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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1421 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dagli gli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e Livia
Cornelio ed elettivamente domiciliati a Venezia – Mestre, via Vespucci 39, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge presso i propri uffici, a Venezia, piazza San Marco 63; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Venezia, pagina 1 di 9 pubblicata il 19 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per , e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1
In parziale riforma dell'impugnata sentenza liquidarsi il danno subito da Per_1 per la morte del fratello secondo i criteri stabiliti dalla corrente
[...] Per_2 tabella di liquidazione del danno da perdita parentale pubblicata dal Consiglio
Giudiziario di Milano nel giugno 2022 (€ 90.594,40), anzi €105.276,00, con interessi calcolati sul capitale devalutato e poi annualmente rivalutato fino al saldo e con interessi ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Per Autorità di Sistema Portuale del Mare Controparte_1
Si chiede:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1
l'Autorità di Sistema Portuale del , quale successore CP_1 Controparte_1 del Provveditorato al Porto di Venezia, per sentirla condannare al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito a causa della morte di Per_1
fratello dell'attore, per malattia professionale (mesotelioma pleurico)
[...] contratta a causa dell'esposizione alle fibre di amianto.
L'attore esponeva che:
- aveva lavorato dal 10.9.1958 al 31.10.1988 presso il Porto di Persona_3
Venezia, sotto la direzione dell'allora Ente Provveditorato al Porto di Venezia ed pagina 2 di 9 era deceduto il 4.10.2011 per mesotelioma polmonare;
- la malattia e la morte erano causalmente correlate all'attività lavorativa, come dimostrato dalla autopsia svolta dalla dr. , su incarico della Procura Per_4 della Repubblica, nel procedimento penale R.G. 1969/11;
- il decesso era da addebitarsi alla convenuta, che aveva omesso di adottare le cautele antinfortunistiche previste dalla legge e di informare i lavoratori sulla pericolosità dell'attività lavorativa svolta;
- il diritto al risarcimento del danno non era prescritto, dovendosi considerare quale termine di prescrizione quello del reato di omicidio colposo aggravato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947 c.c., 589, II comma, c.p. e 157
c.p.);
- le famiglie dei due fratelli erano molto unite e, pertanto, all'attore spettava un risarcimento non inferiore al valore medio di euro 83.000,00 secondo le
Tabelle milanesi.
L'Autorità di Sistema Portuale si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni (da ritenersi quinquennale ex art. 2947 c.c.) e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Sosteneva che non vi fosse prova del nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa svolta in area portuale, che l'attore non avesse allegato, né provato il danno da perdita del rapporto parentale e che l'importo richiesto a titolo di risarcimento fosse manifestamente eccessivo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e deposizioni testimoniali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 gennaio 2023 e in sede di comparsa conclusionale, l'attore precisava che il riferimento alle Tabelle di Milano doveva intendersi come riferito a quelle in vigore al momento della decisione.
Con sentenza n. 702/2023, il Tribunale di Venezia così provvedeva: “Condanna
l'Autorità di Sistema Portuale del al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 75.000,00 oltre interessi legali dalla Persona_1 data della presente decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da esso subito per la perdita del rapporto parentale con il fratello
pagina 3 di 9 ”. Persona_3
In particolare, il Tribunale:
- accertava l'esposizione di alle fibre d'amianto alla luce dei dati Persona_3 documentali e degli indizi allegati dall'attore, non contestati dall'
[...]
; Controparte_1
- riteneva sussistente il rapporto causale tra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico di cui soffriva in quanto era nota la Persona_3 correlazione tra l'esposizione all'asbesto e la patologia in esame, confermata dall'autopsia a firma della dott.ssa , e stante l'insussistenza Persona_5 di altre possibili cause della malattia;
- riteneva provata la colpa della convenuta, in quanto successore dell'allora datore di lavoro di dal momento che la stessa non aveva Persona_3 provato di aver adottato accorgimenti idonei a tutelare i lavoratori dall'inalazione di fibre d'amianto -nonostante un obbligo normativo in tal senso fosse previsto già all'epoca dell'esposizione- né di averli adeguatamente informati sui relativi rischi;
- riteneva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il danno da perdita del rapporto parentale, lamentato dal fratello del defunto, non necessitasse di una prova specifica da parte del danneggiato, dovendosi fare luogo a una valutazione equitativa basata sull'intensità del legame familiare, salva la prova, da parte del convenuto, dell'assenza in concreto di un legame affettivo tra vittima e superstite;
- constatava che, dall'istruttoria orale svolta, era emerso che i due fratelli intrattenevano rapporti non meramente formali, in quanto erano stati colleghi di lavoro e le rispettive famiglie si frequentavano;
l'attore, invece, non aveva dimostrato alcunché in ordine alle concrete ricadute della morte del fratello, data l'età avanzata dei due fratelli e il fatto che entrambi avevano costituito un proprio e separato nucleo familiare;
- liquidava il danno, in via equitativa, applicando i parametri in uso presso il
Tribunale di Venezia, nella somma di euro 75.000,00 comprensiva di rivalutazione e di interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pagina 4 di 9 sentenza al saldo.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Persona_1 sentenza sulla base di due motivi di seguito illustrati.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello.
A seguito del decesso, in corso di causa, di si sono costituiti in Persona_1 giudizio i suoi eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarando di accettare l'eredità del loro congiunto e facendo proprie le conclusioni del de cuius.
Con provvedimento del 1° dicembre 2023, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 4 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
Con il primo motivo gli eredi di lamentano la violazione dell'art. Persona_1
1226 c.c., in riferimento al danno morale per perdita parentale, liquidato arbitrariamente applicando la tabella del Tribunale di Venezia e sostengono che, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, anziché le tabelle in uso presso il Tribunale di
Venezia, le tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (vigenti al momento della decisione e da preferire rispetto a quelle di Roma), dalle quali risulterebbe un danno da perdita del rapporto parentale pari ad euro 90.594,90.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale, liquidando il risarcimento nella somma di euro 75.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi, non avrebbe distinto il valore iniziale del risarcimento, calcolato al momento dell'illecito, dalla componente dovuta a titolo di rivalutazione e interessi. Inoltre, il primo Giudice avrebbe disatteso la domanda relativa agli interessi ex art. 1284, IV comma c.c.
L'Autorità di Sistema Portuale si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto in primo grado non era mai stata chiesta la liquidazione di un danno morale e la domanda di risarcimento era stata limitata a pagina 5 di 9 euro 83.000,00; rilevando che la censura relativa alla mancata applicazione delle
Tabelle di Milano sarebbe inammissibile e infondata, non avendo gli appellanti giustificato l'applicazione del punteggio massimo (30) relativo al parametro dell'intensità della relazione;
rilevando l'infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione, stante la novità della domanda relativa alla liquidazione degli interessi, ex art. 1284, IV comma, c.c. e, in ogni caso, l'inapplicabilità di tali interessi alle obbligazioni derivanti da fatto illecito;
rilevando, infine,
l'infondatezza di provvedere ad una ulteriore rivalutazione e applicazione di interessi sulle somme dalla commissione dell'illecito, in quanto la quantificazione con il sistema tabellare consente una liquidazione già all'attualità del pregiudizio.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4 ottobre 2024, gli appellanti hanno chiesto di calcolare l'importo del risarcimento sulla base delle nuove Tabelle di Milano, pubblicate il 5.6.2024, quantificandolo in euro
105.276,00.
Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato. Le Tabelle di Milano costituiscono regole integratrici del concetto di equità, che circoscrivono la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno e “la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi comprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di forma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.” (Cass. n. 12408/2011; Cass. civ. n.
8468/2020).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale facendo riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, senza motivare in ordine alla preferenza accordata a queste ultime rispetto a quelle di Milano. Peraltro, nell'atto di citazione l'attore in primo grado aveva chiesto la liquidazione del danno sulla base delle tabelle di Milano e sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del pagina 6 di 9 18.1.2023, sia nella comparsa conclusionale di primo grado aveva chiesto di fare riferimento alle Tabelle milanesi in vigore al momento della decisione.
Pertanto, il Collegio ritiene di dover rideterminare il quantum del risarcimento dovuto dall'appellato, applicando i parametri previsti dalle tabelle milanesi del
2024.
Applicando tali parametri, il Collegio ritiene di dover rideterminare il quantum debeatur nella somma di euro 79.806,00 ottenuto moltiplicando il “valore punto” della predetta tabella (euro 1.698,00) per la somma dei seguenti punti: 8 (età della vittima primaria), 8 (età della vittima secondaria), 0 (convivenza), 16
(sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato), 15 (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto).
Si precisa che nell'individuazione dei “punti per qualità e intensità della relazione” si è tenuto conto delle risultanze delle prove orali raccolte in primo grado, da cui
è risultato che i due fratelli avevano condiviso in passato l'attività lavorativa e si frequentavano con le rispettive famiglie quasi tutte le domeniche, oltre che in occasione dei compleanni e delle festività natalizie, pasquali e simili con frequentazione abituale, in particolare, in occasione dei reciproci festeggiamenti.
Non è, però, possibile riconoscere il punteggio aggiuntivo per il criterio tabellare
E) nella massima misura richiesta (30 punti), tenuto conto che quanto appurato contraddistingue la normalità del rapporto tre due fratelli e che d'altronde questi ultimi erano, al momento del decesso di entrambi anziani ed Persona_3 avevano da tempo creato il loro nucleo familiare con il quale vivevano.
Sull'importo così determinato all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto dannoso (4.10.2011) al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché gli interessi legali a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Il secondo motivo d'appello è in parte assorbito e in parte infondato.
È assorbito quanto alla censura relativa alla pretesa mancanza di rivalutazione ed interessi.
pagina 7 di 9 È infondato in relazione alla richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c., sia perché tale richiesta era stata avanzata solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e, dunque, tardivamente, sia perché l'obbligazione risarcitoria è un credito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi reintegrano il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito tra l'evento dannoso e la liquidazione;
la relativa liquidazione non è frutto di un automatismo, né la loro determinazione può presumersi iuris et de iure, richiedendo al contrario la prova da parte del danneggiato del mancato guadagno subito a causa del ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. sentenza n.
19063/2023). Considerato che nulla era stato allegato e provato, gli interessi riconoscibili dalla presente sentenza vanno limitati al saggio previsto dall'art. 1284, I comma, c.c.
Stante la soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di
[...]
per entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo (scaglione 52.001,00 –
260.000,00) secondo valori medi, senza fase istruttoria, con la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del d.m.55/2014, che il Collegio ritiene di riconoscere nella misura del 10%, considerato il ridotto numero dei rinvii ipertestuali, presenti unicamente nell'atto di citazione d'appello.
Non può, invece, essere disposta la maggiorazione ex art. 4, II comma, d.m.
55/2014, in quanto gli appellanti sono subentrati nella posizione di Per_1 solo successivamente all'introduzione del giudizio d'appello, come
[...] portatori dei medesimi interessi del de cuius, e l'attività difensiva successivamente svolta è stata modesta.
Le anticipazioni sono liquidate in complessivi euro 804,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, mentre non può riconoscersi la somma di euro 10,32 a titolo di anticipazioni per diritti per certificato anagrafico, il cui pagamento non risulta documentato in atti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
702/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante agli appellanti nella maggior somma di euro 79.806,00, oltre interessi come in parte motiva e, pertanto, condanna a corrispondere Controparte_1
a , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
la somma di euro 79.806,00, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- condanna a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.202,00 per compensi e in euro
584,15 per spese non imponibili, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 804,00 per anticipazioni e in complessivi euro
10.990,10 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1421 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 quali eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dagli gli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia Cornelio e Livia
Cornelio ed elettivamente domiciliati a Venezia – Mestre, via Vespucci 39, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge presso i propri uffici, a Venezia, piazza San Marco 63; appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Venezia, pagina 1 di 9 pubblicata il 19 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per , e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1
In parziale riforma dell'impugnata sentenza liquidarsi il danno subito da Per_1 per la morte del fratello secondo i criteri stabiliti dalla corrente
[...] Per_2 tabella di liquidazione del danno da perdita parentale pubblicata dal Consiglio
Giudiziario di Milano nel giugno 2022 (€ 90.594,40), anzi €105.276,00, con interessi calcolati sul capitale devalutato e poi annualmente rivalutato fino al saldo e con interessi ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda al saldo. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del
Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Per Autorità di Sistema Portuale del Mare Controparte_1
Si chiede:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Persona_1
l'Autorità di Sistema Portuale del , quale successore CP_1 Controparte_1 del Provveditorato al Porto di Venezia, per sentirla condannare al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito a causa della morte di Per_1
fratello dell'attore, per malattia professionale (mesotelioma pleurico)
[...] contratta a causa dell'esposizione alle fibre di amianto.
L'attore esponeva che:
- aveva lavorato dal 10.9.1958 al 31.10.1988 presso il Porto di Persona_3
Venezia, sotto la direzione dell'allora Ente Provveditorato al Porto di Venezia ed pagina 2 di 9 era deceduto il 4.10.2011 per mesotelioma polmonare;
- la malattia e la morte erano causalmente correlate all'attività lavorativa, come dimostrato dalla autopsia svolta dalla dr. , su incarico della Procura Per_4 della Repubblica, nel procedimento penale R.G. 1969/11;
- il decesso era da addebitarsi alla convenuta, che aveva omesso di adottare le cautele antinfortunistiche previste dalla legge e di informare i lavoratori sulla pericolosità dell'attività lavorativa svolta;
- il diritto al risarcimento del danno non era prescritto, dovendosi considerare quale termine di prescrizione quello del reato di omicidio colposo aggravato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947 c.c., 589, II comma, c.p. e 157
c.p.);
- le famiglie dei due fratelli erano molto unite e, pertanto, all'attore spettava un risarcimento non inferiore al valore medio di euro 83.000,00 secondo le
Tabelle milanesi.
L'Autorità di Sistema Portuale si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni (da ritenersi quinquennale ex art. 2947 c.c.) e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.
Sosteneva che non vi fosse prova del nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa svolta in area portuale, che l'attore non avesse allegato, né provato il danno da perdita del rapporto parentale e che l'importo richiesto a titolo di risarcimento fosse manifestamente eccessivo.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e deposizioni testimoniali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 gennaio 2023 e in sede di comparsa conclusionale, l'attore precisava che il riferimento alle Tabelle di Milano doveva intendersi come riferito a quelle in vigore al momento della decisione.
Con sentenza n. 702/2023, il Tribunale di Venezia così provvedeva: “Condanna
l'Autorità di Sistema Portuale del al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 75.000,00 oltre interessi legali dalla Persona_1 data della presente decisione al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da esso subito per la perdita del rapporto parentale con il fratello
pagina 3 di 9 ”. Persona_3
In particolare, il Tribunale:
- accertava l'esposizione di alle fibre d'amianto alla luce dei dati Persona_3 documentali e degli indizi allegati dall'attore, non contestati dall'
[...]
; Controparte_1
- riteneva sussistente il rapporto causale tra l'esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico di cui soffriva in quanto era nota la Persona_3 correlazione tra l'esposizione all'asbesto e la patologia in esame, confermata dall'autopsia a firma della dott.ssa , e stante l'insussistenza Persona_5 di altre possibili cause della malattia;
- riteneva provata la colpa della convenuta, in quanto successore dell'allora datore di lavoro di dal momento che la stessa non aveva Persona_3 provato di aver adottato accorgimenti idonei a tutelare i lavoratori dall'inalazione di fibre d'amianto -nonostante un obbligo normativo in tal senso fosse previsto già all'epoca dell'esposizione- né di averli adeguatamente informati sui relativi rischi;
- riteneva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il danno da perdita del rapporto parentale, lamentato dal fratello del defunto, non necessitasse di una prova specifica da parte del danneggiato, dovendosi fare luogo a una valutazione equitativa basata sull'intensità del legame familiare, salva la prova, da parte del convenuto, dell'assenza in concreto di un legame affettivo tra vittima e superstite;
- constatava che, dall'istruttoria orale svolta, era emerso che i due fratelli intrattenevano rapporti non meramente formali, in quanto erano stati colleghi di lavoro e le rispettive famiglie si frequentavano;
l'attore, invece, non aveva dimostrato alcunché in ordine alle concrete ricadute della morte del fratello, data l'età avanzata dei due fratelli e il fatto che entrambi avevano costituito un proprio e separato nucleo familiare;
- liquidava il danno, in via equitativa, applicando i parametri in uso presso il
Tribunale di Venezia, nella somma di euro 75.000,00 comprensiva di rivalutazione e di interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pagina 4 di 9 sentenza al saldo.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Persona_1 sentenza sulla base di due motivi di seguito illustrati.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'appello.
A seguito del decesso, in corso di causa, di si sono costituiti in Persona_1 giudizio i suoi eredi e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarando di accettare l'eredità del loro congiunto e facendo proprie le conclusioni del de cuius.
Con provvedimento del 1° dicembre 2023, il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 4 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
Con il primo motivo gli eredi di lamentano la violazione dell'art. Persona_1
1226 c.c., in riferimento al danno morale per perdita parentale, liquidato arbitrariamente applicando la tabella del Tribunale di Venezia e sostengono che, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, anziché le tabelle in uso presso il Tribunale di
Venezia, le tabelle del Tribunale di Milano del 2022 (vigenti al momento della decisione e da preferire rispetto a quelle di Roma), dalle quali risulterebbe un danno da perdita del rapporto parentale pari ad euro 90.594,90.
Con il secondo motivo lamentano che il Tribunale, liquidando il risarcimento nella somma di euro 75.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi, non avrebbe distinto il valore iniziale del risarcimento, calcolato al momento dell'illecito, dalla componente dovuta a titolo di rivalutazione e interessi. Inoltre, il primo Giudice avrebbe disatteso la domanda relativa agli interessi ex art. 1284, IV comma c.c.
L'Autorità di Sistema Portuale si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del primo motivo di appello, in quanto in primo grado non era mai stata chiesta la liquidazione di un danno morale e la domanda di risarcimento era stata limitata a pagina 5 di 9 euro 83.000,00; rilevando che la censura relativa alla mancata applicazione delle
Tabelle di Milano sarebbe inammissibile e infondata, non avendo gli appellanti giustificato l'applicazione del punteggio massimo (30) relativo al parametro dell'intensità della relazione;
rilevando l'infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione, stante la novità della domanda relativa alla liquidazione degli interessi, ex art. 1284, IV comma, c.c. e, in ogni caso, l'inapplicabilità di tali interessi alle obbligazioni derivanti da fatto illecito;
rilevando, infine,
l'infondatezza di provvedere ad una ulteriore rivalutazione e applicazione di interessi sulle somme dalla commissione dell'illecito, in quanto la quantificazione con il sistema tabellare consente una liquidazione già all'attualità del pregiudizio.
Nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 4 ottobre 2024, gli appellanti hanno chiesto di calcolare l'importo del risarcimento sulla base delle nuove Tabelle di Milano, pubblicate il 5.6.2024, quantificandolo in euro
105.276,00.
Così riassunte le argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è fondato. Le Tabelle di Milano costituiscono regole integratrici del concetto di equità, che circoscrivono la discrezionalità del giudice nella liquidazione del danno e “la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi comprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di forma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.” (Cass. n. 12408/2011; Cass. civ. n.
8468/2020).
Nella fattispecie, il Giudice di primo grado ha quantificato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale facendo riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia, senza motivare in ordine alla preferenza accordata a queste ultime rispetto a quelle di Milano. Peraltro, nell'atto di citazione l'attore in primo grado aveva chiesto la liquidazione del danno sulla base delle tabelle di Milano e sia all'udienza di precisazione delle conclusioni del pagina 6 di 9 18.1.2023, sia nella comparsa conclusionale di primo grado aveva chiesto di fare riferimento alle Tabelle milanesi in vigore al momento della decisione.
