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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4836/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Canale, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via G. Verga n. 15
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pirozzi, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Parete, alla via G. Marconi n. 12
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.5.2022, , premesso di aver contratto matrimonio (in Parte_1
Parete, il 12.6.2013) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
17.1.2015) e (in data 22.4.2017), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2
matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita della madre o, in subordine, disporre l'affido paritario con collocamento alternato dei minori presso entrambi i genitori, con obbligo di contribuzione diretta a carico dei genitori in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso le rispettive abitazioni;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 13.1.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli RD (14.5.2021) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa, depositato il 14.5.2021, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Resta controversa tra i coniugi la questione della residenza privilegiata dei minori, in quanto ciascuna delle parti chiede il collocamento dei figli presso di sé. A tale riguardo, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e degli atti di causa, risulta pacifico che i minori, fin da quando è sorto il conflitto, hanno sempre avuto stabile domicilio presso la madre, con la quale hanno vissuto in maniera continuativa. Non è emerso alcun nuovo elemento, rispetto tra l'altro a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale, dove si era concordata la pacifica residenza privilegiata dei figli presso la madre, che possa giustificare un brusco ed improvviso cambiamento del domicilio abituale degli stessi minori, che sarebbe viceversa per loro certamente destabilizzante, determinando la rottura dell'equilibrio e della stabilità da loro raggiunti.
Allo stesso modo va disattesa la richiesta di “affido alternato” dei minori formulata dal resistente, in quanto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere e seguire, l'affido alternato è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni
(perlopiù nell'eventualità di pieno accordo tra le parti), in quanto modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per il minore. Tale forma di affidamento, infatti, impone al figlio di ruotare intorno al mondo dei genitori al quale deve adattarsi e la parità dei tempi non risponde al suo interesse e allo spirito dell'istituto dell'affidamento condiviso che mira a soddisfare l'esigenza di stabilità dell'habitat domestico, fermo il diritto alla bigenitorialità (cfr. Cass. n. 25418/2015; Cass. n. 4060/2017).
Alla luce di quanto sopra, va in definitiva disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Per_2
Il diritto/dovere di visita del padre può essere regolamentato alle stesse condizioni previste in sede di separazione consensuale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni,
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente presta attività lavorativa come impiegata con mansioni di addetta all'amministrazione presso uno studio professionale, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è proprietaria di un immobile sito in Trentola Ducenta dove attualmente vive, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con rata mensile pari a circa 600,00 euro mensili;
percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli;
parte resistente svolge attività lavorativa come istruttore amministrativo presso il Comune di Parete, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è proprietario di un immobile sito in Parete dove attualmente vive;
percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli;
si ritiene congruo stabilire a carico del e in favore della , a conferma di quanto CP_1 Pt_1 statuito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
(euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli RD in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi che non hanno avanzato richieste di carattere economico. Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Parete, il 12.6.2013, tra
(nato ad [...], il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Parte_1
Napoli, il 29.5.1986) - atto n. 11, parte II serie A, anno 2013;
- dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori Per_1
e (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4836/2022 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Canale, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via G. Verga n. 15
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pirozzi, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Parete, alla via G. Marconi n. 12
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.5.2022, , premesso di aver contratto matrimonio (in Parte_1
Parete, il 12.6.2013) con , dalla cui unione nascevano i figli (in data Controparte_1 Per_1
17.1.2015) e (in data 22.4.2017), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2
matrimonio, alle seguenti condizioni:
- affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita paterno;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1
quale, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita della madre o, in subordine, disporre l'affido paritario con collocamento alternato dei minori presso entrambi i genitori, con obbligo di contribuzione diretta a carico dei genitori in relazione ai tempi di permanenza dei minori presso le rispettive abitazioni;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 13.1.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, all'udienza del 13.11.2024 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli RD (14.5.2021) nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa, depositato il 14.5.2021, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, così come richiesto da entrambe le parti, va disposto l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Resta controversa tra i coniugi la questione della residenza privilegiata dei minori, in quanto ciascuna delle parti chiede il collocamento dei figli presso di sé. A tale riguardo, sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e degli atti di causa, risulta pacifico che i minori, fin da quando è sorto il conflitto, hanno sempre avuto stabile domicilio presso la madre, con la quale hanno vissuto in maniera continuativa. Non è emerso alcun nuovo elemento, rispetto tra l'altro a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale, dove si era concordata la pacifica residenza privilegiata dei figli presso la madre, che possa giustificare un brusco ed improvviso cambiamento del domicilio abituale degli stessi minori, che sarebbe viceversa per loro certamente destabilizzante, determinando la rottura dell'equilibrio e della stabilità da loro raggiunti.
Allo stesso modo va disattesa la richiesta di “affido alternato” dei minori formulata dal resistente, in quanto, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere e seguire, l'affido alternato è rimasta una soluzione educativa di limitate applicazioni
(perlopiù nell'eventualità di pieno accordo tra le parti), in quanto modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per il minore. Tale forma di affidamento, infatti, impone al figlio di ruotare intorno al mondo dei genitori al quale deve adattarsi e la parità dei tempi non risponde al suo interesse e allo spirito dell'istituto dell'affidamento condiviso che mira a soddisfare l'esigenza di stabilità dell'habitat domestico, fermo il diritto alla bigenitorialità (cfr. Cass. n. 25418/2015; Cass. n. 4060/2017).
Alla luce di quanto sopra, va in definitiva disposto l'affido condiviso dei figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Per_2
Il diritto/dovere di visita del padre può essere regolamentato alle stesse condizioni previste in sede di separazione consensuale, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro deduzioni e dichiarazioni,
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto: parte ricorrente presta attività lavorativa come impiegata con mansioni di addetta all'amministrazione presso uno studio professionale, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è proprietaria di un immobile sito in Trentola Ducenta dove attualmente vive, per l'acquisto del quale ha contratto un mutuo con rata mensile pari a circa 600,00 euro mensili;
percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli;
parte resistente svolge attività lavorativa come istruttore amministrativo presso il Comune di Parete, risultano agli atti le buste paga e le ultime dichiarazioni dei redditi;
è proprietario di un immobile sito in Parete dove attualmente vive;
percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli;
si ritiene congruo stabilire a carico del e in favore della , a conferma di quanto CP_1 Pt_1 statuito nell'ordinanza presidenziale, l'assegno pari ad euro 400,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2
(euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli RD in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi che non hanno avanzato richieste di carattere economico. Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli RD, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Parete, il 12.6.2013, tra
(nato ad [...], il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 Parte_1
Napoli, il 29.5.1986) - atto n. 11, parte II serie A, anno 2013;
- dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 400,00, da rivalutare CP_1 Pt_1
ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei figli minori Per_1
e (euro 200,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di Per_2
cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro