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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 19/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1166/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VARESE sez. 5 e pubblicata il 12/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776201500003316000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090028983629503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090028983629503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.A. 1166/2025 (Ricorso per Riassunzione)
CASS. 4731/2024 (Ordinanza di Rinvio)
C.T.R. Lomb 3370/16/2017 (Sentenza Cassata)
C.T.P. VA 461/05/2016 (Sentenza Appellata)
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica, come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa ed il Giudice relatore ha esposto alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali, il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo sono il preavviso di fermo amministrativo e quello di iscrizione ipotecaria in frontespizio, emessi da Agente Di SI Varese IT OR S.P.A. nei confronti di
Ricorrente_1 notificati il 23 ottobre 2015 per debiti tributari pari a € 508.081/17, sorti tra il 2001 ed il 2006, le cui cartelle di pagamento erano state notificate, nel 2009 e 2010 alla “ Società_1 snc”. di cui Ricorrente_1 era stato socio sino al marzo 2006.
Contro tutti tali atti Ricorrente_1 ricorreva in Ctp VA eccependone nullità e/o inesistenza delle cartelle esattoriali per omessa notifica;
nullità, inesistenza e inefficacia di ogni azione esecutiva per difetto di titolo e violazione di legge. Contestava, inoltre, il metodo di calcolo degli interessi ed eccepiva la prescrizione per le cartelle indicate nella lettera b) relative a tasse automobilistiche dal 2001 al 2003.
Resisteva Agente di SI, adiectus solutionis causa, sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva e omessa integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Si trattava di cartelle i cui ruoli erano intestati alla società Società_1 snc, di cui il ricorrente era stato socio sino al marzo del 2006. La società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 27 dicembre 2011. Pertanto secondo l'Agente di SI sussisteva la responsabilità solidale del socio. Riteneva inoltre l'insussistenza delle opposizioni a seguito di rateizzazione ex art. 19
dPR 602/73 ove la cartella n. 117200900058073322503 è stata onorata con pagamenti parziali. Essendo le notifiche comunque regolari, chiedeva il rigetto del ricorso. L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 le Corte di Cassazione SSUU, ha affermato che: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. Nel caso di specie, a fronte della cancellazione della società Società_1 snc, di cui il ricorrente era stato socio sino al marzo 2006, l'Agente della riscossione ha promosso l'azione di responsabilità codificata nell'art.2495, co.2 c.c., invece di quella prevista dall'art.36 del DPR n.602/73 per tutelare il proprio credito fino ad allora
"inadempiuto". L'azione dettata dall'art.36 del DPR n.602/73, diversamente da quella "generale" è circoscritta all'imposta sul reddito prodotto dalle persone giuridiche. Lo sancisce l'art. 19 del D.Lgs. n.46, che è stato applicato univocamente dalla Corte di Cassazione nel senso di limitarne i contorni "ai crediti per imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società".
È, quindi, l'Agenzia delle Entrate non può servirsi di quest'azione "speciale" per recuperare i crediti diversi dalle imposte sul reddito societario: l'art.36 cit. è inutilizzabile per riscuotere - tra l'altro - l'Iva, l'Irap, le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi. Pertanto, IT OR ha agito - al pari di qualsiasi creditore — con l'azione generale prevista dall'art.2495, co.2 c.c., il quale dispone: "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi". La ratio di questa norma risiede nell'esigenza di impedire che l'azienda debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto di credito. Il Legislatore, quindi, ha disciplinato distintamente la responsabilità dei soci rispetto a quella dei rappresentanti della società dissolta. Nel caso in esame, il ricorrente faceva parte della compagine sociale sino al marzo 2006. La società
Ricorrente_1 snc è stata cancellata dal Registro dalle imprese il 27 dicembre 2011. Sul punto deve ritenersi che l'azione "generale" contro i soci è limitata (oggettivamente) alle somme percepite in esito alla liquidazione e la responsabilità, di costoro è concepita "in termini successori": i soci subentrano — con legame di solidarietà ex art.1294 c.c. — nei rapporti debitori della società cancellata che non sono stati definiti nella fase di liquidazione e possiedono il diritto di opporre all'agente i limiti di responsabilità. In proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: "il socio a differenza dell'erede non
è un successore universale della società. Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società". Secondo l'interpretazione resa dalle SS.UU. della Cassazione, anche con riferimento alle società di persone produce effetti anche nei confronti dell'Erario.
L'Amministrazione finanziaria non può più emettere nuovi atti di accertamento e relativi ruoli a carico del soggetto oramai estinto. In termini operativi, l'Amministrazione finanziaria, preso atto dell'impossibilità di agire contro l'estinta società, potrà preventivamente verificare la sussistenza delle responsabilità in capo agli ex liquidatori ai sensi dell'art. 2489 cc., e in capo ai soci ai sensi dell'art. 2495 c.c., quindi dovrà emettere un avviso di accertamento intestato direttamente all'ex liquidatore o agli ex soci. Laddove la cancellazione sia stata operata dopo la notifica dell'atto impositivo, anche la riscossione non potrà più farsi nei confronti della società (ormai estinta), ma il ruolo e la cartella di pagamento dovranno essere intestati soltanto a soci cessati o ex liquidatori, sempre che, ovviamente, sia provata la loro responsabilità: in altre parole che i primi abbiamo percepito degli acconti sulla liquidazione e in sede di riparto finale, e che i secondi siano stati inadempienti nei loro doveri. Pertanto, ritenuta assorbente ogni altra questione, non essendovi prova di notifica di atti e/o cartelle nei confronti del ricorrente, il ricorso va accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell'IT OR spa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 750.00”. Contro questa sentenza,
L'Agente di riscossione IT ha interposto tempestivo appello, evidenziando come, all'interno della società in nome collettivo, il socio rivesta ex se la qualifica di amministratore e risponda solidalmente ed illimitatamente con la società dei debiti contratti all'epoca in cui rientrava nella compagine sociale.
Segnala che la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta presso la sede della società ancora attiva.
Insisteva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Ricorrente_1 si è costituito per resistere all'appello di controparte ribadendo le proprie ragioni e la legittimità della sentenza di primo grado, della quale chiede la conferma. Replica analiticamente a tutti i motivi di appello formalizzati dall' Agente di riscossione e ripropone le proprie censure come già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il giudice del gravame riforma l'impugnata sentenza ritenendo e considerando che: “Contrariamente a quanto assunto dal contribuente e dal giudice di primo grado, non vi è obbligo per l'amministrazione procedente di notificare la cartella di pagamento anche nei confronti del socio/amministratore della s.n.c., considerato che le stesse sono state regolarmente notificate alla società quando la stessa era ancora attiva. Né paiono fondate le argomentazioni difensive in ordine alla mancata notifica delle cartelle alla società o al difetto dì prova rispetto alla regolare notifica, fatto salvo il richiamo alle cartelle notificate dopo che il contribuente aveva cessato dalla carica sociale: si tratta delle cartelle n. 11720100004584755503 e nr. 11720100009731190503. Le ulteriori doglianze, riproposte nella predetta memoria, riguardano le cartelle di pagamento, nello specifico i crediti erariali vantati per mezzo dì esse, e dunque avrebbero dovuto essere fatte valere per mezzo della impugnazione delle cartelle, non certo con la richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di atti di esecuzione coattiva. Attesa la natura della controversia le spese vanno compensate.
PQM
La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio limitatamente ai debiti erariali maturati anteriormente all'esercizio 2006, per l'effetto conferma i provvedimenti di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca fatta salva la corrispondente riduzione del debito erariale. Spese compensate”.
Contro questa sentenza d'appello Ricorrente_1 ricorreva in Cassazione con otto motivi di impugnazione: 1) la motivazione apparente della sentenza;
2) la violazione degli artt. 2495 e 2312 cod. civ., oltre che 12, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che le cartelle di pagamento devono essere notificate ai soci delle società di persone estinte;
3) la violazione degli artt. 1292 e 1306 cod.civ., oltre che
6 e 10 dello Statuto del contribuente e 24 della Costituzione, che esigono la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti del socio receduto;
4) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, cioè, circa la contestazione svolta in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento alla società, non corrispondenti con quelle indicate nei preavvisi di ipoteca e fermo;
5) la violazione degli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che degli artt. 2290, 2091, 2293, 2304 e 2808 cod.civ., atteso che, comunque, le iscrizioni ipotecarie e i preavvisi di fermo, quali atti cautelari, esigono una previa notifica ai soci;
6) la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciare sulle eccezioni di nullità che involgevano la quantificazione degli interessi e l'aggio di riscossione, sull'eccezione di prescrizione di una cartella relativa a tassa automobilistica, sul difetto di titolarità in proprietà dell'autovettura oggetto di fermo amministrativo;
7) la violazione dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, atteso che il socio, a fronte di atto notificato alla società, aveva titolo per contestare nel merito l'atto impositivo o, ad ogni modo, gli atti presupposti a lui non notificati;
8) la violazione degli artt.
10, 24, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, visto che la cartella di pagamento può essere notificata al solo debitore indicato nel ruolo, mentre in questo caso si è proceduto alla notifica alla società, pur essendo nel ruolo indicato il socio quale debitore. Per economia di scrittura si riporta lo schema riassuntivo dei dati salienti della controversia, redatto dal Contribuente nel proprio ricorso in cassazione.
Resisteva con proprio controricorso ex art. 370 cpc. A.d.E.R. (già Agente di riscossione IT), chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, confermando la sentenza impugnata. La Suprema Corte, accolti il terzo ed il settimo motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassume Ricorrente_1, riproponendo quanto già dedotto nelle precedenti fasi del giudizio e valorizzando le motivazioni della sentenza di prime cure alla luce dei principi di diritto consegnati dalla Suprema Corte. In particolare, precisa di aver “appreso dell'esistenza di posizioni debitore a suo carico quale socio illimitatamente responsabile della Società_1 s.n.c. per le annualità 2001 — 2003 e 2005 -- solo in data 23.10.2015, quando ha ricevuto la notifica dei preavvisi impugnati e quindi dopo circa dieci anni dal recesso dalla società; cinque/sei anni dalla presunta notifica delle cartelle esattoriali alla società [22.04.2009 - 29.09.2009 — 15,04.2010 e 31,05.2010] e quattro anni dalla chiusura della società ad opera dei nuovi soci Nominativo_1 e Nominativo_2 [27,12.20111. Una diversa interpretazione giuridica violerebbe, infatti, a parere di dette sentenze - non solo la disciplina dettata in materia di obbligazioni solidali ma anche e soprattutto la tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente garantito sia dall'art. 24 della Costituzione, che dalle norme di cui agli arti. 6 e 10 L.
212/2000 (statuto contribuente), le quali -proprio a garanzia di tale diritto- statuiscono che l'Amministrazione Finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che il rapporto tra detti soggetti deve sempre essere improntato al principio di collaborazione e buona fede. L'effettiva tempestiva conoscenza rileva anche sotto lo stretto profilo del quantum, se si considera che il contribuente coobbligato rischia di essere esposto — a sua insaputa — all'aumento esponenziale di interessi ed aggi, in virtù di un titolo a lui non notificato. Nell'ipotesi in cui il socio illimitatamente responsabile sia receduto prima della notifica degli atti impositivi (avviso di accertamento e/o cartella esattoriale), pertanto, appare evidente che, a garanzia del suo legittimo diritto di difesa, gli debbano necessariamente essere notificati preliminarmente anche detti atti, cosicche lo stesso
— oramai uscito dalla compagine sociale - possa avere piena contezza delle pretese avanzate dall'Amministrazione Finanziaria. Ciò a maggior ragione nel caso in cui successivamente la società abbia, altresi, cessato di esistere, rendendo in tal modo praticamente impossibile all'ex socio coobbligato l'accesso alla contabilità della società.” … “la Corte Suprema nell'accogliere il motivo numero 7 ha espressamente dettato il principio che se l'avviso di accertamento non è stato notificato al socio receduto prima della notifica, le successive cartelle di pagamento non si devono limitare a richiamare l'atto impositivo ma devono contenere una motivazione dettagliata circa la pretesa tributaria. Controparte non ha nemmeno prodotto le cartelle sottostanti la pretesa che, per esperienza difensiva, riportano il solo rimando all'atto impositivo pertanto, anche volendo, nessuna ulteriore difesa avrebbe potuto illustrare il ricorrente per difetto di motivazione delle cartelle di pagamento”.
Così conclude: “in via principale e nel merito:
Ø In riforma della sentenza 3370/2017 rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate SI e dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
Ø Dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata nella vigenza della sentenza cassata con documento di comunicazione di iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251
Ø In riforma della sentenza 3370/2017 rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate SI e dichiarare illegittima la pretesa di tasse automobilistiche portate dalla cartella 11720090028983629503 per intervenuta prescrizione.
Vinte le spese dei giudizi di merito.
Vinte le spese del giudizio di legittimità. Vinte le spese del giudizio di riassunzione, da distrarsi in favore della scrivente difesa antistataria.
Si chiede pronunciarsi l'ordine di cancellare l'iscrizione ipotecaria con spese a carico dell'Agenzia delle
Entrate SI >>.
Con successiva memoria illustrativa, Ricorrente_1 produce “le seguenti fatture relative ai precedenti giudizi (doc. 5 in prosecuzione numerica) pagate dal sig. Ricorrente_1 per i giudizi di merito e cassazione: - Primo grado Le fatture non sono state fornite dal precedente difensore. Da parametri forensi (2014/2018) per il primo grado di giudizio, esclusa fase cautelare, i compensi ammontano a
€ 11.065 oltre oneri e accessori. - Appello Fatt. 116/2017 € 2.000,00 - Fatt. 225/2017 € 2.061,38 Tot.
€ 4.061,38 - Cassazione Fatt. 11/2018 € 2.500,00 - Fatt. 33/2018 € 5.791,46 - Fatt. 64/2018 € 200,00 -
Fatt. 96/2018 € 1.487,05 - Fatt. 159/2024 € 1.000,00 - Fatt. 1/2025 1.000,00 - Fatt. 37/2025 € 1.000 - Tot.
€ 12.978,51”. Si producono inoltre Doc. 6 – integrazione contributo unificato tributario”.
Si costituisce l'Agente di riscossione IT secondo cui “l'annullamento dovrà colpire esclusivamente l'iniziale provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo (salvo quanto si dirà a proposito della mancata iscrizione di quest'ultimo). Non potranno certo essere annullate le cartelle sia perché tale domanda non è presente nel ricorso introduttivo (né in altri atti del giudizio) sia perché le stesse valgono per altri condebitori e, quanto ad alcuni aspetti che si vedranno subito, anche nei confronti dello stesso ricorrente in riassunzione.”
“Si specifica per altro che AdER ovviamente non poteva sapere le vicende societarie né era tenuta ad alcun controllo, ma semplicemente ha notificato ai soggetti presenti nel ruolo trasmesso dall'Ente
Impositore, senza possibilità di imputare alcuna responsabilità all'odierna deducente”… “Sulle spese visto quanto sopra, è pacifico che le spese non possono certo essere poste a carico dell'odierna deducente, visto che 1) le cartelle non sono e non possono essere annullate;
2) non vi è la prova dell'iscrizione del fermo 3) controparte non ha impugnato l'intimazione ad adempiere e la successiva nuova iscrizione ipotecaria che gli era ben nota”…”CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia di secondo grado voglia: Adottare i provvedimenti di giustizia in merito alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1177620153316000, tenuto conto del decisum della Corte di Cassazione.
Dichiarare cessata la materia del contendere e/o il non luogo a provvedere per quanto concerne il preavviso di fermo amministrativo n. 11780201500001586000 o, in subordine, adottare i provvedimenti di giustizia anche per tale provvedimento. Per il resto dichiarare inammissibile e/o respingere le ulteriori domande contenute nel ricorso in riassunzione perché inammissibili e/o infondate per tutti i motivi suesposti ed in particolare per la mancata impugnazione dei successivi provvedimenti citati nello stesso ricorso in riassunzione e non impugnati, dando atto che le cartelle relative all'annualità 2005 (e precedenti) devono ritenersi definitive e non annullate Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quello di rinvio è un giudizio "chiuso" (c.d. prosecutorio), dovendo il giudice territoriale ad quem (foro commissorio rescissorio) limitarsi a completare il sillogismo giudiziale, applicando la "regula juris" enunciata in sede rescindente dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. al materiale di cognizione precedentemente acquisito;
deve, cioè, fare applicazione del principio di diritto consegnatogli dalla Suprema Corte perchè “la valutazione degli elementi probatori attiene alla sfera di competenza del Giudice di merito, il quale deve valutare facendo uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di libero convincimento.” (Cass. ord. 923/2016). Secondo il disposto dell'art.63, c.4, d. lgs.546/1992, “le parti conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento", a meno che trattasi di jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle trascorse fasi territoriali. Limitando ex art. 132, c.2, n°4) c.p.c., la trattazione alle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, preliminarmente il Collegio respinge in via rescissoria l'appello dell'ufficio, confermando conseguentemente l'impugnata sentenza come di seguito qui indicato, in applicazione dei motivi e rilievi oggetto di cassazione.
Sulla legittimazione processuale del contribuente ricorrente va premesso quanto segue. La contestazione della pretesa tributaria, esercitata impugnando un atto della riscossione, può essere anche rivolta direttamente all'ente impositore creditore, nel qual caso, l'agente della riscossione resta vincolato alla decisione di quel giudizio -pur non essendone parte- nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se il ricorso è proposto nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore creditore ai fini di un suo possibile intervento volontario, in quanto non ricorrono motivi di litisconsorzio necessario, le cui ipotesi devono essere «espressamente contemplate dalla legge». Sicché -in questi termini- l'eventuale erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda del contribuente (Cass. n. 97/2015). Quindi, qualora le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardino l'imposizione tributaria e non la relativa riscossione, non vi è alcuna conseguenza processuale atteso che ricade sull'agente della riscossione l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
(Cass. ordinanza n. 8808 del 30-03-2021). In altri termini, la chiamata in causa prevista dall'art. 39, D.
LGS. 112/1999 (c.d. litis denuntiatio) non ha natura processuale, bensì sostanziale (ai fini di un possibile intervento volontario) per cui può essere formulata con qualunque modalità (raccomandata a.r., notifica tramite ufficiale giudiziario, etc.) idonea a portare a conoscenza dell'ente impositore l'esistenza della lite.
A tal fine, l'agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice), perché
l'art. 269, terzo comma, c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. (ex plurimis: Cass. 3855/2023 Cass. 16685/2019; Cass. 3238/2020; Cass. 3955/ 2020; Cass.
26092/2020; Cass. 7937/2021; Cass. 11607/2021; Cass. 12512/2021).
Nel merito, risulta agli atti che Ricorrente_1 ha appreso dell'esistenza di posizioni debitore a suo carico per le annualità 2001 2003 e 2005, quale socio illimitatamente responsabile della Società_1 s.n.c., solo in data 23.10.2015, con la notifica dei preavvisi impugnati, dopo circa dieci anni dal recesso dalla società (e cinque/sei anni dalla asserita notifica delle cartelle esattoriali alla
Società_1 s.n.c. (22/04/2009, 29/09/2009, 15/04/2010 e 31/05/2010) e quattro anni dalla relativa chiusura su iniziativa dei successivi nuovi soci Nominativo_1 e Nominativo_2. Egli, quindi, ha ceduto le proprie quote sociali nell'anno 2006, senza avere ricevuto notifica di atti riscossivi prodromici essendo il preavviso di iscrizione ipotecaria in oggetto il primo atto notificatogli. Pertanto, la pretesa tributaria nei confronti del ricorrente è infondata ed illegittima la conseguente iscrizione ipotecaria.
Inoltre, la Corte Suprema nell'accogliere il motivo numero 7 ha espressamente dettato il principio che se l'avviso di accertamento non è stato notificato al socio receduto prima della notifica, le successive cartelle di pagamento non si devono limitare a richiamare l'atto impositivo ma devono contenere una motivazione dettagliata circa la pretesa tributaria. Controparte non ha prodotto neppure le cartelle sottostanti la pretesa che, notoriamente, riportano il solo rimando all'atto impositivo;
pertanto, nessuna ulteriore difesa avrebbe potuto illustrare il ricorrente per difetto di motivazione delle cartelle di pagamento.
Conseguentemente, all'esito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4731/2024, che ha cassato la sentenza di appello n. 3370/2017 depositata dalla Sez. 16 della già Commissione Tributaria
Regionale Milano ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, va integralmente rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SI (già IT Servizi SI Spa) con conferma della sentenza di primo grado.
Victus victori in expensis condemnatus est sia per questo grado rescissorio del giudizio d'appello, sia per il giudizio d'appello rescisso, sia per il giudizio rescindente di legittimità della Suprema Corte di cassazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^, in composizione collegiale, tenuto conto dell'art. 63, c.4, d.lgs. 546/1992;
respinge l'appello dell'Ente fiscale;
dichiara devolutivamente illegittimi nei confronti di Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione e l'iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251 nonchè la pretesa di tasse automobilistiche di cui alla cartella n.11720090028983629503 per intervenuta prescrizione;
conferma nel resto la sentenza n. 461/05/2016 della C.T.P. di Varese, depositata il 18/9/2018;
ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di Ricorrente_1, con ristoro del già pagato ed ogni ulteriore spesa messa a carico dell'Agenzia delle Entrate SI.
NA
altresì, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Agenzia delle Entrate SI (già
IT Servizi SI Spa), appellante soccombente, al pagamento a controparte privata delle spese di lite così liquidate ex art. 15, c.
2-ter, d.lgs. 546/92: per il secondo grado € 14.664/00; per il grado di legittimità € 11.482/50 ed, infine, per il giudizio di riassunzione € 14.664/00, complessivamente pari a
€ 40.810/50; aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4% c.p. ed I.V.A. come per legge;
con ripetizione di tutto quanto già pagato frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68, c.1, d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero giudizio, con gli interessi di legge ex art. 68, c.2, stesso decreto;
nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) e del C.U.C. (Contributo unificato civile) nella misura di quanto effettivamente già pagato da parte privata vittoriosa per ciascuno degli atti defensionali presentati in tutti i gradi di questo giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate. Le spese del giudizio di riassunzione (€ 14.664/00, aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4% c.p. ed I.V.A. come per legge) sono distratte in favore della difesa dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ente fiscale;
dichiara devolutivamente illegittimi nei confronti di Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione e l'iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251 nonchè la pretesa di tasse automobilistiche di cui alla cartella n.11720090028983629503 per intervenuta prescrizione;
conferma nel resto la sentenza n. 461/05/2016 della C.T.P. di Varese, depositata il 18/9/2018;
ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di Ricorrente_1, con ristoro del già pagato ed ogni ulteriore spesa messa a carico dell'Agenzia delle Entrate SI.
NA
Agenzia delle Entrate SI (già IT Servizi SI Spa), appellante soccombente, al pagamento a controparte privata delle spese di lite così liquidate ex art. 15, c.
2-ter, d.lgs. 546/92: per il secondo grado € 14.664/00; per il grado di legittimità € 11.482/50 ed, infine, per il giudizio di riassunzione
€ 14.664/00, complessivamente pari a € 40.810/50; aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4%
c.p. ed I.V.A. come per legge;
con ripetizione di tutto quanto già pagato frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68, c.1, d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero giudizio, con gli interessi di legge ex art. 68, c.2, stesso decreto;
nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) e del C.U.C. (Contributo unificato civile) nella misura di quanto effettivamente già pagato da parte privata vittoriosa per ciascuno degli atti defensionali presentati in tutti i gradi di questo giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate. Le spese del giudizio di riassunzione sono distratte in favore della difesa dichiaratasi antistataria.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1166/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VARESE sez. 5 e pubblicata il 12/07/2016
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11776201500003316000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090028983629503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720090028983629503 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.A. 1166/2025 (Ricorso per Riassunzione)
CASS. 4731/2024 (Ordinanza di Rinvio)
C.T.R. Lomb 3370/16/2017 (Sentenza Cassata)
C.T.P. VA 461/05/2016 (Sentenza Appellata)
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si dà atto della discussione in pubblica udienza, con seduta collegiale telematica, come da processo verbale. Dopo che il Segretario ha chiamato la causa ed il Giudice relatore ha esposto alla Corte i fatti e le questioni della controversia, come riportati nei contrapposti atti defensionali, il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione in contraddittorio. Per la concisa esposizione dello svolgimento del processo si rinvia agli atti defensionali delle parti, alla documentazione versata nel fascicolo di causa e al verbale della seduta, acquisiti al fascicolo d'ufficio. Per facilità di lettura, ove ritenuto utile ai fini della chiarezza espositiva, è stato qui contemperato il canone della concisa esposizione con quello dell'autosufficienza della sentenza, riportando stralci testuali essenziali di quanto, versato in atti, sia stato ritenuto rilevante ai fini della decisione concretamente adottata.
Oggetto del processo sono il preavviso di fermo amministrativo e quello di iscrizione ipotecaria in frontespizio, emessi da Agente Di SI Varese IT OR S.P.A. nei confronti di
Ricorrente_1 notificati il 23 ottobre 2015 per debiti tributari pari a € 508.081/17, sorti tra il 2001 ed il 2006, le cui cartelle di pagamento erano state notificate, nel 2009 e 2010 alla “ Società_1 snc”. di cui Ricorrente_1 era stato socio sino al marzo 2006.
Contro tutti tali atti Ricorrente_1 ricorreva in Ctp VA eccependone nullità e/o inesistenza delle cartelle esattoriali per omessa notifica;
nullità, inesistenza e inefficacia di ogni azione esecutiva per difetto di titolo e violazione di legge. Contestava, inoltre, il metodo di calcolo degli interessi ed eccepiva la prescrizione per le cartelle indicate nella lettera b) relative a tasse automobilistiche dal 2001 al 2003.
Resisteva Agente di SI, adiectus solutionis causa, sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva e omessa integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Si trattava di cartelle i cui ruoli erano intestati alla società Società_1 snc, di cui il ricorrente era stato socio sino al marzo del 2006. La società era stata cancellata dal Registro delle imprese il 27 dicembre 2011. Pertanto secondo l'Agente di SI sussisteva la responsabilità solidale del socio. Riteneva inoltre l'insussistenza delle opposizioni a seguito di rateizzazione ex art. 19
dPR 602/73 ove la cartella n. 117200900058073322503 è stata onorata con pagamenti parziali. Essendo le notifiche comunque regolari, chiedeva il rigetto del ricorso. L'impugnata sentenza di prime cure considera e ritiene che: “con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 le Corte di Cassazione SSUU, ha affermato che: “Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”. Nel caso di specie, a fronte della cancellazione della società Società_1 snc, di cui il ricorrente era stato socio sino al marzo 2006, l'Agente della riscossione ha promosso l'azione di responsabilità codificata nell'art.2495, co.2 c.c., invece di quella prevista dall'art.36 del DPR n.602/73 per tutelare il proprio credito fino ad allora
"inadempiuto". L'azione dettata dall'art.36 del DPR n.602/73, diversamente da quella "generale" è circoscritta all'imposta sul reddito prodotto dalle persone giuridiche. Lo sancisce l'art. 19 del D.Lgs. n.46, che è stato applicato univocamente dalla Corte di Cassazione nel senso di limitarne i contorni "ai crediti per imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società".
È, quindi, l'Agenzia delle Entrate non può servirsi di quest'azione "speciale" per recuperare i crediti diversi dalle imposte sul reddito societario: l'art.36 cit. è inutilizzabile per riscuotere - tra l'altro - l'Iva, l'Irap, le sanzioni amministrative pecuniarie e gli interessi. Pertanto, IT OR ha agito - al pari di qualsiasi creditore — con l'azione generale prevista dall'art.2495, co.2 c.c., il quale dispone: "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi". La ratio di questa norma risiede nell'esigenza di impedire che l'azienda debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto di credito. Il Legislatore, quindi, ha disciplinato distintamente la responsabilità dei soci rispetto a quella dei rappresentanti della società dissolta. Nel caso in esame, il ricorrente faceva parte della compagine sociale sino al marzo 2006. La società
Ricorrente_1 snc è stata cancellata dal Registro dalle imprese il 27 dicembre 2011. Sul punto deve ritenersi che l'azione "generale" contro i soci è limitata (oggettivamente) alle somme percepite in esito alla liquidazione e la responsabilità, di costoro è concepita "in termini successori": i soci subentrano — con legame di solidarietà ex art.1294 c.c. — nei rapporti debitori della società cancellata che non sono stati definiti nella fase di liquidazione e possiedono il diritto di opporre all'agente i limiti di responsabilità. In proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che: "il socio a differenza dell'erede non
è un successore universale della società. Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società". Secondo l'interpretazione resa dalle SS.UU. della Cassazione, anche con riferimento alle società di persone produce effetti anche nei confronti dell'Erario.
L'Amministrazione finanziaria non può più emettere nuovi atti di accertamento e relativi ruoli a carico del soggetto oramai estinto. In termini operativi, l'Amministrazione finanziaria, preso atto dell'impossibilità di agire contro l'estinta società, potrà preventivamente verificare la sussistenza delle responsabilità in capo agli ex liquidatori ai sensi dell'art. 2489 cc., e in capo ai soci ai sensi dell'art. 2495 c.c., quindi dovrà emettere un avviso di accertamento intestato direttamente all'ex liquidatore o agli ex soci. Laddove la cancellazione sia stata operata dopo la notifica dell'atto impositivo, anche la riscossione non potrà più farsi nei confronti della società (ormai estinta), ma il ruolo e la cartella di pagamento dovranno essere intestati soltanto a soci cessati o ex liquidatori, sempre che, ovviamente, sia provata la loro responsabilità: in altre parole che i primi abbiamo percepito degli acconti sulla liquidazione e in sede di riparto finale, e che i secondi siano stati inadempienti nei loro doveri. Pertanto, ritenuta assorbente ogni altra questione, non essendovi prova di notifica di atti e/o cartelle nei confronti del ricorrente, il ricorso va accolto. Alla soccombenza segue la condanna dell'IT OR spa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 750.00”. Contro questa sentenza,
L'Agente di riscossione IT ha interposto tempestivo appello, evidenziando come, all'interno della società in nome collettivo, il socio rivesta ex se la qualifica di amministratore e risponda solidalmente ed illimitatamente con la società dei debiti contratti all'epoca in cui rientrava nella compagine sociale.
Segnala che la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta presso la sede della società ancora attiva.
Insisteva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Ricorrente_1 si è costituito per resistere all'appello di controparte ribadendo le proprie ragioni e la legittimità della sentenza di primo grado, della quale chiede la conferma. Replica analiticamente a tutti i motivi di appello formalizzati dall' Agente di riscossione e ripropone le proprie censure come già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Il giudice del gravame riforma l'impugnata sentenza ritenendo e considerando che: “Contrariamente a quanto assunto dal contribuente e dal giudice di primo grado, non vi è obbligo per l'amministrazione procedente di notificare la cartella di pagamento anche nei confronti del socio/amministratore della s.n.c., considerato che le stesse sono state regolarmente notificate alla società quando la stessa era ancora attiva. Né paiono fondate le argomentazioni difensive in ordine alla mancata notifica delle cartelle alla società o al difetto dì prova rispetto alla regolare notifica, fatto salvo il richiamo alle cartelle notificate dopo che il contribuente aveva cessato dalla carica sociale: si tratta delle cartelle n. 11720100004584755503 e nr. 11720100009731190503. Le ulteriori doglianze, riproposte nella predetta memoria, riguardano le cartelle di pagamento, nello specifico i crediti erariali vantati per mezzo dì esse, e dunque avrebbero dovuto essere fatte valere per mezzo della impugnazione delle cartelle, non certo con la richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di atti di esecuzione coattiva. Attesa la natura della controversia le spese vanno compensate.
PQM
La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio limitatamente ai debiti erariali maturati anteriormente all'esercizio 2006, per l'effetto conferma i provvedimenti di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca fatta salva la corrispondente riduzione del debito erariale. Spese compensate”.
Contro questa sentenza d'appello Ricorrente_1 ricorreva in Cassazione con otto motivi di impugnazione: 1) la motivazione apparente della sentenza;
2) la violazione degli artt. 2495 e 2312 cod. civ., oltre che 12, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che le cartelle di pagamento devono essere notificate ai soci delle società di persone estinte;
3) la violazione degli artt. 1292 e 1306 cod.civ., oltre che
6 e 10 dello Statuto del contribuente e 24 della Costituzione, che esigono la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti del socio receduto;
4) l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, cioè, circa la contestazione svolta in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento alla società, non corrispondenti con quelle indicate nei preavvisi di ipoteca e fermo;
5) la violazione degli artt. 77 e 86 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che degli artt. 2290, 2091, 2293, 2304 e 2808 cod.civ., atteso che, comunque, le iscrizioni ipotecarie e i preavvisi di fermo, quali atti cautelari, esigono una previa notifica ai soci;
6) la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciare sulle eccezioni di nullità che involgevano la quantificazione degli interessi e l'aggio di riscossione, sull'eccezione di prescrizione di una cartella relativa a tassa automobilistica, sul difetto di titolarità in proprietà dell'autovettura oggetto di fermo amministrativo;
7) la violazione dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, atteso che il socio, a fronte di atto notificato alla società, aveva titolo per contestare nel merito l'atto impositivo o, ad ogni modo, gli atti presupposti a lui non notificati;
8) la violazione degli artt.
10, 24, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, visto che la cartella di pagamento può essere notificata al solo debitore indicato nel ruolo, mentre in questo caso si è proceduto alla notifica alla società, pur essendo nel ruolo indicato il socio quale debitore. Per economia di scrittura si riporta lo schema riassuntivo dei dati salienti della controversia, redatto dal Contribuente nel proprio ricorso in cassazione.
Resisteva con proprio controricorso ex art. 370 cpc. A.d.E.R. (già Agente di riscossione IT), chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, confermando la sentenza impugnata. La Suprema Corte, accolti il terzo ed il settimo motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia, in diversa composizione, a cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassume Ricorrente_1, riproponendo quanto già dedotto nelle precedenti fasi del giudizio e valorizzando le motivazioni della sentenza di prime cure alla luce dei principi di diritto consegnati dalla Suprema Corte. In particolare, precisa di aver “appreso dell'esistenza di posizioni debitore a suo carico quale socio illimitatamente responsabile della Società_1 s.n.c. per le annualità 2001 — 2003 e 2005 -- solo in data 23.10.2015, quando ha ricevuto la notifica dei preavvisi impugnati e quindi dopo circa dieci anni dal recesso dalla società; cinque/sei anni dalla presunta notifica delle cartelle esattoriali alla società [22.04.2009 - 29.09.2009 — 15,04.2010 e 31,05.2010] e quattro anni dalla chiusura della società ad opera dei nuovi soci Nominativo_1 e Nominativo_2 [27,12.20111. Una diversa interpretazione giuridica violerebbe, infatti, a parere di dette sentenze - non solo la disciplina dettata in materia di obbligazioni solidali ma anche e soprattutto la tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente garantito sia dall'art. 24 della Costituzione, che dalle norme di cui agli arti. 6 e 10 L.
212/2000 (statuto contribuente), le quali -proprio a garanzia di tale diritto- statuiscono che l'Amministrazione Finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che il rapporto tra detti soggetti deve sempre essere improntato al principio di collaborazione e buona fede. L'effettiva tempestiva conoscenza rileva anche sotto lo stretto profilo del quantum, se si considera che il contribuente coobbligato rischia di essere esposto — a sua insaputa — all'aumento esponenziale di interessi ed aggi, in virtù di un titolo a lui non notificato. Nell'ipotesi in cui il socio illimitatamente responsabile sia receduto prima della notifica degli atti impositivi (avviso di accertamento e/o cartella esattoriale), pertanto, appare evidente che, a garanzia del suo legittimo diritto di difesa, gli debbano necessariamente essere notificati preliminarmente anche detti atti, cosicche lo stesso
— oramai uscito dalla compagine sociale - possa avere piena contezza delle pretese avanzate dall'Amministrazione Finanziaria. Ciò a maggior ragione nel caso in cui successivamente la società abbia, altresi, cessato di esistere, rendendo in tal modo praticamente impossibile all'ex socio coobbligato l'accesso alla contabilità della società.” … “la Corte Suprema nell'accogliere il motivo numero 7 ha espressamente dettato il principio che se l'avviso di accertamento non è stato notificato al socio receduto prima della notifica, le successive cartelle di pagamento non si devono limitare a richiamare l'atto impositivo ma devono contenere una motivazione dettagliata circa la pretesa tributaria. Controparte non ha nemmeno prodotto le cartelle sottostanti la pretesa che, per esperienza difensiva, riportano il solo rimando all'atto impositivo pertanto, anche volendo, nessuna ulteriore difesa avrebbe potuto illustrare il ricorrente per difetto di motivazione delle cartelle di pagamento”.
Così conclude: “in via principale e nel merito:
Ø In riforma della sentenza 3370/2017 rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate SI e dichiarare illegittimo il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato.
Ø Dichiarare la illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata nella vigenza della sentenza cassata con documento di comunicazione di iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251
Ø In riforma della sentenza 3370/2017 rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate SI e dichiarare illegittima la pretesa di tasse automobilistiche portate dalla cartella 11720090028983629503 per intervenuta prescrizione.
Vinte le spese dei giudizi di merito.
Vinte le spese del giudizio di legittimità. Vinte le spese del giudizio di riassunzione, da distrarsi in favore della scrivente difesa antistataria.
Si chiede pronunciarsi l'ordine di cancellare l'iscrizione ipotecaria con spese a carico dell'Agenzia delle
Entrate SI >>.
Con successiva memoria illustrativa, Ricorrente_1 produce “le seguenti fatture relative ai precedenti giudizi (doc. 5 in prosecuzione numerica) pagate dal sig. Ricorrente_1 per i giudizi di merito e cassazione: - Primo grado Le fatture non sono state fornite dal precedente difensore. Da parametri forensi (2014/2018) per il primo grado di giudizio, esclusa fase cautelare, i compensi ammontano a
€ 11.065 oltre oneri e accessori. - Appello Fatt. 116/2017 € 2.000,00 - Fatt. 225/2017 € 2.061,38 Tot.
€ 4.061,38 - Cassazione Fatt. 11/2018 € 2.500,00 - Fatt. 33/2018 € 5.791,46 - Fatt. 64/2018 € 200,00 -
Fatt. 96/2018 € 1.487,05 - Fatt. 159/2024 € 1.000,00 - Fatt. 1/2025 1.000,00 - Fatt. 37/2025 € 1.000 - Tot.
€ 12.978,51”. Si producono inoltre Doc. 6 – integrazione contributo unificato tributario”.
Si costituisce l'Agente di riscossione IT secondo cui “l'annullamento dovrà colpire esclusivamente l'iniziale provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria nonché il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo (salvo quanto si dirà a proposito della mancata iscrizione di quest'ultimo). Non potranno certo essere annullate le cartelle sia perché tale domanda non è presente nel ricorso introduttivo (né in altri atti del giudizio) sia perché le stesse valgono per altri condebitori e, quanto ad alcuni aspetti che si vedranno subito, anche nei confronti dello stesso ricorrente in riassunzione.”
“Si specifica per altro che AdER ovviamente non poteva sapere le vicende societarie né era tenuta ad alcun controllo, ma semplicemente ha notificato ai soggetti presenti nel ruolo trasmesso dall'Ente
Impositore, senza possibilità di imputare alcuna responsabilità all'odierna deducente”… “Sulle spese visto quanto sopra, è pacifico che le spese non possono certo essere poste a carico dell'odierna deducente, visto che 1) le cartelle non sono e non possono essere annullate;
2) non vi è la prova dell'iscrizione del fermo 3) controparte non ha impugnato l'intimazione ad adempiere e la successiva nuova iscrizione ipotecaria che gli era ben nota”…”CHIEDE che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia di secondo grado voglia: Adottare i provvedimenti di giustizia in merito alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1177620153316000, tenuto conto del decisum della Corte di Cassazione.
Dichiarare cessata la materia del contendere e/o il non luogo a provvedere per quanto concerne il preavviso di fermo amministrativo n. 11780201500001586000 o, in subordine, adottare i provvedimenti di giustizia anche per tale provvedimento. Per il resto dichiarare inammissibile e/o respingere le ulteriori domande contenute nel ricorso in riassunzione perché inammissibili e/o infondate per tutti i motivi suesposti ed in particolare per la mancata impugnazione dei successivi provvedimenti citati nello stesso ricorso in riassunzione e non impugnati, dando atto che le cartelle relative all'annualità 2005 (e precedenti) devono ritenersi definitive e non annullate Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarre a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quello di rinvio è un giudizio "chiuso" (c.d. prosecutorio), dovendo il giudice territoriale ad quem (foro commissorio rescissorio) limitarsi a completare il sillogismo giudiziale, applicando la "regula juris" enunciata in sede rescindente dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. al materiale di cognizione precedentemente acquisito;
deve, cioè, fare applicazione del principio di diritto consegnatogli dalla Suprema Corte perchè “la valutazione degli elementi probatori attiene alla sfera di competenza del Giudice di merito, il quale deve valutare facendo uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di libero convincimento.” (Cass. ord. 923/2016). Secondo il disposto dell'art.63, c.4, d. lgs.546/1992, “le parti conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento", a meno che trattasi di jus superveniens, oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle trascorse fasi territoriali. Limitando ex art. 132, c.2, n°4) c.p.c., la trattazione alle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, preliminarmente il Collegio respinge in via rescissoria l'appello dell'ufficio, confermando conseguentemente l'impugnata sentenza come di seguito qui indicato, in applicazione dei motivi e rilievi oggetto di cassazione.
Sulla legittimazione processuale del contribuente ricorrente va premesso quanto segue. La contestazione della pretesa tributaria, esercitata impugnando un atto della riscossione, può essere anche rivolta direttamente all'ente impositore creditore, nel qual caso, l'agente della riscossione resta vincolato alla decisione di quel giudizio -pur non essendone parte- nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre se il ricorso è proposto nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore creditore ai fini di un suo possibile intervento volontario, in quanto non ricorrono motivi di litisconsorzio necessario, le cui ipotesi devono essere «espressamente contemplate dalla legge». Sicché -in questi termini- l'eventuale erronea individuazione del legittimato passivo non determina l'inammissibilità della domanda del contribuente (Cass. n. 97/2015). Quindi, qualora le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardino l'imposizione tributaria e non la relativa riscossione, non vi è alcuna conseguenza processuale atteso che ricade sull'agente della riscossione l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
(Cass. ordinanza n. 8808 del 30-03-2021). In altri termini, la chiamata in causa prevista dall'art. 39, D.
LGS. 112/1999 (c.d. litis denuntiatio) non ha natura processuale, bensì sostanziale (ai fini di un possibile intervento volontario) per cui può essere formulata con qualunque modalità (raccomandata a.r., notifica tramite ufficiale giudiziario, etc.) idonea a portare a conoscenza dell'ente impositore l'esistenza della lite.
A tal fine, l'agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione (da parte del giudice), perché
l'art. 269, terzo comma, c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. (ex plurimis: Cass. 3855/2023 Cass. 16685/2019; Cass. 3238/2020; Cass. 3955/ 2020; Cass.
26092/2020; Cass. 7937/2021; Cass. 11607/2021; Cass. 12512/2021).
Nel merito, risulta agli atti che Ricorrente_1 ha appreso dell'esistenza di posizioni debitore a suo carico per le annualità 2001 2003 e 2005, quale socio illimitatamente responsabile della Società_1 s.n.c., solo in data 23.10.2015, con la notifica dei preavvisi impugnati, dopo circa dieci anni dal recesso dalla società (e cinque/sei anni dalla asserita notifica delle cartelle esattoriali alla
Società_1 s.n.c. (22/04/2009, 29/09/2009, 15/04/2010 e 31/05/2010) e quattro anni dalla relativa chiusura su iniziativa dei successivi nuovi soci Nominativo_1 e Nominativo_2. Egli, quindi, ha ceduto le proprie quote sociali nell'anno 2006, senza avere ricevuto notifica di atti riscossivi prodromici essendo il preavviso di iscrizione ipotecaria in oggetto il primo atto notificatogli. Pertanto, la pretesa tributaria nei confronti del ricorrente è infondata ed illegittima la conseguente iscrizione ipotecaria.
Inoltre, la Corte Suprema nell'accogliere il motivo numero 7 ha espressamente dettato il principio che se l'avviso di accertamento non è stato notificato al socio receduto prima della notifica, le successive cartelle di pagamento non si devono limitare a richiamare l'atto impositivo ma devono contenere una motivazione dettagliata circa la pretesa tributaria. Controparte non ha prodotto neppure le cartelle sottostanti la pretesa che, notoriamente, riportano il solo rimando all'atto impositivo;
pertanto, nessuna ulteriore difesa avrebbe potuto illustrare il ricorrente per difetto di motivazione delle cartelle di pagamento.
Conseguentemente, all'esito dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4731/2024, che ha cassato la sentenza di appello n. 3370/2017 depositata dalla Sez. 16 della già Commissione Tributaria
Regionale Milano ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, va integralmente rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate SI (già IT Servizi SI Spa) con conferma della sentenza di primo grado.
Victus victori in expensis condemnatus est sia per questo grado rescissorio del giudizio d'appello, sia per il giudizio d'appello rescisso, sia per il giudizio rescindente di legittimità della Suprema Corte di cassazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sezione 21^, in composizione collegiale, tenuto conto dell'art. 63, c.4, d.lgs. 546/1992;
respinge l'appello dell'Ente fiscale;
dichiara devolutivamente illegittimi nei confronti di Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione e l'iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251 nonchè la pretesa di tasse automobilistiche di cui alla cartella n.11720090028983629503 per intervenuta prescrizione;
conferma nel resto la sentenza n. 461/05/2016 della C.T.P. di Varese, depositata il 18/9/2018;
ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di Ricorrente_1, con ristoro del già pagato ed ogni ulteriore spesa messa a carico dell'Agenzia delle Entrate SI.
NA
altresì, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Agenzia delle Entrate SI (già
IT Servizi SI Spa), appellante soccombente, al pagamento a controparte privata delle spese di lite così liquidate ex art. 15, c.
2-ter, d.lgs. 546/92: per il secondo grado € 14.664/00; per il grado di legittimità € 11.482/50 ed, infine, per il giudizio di riassunzione € 14.664/00, complessivamente pari a
€ 40.810/50; aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4% c.p. ed I.V.A. come per legge;
con ripetizione di tutto quanto già pagato frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68, c.1, d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero giudizio, con gli interessi di legge ex art. 68, c.2, stesso decreto;
nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) e del C.U.C. (Contributo unificato civile) nella misura di quanto effettivamente già pagato da parte privata vittoriosa per ciascuno degli atti defensionali presentati in tutti i gradi di questo giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate. Le spese del giudizio di riassunzione (€ 14.664/00, aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4% c.p. ed I.V.A. come per legge) sono distratte in favore della difesa dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
P.Q.M.
respinge l'appello dell'Ente fiscale;
dichiara devolutivamente illegittimi nei confronti di Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione e l'iscrizione ipotecaria n.11720221460000174004 fascicolo 2022/2251 nonchè la pretesa di tasse automobilistiche di cui alla cartella n.11720090028983629503 per intervenuta prescrizione;
conferma nel resto la sentenza n. 461/05/2016 della C.T.P. di Varese, depositata il 18/9/2018;
ordina la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nei confronti di Ricorrente_1, con ristoro del già pagato ed ogni ulteriore spesa messa a carico dell'Agenzia delle Entrate SI.
NA
Agenzia delle Entrate SI (già IT Servizi SI Spa), appellante soccombente, al pagamento a controparte privata delle spese di lite così liquidate ex art. 15, c.
2-ter, d.lgs. 546/92: per il secondo grado € 14.664/00; per il grado di legittimità € 11.482/50 ed, infine, per il giudizio di riassunzione
€ 14.664/00, complessivamente pari a € 40.810/50; aumentate del 15% per spese generali forfettarie;
4%
c.p. ed I.V.A. come per legge;
con ripetizione di tutto quanto già pagato frazionatamente -come previsto dalle singole leggi d'imposta e dall'art. 68, c.1, d.lgs. 546/92- in pendenza dell'intero giudizio, con gli interessi di legge ex art. 68, c.2, stesso decreto;
nonché al ristoro del C.U.T. (Contributo unificato tributario) e del C.U.C. (Contributo unificato civile) nella misura di quanto effettivamente già pagato da parte privata vittoriosa per ciascuno degli atti defensionali presentati in tutti i gradi di questo giudizio, al netto di eventuali relativi interessi liquidati e sanzioni irrogate. Le spese del giudizio di riassunzione sono distratte in favore della difesa dichiaratasi antistataria.