Pertanto, il Collegio ritiene di dover rideterminare il quantum del risarcimento dovuto dall'appellato, applicando i parametri previsti dalle tabelle milanesi del
2024.
Applicando tali parametri, il Collegio ritiene di dover rideterminare il quantum debeatur nella somma di euro 79.806,00 ottenuto moltiplicando il “valore punto” della predetta tabella (euro 1.698,00) per la somma dei seguenti punti: 8 (età della vittima primaria), 8 (età della vittima secondaria), 0 (convivenza), 16
(sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato), 15 (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto).
Si precisa che nell'individuazione dei “punti per qualità e intensità della relazione” si è tenuto conto delle risultanze delle prove orali raccolte in primo grado, da cui
è risultato che i due fratelli avevano condiviso in passato l'attività lavorativa e si frequentavano con le rispettive famiglie quasi tutte le domeniche, oltre che in occasione dei compleanni e delle festività natalizie, pasquali e simili con frequentazione abituale, in particolare, in occasione dei reciproci festeggiamenti.
Non è, però, possibile riconoscere il punteggio aggiuntivo per il criterio tabellare
E) nella massima misura richiesta (30 punti), tenuto conto che quanto appurato contraddistingue la normalità del rapporto tre due fratelli e che d'altronde questi ultimi erano, al momento del decesso di entrambi anziani ed Persona_3 avevano da tempo creato il loro nucleo familiare con il quale vivevano.
Sull'importo così determinato all'attualità, vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto dannoso (4.10.2011) al saldo, calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del fatto illecito e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT
(Cass. S.U. n. 1712/1995), nonché gli interessi legali a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
Il secondo motivo d'appello è in parte assorbito e in parte infondato.
È assorbito quanto alla censura relativa alla pretesa mancanza di rivalutazione ed interessi.
pagina 7 di 9 È infondato in relazione alla richiesta di liquidazione degli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c., sia perché tale richiesta era stata avanzata solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e, dunque, tardivamente, sia perché l'obbligazione risarcitoria è un credito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi reintegrano il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito tra l'evento dannoso e la liquidazione;
la relativa liquidazione non è frutto di un automatismo, né la loro determinazione può presumersi iuris et de iure, richiedendo al contrario la prova da parte del danneggiato del mancato guadagno subito a causa del ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. sentenza n.
19063/2023). Considerato che nulla era stato allegato e provato, gli interessi riconoscibili dalla presente sentenza vanno limitati al saggio previsto dall'art. 1284, I comma, c.c.
Stante la soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di
[...]
per entrambi i gradi di giudizio Controparte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado, nella misura già tassata dal Tribunale
e, quanto al presente grado d'appello, come in dispositivo (scaglione 52.001,00 –
260.000,00) secondo valori medi, senza fase istruttoria, con la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del d.m.55/2014, che il Collegio ritiene di riconoscere nella misura del 10%, considerato il ridotto numero dei rinvii ipertestuali, presenti unicamente nell'atto di citazione d'appello.
Non può, invece, essere disposta la maggiorazione ex art. 4, II comma, d.m.
55/2014, in quanto gli appellanti sono subentrati nella posizione di Per_1 solo successivamente all'introduzione del giudizio d'appello, come
[...] portatori dei medesimi interessi del de cuius, e l'attività difensiva successivamente svolta è stata modesta.
Le anticipazioni sono liquidate in complessivi euro 804,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, mentre non può riconoscersi la somma di euro 10,32 a titolo di anticipazioni per diritti per certificato anagrafico, il cui pagamento non risulta documentato in atti.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Venezia, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
702/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, che per il resto conferma, ridetermina il credito risarcitorio spettante agli appellanti nella maggior somma di euro 79.806,00, oltre interessi come in parte motiva e, pertanto, condanna a corrispondere Controparte_1
a , e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
la somma di euro 79.806,00, oltre interessi come in parte motiva;
[...]
- condanna a Controparte_1 corrispondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.202,00 per compensi e in euro
584,15 per spese non imponibili, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 804,00 per anticipazioni e in complessivi euro
10.990,10 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Venezia, camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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