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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1043/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA SS, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1043/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. RINALDI GIOVANNI, dall'avv. GANCI FABIO, dall'avv. MICELI
WALTER, dall'avv. ZAMPIERI NICOLA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
EP TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5.5.2025 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando di avere aver prestato servizio quale docente
Pag. 1 di 5 alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Ha allegato di avere già ottenuto sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Bergamo che le ha riconosciuto il beneficio per l'anno 2023/2024.
Ha precisato di essere stata destinataria di altro contratto a termine, dal 1.9.2024 al 30.6.2026.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno 2024/2025; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tardivamente depositata il ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso e ha eccepito che la ricorrente ha già ottenuto sentenza n.
538/2023 che le ha riconosciuto il diritto alla percezione della carta docente per gli anni dal 2018/2019 al 2022/2023 e la sentenza n. 591/2024 per l'anno
2023/2024. Ha quindi eccepito l'abusivo frazionamento del credito e la condanna della controparte per lite temeraria. Ha poi evidenziato che la ricorrente, per l'a.s.
2024/2025, è stata destinataria di incarico sino al 31.8.2025 e che pertanto il beneficio le spetta in via amministrativa.
Pag. 2 di 5 Con le note di trattazione del 5.11.2025 la ricorrente ha dato atto di avere effettivamente sottoscritto un contratto sino al 31 agosto 2025 e di avere ricevuto l'accredito della carta docente in data 24.6.2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve essere in primo luogo esclusa la temerarietà della condotta processuale della ricorrente, come infondatamente sostenuto dal . Le due sentenze CP_1
già ottenute dalla ricorrente attengono infatti ad annualità tutte diverse tra loro;
l'ultima sentenza è del maggio 2024 e ha per oggetto l'annualità 2023/2024, mentre il presente giudizio è stato instaurato quasi un anno dopo, il 5.5.2025, per l'annualità 2024/2025, sicché non è configurabile alcun un abuso del processo per immotivata frammentazione del credito.
3.- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il provveduto all'erogazione della carta docente per l'anno 2024/2025 CP_1
rivendicato dalla ricorrente.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie la parte ricorrente, dando atto di avere effettivamente sottoscritto un contratto in scadenza il 31 agosto 2025, ha ammesso di avere ricevuto l'accredito della carta docente (in riferimento, appunto, all'anno
2024/2025) in data 24.6.2025 (ossia, qualche settimana dopo il già avvenuto deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio). Deve di conseguenza essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo emersa nel corso del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente che ha ottenuto, in via amministrativa, il beneficio richiesto giudizialmente.
4.- Quanto alle spese di lite, in assenza di un accordo sul punto, il giudice deve pronunciarsi basandosi sul criterio della c.d. soccombenza virtuale, ossia dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Sent. n.
21244 del 29.9.2006).
Come noto, con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile” ossia, con scadenza al 31 agosto. Il , CP_1 pertanto, è stato tardivo nel riconoscimento del beneficio, pacificamente spettante alla ricorrente stante il chiaro tenore della norma. Il beneficio, poi, è stato erogato in data successiva al deposito del ricorso.
Ciò premesso, la ricorrente avrebbe ben potuto pazientare anche qualche settimana e quindi attendere il termine dell'anno scolastico e la scadenza del contratto prima di adire l'autorità giudiziaria;
quantomeno, avrebbe potuto effettuare un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia prima di interessare il Tribunale, ad esempio inviando una diffida di pagamento onde verificare l'eventuale volontà contraria del . Si ritiene pertanto che CP_1 sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pag. 4 di 5 1 – dichiara cessata la materia del contendere;
2 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 12/11/2025
Il Giudice del lavoro
CA SS
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa CA SS, all'esito dell'udienza del 12/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1043/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. RINALDI GIOVANNI, dall'avv. GANCI FABIO, dall'avv. MICELI
WALTER, dall'avv. ZAMPIERI NICOLA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
EP TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5.5.2025 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale rappresentando di avere aver prestato servizio quale docente
Pag. 1 di 5 alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro a tempo CP_1 determinato.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Ha allegato di avere già ottenuto sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Bergamo che le ha riconosciuto il beneficio per l'anno 2023/2024.
Ha precisato di essere stata destinataria di altro contratto a termine, dal 1.9.2024 al 30.6.2026.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno 2024/2025; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tardivamente depositata il ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso e ha eccepito che la ricorrente ha già ottenuto sentenza n.
538/2023 che le ha riconosciuto il diritto alla percezione della carta docente per gli anni dal 2018/2019 al 2022/2023 e la sentenza n. 591/2024 per l'anno
2023/2024. Ha quindi eccepito l'abusivo frazionamento del credito e la condanna della controparte per lite temeraria. Ha poi evidenziato che la ricorrente, per l'a.s.
2024/2025, è stata destinataria di incarico sino al 31.8.2025 e che pertanto il beneficio le spetta in via amministrativa.
Pag. 2 di 5 Con le note di trattazione del 5.11.2025 la ricorrente ha dato atto di avere effettivamente sottoscritto un contratto sino al 31 agosto 2025 e di avere ricevuto l'accredito della carta docente in data 24.6.2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve essere in primo luogo esclusa la temerarietà della condotta processuale della ricorrente, come infondatamente sostenuto dal . Le due sentenze CP_1
già ottenute dalla ricorrente attengono infatti ad annualità tutte diverse tra loro;
l'ultima sentenza è del maggio 2024 e ha per oggetto l'annualità 2023/2024, mentre il presente giudizio è stato instaurato quasi un anno dopo, il 5.5.2025, per l'annualità 2024/2025, sicché non è configurabile alcun un abuso del processo per immotivata frammentazione del credito.
3.- Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il provveduto all'erogazione della carta docente per l'anno 2024/2025 CP_1
rivendicato dalla ricorrente.
Come noto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conformi conclusioni in tal senso (tra le molte: Cass.
Civ. SS.UU. n. 13969 del 26.7.2004, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16886 del
17.8.2015). In ogni caso deve essere dichiarata anche d'ufficio qualora sopravvengano fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, riconosciuti e ammessi da entrambe le parti e comunque acquisiti agli atti del giudizio, dai quali emerga in concreto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e quindi che il contrasto è stato eliminato, con il conseguente venir meno della necessità di una pronuncia del giudice, che diventa quindi superflua (tra le molte: Cass. Civ. Sez. II n. 13217 del 28.5.2013, cass. Civ. Sez.
II, Ord. n. 19845 del 23.7.2019).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie la parte ricorrente, dando atto di avere effettivamente sottoscritto un contratto in scadenza il 31 agosto 2025, ha ammesso di avere ricevuto l'accredito della carta docente (in riferimento, appunto, all'anno
2024/2025) in data 24.6.2025 (ossia, qualche settimana dopo il già avvenuto deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio). Deve di conseguenza essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo emersa nel corso del giudizio la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente che ha ottenuto, in via amministrativa, il beneficio richiesto giudizialmente.
4.- Quanto alle spese di lite, in assenza di un accordo sul punto, il giudice deve pronunciarsi basandosi sul criterio della c.d. soccombenza virtuale, ossia dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Sent. n.
21244 del 29.9.2006).
Come noto, con le modifiche alla legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024 (art. 1 commi 572-573-574) il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile” ossia, con scadenza al 31 agosto. Il , CP_1 pertanto, è stato tardivo nel riconoscimento del beneficio, pacificamente spettante alla ricorrente stante il chiaro tenore della norma. Il beneficio, poi, è stato erogato in data successiva al deposito del ricorso.
Ciò premesso, la ricorrente avrebbe ben potuto pazientare anche qualche settimana e quindi attendere il termine dell'anno scolastico e la scadenza del contratto prima di adire l'autorità giudiziaria;
quantomeno, avrebbe potuto effettuare un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia prima di interessare il Tribunale, ad esempio inviando una diffida di pagamento onde verificare l'eventuale volontà contraria del . Si ritiene pertanto che CP_1 sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pag. 4 di 5 1 – dichiara cessata la materia del contendere;
2 – compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 12/11/2025
Il Giudice del lavoro
CA SS
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