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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 1328/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]6, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Annalisa Persico, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Maratea
(Pz), alla via San Basile snc
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Maratea alla piazza Vitolo n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 16.10.2019, , a seguito Parte_1
della sentenza del 3.07.2019, pubblicata il 10.07.2019, del T.A.R. Basilicata che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dallo stesso proposto, citava, innanzi all'intestato Tribunale, il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero n. 39 reg. gen. e, reg. part. 20 del 15 marzo
2019, notificata il 27/03/2019, emessa dal responsabile del settore tutela del paesaggio patrimonio e manutentivo arch. per le ragioni di cui sopra e, disporne Controparte_2 quindi la disapplicazione e/o dichiararne l'inefficacia; e disporne altresì l'illegittimità di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a mantenere il godimento dell'alloggio, atteso il prolungato e pacifico utilizzo del bene e per l'effetto 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula di un regolare contratto di locazione avente ad oggetto il predetto alloggio o diverso ed ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'istante; 4) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi direttamente al procuratore antistatario”.
L'attore deduceva l'illegittimità dell'ordinanza sopra meglio indicata sull'assunto che il si era all'uopo avvalso dei poteri autoritativi tipici delle ordinanze CP_1 CP_1
contingibili e urgenti ex art. 54 d. lgs. n. 267/2000 sebbene l'immobile oggetto di rilascio appartenesse al patrimonio disponibile dell'Ente. Eccepiva inoltre l'illegittimità dell'ordinanza per carenza assoluta di potere del Responsabile del Settore del in quanto Controparte_1
spettante in via esclusiva al Sindaco. Aggiungeva che il provvedimento veniva reso senza tenere conto delle osservazioni del 7.02.2019 con le quali l'attore evidenziava che era residente e viveva con la sua famiglia, presso il Villaggio Primavera, da quaranta anni, sin dal 15.11.1977, in maniera pacifica e ininterrotta e senza considerare che l'attore, già nel 1991, aveva impugnato una precedente ordinanza di sgombero e l'allora Pretore di Lagonegro, l'aveva annullata;
che il Comune di Maratea, aveva avviato azioni di recupero dei canoni di alloggio e percepiva regolarmente i canoni di affitto;
che il comportamento del violava il principio del CP_1 legittimo affidamento in quanto l'attore aveva confidato nella pacifica residenza presso il
Villaggio Primavera alla via Sopra La Grotta di detto comune.
Con provvedimento del 19.02.2020, reso all'esito della riserva assunta all'udienza del
19.02.2020, veniva dichiara la contumacia del il quale benché ritualmente Controparte_1
evocato non si costituiva né compariva e, altresì, venivano assegnati i termini ex art. 183 co VI
c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali.
2. In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice adito nella presente controversia relativa allo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'ente comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 l. reg. Campania
2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene” (Cass. S.U. n. 14956/2011).
La Suprema Corte ha evidenziato che le vertenze aventi ad oggetto il rilascio di alloggi di edilizia pubblica residenziale occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione ordinaria (cfr., tra le altre, Sez. un n. 3389 del 2002 e n. 24764 del 2009), in quanto non afferiscono alla disciplina della concessione di beni pubblici ed implicano la decisione su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il diritto dell'ente proprietario di utilizzare il bene in conformità al proprio potere dominicale e quello eventualmente vantato sul medesimo bene dall'occupante.
3. Ciò premesso, passando al merito della controversia, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'iniziativa del trova fondamento nella previsione di cui all'art. 34 della Controparte_1
L.R. Basilicata n. 24 del 18 dicembre 2007 (“Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”): “1.
Salvo quanto previsto negli articoli che precedono, il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone, con proprio provvedimento, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Al provvedimento con cui si dispone il rilascio si applica il dodicesimo comma dell'art.11 del D.P.R. 30.12.1972 n.1035.
3. Per tutto il periodo di occupazione, gli abusivi sono tenuti a corrispondere una indennità pari al doppio del canone determinato, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, e, in ogni caso, non superiore al 175% del canone base di cui all'articolo 25”.
L'ordine di rilascio, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, non si configura come l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta esplicazione richieda di volta in volta una valutazione di pubblico interesse, bensì come un atto imposto dalla norma stessa, come confermato dalla forma verbale “dispone” utilizzata dal legislatore ma anche la previsione secondo cui il provvedimento in questione costituisce titolo esecutivo.
In conclusione, la posizione dell'occupante che si oppone al rilascio sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio, assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in essere da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti). Né si può obiettare che, in questo caso, il titolo esecutivo è formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, poiché quel che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente, nella specifica situazione, in un contesto nel quale gli eventuali vizi di legittimità dell'atto rilevano solo al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. S.U.
n. 14956/2011; Cass. S.U. n. 24148/2017; Cass. S.U. n. 9683/2019)
Come detto, l'opposizione avverso l'ordine di sgombero dà luogo a un giudizio di opposizione all'esecuzione, da trattarsi, quindi, secondo il rito ordinario.
4. Tanto precisato è infondata la doglianza relativa alla carenza di potere del dirigente ad emettere l'ordinanza di sgombero impugnata.
La norma sopra riportata va letta alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti in materia di ripartizione di competenze negli entri locali fra organi di governo e dirigenza. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Rientra nella competenza del dirigente e non del sindaco l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo
e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'art.
107 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco
l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, n. 4407/2015; conforme T.A.R. Milano,
(Lombardia), sez. III, n. 3985/2009). Questo indirizzo risulta confermato anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la riforma della l. 8 giugno 1990, n. 142 e del d.lgs. n. 267/2000 ha comportato l'affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle d'indirizzo politico e quelle di gestione dell'amministrazione pubblica, riservate queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, specificato che l'attività di sgombero di proprietà comunali non ha il minimo contenuto
"politico" trattandosi di attività di mera gestione, per cui la competenza è propria del dirigente
(Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2520/2018).
In definitiva, dunque, poiché l'ordine di sgombero di un alloggio occupato senza titolo è un atto di natura gestionale e non politica, organo competente ad emetterlo è il dirigente e non il
Sindaco che, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, non può esercitare competenze che richiedono l'esercizio di poteri di gestione in una determinata fattispecie concreta.
Appare da ultimo opportuno precisare che il provvedimento di sgombero impugnato fa espresso riferimento alla competenza del Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio
Patrimonio e Manutentivo all'uopo richiamando il Decreto del Sindaco n. 7 del 3.04.2018 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 d.lgs n. 267/2000.
5. Per quanto riguarda le ulteriori contestazioni sollevate dall'attore il Tribunale osserva che il ha legittimamente operato nel rispetto del richiamato art. 34 L.R. Controparte_1
Basilicata n. 24 del 2007. In applicazione di tale disposizione normativa l'Ente convenuto ha preventivamente diffidato l'odierno attore, con lettera raccomandata, a rilasciare l'alloggio per cui è causa entro 30 giorni assegnandogli lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Con la successiva ordinanza del 15.03.2019 n. 39 reg. gen. il Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio Patrimonio e Manutentivo del Comune di
Maratea, previo esame delle deduzioni scritte trasmesse dall'occupante, ha disposto il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo da . Parte_1
Non appare pertinente, per le ragioni esposte, il richiamo effettuato dall'odierno attore alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 co. 4 d.lgs. n. 267/2000, che peraltro non distingue in base alla natura dei beni sui quali occorre intervenire per prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana cui essa fa riferimento, perché il provvedimento di sgombero ha tutt'altro fondamento normativo. Non può essere comunque messo in discussione il carattere di bene patrimoniale "indisponibile" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale per l'appunto quello oggetto di causa, finalizzati, per espressa previsione legislativa, ad assicurare il diritto alla casa per le famiglie meno abbienti (cfr. Cass. 2593/1988), e che, proprio in quanto destinati alla realizzazione di uno specifico servizio pubblico, fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune.
L'ordinanza di sgombero del 15.03.2019 reg. gen. n. 39 reg. part. n. 20. dà perfettamente conto di tale ricostruzione nella parte in cui evidenzia come le disposizioni regolanti il settore dell'edilizia residenziale pubblica hanno essenzialmente lo scopo di soddisfare esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi e che l'azione di recupero dell'alloggio alla sua funzione sociale non richiede una particolare motivazione essendo sufficiente l'accertamento della situazione determinata dalla occupazione abusiva dell'alloggio.
Risulta inoltre infondata la contestazione relativa alla violazione dell'art. 3 l. 241/90 dal momento che il provvedimento impugnato risulta ampiamente motivato tenuto altresì conto che trattasi di attività a carattere vincolato.
Ciò che appare dirimente è che non è contestato che l'attore abbia occupato senza titolo l'immobile per cui è causa. , pur avendo esposto di aver occupato l'immobile Parte_1
sin dal 1977, non ha indicato né provato, nel presente giudizio, l'eventuale titolo in forza del quale avrebbe occupato l'alloggio di Via Sopra La Grotta nel Comune di Maratea non essendo certamente possibile invocare né il principio del legittimo affidamento né la clausola generale della buona fede (art. 1375 c.c.) che non costituiscono certamente, di per sé, validi titoli o fondamenti per l'occupazione di beni altrui. Parimenti ininfluente a tal fine appare altresì il provvedimento della Pretura Circondariale di Lagonegro, sez. distaccata di Lauria, del 1991.
Alla stregua di tutto quanto sopra considerato il provvedimento impugnato si appalesa del tutto legittimo.
6. Vanno infine rigettate le ulteriori domande proposte dall'attore volte al riconoscimento del suo diritto a mantenere il godimento dell'alloggio per cui è causa e a stipulare un regolare contratto di locazione per il suddetto alloggio o altro diverso ugualmente idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative.
Il Tribunale, richiamato tutto quanto sopra già osservato in merito alla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, osserva che per concedere in godimento ad un privato gli alloggi destinati all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, per loro natura rientranti nel patrimonio indisponibile di una P.A., occorre un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà in tal senso dell'ente pubblico proprietario del bene. L'occupazione ed il godimento di fatto di un alloggio popolare non possono di per sè essere ritenuti idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l'ente gestore, proprietario dell'immobile, e l'occupante.
Pertanto, in assenza di un provvedimento di assegnazione, il soggetto che occupa l'immobile, pur possedendo astrattamente i requisiti per poter fare domanda di assegnazione, deve ritenersi occupante abusivo del bene.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
7. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite vista la contumacia del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza di sgombero n. reg. gen. 39 n. reg. part. 20 del 15.03.2019 del Responsabile del Settore Tutela del Paesaggio Patrimonio e
Manutentivo del Comune;
CP_1
2) rigetta tutte le restanti domande;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Lagonegro, 9.04.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara