Articolo 82 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 81Articolo 85
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Art. 82. (Continuita' territoriale) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste, Ancona, Brindisi, ((Pescara,)) e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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