Art. 4.
Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a stabilire:
a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale , limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 2, per i quali l'indulto e' applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;
b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terra' conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, ne' dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' art. 167 del Codice penale , ne' delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;
c) che il condono per i reati comuni e' revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;
d) che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:
1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
2) il trasgressore non abbia gia' subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lettera d), della presente legge;
e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto e' stabilito nell'art. 1, lettera d) e nell'art. 2, lettere a) e b).
Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a stabilire:
a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale , limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 2, per i quali l'indulto e' applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;
b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terra' conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, ne' dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell' art. 167 del Codice penale , ne' delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;
c) che il condono per i reati comuni e' revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;
d) che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:
1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
2) il trasgressore non abbia gia' subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lettera d), della presente legge;
e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto e' stabilito nell'art. 1, lettera d) e nell'art. 2, lettere a) e b).