile al fine di verificare l'esatto importo del capitale eventualmente dovuto (in ragione delle discrepanze emerse dalla documentazione prodotta dall'opposta), la regolarità dei tassi di interesse applicati e la relativa previsione contrattuale (come risulterà non solo dalla produzione documentale già effettuata, ma anche a seguito di adempimento dell'ordine di esibizione da parte di e degli altri soggetti) e la puntuale Controparte_1 quantificazione dell'esatta somma eventualmente dovuta dall'opponente a seguito della rideterminazione del tasso nella misura come per legge. Tale richiesta istruttoria si rende necessaria in conseguenza dell'indeterminatezza della cifra ingiunta, sia nella sorte capitale che nella quota interessi, emersa dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta ed oggetto di contestazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 913/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/09/2022, e pubblicata in pari data il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha così deciso:
“ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso del difensore ed € 145,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. CP_4
307/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lucca in data 26.02.2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 686/2021, notificato in data 17.05.2021, con cui gli CP_ veniva ingiunto il pagamento di € 19.738,85, oltre spese di procedura in favore della società
pagina 4 di 17 ( e per essa, quale mandataria, ; credito derivante Controparte_1 Controparte_2 dal contratto di credito al consumo n. 20159576251011 stipulato da con DO CP_4
BANCA.
A fondamento dell'opposizione deduceva: - la carenza di legittimazione attiva in capo CP_4 all'opposta; - il difetto di costituzione in mora e la mancata intimazione della decadenza del beneficio del termine;
- la mancata prova del credito - la mancata produzione dell'originale del contratto;
- l'indeterminatezza delle condizioni economiche del contratto,
Costituitasi in giudizio, l'opposta (e per essa la mandataria ) Controparte_2 Controparte_1 insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI con la condanna dell'opponente al pagamento del credito portato dal decreto.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, dopo l'esito negativo della mediazione, verificata la condizione di procedibilità e concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc., disattese le istanze istruttorie e precisate le conclusioni, la causa era decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sostenendo le argomentazioni che di seguito, per comodità di esposizione, si trascrivono, per quanto ancora interessa:
“Motivi della decisione
Il contratto di cessione prodotto dall'opposta, per quanto veda quale parte anche TI, si riferisce alla cessione a AN IF di crediti non di TI, ma di NC PV SR (nel contratto
TI compare “in proprio, limitatamente ai diritti ed obblighi espressamente riferiti a
TI, e in qualità di mandataria di NC PV”, ma quale “cedente” è espressamente qualificata unicamente la seconda e del resto in nessuna parte del contratto si parla di crediti di
TI, talché è evidente che il contratto ha ad oggetto unicamente la cessione a AN IF dei crediti di NC PV).
Su tale base, sembrerebbe dunque che il contratto prodotto non si riferisca in alcun modo al rapporto per il quale è causa.
Leggendo la comparsa di costituzione e risposta, la questione in effetti si chiarisce, dato che, secondo
pagina 5 di 17 quanto allegato dall'opposta, il credito per il quale è causa è passato prima da TI a NC
PV e poi dalla seconda a AN IF.
In tale prospettiva, a fronte della contestazione dell'opponente, l'opposta avrebbe però dovuto fornire prova (oltre che della seconda, anche) della prima cessione, prova che non è stata invece fornita, non essendo stato prodotto il contratto relativo al primo passaggio (quello da TI a NC
PV).
L'opposizione va dunque accolta sulla base dell'assorbente rilievo della mancata dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo a . Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la Controparte_1 soccombenza […]”
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (già per Controparte_1 Controparte_1 essa, quale mandataria ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte Controparte_2 di Appello , (di seguito anche Appellato o solo ) proponendo gravame CP_4 CP_4 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
CP_ I. Erroneità della decisione laddove ha ritenuto che non avesse assolto all'onere di provare la propria titolarità sul credito di causa;
CP_ II. poi ripropone le eccezioni e deduzioni rimaste assorbite dall'esito del giudizio: - Sulla prova CP_ del credito da parte di;
- Sulla mancata intimazione della decadenza dal beneficio del termine;
- Sulla forma scritta del contratto;
- Sull'indeterminatezza del credito;
- Sull'omessa indicazione del
TAE; Sul quantum debeatur.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio contestando le censure CP_4 mosse dall' Appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma preliminarmente eccependo: - la nullità dell'atto di appello per errata vocatio in ius e l'inammissibilità dell'appello; - nel merito la sua infondatezza. In via subordinata, in caso di superamento delle eccezioni di cui innanzi, ha reiterato la richiesta di ordine di esibizione ex 210
c.p.c. nonché ammissione c.t.u. contabile.
pagina 6 di 17 Con provvedimento reso il 26.10.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rimesso al presidente/istruttore ogni provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio.
Con ordinanza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
3. Prima di scrutinare i motivi di gravame va esaminata l'eccepita nullità dell'atto di appello per errata vocatio in ius avanzata da . CP_4
L'eccezione è priva di pregio.
CP_ La Corte rileva che effettivamente nell'atto di appello notificato da a CP_4 quest'ultimo è stato invitato a comparire innanzi alla Corte di Appello di Catania al posto di quella di Firenze, così come manca l'indicazione corretta delle preclusioni nelle quali parte appellata potrebbe incorrere in caso di costituzione oltre i termini di rito, essendo state solo genericamente richiamate le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; nondimeno, entrambe le nullità sono state sanate con la costituzione tempestiva di parte Appellata.
Trattasi, come noto, di nullità relativa sanata dalla costituzione in giudizio dell'Appellato (art. 164
c.p.c. co.3) e, in mancanza di una sua costituzione, spetta al Giudice adito ordinare la rinnovazione dell'atto nullo.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'indicazione della comparizione innanzi alla Corte di Appello di Catania indicato nell'appello sia sostanzialmente il frutto di un refuso, di un evidente errore materiale, risultando agevolmente riconoscibile ed emendabile all'esito di una lettura globale dell'atto, come si evince già dall'intestazione dell'atto notificato.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO Sent. n. 913/2022 Trib. Lucca RG 2197/2021, pubbl. il 23/9/2022
La costituzione dell'Appellante ha sanato anche l'omesso richiamo agli artt. 434 e 345 c.p.c. né
l'appellato ha chiesto la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
pagina 7 di 17 CP_ Va respinta altresì l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione del fatto che avrebbe indicato degli elementi a supporto del proprio appello che, tuttavia, non erano stati oggetto di sentenza da parte del Tribunale di Lucca.
La Corte preliminarmente ritiene che le doglianze dell'Appellante, sono sufficientemente specifiche e consentono l'esercizio del diritto di difesa, invero puntualmente esercitato dall'APPELLATO, nonché di cogliere la portata del gravame. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”, quindi per evitare di incorrere CP_ nella rinuncia di quanto eccepito e dedotto in primo grado, correttamente ha riproposto le eccezioni e domande rimaste assorbite dalla decisione.
CP_ Passando ora all'esame dell'impugnazione , sostiene che la sentenza sarebbe viziata laddove il giudicante ha ritenuto: “la mancata dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo a
[...]
”, presupponendo che “l'opposta avrebbe però dovuto fornire prova (oltre che della CP_1 seconda, anche) della prima cessione, prova che non è stata invece fornita, non essendo stato prodotto il contratto relativo al primo passaggio (quello da TI a NC PV)”.
Secondo l'Appellante il primo Giudice, non avrebbe dato rilievo alla documentazione prodotta a CP_ tale fine da quale: - l'atto di cessione del credito di causa (doc.5 monitorio) stipulato da tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di cessione (cedente originario – TI;
cedente mediato CP_
- NC PV;
cessionaria - AN FI); l'elenco crediti ceduti (doc.6 fasc. ) comprovante l'inclusione del credito nell'operazione di cessione;
- il verbale di assemblea e conferimento di CP_ ramo d'azienda con cui AN FI aveva conferito il credito a (doc.7 fasc. ); Controparte_1
CP_
- l'elenco crediti conferiti (doc.9 II termine note 183 c.p.c. fasc. ). Documentazione volta a provare che il credito sarebbe stato effettivamente conferito a . CP_1
CP_ Aggiunge ancora che la dichiarazione di cessione della cedente TI per conto di
NC PV, prodotta in fase monitoria (doc.5 monitorio), sarebbe “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria, come confermato dalla S.C. (cfr. Cass. Civ. n. 10200 del 16/4/202,). Oltretutto, il pagina 8 di 17 CP_ credito di poteva essere provato anche in via presuntiva e nella fattispecie, il credito vantato sarebbe stato provato sia dal deposito del titolo negoziale (doc. 4 monitorio), sia perché, avendo CP_
allegato l'inadempimento del debitore, in mancanza di specifica contestazione sui pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati, sarebbe stato onere di provare di avere CP_4 adempiuto all'obbligazione assunta.
In sintesi, la decisione impugnata avrebbe quindi violato sia gli artt. 1260 c.c. e seg., che non richiedono il consenso del debitore per la cessione del credito, sia la disciplina speciale della cessione in blocco ex art. 4 della l. 130/1999.
Il motivo è fondato e va accolto.
Parte appellante deduce che la titolarità dal lato attivo del rapporto era dimostrata dai documenti prodotti nella fase monitoria e nella successiva fase istruttoria con i termini dellart.183 c.p.c..
E' pacifico che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n.
11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017). Circostanza non verificatasi nella fattispecie.
Quanto alla dimostrazione della legittimazione ad causam del cessionario secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. N.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
pagina 9 di 17 Accertamento che il Tribunale non ha svolto, per cui la sentenza deve essere riformata.
Applicando i detti principi alla fattispecie si osserva quanto segue:
- nell'atto di cessione dei crediti in blocco in atti, DO interviene sia in proprio che quale mandataria di CE SpV SR;
- quale mandataria di CE cede a AN IF (punto 1 delle premesse) tutta una serie di crediti accomunati dal fatto che essi rinvengono il proprio titolo in contratti di credito al consumo stipulati in precedenza dalla stessa DO, ciò lascia presumere che a monte vi sia stata una cessione (c.d. prima cessione) dei crediti da DO a CE PV SRL;
- i crediti, che erano di TI, oggetto della seconda cessione (da NC a AN IF), sono quelli indicati nell'allegato A;
vero che l'allegato A non è prodotto nella sua interezza ma ne è prodotto comunque uno stralcio in formato excel, che individua, per quanto interessa, il rapporto ceduto per n. 20159576251011 (corrispondente al numero del finanziamento) e nome del debitore ceduto, , in conformità alle previsioni dell'atto di cessione;
CP_4
- la cessione del credito viene notificata al debitore sia da AN FI (cessionaria del credito) sia dalla stessa DO, per conto di NC SR (doc.6 fase monitoria e doc.8 giudizio di opposizione), in tali lettere vi sono chiari riferimenti al numero identificativo del rapporto e al debitore;
la lettera proveniente da TI, ancora una volta può essere valorizzata per dimostrare anche la cessione (PRIMA CESSIONE) del credito da DO a CE: è vero che TI rende la dichiarazione quale mandataria, ma comunque rende una dichiarazione da cui risulta che il credito non era più suo ma di NC ed era stato poi ceduto a
AN IF;
- , e per essa, la mandataria, , quale conferitaria Controparte_1 Controparte_2 del ramo d'azienda di AN IF, produce in giudizio i documenti comprovanti il credito (contratto e estratto conto) che le sono stati consegnati dal cedente ai sensi dell'art.1262 c.c. (v. doc.4 e 8 fase monitoria): il possesso dei documenti comprovanti il credito è altro elemento che concorre a dimostrare sia la prima che la seconda cessione: prova che i documenti sono stati consegnati da
DO a CE e poi da quest'ultima a AN FI;
pagina 10 di 17 - il debitore ceduto non ha allegato che altri (TI, o altri cessionari) gli abbiano richiesto di pagare il debito (anche questo è un elemento che concorre a dimostrare l'attuale titolarità del credito e, in ogni caso, che se il paga a chi agisce in giudizio, paga bene). CP_4
In sintesi, tale documentazione, valutata in uno agli elementi presuntivi, (concordanti, gravi e CP_ precisi) innanzi indicati, fa ritenere che sia cessionaria di tutti i crediti ed è quindi, legittima titolare del credito vantato nei confronti di . CP_4
CP_ Accertata la titolarità attiva di , si tratta di esaminare le questioni poste dall'opponente in primo grado, rimaste assorbite e riproposte ex art.346 cpc con la comparsa di costituzione in appello.
Tali questioni sono infondate.
Quanto alla nullità del contratto per mancanza dell'originale, e quindi della forma scritta,
l'eccezione è priva di pregio.
CP_
ha prodotto il titolo negoziale (doc. 4 fasc. monitorio) che smentisce l'assunto dell'attuale
Appellato. L'atto depositato inizia da pag. 8, perché da tale pagina comincia la copia del contratto per DO, le prime sette pagine sono la copia per il cliente. Il documento è completo e prova l'accordo complessivo delle parti per il finanziamento al consumo.
L'atto risulta sottoscritto dal e dall'intermediario del credito, come da seguente CP_4 screenshot.
pagina 11 di 17 Vero che la richiesta non risulta firmata da TI, ma sul punto deve darsi continuità all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. fra le altre, Cass. civ. 14243/18; 28500-23), secondo cui “in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma
1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti”.
Nella specie, il documento depositato, sottoscritto dal cliente e dall'intermediario del credito, indica la data Finanziamento 19/01/2012, la data Prima Scadenza 20/02/2012, l'importo del
Finanziamento 15.225,00 EURO, gli interessi 5.976,60 EURO, il numero delle mensilità 84
l'importo mensile di ogni rata 252,40 EURO, il T.A.N. 09,95% l'Importo Totale Mensilità 21.201,60
EURO il T.A.E.G. 11,05%.
Del pari, sono state sottoscritte ex art. 1341 e 1342 le clausole vessatorie e per quello che interessa
è stata approvata la clausola n. 18 in ordine alla penale.
Così come risulta consegnato una copia completa della richiesta di finanziamento pagina 12 di 17 Risulta irrilevante l'eccepito deposito di una fotocopia al posto del contratto originale dal momento che l'Appellato contesta solo l'aspetto formale ma non disconosce il documento ai sensi dell'art. 2719 c.c. e dei requisiti specifici stabiliti dalla giurisprudenza. (cfr. Cass. 37290/2022) non rilevando un vizio dell'atto da cui poter desumere la non genuinità dello stesso, non essendo sufficiente delle generiche asserzioni.
Non è contestata poi specificamente la successiva erogazione del credito in coerenza del predetto contratto e il rimborso parziale del finanziamento come estratto conto prodotto in giudizio. Il rapporto e relativo credito è stato inserito nelle cessioni in blocco di cui sopra.
Pertanto, deve ritenersi, alla stregua degli elementi sopra indicati, che la volontà di TI di stipulare il contratto risulta chiara non solo dal fatto che è stata proprio lei a predisporre il modulo di proposta (richiesta) di finanziamento su propria carta intestata, ma ne ha dato anche esecuzione, come pure ne ha dato parziale esecuzione l'opponente, pagando alcune rate (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 8 monitorio). La stessa DO ha poi ceduto il credito nascente dal contratto de quo.
Quanto alla nullità per indeterminatezza del contratto sostiene che il TAN indicato dalla CP_4 mutuante non corrisponde al vero tasso convenuto nel corpo del contratto…ricadendo pertanto nella sanzione prevista per non aver convenuto in forma scritta un tasso ultralegale”, tuttavia dalla semplice lettura del contratto emerge il TAN indicato dalla TI nel contatto è pari al
9,95%, né come era suo onere ha provato quale sarebbe stato il vero tasso convenuto CP_4 difforme da quello ricavabile dal contratto prodotto in atti.
Ulteriormente, a detta, di ci sarebbe stato “ la lesione della CICR del 9.02.2000 (la quale CP_4 all'art. 6 prevede l'obbligo dell'indicazione del Tasso Annuo Effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione con clausola approvata per iscritto) atteso che nei contratti di finanziamento de quo non risulta alcuna clausola approvata per iscritto che attenga alla capitalizzazione degli interessi ed al Tasso Annuo Effettivo”.
La Corte ritiene che la mancata indicazione del TAE non comporta nullità delle pattuizioni in quanto non era necessario indicarlo, avendo sottoscritto un contratto ad CP_4
pagina 13 di 17 ammortamento preordinato, per cui fin dalla stipula del contratto è venuto a conoscenza del complessivo costo dell'operazione con l'indicazione del TAEG e l'effettivo ammontare degli interessi tramite il TAN pattuito.
Quanto all'eccepito anatocismo oltre alla genericità di quanto dedotto da che di per sè CP_4 fa ritenere l'assunto infondato, nella fattispecie siamo di fronte ad un finanziamento con ammortamento a rate costanti per cui questa Corte anche in precedenti decisioni – con riferimento a mutui con ammortamento a rata costante – ha già avuto modo di considerare che proprio in virtù della struttura stessa dell'operazione di finanziamento, e dei reciproci obblighi pattuiti, il calcolo degli interessi è sempre e inevitabilmente effettuato sul debito residuo per capitale, che rimane da restituire al finanziatore, mentre l'interesse non viene capitalizzato, cioè non è mai produttivo di altro interesse, quali che siano la durata complessiva del piano di ammortamento e la cadenza periodica dei relativi pagamenti. Quindi il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Ne consegue che l'omessa indicazione del TAE non assume rilievo.
Al di là delle varie interpretazioni e delle plurime operazioni di calcolo basate sugli studi di matematica finanziaria, ciò che unicamente conta è il rispetto del parametro normativo stabilito dall'art. 1283 c.c., ai sensi del quale è vietato il fenomeno di incorporamento di interessi scaduti al capitale che li ha generati, in modo da evitare che essi costituiscano la base di calcolo produttiva di ulteriori interessi per il futuro. La previsione, come nella fattispecie, di un piano di rimborso con rata costante, invece, prevede strutturalmente il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo in quanto alla scadenza della rata gli interessi fino a quel momento maturati sono liquidati e pagati, essendo una parte della medesima rata, e non vengono capitalizzati (in tal senso, si veda Corte
d'Appello di Firenze n. 16 del 2024, n. 1447 del 2023 e n. 1624 del 2023, in motivazione).
Ad abundantiam, la S.C. a Sezioni Unite recentemente ha espresso il seguente principio che elimina ogni dubbio in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
pagina 14 di 17 indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. Sez. U - Sentenza
n. 15130 del 29/05/2024). Tali principi sono stati estesi di recente anche ai mutui a tasso variabile
(v. Cass. civ.7382-25).
Quanto all'erronea indicazione del quantum chiesto con il decreto ingiuntivo, CP_4 sostanzialmente ritiene che analizzando l'estratto conto (doc. 8 ) depositato nella fase monitoria CP_ da non emergerebbe l'esatto ammontare del credito, affermando che ” … in data 5.12.2013 è stato indicato come capitale a contenzioso la somma di € 12.195,37, inspiegabilmente lievitata nel medesimo giorno ad € 13.830,02, a seguito della somma dell'importo di € 1.634,65 che controparte qualifica come “rate scadute”, ma che dalla documentazione risulta invece come indennità di ritardo.
Con l'applicazione poi dell'ulteriore indennità di contenzioso, la somma complessiva ammonta ad €
14.805,62. Presumibilmente sono stati applicati al capitale di partenza delle ulteriori spese/interessi non meglio specificati nel documento prodotto e non ricavabili per via deduttiva. Nel prosieguo del documento si evince poi che in data 19.09.2016 alla somma di € 14.805,62 sono stati applicati ulteriori interessi ammontanti complessivamente ad € 4.933,23, che hanno portato alla determinazione dell'importo complessivo di € 19.738,85, poi oggetto di ingiunzione” e concludendo che non era dato sapere se la somma richiesta in sede monitoria fosse dovuta a titolo di capitale, se fossero ricompresi gli interessi dovuti, che tipo di interessi fossero stati eventualmente applicati e se fossero state aggiunte altre eventuali spese di cui non era nota l'origine. Pertanto, il CP_ credito vantato da non sarebbe né certo, né liquido, né esigibile.
CP_
ha controdedotto “Si noterà infatti che al saldo di € 12.195,37 è stata aggiunta la sopraindicata somma di € 1.634,65 corrispondente alle rate scadute e non pagate riportate nell'e/c. Al capitale di
€ 13.830,02 così ricavato è stata addizionata l'indennità di contenzioso espressamente prevista in contratto per un totale di € 14.805,62, a cui poi sono stati sommati gli interessi moratori per €
4.933,23.
In mancanza di eccezioni specifiche e idonea prova delle contestazioni sollevate da , la CP_4
Corte ritiene che il credito chiesto sia stato pienamente provato;
d'altro canto, trattandosi di pagina 15 di 17 contratto di finanziamento, era onere del debitore dimostrare di avere rimborsato le rate del finanziamento.
L'appello va accolto e la sentenza integralmente riformata.
Pertanto, in accoglimento dell'azione di pagamento proposta in via monitoria, è CP_4 condannato a pagare in favore di , nella qualità, la somma di euro Controparte_1
19.738,85, oltre gli interessi di mora come richiesti nel ricorso monitorio.
Restano assorbite le richieste istruttorie formulate dall'Appellato stante l'esito del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che CP_ vede vittoriosa ) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi nella fase di appello.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando
l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva
pagina 16 di 17 modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese). (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del
29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, e per essa, quale mandataria, , nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_4
avverso la sentenza n 913/2022, resa ex art 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Lucca il
[...]
23.9.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di , e per essa la CP_4 Controparte_1 mandataria, , la somma di euro 19.738,85, oltre interessi come Controparte_2 richiesti nel ricorso per ingiunzione;
b) Condanna a pagare a , e per essa, alla CP_4 Controparte_1 mandataria, , le spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_2
€ 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge e al rimborso del contributo unificato, e per il primo grado in € 5.698,00 (di cui euro
621,00 per la fase monitoria), per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, al rimborso delle spese vive della fase monitoria (euro 145,50), CAP ed IVA come per legge.
Firenze, camera di consiglio dell'8.7.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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