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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
BA BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
IL BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Padova Via San Godina 8, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura rilasciata con atto separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Elisa Bastianello C.F. C.F._2
presso il cui studio in Vicenza, Viale Dante 41, è elettivamente domiciliata, la quale inoltre ha dichiarato insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Email_1
Parte appellante contro
Controparte_1
codice fiscale e partita IVA , con sede legale in Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova, P.IVA_1
in persona del legale rappresentate pro tempore Direttore Generale dr.ssa Controparte_2
, difeso dagli avvocati Anna Desiderio c.f. (pec:
[...] C.F._3
1 e IL BO c.f. (pec: Email_2 C.F._4
) in qualità di procuratori, giusta procura in atti, ed elettivamente Email_3
domiciliato presso lo Studio a Padova, in Corso Milano n. 106, telefax 049 5000201
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 368/2024 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: obbligo vaccinale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“nel merito
- accogliere l'appello proposto contro la sentenza indicata in epigrafe e, in riforma di essa,
in via principale
- rigettare le domande attoree formulate nei confronti di;
Parte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa senza alcuna
retribuzione o altro emolumento o sussidio per tutti i motivi di cui al ricorso e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore , con Controparte_3
sede in Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova | C.F./P.IVA al risarcimento dei danni P.IVA_1
patiti consistenti nelle retribuzioni di legge dovute dalla data della sospensione fino al 30.06.2022,
oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL
vigente, e quindi al pagamento di 18.534,22 euro, somma incrementata di almeno un 30% o minore
ritenuta di giustizia o, in subordine, quantomeno alla somma prevista a titolo di assegno alimentare
come sopra meglio dedotto, per la grave compromissione di diritti di rango costituzionale, oltre al
risarcimento in via equitativa del danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionali.
In ogni caso
- spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”
Per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE
IN VIA PRINCIPALE
1. Accertato, per le ragioni dedotte in narrativa, l'insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 434
2 del codice di procedura civile, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
IN VIA SUBORDINATA
2. Accertata, per le ragioni dedotte in narrativa, la manifesta infondatezza e l'assenza di una
ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex
articoli 348 bis e 436 bis del codice di procedura civile.
NEL MERITO
3. Rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi
integralmente l'impugnata sentenza.
IN OGNI CASO
4. Con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad oneri e accessori (15% spese
generali, CPA), da liquidarsi secondo i parametri del DM 55/2014.
5. Con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi
dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la signora agito in giudizio con mala fede o colpa Pt_1
grave.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande della sig.ra volte ad accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro per Pt_1
inadempimento dell'obbligo vaccinale anti Covid. Ha, altresì, condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. La sig.ra è stata dipendente dell' dal 1°.2.2007, Pt_1 Controparte_1
con contratto a tempo indeterminato e qualifica di coadiutore amministrativo esperto.
A seguito della pandemia Covid-19 e dell'introduzione della normativa emergenziale, in data
9.12.2021 la lavoratrice riceveva un'e-mail dallo OV con la quale il datore di lavoro chiedeva informazioni riguardo all'adempimento dell'obbligo vaccinale, mail a cui la replicava Pt_1
fornendo documentazione clinica nonché una asserita certificazione sottoscritta dal medico di medicina generale che attestava allergie a farmaci e vaccini.
Lo OV comunicava di non poter accettare tale certificazione ai sensi della normativa vigente e, dal 22.12.2021, la lavoratrice veniva sospesa dal servizio e dalla retribuzione, per non aver
3 adempiuto all'obbligo di vaccinazione anti Covid-19. Successivamente la lavoratrice si dimetteva in data 30.6.2022.
1.2. Il primo giudice ha rigettato le domande della sig.ra volte all'accertamento Pt_1
dell'illegittimità della sospensione subita.
Ha precisato che: l'art. 4 D.L. 44/2021 conv. L. 76/2021 ha disposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali; l'art. 4bis ha esteso l'obbligo a tutti i lavoratori operanti in dette strutture, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di assicurare il rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 4ter, commi 2, 3 e 6; il D.L. 172/2012 conv. L. 3/2022 e il D.L. 24/2022 hanno prorogato la durata di tali disposizioni fino al 31.12.2022.
Ha osservato che, nel caso di specie, la sig.ra apparteneva alla categoria dei Pt_1
lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, sicché la vaccinazione era requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale ex artt. 4, 4bis e
4ter D.L. 44/2021.
Ha evidenziato che lo OV è una struttura sanitaria che rientra tra quelle di cui all'art. 1bis
D.L. 44/2021, il quale prevedeva la necessità della “certificazione verde” per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.
Ha affermato che, stante la ratio legis di garantire la maggior tutela possibile ai soggetti fragili,
è inverosimile pensare che nelle strutture sociosanitarie vi fosse la necessità del c.d. green pass per l'accesso dei visitatori e invece un'esenzione per il personale lavorativo. Ha richiamato sul punto la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato.
Ha ritenuto che, essendo il bene sotteso alla vaccinazione prevalente rispetto alle convinzioni
Con personali, ha legittimamente sospeso la lavoratrice applicando la normativa a fronte dell'accertato inadempimento all'obbligo vaccinale.
Circa l'asserita illegittimità della provenienza dell'atto di sospensione, ha rilevato che – ex art
4bis D.L. 44/2021 vigente ratione temporis – il compito di verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale era in capo ai responsabili delle strutture ai sensi dell'art 4ter, commi 2, 3 e 6.
Circa il c.d. obbligo di repechage, ha precisato che il D.L. 172/2021 conv. L. 3/2022 ha di
4 fatto abrogato tale obbligo del datore di lavoro, inizialmente previsto dall'art. 4, comma 8, D.L.
44/2021. Stante l'intervenuta abrogazione, OV non aveva alcun obbligo di ricollocamento a seguito della sospensione e comunque l'ente ha dichiarato che non era possibile impiegare in altre mansioni il personale non vaccinato.
Circa le censure di legittimità di costituzionale, ha evidenziato che la Corte Costituzionale ha già rigettato tutte le questioni sollevate con riguardo alla normativa emergenziale.
Circa l'asserita inefficacia e inadeguatezza dei vaccini, il primo giudice ha rilevato che i vaccini sono stati immessi in commercio previa autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità –
sulla base di dati certificati e validi – nonché rispettando le procedure di cui ai Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006. Ha richiamato sul punto l'ordinanza n. 2183/2022 del medesimo
Tribunale di Padova.
Circa la corresponsione dell'assegno alimentare ex art. 82 D.P.R. 3/1957, ha rigettato la richiesta poiché la sospensione dei dipendenti pubblici inottemperanti all'obbligo vaccinale non rientra tra le ipotesi tassativamente elencate dalla norma. Ha aggiunto che eventuali regole simili contenute nei CCNL di settore non rilevano atteso che non sono norme di legge e quindi non sono suscettibili di applicazione analogica.
Ha disposto sulle spese secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base di otto Pt_1
motivi. Ha precisato che ella svolgeva le proprie mansioni amministrative prevalentemente senza contatti con pubblico e/o pazienti;
non ha mai ricevuto alcun invito formale ai sensi della procedura di cui al D.L. 172/2021; era in possesso di “certificazione verde” da test antigenico con esito negativo,
sicché non sussisteva alcuna possibilità di contagiare terzi.
2.1. Con il primo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. L'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccepita impossibilità di adempimento all'obbligo vaccinale, stanti l'inidoneità dei vaccini alla prevenzione dell'infezione da Covid-19 e la mancanza delle informazioni minime fondamentali ai sensi del
Regolamento (CE) 507/2006.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione
5 e falsa applicazione degli artt. 4, 4bis e 4ter D.L. 44/2021.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha tenuto presente che ella svolgeva mansioni esclusivamente amministrative, senza contatto con pubblico e/o pazienti, e operava in un edificio separato con accesso riservato al personale tramite badge sicché non poteva divenire potenziale veicolo di diffusione del virus.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la lavoratrice lamenta che il primo giudice ha equiparato la normativa relativa alla “certificazione verde” alla normativa in materia di obbligo vaccinale.
Evidenzia che il primo giudice non ha rilevato che la lavoratrice non aveva ricevuto alcun invito formale ex art. 2, comma 3, D.L. 172/2021 per l'avvio della procedura di verifica dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per errata interpretazione dei fatti relativi alla procedura di verifica dell'inadempimento all'obbligo vaccinale nonché per violazione del D.L. 172/2021 con riguardo alla mancata verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale.
L'appellante si duole che il primo giudice ha ritenuto correttamente esperita dal datore di lavoro la procedura di verifica dell'inadempimento all'obbligo vaccinale. Ribadisce che: la lavoratrice non aveva ricevuto alcun invito formale ex D.L. 172/2021; tale normativa non era nemmeno richiamata nell'email del 9.12.2021; non è stato il datore di lavoro ad eseguire la verifica di accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale. Osserva che il primo giudice avrebbe dovuto constatare la violazione della procedura prevista e l'illegittimità della sospensione della lavoratrice.
2.5. Con il quinto motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione ed errata interpretazione della normativa con riguardo all'obbligo di repechage. L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato che la normativa imponeva uno “sforzo di cooperazione”
riconducibile a un obbligo datoriale di repechage.
2.6. Con il sesto motivo di appello, la lavoratrice evidenzia che le sentenze della Corte
Costituzionale hanno analizzato soltanto alcune questioni e comunque non hanno effetto vincolante,
a livello interpretativo, per i giudici di merito. Afferma altresì che il primo giudice avrebbe dovuto verificare la contestata efficacia del vaccino nel prevenire il contagio, trattandosi di questione
6 fondamentale per la decisione circa la legittimità dell'obbligo vaccinale e della sospensione della lavoratrice.
2.7. Con il settimo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per errata interpretazione dei Regolamenti europei n. 726/2004 e n. 507/2006.
L'appellante lamenta che il primo giudice si è limitato a negare il carattere sperimentale dei vaccini. Ribadisce che per tali vaccini era stata rilasciata un'autorizzazione condizionata, stante la presenza di dati insufficienti, e che l'autorizzazione giuridica non è equiparabile al carattere non sperimentale di un farmaco.
2.8. Con l'ottavo motivo di appello, la lavoratrice ha impugnato la sentenza per violazione degli artt. 4 e 5 D.M. 55/2014 per manifesta abnormità della liquidazione delle spese di lite.
3. Si è costituito l' contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., in quanto le doglianze non considerano le motivazioni della sentenza impugnata o comunque risultano prive di argomentazioni idonee a contrastarle. Eccepisce la manifesta infondatezza dell'appello a fronte dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di merito e costituzionale. Sostiene che il contegno processuale di controparte denota quanto meno colpa grave ex art. 96, comma 1, c.p.c..
Con Quanto al primo motivo di appello, ne afferma l'infondatezza ravvisando una statuizione implicita nella sentenza impugnata e richiamando giurisprudenza al riguardo;
nel merito rileva che sulle questioni sollevate ex adverso si è già espressa Corte Cost. n. 14/2023, a cui si è conformata la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 31218/2024; CdA Trieste n.
31/2025; CdA Trento n. 54/2025; CdA Genova n. 136/2025).
Con Quanto al secondo motivo di appello, precisa che la sig.ra svolgeva mansioni Pt_1
amministrative ma comunque poteva venire in contatto con utenti e lavoratori dell;
ritiene che CP_1
il primo giudice ha correttamente interpretato la normativa di cui al D.L. 172/2021 e richiama giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023) e di legittimità (Cass. n. 12211/2024),
ribadendo che l ha attuato le norme imperative in vigore ratione temporis. CP_1
Con Quanto al terzo e al quarto motivo di appello, ribadisce di aver effettuato via email le
7 comunicazioni alla lavoratrice ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. 172/2021; afferma che la procedura di accertamento dell'obbligo vaccinale è stata attuata dal datore di lavoro – coinvolgendo per mero scrupolo il medico competente – e che l'art. 2, comma 3, D.L. 172/2021 non prevedeva alcun requisito di forma per le comunicazioni, comunque provenienti da mail istituzionali dell'ente.
Quanto al quinto motivo di appello, OV rileva che le doglianze avversarie risultano contrastanti con Corte Cost. n. 15/2023 e con la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
15697/2024), secondo cui ai sensi del D.L. 172/2021 (ratione temporis applicabile) è escluso l'obbligo di repechage; aggiunge di aver comunque fornito la prova dell'impossibilità di reimpiego della lavoratrice (doc. 17), come constatato dal primo giudice.
Quanto al sesto e settimo motivo di appello, OV richiama le pronunce della Corte
Costituzionale in materia;
ribadisce che i vaccini in questione non hanno natura sperimentale e hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla normativa europea.
Quanto all'ottavo motivo di appello, OV afferma che non sussiste alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata poiché le spese liquidate risultano comunque inferiori al valore massimo previsto dalle tabelle ministeriali;
precisa che la natura documentale del giudizio non esclude il diritto al compenso per la fase di trattazione.
4. All'udienza del 11.9.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato nel merito per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
Deve, invero, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene sufficienti elementi per comprendere le doglianze mosse alla sentenza di primo grado. Non si configura il vizio di manifesta infondatezza dell'appello, in considerazione della numerosità dei motivi, da esaminarsi alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, nonché della giurisprudenza medio tempore intervenuta.
6. I primi sette motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati, in quanto connessi e incentrati sulla asserita illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della
8 per inadempimento dell'obbligo vaccinale. Pt_1
6.1. Le doglianze della parte appellante in merito all'inidoneità dei vaccini sono formulate in modo del tutto generico, non documentato (o comunque senza un puntuale riferimento al contenuto dei documenti in atti) e sono, in ogni caso, confutate dalle considerazioni svolte dalla Corte
Costituzionale, v. testè infra.
Quanto, poi, all'asserita mancanza delle “informazioni minime fondamentali” previste dal
Regolamento UE 507/2006, deve rilevarsi che alcun obbligo informativo gravava, in base alla normativa in esame, sul datore di lavoro, soggetto, viceversa, tenuto alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale.
Inoltre, in base alla normativa vigente ratione temporis, alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la svolgeva mansioni meramente amministrative. In base alla normativa Pt_1
ratione temporis vigente (art. 4 ter DL 44/2021 introdotto dall'art. 2 lett. c, DL 172/2021) l'obbligo vaccinale è stato esteso a tutto il personale che svolge “a qualsiasi titolo” la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie, senza, dunque, possibilità di distinguere in concreto in base alla natura e all'oggetto delle mansioni (v. Cass.12211/2024, in spec. Punto 4.4. “la scelta del legislatore … è
stata quella…di imporre l'obbligo… sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere
dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività… di estendere l'obbligo medesimo
al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purchè impegnato, a qualsiasi titolo, nelle
strutture indicate… anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento
delle mansioni”). La circostanza che la svolgesse mansioni amministrative è, dunque, Pt_1
irrilevante e, in ogni caso, il datore di lavoro ha contestato in modo specifico che ella lavorasse in un luogo privo di contatti con altri lavoratori/utenti dell'istituto.
Va, inoltre, rilevato che l'art. 4 ter, nel fare salve le previsioni dell'art. 4, prevede l'esclusione dall'obbligo vaccinale “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero
dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione
dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
La non ha specificamente allegato e provato di trovarsi nelle condizioni di esenzione Pt_1
9 previste dalla norma richiamata, non essendo, a tal fine, equipollente il possesso della c.d.
certificazione verde (green pass). Profilo, peraltro, non riproposto in modo specifico in questo grado d'appello.
In base a quanto precede, deve ritenersi che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte della (pacifico) impediva in ogni caso al datore di lavoro di impiegarla in diverse mansioni, Pt_1
rilievo dirimente ai fini del rigetto della doglianza relativa alla asserita violazione dell'obbligo di
repechage. Obbligo da ritenersi, invero, insussistente, alla luce della formulazione dell'art. 4 ter citato.
Quanto agli asseriti obblighi formali/procedurali, è sufficiente rilevare che la normativa di riferimento non impone specifiche formalità per le comunicazioni del datore di lavoro volte alla
Con verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e, comunque, in concreto, le comunicazioni inviate da
Con a mezzo mail alla in materia provenivano da indirizzi istituzionali dello e sono state Pt_1
pacificamente ricevute e riscontrate da quest'ultima, sicchè non si configura (né viene specificamente dedotto) alcun vulnus al diritto di difesa di quest'ultima.
6.2. Le restanti questioni sollevate da parte appellante sono state sostanzialmente già risolte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 198/2021 (sulla legittimità dei DPCM dichiarativi dello stato di emergenza), n. 14 e n. 15 del 2023, con argomentazioni condivise da questo Collegio. In
particolare, le ultime due sentenze hanno ad oggetto l'imposizione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per il personale che lavora nelle strutture sanitarie (con la correlata sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa nell'ipotesi di inadempimento).
Si tratta di principi che questa Corte richiama integralmente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp.att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede motivazioni tali da indurre a discostarsene, e idonei ad assorbire ogni altra questione.
In particolare, la sentenza n. 14/2023 ha sancito la legittimità dell'obbligo vaccinale, pur in presenza di eventuali rischi di eventi avversi, in una prospettiva di bilanciamento tra la sfera individuale del singolo e l'interesse della collettività, anche alla luce del dovere di solidarietà (art. 2
Cost.), dovendosi ritenere che “il rischio remoto di eventi avversi anche gravi non possa, in quanto
tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto − come si è detto − titolo per l'indennizzo”.
10 La Corte ha anche rilevato che il legislatore ha, in materia, correttamente esercitato il suo potere discrezionale alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte, conoscenze, per loro natura,
soggette ad evoluzione nel tempo: “La disciplina, dunque, può e deve mutare in base all'evoluzione
della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite.
La genetica e originaria transitorietà della disciplina, così come la previsione di elementi di
flessibilizzazione e monitoraggi che consentano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della
situazione di fatto che è destinata a fronteggiare, sono elementi che incidono sulla verifica della
legittimità costituzionale della normativa (sentenza n. 5 del 2018)”.
Verifica che la Corte ha svolto, con esito positivo.
La Corte ha, inoltre, ritenuto, sulla base dei dati medico-scientifici, garantiti dalle autorità
istituzionali nazionali ed europee preposte al settore, che il legislatore interno, adattando la normativa secondo l'evoluzione della pandemia, si è mantenuto nell'area di una ragionevole
“attendibilità scientifica” e ha adottato misure proporzionate e non eccedenti lo scopo perseguito.
Quanto al vaccino, sempre sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti, ne ha ribadito la natura non sperimentale e la sua efficacia, oltre che la sua sicurezza.
Nella sentenza n. 14/2023 la Corte ha superato anche le doglianze in ordine alla mancata adozione di “misure di mitigazione” e di “misure di precauzione” ad accompagnamento dell'obbligo vaccinale con riferimento al c.d. triage pre-vaccinale.
I medesimi principi sono stati ribaditi nella sentenza n. 15/2023, ove la Corte ha anche puntualizzato che la previsione, per i lavoratori impiegati in determinati settori (sanità, scuola),
dell'obbligo vaccinale anziché di quello di effettuazione di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2 con una elevata frequenza, non è irragionevole, non essendo la seconda, in una prospettiva di adeguato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, un'alternativa idonea rispetto alle finalità
perseguite. Di qui l'esclusione anche degli eccepiti profili di discriminatorietà tra soggetti vaccinati e non vaccinati.
La Corte ha, altresì, puntualizzato che la sospensione del lavoratore non vaccinato è
sistematicamente coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. e
11 dall'art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Infine, nella sentenza n. 15/2023, la Corte ha puntualizzato che la previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, della sospensione senza retribuzione o altro emolumento comunque denominato si giustifica con il principio di sinallagmaticità che caratterizza il rapporto di lavoro e, con specifico riferimento all'esclusione anche dell'assegno alimentare, ha rilevato che “il
riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al
lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata
da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che
richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, laddove “ ben diverso è il
caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di
sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei
termini anzidetti, legittimamente esercitabile.”.
6.3. Le conclusioni a cui si è sopra pervenuti trovano conforto anche nella giurisprudenza recente della CGUE proprio in materia di obbligo vaccinale anti COVID, v. sentenza nella causa C-
219/24 del 12.6.2025: “L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e l'articolo
14, paragrafo 3, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3
giugno 2020, in combinato disposto con l'allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 2000/54, come
modificata, devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può
obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti
a un rischio biologico”.
Anche alla luce di tale giurisprudenza risulta del tutto inconferente il richiamo, peraltro generico e non circostanziato, di parte appellante ai Regolamenti UE 726/2004 e 507/2006 relativi
12 alle procedure di autorizzazione e messa in commercio dei vaccini in questione.
7. Risulta infondato anche l'ottavo motivo di ricorso relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Ed invero, le spese di lite sono state quantificate tra i medi e i massimi per valore (dichiarato),
includendo correttamente la fase di trattazione (v. Cass. 29857/2023). Trattasi di liquidazione ragionevole, alla luce della – all'epoca – novità, complessità e numerosità delle questioni sollevate da parte appellante, affrontate e risolte dal primo giudice.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore della parte Parte_1
resistente delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
8.1. Deve, viceversa, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. in ragione del consolidarsi solo di recente della giurisprudenza in materia.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
13 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL BU BA OR
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