Art. 3. 1. All' articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine," sono sostituite dalle seguenti: "che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,";
b) al comma 2, le parole: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione";
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20".
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
a) al comma 1, le parole: "che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine," sono sostituite dalle seguenti: "che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,";
b) al comma 2, le parole: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione";
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20".
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.