Articolo 9 della Legge 26 settembre 1985, n. 482
Articolo 8
Versione
1 ottobre 1985
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1985
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