Art. 82. (Continuita' territoriale) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, ((Pescara,)) e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.
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1 gennaio 2003
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28 febbraio 2004
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29 novembre 2023
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1 gennaio 2025
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1 gennaio 2026
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- 1. attività e dei relativi redditihttps://www.finanzaefisco.com/
Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12/11/2024, n. 9046Provvedimento: Pubblicato il 12/11/2024 N. 09046/2024REG.PROV.COLL. N. 06082/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 6082 del 2023, proposto da SS IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Papi Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, in …Leggi di più...
- art. 34 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- concessione pubblica·
- continuità territoriale·
- discrezionalità amministrativa·
- compensazione spese di lite·
- azione sostitutiva·
- art. 9 d.lgs. n. 267/2000·
- inadempimento contrattuale·
- legittimazione ad agire