TAR
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/03/2026, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15767/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04079 /2026 REG.PROV.COLL. N. 15767/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15767 del 2025, proposto da
HA UL HA Sujan, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro
Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'accertamento
Dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito N. 15767/2025 REG.RIC.
della procedura flussi, relativa al nulla osta prot. P-RM/L/Q/2023/102857, nonché avverso il silenzio tenuto dalla Questura di Roma sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Roma e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. GI CO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- con ricorso, notificato il 23.12.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha agito per far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, inviata in data 5.12.2025, di fissazione della convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato, nonché avverso il silenzio tenuto anche dalla Questura di Roma sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno;
- l'amministrazione resistente ha prodotto in giudizio il provvedimento, emesso in data
8.2.2024, dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, di revoca del nulla osta e contestuale rigetto dell'autorizzazione all'ingresso, atto notificato via e-mail al datore di lavoro;
- la Questura di Roma, con riferimento all'altra istanza avanzata dal ricorrente, finalizzata ad ottenere un permesso di soggiorno, ha rappresentato, con nota depositata il 26.2.2026, di averla definita negativamente; N. 15767/2025 REG.RIC.
- pertanto, il ricorso sul silenzio tenuto dalla Prefettura di Roma e dalla Questura di
Roma è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
- la pronuncia in rito, unita alla circostanza che il provvedimento emesso dalla
Prefettura di Roma è stato subito notificato all'indirizzo e-mail dichiarato in domanda, consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente
GI CO, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI CO EL NG N. 15767/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04079 /2026 REG.PROV.COLL. N. 15767/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15767 del 2025, proposto da
HA UL HA Sujan, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro
Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'accertamento
Dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito N. 15767/2025 REG.RIC.
della procedura flussi, relativa al nulla osta prot. P-RM/L/Q/2023/102857, nonché avverso il silenzio tenuto dalla Questura di Roma sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Roma e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. GI CO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- con ricorso, notificato il 23.12.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha agito per far dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, inviata in data 5.12.2025, di fissazione della convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato, nonché avverso il silenzio tenuto anche dalla Questura di Roma sulla richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno;
- l'amministrazione resistente ha prodotto in giudizio il provvedimento, emesso in data
8.2.2024, dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, di revoca del nulla osta e contestuale rigetto dell'autorizzazione all'ingresso, atto notificato via e-mail al datore di lavoro;
- la Questura di Roma, con riferimento all'altra istanza avanzata dal ricorrente, finalizzata ad ottenere un permesso di soggiorno, ha rappresentato, con nota depositata il 26.2.2026, di averla definita negativamente; N. 15767/2025 REG.RIC.
- pertanto, il ricorso sul silenzio tenuto dalla Prefettura di Roma e dalla Questura di
Roma è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse;
- la pronuncia in rito, unita alla circostanza che il provvedimento emesso dalla
Prefettura di Roma è stato subito notificato all'indirizzo e-mail dichiarato in domanda, consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NG, Presidente
GI CO, Referendario, Estensore
Silvia ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI CO EL NG N. 15767/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO