Decreto cautelare 26 marzo 2022
Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Decreto decisorio 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 26/03/2022, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2022
N. 00308/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da
NA GN NA, rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Musa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Vito Dei Normann, via A. De Leo n. 20;
contro
Consiglio Ordine Avvocati di Brindisi, Comune di Bisceglie, Comune di Fasano, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
ZU BR IO Rosario, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità, nei limiti dell’interesse,
previa concessione di misura cautelare,
-della delibera Consiglio Ordine Avvocati presso il Tribunale di Brindisi dell’8.2.2022, comunicata via pec il 21.2.2022, di rigetto della richiesta di disponibilità della graduatoria di concorso n.1 dipendente a tempo pieno e indeterminato – area professionale C 1 per reclutamento
presso il Comune di Bisceglie; nonché di rigetto della richiesta del Comune di Fasano di disponibilità all’utilizzo della graduatoria concorsuale in corso di validità per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore direttivo amministrativo cat. D.;
di ogni atto a esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi inclusi, ove occorra): la determina n. 1748 del 2021 Responsabile del Servizio del Comune di Bisceglie; l’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatoria di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di istruttore direttivo contabile/amministrativo categoria D posizione D1 del Comune di Bisceglie datato il 31.12.2021; la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Bisceglie n.125 del 15.2.2022; l’elenco dei candidati per colloquio tecnico-motivazionale; la convocazione ed esito del colloquio del Comune di Bisceglie unitamente ai verbali e alla graduatoria relativa alla procedura che ci occupa; la nota di riscontro all’istanza di accesso del 10.03.2022 da parte del Comune di Bisceglie;
la delibera n. 126 del 9.05.2019 del Comune di Fasano; la delibera n. 342 del 14.11.2019 del Comune di Fasano; la delibera n. 41 del 18.02.2022 del Comune di Fasano; la Determina n. 85 del 13.1.2022 del Comune di Fasano; l’Avviso pubblico finalizzato all’utilizzo di graduatorie di altri enti per la copertura di un istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno, indeterminato categoria D del 14.01.2022 del Comune di Fasano;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a veder riconosciuta la possibilità di utilizzare la graduatoria formata dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi all’esito della procedura di concorso da parte di Enti Locali o di altra pubblica amministrazione e/o enti legittimati dalla normativa in materia, con obbligo dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi di autorizzare lo scorrimento della propria graduatoria e sottoscrivere la convenzione con i Comuni richiedenti per l’assunzione della ricorrente e, in ogni caso, di consentire l’assunzione della stessa presso altri Enti Pubblici;
per la condanna
dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ad autorizzare lo scorrimento della propria graduatoria per l’assunzione della ricorrente, a sottoscrivere la convenzione con i Comuni richiedenti e, in ogni caso, a consentire l’assunzione della ricorrente presso gli Enti richiedenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente con atto depositato in data 25 marzo 2022, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che - ferma e impregiudicata ogni valutazione in relazione alla giurisdizione del giudice adito e, ancora, alla corretta osservanza dell’art. 41, comma 2, c.p.a. - la controversia dedotta in giudizio, indiscutibilmente connotata da profili di delicatezza e complessità, impone una particolare ponderazione degli interessi in conflitto (anche in ragione di incertezze in ordine agli atti e ai provvedimenti effettivamente oggetto di gravame e, dunque, passibili di “sospensione”, ai sensi e nei termini di legge), che appare opportuno effettuare nella idonea sede collegiale, con il contraddittorio delle parti;
Ravvisata, peraltro, l’opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico delle parti intimate di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto utile e/o necessario ai fini del decidere;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Conferma, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 28 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 26 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO