Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 703/2022 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
PROVINCIA DI PESARO E URBINO, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Beatrice Riminucci
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2022 il Dott. Parte_1
esponeva di aver ricevuto in data 13.12.2017 atto di citazione in giudizio davanti alla Corte dei conti, per danni conseguenti al crollo di un ponte sul Co fiume Cesano collegante la S.P. n. 13 ” con la n. CP_1 CP_2
pagina 1 di 13
provincia di RO e Urbino (Comune di Mondavio) da quello di Ancona
(Comune di ). CP_1
Il ricorrente otteneva l'assenso della propria amministrazione alla copertura legale secondo il Regolamento adottato dalla Provincia di RO e Urbino.
Il primo grado del giudizio si concludeva con sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno e la Corte dei conti poneva a carico dell'Amministrazione provinciale e in favore del Dott. la somma di Pt_1
euro 3.364,00 a titolo di spese legali. All'esito del giudizio l'avv. Irene Ciani
(difensore del ricorrente) chiedeva alla Provincia di RO e Urbino di provvedere alla liquidazione delle spese di lite per l'attività prestata al proprio assistito pari ad euro 10.527,55. La provincia di RO negava il rimborso completo delle spese sostenute dal ricorrente, ritenendo di non poter rimborsare importi eccedenti quanto liquidato dalla Corte dei conti con la sentenza. La Provincia procedeva quindi, sulla base della fattura n.
23/2019 dell'avv. Ciani, al rimborso di euro 4.908,48, corrispondente alla liquidazione della Corte dei conti.
La Procura generale della Corte dei Conti proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, anch'esso respinto dalla Corte dei Conti, con sentenza n. 476/2021 con il seguente dispositivo: “liquida le spese di difesa per il presente giudizio a favore degli appellati/appellanti incidentali nella misura che segue: a) 1.000,00 euro per ognuno a favore dei signori
e b) 750,00 euro per ognuno a Parte_2 Per_1 Pt_1 Parte_3
favore dei signori e e le pone a carico dell'amministrazione di CP_5 Per_2
appartenenza”.
pagina 2 di 13 L'Avv. Ciani, avendo ricevuto il gradimento da parte dell'Amministrazione, chiedeva anche in questa occasione il pagamento di euro 9.713,51 alla
Provincia di RO e Urbino per l'assistenza prestata al Dott. . La Pt_1
Provincia si determinava a corrispondere solo la somma di € 1.000,00 liquidata dal giudice contabile, rifiutando di rimborsare ulteriori spese, asserendo che all'Amministrazione è esclusa la possibilità di sostituirsi al
Giudice contabile nella valutazione delle spese legali da rimborsare al dipendente assolto.
L'istante, ritenendo infondato il rifiuto dell'Amministrazione resistente a corrispondere l'intero importo delle spese di lite sopportate, come previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 543/1996 e art. 8 del Regolamento adottato dalla Provincia di RO, con il ricorso giudiziale chiedeva la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 5.619,07 in relazione al giudizio di primo grado, oltre a euro 165,95 quale spese di vidimazione della parcella;
e di euro 8.411,82 in relazione al giudizio di appello, oltre a euro 138,00 quale spese di vidimazione della parcella. Per complessivi euro 14.334,84.
La Provincia di RO chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che in base all'art. 8 lettera b) del Regolamento adottato dalla Provincia, il rimborso accordato al dipendente faceva salvo, per quanto riguardava il giudizio contabile, quanto previsto dall'art. 31, comma 2, del d.lgs.
174/2016, in base al quale “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
pagina 3 di 13 l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”. Non era perciò possibile liquidare al difensore del dipendente somme ulteriori rispetto a quanto statuito con la sentenza a carico dell'Amministrazione di appartenenza all'esito del giudizio contabile.
La Provincia richiamava anche l'art. 10 comma 10 bis, d.l. 203/2005 (il quale prevede che le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto- legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida
l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.) e l'interpretazione della della Corte di Cassazione n. 19195/201,3 secondo la quale “se una condanna viene emessa nei confronti dell'amministrazione di appartenenza ciò significa che quest'ultima è già parte del processo quanto meno in qualità di soggetto rappresentato ex lege da un sostituto processuale (nell'accezione di cui all'art. 81 c.p.c.), che altri non è che il
Procuratore contabile.”.
La Provincia eccepiva poi che il gradimento dell'amministrazione sul nominativo del legale doveva essere preventivo alla comparsa di costituzione (ex art. 5 comma 3 Regolamento della Provincia), ciò che nella pagina 4 di 13 specie non era avvenuto;
l'amministrazione eccepiva altresì l'esistenza di un conflitto di interessi del dipendente con l'amministrazione.
La resistente infine deduceva che non vi era prova dell'effettivo esborso sopportato dal ricorrente (ex art. 9 del Regolamento della Provincia) poiché per il grado di appello l'avv. Ciani non produceva nessuna fattura quietanzata;
mentre per il primo grado di giudizio l'avvocato emetteva fattura relativa soltanto all'importo corrisposto dall'Ente al dipendente, ma non vi era fattura quietanzata pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto liquidato dall'amministrazione. La ricorrente procedeva soltanto alla vidimazione delle due parcelle in maniera del tutto superflua ed irrilevante in quanto non richiesto dal Regolamento ai fini del rimborso. La resistente riteneva il rimborso preteso superiore al limite massimo previsto dal
Regolamento della provincia.
***
1. Se il dipendente pubblico assolto in un giudizio per responsabilità amministrativo-contabile possa richiedere alla propria amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute in misura superiore a quella stabilita dal giudice contabile e, in caso di rifiuto, rivolgersi al giudice ordinario, era questione controversa.
2. Il quadro normativo che viene in rilievo in questa sede è costituito dalle seguenti disposizioni:
a) l'art. 31, comma 2, del Codice della giustizia contabile (d.l.
174/2016) richiamato dalle altre disposizioni che seguono “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa
pagina 5 di 13 grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza,
l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”;
b) l'art. 82 CCNL “L'azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto
d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o
Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso
pagina 6 di 13 avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D.Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico”;
c) infine, l'art. 8, lettera b) del Regolamento della Provincia di RO
, sussistendo le condizioni di cui al presente atto, ivi Parte_4
compresa l'assenza di conflitto di interessi, procede all'ammissione e al riconoscimento della tutela legale et, indi, al rimborso delle spese legali, in caso di: a) sentenza di assoluzione con la c.d. formula piena nonché passata in giudicato;
b) sentenza civile o contabile definitiva escludente la responsabilità del dipendente/amministratore, fatto salvo, per quanto riguarda il giudizio contabile, quanto previsto dal
D.Lgs. 174/2016”.
3. Come evidente, le disposizioni del contratto collettivo e quelle del regolamento comunale sono applicabili in relazione a tutti i tipi di giudizio, penale, civile o contabile, nei quali il dipendente può trovarsi coinvolto ma, in relazione al solo giudizio contabile, il rimborso delle spese legali è assicurato nel rispetto di quanto prevede la specifica disciplina contenuta nel codice della giustizia contabile. L'amministrazione resistente ritiene di non poter corrispondere al ricorrente per spese di lite, importi ulteriori a quelli liquidati nel giudizio contabile. Ciò sul presupposto che l'art. 31, del Codice della Giustizia contabile, imponendo alla Corte dei conti, in caso di proscioglimento del dipendente, di liquidare l'ammontare dei diritti e onorari pagina 7 di 13 spettanti alla difesa del dipendente ponendoli a carico dell'amministrazione di appartenenza, definisca il relativo rapporto giuridico, che non potrebbe essere ulteriormente regolato in altra sede.
4. La tematica non è nuova perché anche nel vigore della precedente disciplina del giudizio contabile si prevedeva, in caso di assoluzione del dipendente pubblico, che il giudice contabile liquidasse le spese di lite sostenute dal dipendente e le ponesse a carico dell'amministrazione di appartenenza.
All'epoca l'art. 3, comma 2 bis d.l. 543/1996 prevedeva che “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza. A fronte di questo chiaro disposto, dubbi interpretativi sollevava però l'art. 10bis, comma 10, del d.l. 203/2005, che, nell'interpretare autenticamente la norma suddetta e le altre che prevedevano sul piano sostanziale il diritto al rimborso, precisava che “le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,
e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste
pagina 8 di 13 di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”. Il riferimento contenuto nella norma di interpretazione autentica al dovere della Corte dei conti di liquidare l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, aveva indotto parte della giurisprudenza a ritenere che quella fosse l'unica sede nella quale poteva trovare attuazione il diritto al rimborso del pubblico dipendente.
5. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 5 dicembre 2024,
n. 31137/2024, si sono espresse in senso opposto, ritenendo che la ratio sottesa all'art. art. 3, comma 2 bis d.l. 543/1996, convertito con modificazioni nella legge 639/1996, fosse di evitare che i dipendenti pubblici potessero essere condizionati dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie nell'esercizio delle proprie funzioni. Le Sezioni Unite hanno fatto proprio l'orientamento (già espresso da Cass. n. 18046 del 06.06.2022) secondo cui, poiché il rapporto che intercorre tra dipendente e amministrazione di appartenenza, avente ad oggetto il rimborso delle spese di lite, è distinto da quello oggetto del giudizio davanti alla Corte dei conti, ai dipendenti prosciolti nel merito spetta il diritto al rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle somme versate al difensore, anche in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile.
Ciò essenzialmente sul presupposto che il Procuratore generale presso la
Corte dei conti non agisce in qualità di sostituto processuale dell'amministrazione bensì a tutela dell'interesse generale della comunità.
Di conseguenza, la regolamentazione delle spese emessa dalla Corte dei conti all'esito del giudizio contabile, si distingue dal diritto al rimborso che spetta al dipendente pubblico verso l'amministrazione di appartenenza, la cui pagina 9 di 13 cognizione spetta al giudice ordinario, in qualità di giudice del rapporto di lavoro.
6. L'art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, applicabile al caso in esame, posta l'evidente omogeneità di contenuto con la disciplina precedente, va interpretato nei termini espressi dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 31137/2024 e quindi nel senso che, nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, conclusi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna, ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute.
Tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario.
7. Acquisito il principio di diritto, debbono valutarsi le eccezioni subordinate proposte da parte resistente, che attengono alle condizioni del rimborso previste dal Regolamento.
Deve respingersi l'eccezione relativa al difetto di gradimento e al conflitto di interessi. Quanto alla prima, l'Amministrazione resistente lo ha espresso per entrambi i giudizi e la circostanza che il primo gradimento sia intervenuto dopo il deposito della comparsa di costituzione nel giudizio contabile, è fatto imputabile alla resistente, che aveva ricevuto l'istanza nei tempi necessari.
L'intervenuto gradimento consente di presumere l'assenza del conflitto e parte resistente non ha allegato valide ragioni in contrario, limitandosi ad evidenziare le deduzioni difensive depositate dal ricorrente personalmente pagina 10 di 13 (doc. 15, sub 3, fasc. ric.) in una fase anteriore al giudizio contabile, dove non è prevista l'obbligatoria assistenza del difensore. L'assenza del conflitto
è confermata dal fatto che l'amministrazione ha poi proceduto, nei limiti della condanna, al rimborso delle spese difensive per entrambi i gradi di giudizio.
L'Amministrazione resistente ha pure eccepito l'omessa produzione della fattura quietanzata per entrambi i gradi di giudizio e la superfluità della spesa di vidimazione delle due parcelle. L'art. 9 comma 2 del Regolamento prevede effettivamente che il dipendente debba presentare la “fattura quietanzata” ma solo ai fini della liquidazione del rimborso. L'adempimento perciò non rileva ai fini della sussistenza del diritto al rimborso ma solo della sua concreta esigibilità. Va disattesa l'eccezione di superfluità della spesa per la vidimazione della parcella in quanto documento finalizzato a corroborare la pretesa di rimborso. La valutazione al riguardo non può che essere formulata ex ante e, considerate le ragioni di opposizione della resistente, che si appuntano anche su quantum, la spesa non può ritenersi superflua.
Deve ora verificarsi se il rimborso richiesto (totale di euro 14.334,84 al netto di iva e cpa) rispetta il limite massimo dell'80% dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al DM 55/2014, previsto dall'art. 9, del Regolamento della provincia. Il limite, contestato da parte ricorrente, richiama implicitamente la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 55/2014 (nella formulazione anteriore al d.m. 147/2022) che consente di ridurre i valori medi fino al 50%. Esso, oltre ad avere base normativa, non contrasta con l'art. 3, comma 2bis del d.l. 543/1996, che è norma applicabile solo ai dipendenti statali.
pagina 11 di 13 Per il primo grado il compenso va determinato per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, sulla base del valore della controversia, che era di € 78.085,53 (al la Procura regionale imputava il 17% del CP_6
complessivo danno di € 459.326,67). Il compenso, in applicazione dei valori medi vigenti nel 2021 (tabella allegata al d.m. 55/2014, nella versione anteriore al d.m. 147/2022), era pari ad € 2.360,00 per la fase di studio, €
1.010,00 per la fase introduttiva, € 1.215,00 per la fase istruttoria ed
€2.630,00 per la fase decisoria e così complessivamente pari ad € 7.215,00.
Considerato il limite dell'80% previsto dal Regolamento, il rimborso a carico della Provincia non può superare la somma di € 5.772,00. Considerata la già avvenuta corresponsione di € 4.908,00 (come da fattura allegata),
l'Amministrazione resistente è tenuta al rimborso di € 3.513,56.
In merito al secondo grado di giudizio il compenso era dovuto per per le fasi di studio (€ 1.690,00), introduttiva (€ 675,00) e decisionale (€ 1.820,00), complessivamente pari ad € 4.185,00, sulla base del valore della controversia di € 36.451,92 (al Forcini la Procura regionale imputava il 17% del complessivo danno di € 214.423,07).
Dato il limite dell'80% previsto dal Regolamento, il rimborso a carico della
Provincia non può superare la somma di € 3.348,00. Considerata l'avvenuta corresponsione di € 1.000,00 (doc. 6 memoria di costituzione),
l'Amministrazione resistente è tenuta al rimborso di € 2.348,00. Spetta inoltre il rimborso delle spese per la vidimazione delle parcelle dei due gradi di giudizio, pari a € 165,95 per il primo grado ed € 138,00 per l'appello.
8. Le spese di lite del presente procedimento sono liquidate in complessivi €
4617,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Considerato che
la lite è stata definita sulla base di principi di pagina 12 di 13 diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in epoca successiva al ricorso, sono compensate per un terzo e poste per la differenza in capo alla resistente.
P.Q.M.
Condanna la Provincia al pagamento totale di € 6.165,51 (€
3.513,56+2348,00+165,95+138,00) in favore del ricorrente.
Liquida le spese di lite come in parte motiva.
RO, 16.01.2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 13 di 13