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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice Letto l'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate;
assegna la causa a sentenza senza termini.
Il Giudice Carmine Esposito
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1109/2024 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat” e vertente tra
(C.F/P.IVA: ), col ministero/assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. , giusta procura a margine dell'atto introduttivo Parte_1
- OPPONENTE - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BOCCIA NUNZIO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- OPPOSTO – nonchè n persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
- OPPOSTO CONTUMACE–
Le parti concludevano come da relative note scritte RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , deducendo: “…A) in data Parte_1
21.09.2023 il sottoscritto ricorrente trasmetteva alla una richiesta di rateizzazione Controparte_1
(Doc.1) relativamente ad un sollecito di pagamento di essa concessionaria recante il n. 1065009230012139 notificato il 14/09/2023, che faceva riferimento a presunti accertamenti esecutivi divenuti definitivi che sarebbero stati notificati nel passato, dei quali comunque l'istante non ha mai avuto contezza. B) La rispondeva con Pec del 22.09 2023 (Doc.2) evidenziando che Controparte_1
l'importo complessivo dovuto era pari ad € 2867,35, in virtù di precedenti comunicazioni di avvio di procedure esecutive e di ingiunzioni varie(?) per imposte IMU e TASI risalenti agli anni 2013-14-16- 17-20, comunicando altresì che in caso di mancata rateizzazione “ il debito sarà riscosso con la procedura esecutiva”. C) Il sottoscritto ricorrente, ritenendo che la rateizzazione ,come stabilita dalla CP_1
Tributi, non avesse nulla a che fare con l'effettiva istanza da lui formulata, e che in ogni caso fosse palesemente illegittima ed infondata, non dava alcun seguito a tale corrispondenza, valutando di far valere ogni suo diritto e azione in separata sede e come per legge. D) Ed infatti in data 23.09.2024 veniva notificato al sottoscritto, nella sua residenza in , corso Elea n.93 l'atto di pignoramento presso terzi CP_2 di cui in epigrafe (Doc.3) dal quale l'istante ha finalmente rilevato che esso riguarda avvisi di accertamenti esecutivi di imposte IMU relative agli agli anni 2016-17-18-19, che sarebbero stati tutti notificati tra il 2021 e il 2022. E cioe': 1:-avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n.1572 notificato il 31/7/21
-2:avviso di accertamento esecutivo n.IMU 2019 n.3861 notificato il 31/7/21 – 3:avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n.6730 notificato il 35/10/21 – 4:avviso di accertamento esecutivo IMU 2017 n.2125 notificato il 27/12/2022…..”: deduceva inoltre, di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti ee eccepica, inoltre:”: …NULLITA' DELLA ESECUTZIONE INIZIATA COL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI per inesistenza di titolo esecutivo Ai sensi dell'art 1 comma 795 “ per il recupero degli importi fino ad € 10.000,00 dopo che l'atto di cui al comma792 e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine Pt_2 indicato nell'atto è scaduto e che,se non si provvede al pagamento entro 30 giorni,saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'art.1 ,comma 544,della legge 24/12/2012 n. 228, per il recupero di importi fino a 1000 euro, il termine di 1200 giorni è ridotto a 60 giorni.” Pertanto IL SOLLECITO DI PAGAMENTO n.1065009230012139 del 02/08/2023 (v.Doc.4) doveva essere emesso dai soggetti che hanno emesso anche l'avviso di accertamento , cioè dal e Controparte_2 non dalla Tale soluzione trova ulteriore avallo dal comma 785 dell'art.1 ,legge Controparte_1
n.160/2019,in forza del quale, “in caso di affidamento, da parte degli ENTI , dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione ( in questo caso , si applicano CP_1 esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792”: ne consegue che il comma 795,non essendo richiamato dal comma 785, non e' applicabile all'Ente di riscossione detto. Si evidenzia inoltre che tale approdo e' confermato dalla analisi del comma 795 alla luce di quanto disposto dalla lettera b) del comma 792: tale norma dispone non soltanto che l'atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'art 52,comma 5,lettera b).D.Lgs n.446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero deorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle antrate patrimoniali,ma anche che,” decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento,la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata” Se ne desume che il sollecito di pagamento viene emesso prima che il carico sia affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata….”; nelle note scritte per l'odierna udienza rilevava: “…non ha tenuto conto dell'evoluzione della legge e della sentenza della Cassaz. a Sezioni Unite n. 34447/2019, che ha confermato, tra l'altro, che “ tutti i fatti intervenuti successivamente alla notifica della cartella ( o della intimazione di pagamento ) devono essere dedotti dinanzi al giudice ordinario in funzione del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualita' del diritto dell'ente creditore di procedere alla esecuzione forzata…) quali ad es.:l'avvenuta prescrizione- l'eventuale riconoscimento di uno sgravio – la pignorabilita' del bene oggetto dell'esecuzione etc etc…”; conveniva in giudizio ed il , Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere: “….dichiarare la prescrizione delle imposte IMU relative agli anni 2016 –2017
– 2018 -2019 b) annullare e/o dichiarare inefficaci gli avvisi di accertamenti esecutivi di imposte IMU relative agli agli anni 2016-17-18-19, che sarebbero stati notificati tra il 2021 e il 2022. E cioe': 1:- avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 n.1572 -2:avviso di accertamento esecutivo IMU 2019 n.3861 – 3:avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 n.6730 – 4:avviso di accertamento esecutivo IMU 2017 n.2125 c) Dichiarare altresi la nullità ed inefficacia della procedura esecutiva introdotta con atto di pignoramento presso terzi da per LA INESISTENZA DI TITOLO sul Controparte_1 quale dovrebbe essere fondata. d) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio…”.
Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto e in Controparte_1 diritto la domanda attorea, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza senza termini.
La domanda rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario. Occorre premettere che il ricorrente non dava seguito alla sua istanza di rateizzazione e pertanto, persistendo la morosità, l'Agente della Riscossione provvedeva, in data 23 Settembre 2024, ad emettere il pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/1973 impugnato. Vanno integralmente condivise le deduzioni di parte opposto secondo cui: “…Il ricorso è improponibile ovvero improcedibile poiché il Giudice ordinario non è competente al vaglio di legittimità del pignoramento ex Dpr 602/73 qualora venga contestata la notifica degli atti esattoriali e di riscossione presupposti che contenga credito di natura tributaria come nel nostro caso. Invero in tale caso è competente il Giudice tributario ovvero la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno ( quale giudice del cd ricorso recuperatorio ossia del tributo). La Suprema Corte ha appunto chiarito che opponendosi ad un atto di esecuzione lamentando la mancata notifica degli atti tributari presupposti attrae la Giurisdizione del Giudice tributario ( conf. Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 7822/2020) . A tale principio si è uniformata anche la Giurisprudenza di merito : ―In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'asserita omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Tribunale Locri, Sentenza, 03/08/2022, n. 500). In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 cod. proc. civ. davanti al giudice tributario (Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. VIII, Sentenza, 07/06/2022, n. 2608). Pertanto essendo l'esclusivo oggetto delle doglianze dell'odierno opponente rivolte alla paventata mancata notifica dell'ingiunzione e dell'intimazione presupposte, l'opposizione non è procedibile per difetto di giurisdizione…”. Infine, quanto all'asserita inesistenza della mancata notifica degli atti presupposti (l'Agente della Riscossione ha all'uopo depositato documentazione) sarà eventualmente oggetto di verifica ad opera del Giudice competente. Le spese vanno compensate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed Controparte_2 eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- compensa le spese. Vallo della Lucania, 31/01/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito