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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10065/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CESARO CARMINE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.2.2025
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di cessionaria del ramo di azienda di Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
pagina 1 di 8 1354/2024 emesso in favore di per l'importo di € 82.811,90 oltre Controparte_1 spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di subappalto instaurato tra e stipulato in data 10.01.2022 e, Controparte_2 Controparte_1 specificamente, nella fattura n. 21 del 30.11.2022 intestata a
[...] ma azionata nei riguardi di Controparte_2 Pt_1
L'opponente ha contestato:
1) il difetto di legittimazione passiva per mancata ricomprensione del credito fatto valere in sede monitoria nell'ambito della cessione del ramo di azienda, dal momento che nell'art. 2 del predetto contratto di cessione è specificato che l'oggetto della cessione concerne tutte le situazioni giuridiche attinenti alla situazione patrimoniale della società cedente al 30 settembre 2022, risultando pertanto il credito azionato dalla ricorrente fuori dal campo di applicazione della cessione in quanto sorto successivamente, ossia il 30.11.22;
2) il difetto di competenza territoriale, in quanto la clausola con cui era stato statuito il foro di Firenze quale foro esclusivo non è opponibile a parte opponente, non essendo costei succeduta nel contratto di subappalto che, invece, riguarda solo la società cedente, operativa fino al gennaio 2023;
3) nel merito, il difetto di prova dei requisiti cui era sottoposto il diritto al pagamento del compenso, quali quelli di cui agli artt. 1, 3 e 4 del subappalto che prevedono il conferimento specifico di incarichi ed ordini, nonché il rilascio del benestare alla fatturazione. Presupposti che, nel caso di specie, non sarebbero stati rispettati. Ha inoltre contestato l'omessa prova del credito non essendo stata dimostrata l'esecuzione dei lavori, essendo la fattura prodotta in sede monitoria insufficiente a comprovare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere;
4) la violazione del criterio di cui all'art. 1284 c.c., essendo stati applicati gli interessi moratori malgrado nel contratto di subappalto le parti avessero stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle fatture sarebbero stati corrisposti gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c.. Ha chiesto preliminarmente non concedersi la provvisoria esecuzione;
accertarsi il difetto di competenza territoriale, nonché revocarsi il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio la quale relativamente al difetto di Parte_1 legittimazione passiva ha dedotto che il riferimento contenuto nella cessione del ramo di azienda al 30.09.2022 riguarderebbe solamente la situazione patrimoniale della società cedente al momento della redazione della perizia, senza che tale pagina 2 di 8 circostanza escluda che la produzione degli effetti economici decorra dal 30.11.2022. Ha precisato poi che nella suddetta cessione era stato previsto che “entro il 15 dicembre 2022 le parti effettueranno gli opportuni conguagli rispetto alla situazione di riferimento al 30 settembre 2022”, da cui scaturirebbe che la volontà dei contraenti era quella di aggiornare la situazione patrimoniale del 30.09.2022 ad un momento successivo a quello della produzione degli effetti del contratto stesso. A conferma dell'avvenuto subentro dell'opponente nel rapporto con l'opposto, quest'ultimo ha prodotto il documento entrata merci, con il quale
[...] aveva autorizzato la subappaltatrice ad emettere la fattura Controparte_2 oggetto di ingiunzione, che confermerebbe che l'intestazione della fattura a arebbe stata legittima solamente se fosse stata emessa in data successiva Pt_1 al 30.11.2022, dovendo altrimenti essere emessa nei confronti della cedente
[...]
Controparte_2
In ordine all'eccezione di incompetenza, ha dedotto l'opposta che il subingresso di nei rapporti in essere a partire dal 30.11.2022 avrebbe reso opponibili Pt_1 all'opponente tutte le clausole del contratto di subappalto, tra cui quella derogatoria del foro generale. Nel merito ha assunto che la prova del credito è rappresentata dal documento entrata merci nel quale erano state specificate le prestazioni effettuate con conteggio specifico delle singole attività compiute, trattandosi peraltro di documento costituente il presupposto per l'emissione della fattura, avvenuta previa autorizzazione della committente appaltatrice (Sime TLC). Ha infine osservato, per quanto riguarda gli interessi, che quelli applicabili nel caso di specie non sarebbero gli interessi legali, essendo nulla la relativa clausola e dovendosi pertanto applicare gli interessi come quantificati ai sensi del Dlgs 231/2002. Ha chiesto dunque concedersi la provvisoria esecuzione;
rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Dopo essere stati assegnati i termini per note conclusive, la causa era stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
°°°° 1.1 Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 3 di 8 In primo luogo, tale questione si risolve in un problema attinente non alla legittimazione ad causam dal lato passivo, ma al merito della controversia. La legittimazione passiva rappresenta invero un presupposto processuale, ossia una “condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e l'affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale” (Cass. sez. 1 6.04.2006, n. 8040). Nel caso di specie si tratta di verificare se, in forza dell'intervenuta cessione, il rapporto sia riferibile all'opponente cessionaria – come prospettato nel ricorso monitorio da parte opposta - oppure alla cedente, risultandovi quindi estranea come invece sostenuto da quest'ultima nelle sue difese. Pt_1
1.2. Al fine di affrontare la questione occorre innanzitutto fare riferimento a quanto previsto dalle parti nel contratto di cessione. L'oggetto della cessione è descritto all'art. 2 il quale prevede che “la cessione comprende tutti gli enti mobili ed economici che arredano e corredano il ramo di azienda, i contratti, i crediti, i debiti, l'avviamento e tutte le passività, come risultano dalla situazione patrimoniale della società, riferita alla data del 30 settembre 2022”, allegato A del contratto. L'art. 3 precisa che sono “esclusi i crediti ed i debiti aziendali, con la sola eccezione di quelli riportati nella situazione patrimoniale indicata all'articolo che precede”. Il contratto, quindi, richiama la relazione di valutazione redatta il 30 settembre 2022 al fine di circoscrivere il perimetro della cessione. L'art. 5 indica al 30.11.2022 la data da cui decorrono “gli effetti economici” della cessione e precisa che “da detta data in avanti saranno a favore della parte cessionaria i redditi ed a suo carico le spese”.
Dalla lettura sistematica di tali articoli si evince che i contratti pendenti al 30.09.2022 sono stati oggetto di cessione a far data dal 30.11.2022 (decorrenza degli effetti economici ella cessione) (v. art. 2) ma che i debiti sono a carico della cessionaria se inseriti nello stato patrimoniale al 30.9.2022 di cui all'allegato A (v. art. 2 e 3) o se successivi al 30.11.2022 (v. art. 5). Quando le parti hanno invece voluto trasferire a carico della cessionaria anche i debiti sorti nel periodo dal 30.9.2022 al 30.11.2022 lo hanno fatto espressamente (v. art. 5 che in relazione ai rapporti di lavoro precisa che il cessionario si farà carico pagina 4 di 8 dei “debiti per TFR e tutti gli oneri conseguenti ivi compresi quelli maturati fino alla data di efficacia del presente atto”, ovvero il 30.11.2022). Da ciò consegue che, in linea generale, i debiti maturati dal 30.9.2022, se non inclusi nella cessione, al 30.11.2022 sono rimasti a carico della cedente. Quanto alla previsione di un conguaglio da effettuarsi entro il 15.09.2022 rispetto alla situazione di riferimento del 30.09.2022 la previsione appare riferita a possibili mutamenti della composizione patrimoniale dell'azienda che avrebbero reso necessarie effettuare degli aggiustamenti e delle compensazioni reciproche proprio tenendo conto l'oggetto della cessione cristallizzato al 30.09.2022, senza che da tale previsione possa ricavarsi un ampliamento dei valori patrimoniali trasferiti, stante la chiara previsione contenuta nelle altre disposizioni. 1.3. La mancata inclusione della fattura emessa dall'opposta ed oggetto di ingiunzione nell'allegato A dipende dal fatto che la relazione (il citato allegato A) risale ad un momento antecedente all'emissione della fattura stessa (del 30.11.2022), registrando la situazione patrimoniale di Sime TLC al 30.09.2022. Ora, il fatto che la fattura non fosse emessa al 30.9.2022 potrebbe non essere dirimente in quanto il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza ex art. 2423-bis c.c. per cui la manifestazione finanziaria non necessariamente coincide con la manifestazione economica. Nel suddetto allegato è contenuto il riferimento alle “fatture da ricevere” ma non vi è prova che il credito di cui si discute fosse compreso in tale voce. Il conto “fatture da ricevere” evidenzia un debito che confluirà nel passivo dello stato patrimoniale alla voce “debiti verso fornitori”. Tale scrittura contabile serve a dare giusta competenza economica al bilancio di esercizio inserendo cioè i costi e ricavi di competenza (in questo caso maturati fino al 30.9.2022) che non hanno ancora avuto una manifestazione monetaria (perché non è stata emessa la fattura) e quindi non sono stati rilevati contabilmente.
Tale conto viene utilizzato quando la cessione del bene o la prestazione di servizi è già stata effettuata e quindi il costo è di competenza di quell'esercizio (nel caso di specie fino al 30.9.2022) anche se la manifestazione finanziaria (emissione e pagamento della fattura) sarà successiva. Nel caso di specie però è pacifico che la fattura poi emessa si riferisce a lavori eseguiti nel novembre 2022.
In altri termini, al 30.9.2022 non sono la fattura non era stata emessa ma non era neppure sorto il credito (anche applicando il criterio di competenza) per cui si pagina 5 di 8 esclude che tale posta potesse essere compresa nella situazione patrimoniale al 30.9.2022 a cui fa riferimento il contratto di cessione. 1.4. Occorre a questo punto verificare se la responsabilità della cessionaria possa essere fondata su quanto disposto dagli artt. 2558, comma 1 e 2560, comma 2 c.c.. Quest'ultima disposizione prevede che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. La responsabilità dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed anteriori al trasferimento opera solo nei confronti dei terzi creditori (nei rapporti interni tra alienante ed acquirente vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione e, pertanto, la norma, che tale responsabilità prevede, di carattere dispositivo e non imperativo, può essere derogata solo da un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente) (Cass. 2108/1994). L'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti di questa è quindi la loro risultanza, all'atto del trasferimento, dai libri contabili obbligatori;
spetta al creditore provare, in ossequio ai principi generali sull'onus probandi, la sussistenza dell'annotazione nei libri contabili obbligatori, elemento che non può essere surrogato dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo Cass. 4276/2002; Cass. 8363/2000; Cass. 2108/1994). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione coordinata delle due norme sopra richiamate “porta a ritenere che quella dell'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente”. Nei contratti con prestazioni continuative o periodiche “occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 c.c. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 c.c.” per cui si “trasferisce al cessionario solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni rimaste ineseguite da entrambi i contraenti, mentre, laddove una sola delle due parti contraenti ha eseguito la propria prestazione, rimane un mero debito in capo al cedente, ferma restando la possibilità di applicare l'art. 2560, comma 2, c.c., che prevede, tuttavia,
pagina 6 di 8 una responsabilità del cessionario che si aggiunge a quella del cedente, ma che non comporta la liberazione del cedente” (Cass. n.32487/2023). Nel caso di specie trova applicazione l'art. 2560 c.c. in quanto è vero che il contratto di subappalto era pendente e aveva una scadenza al 31.12.2022, tuttavia,
l'accordo operava come una sorta “contratto quadro” in quanto l'art. 1 prevedeva che “i lavori svolti dal subappaltatore saranno esclusivamente quelli oggetto di preventivi e specifici ordini conferiti per iscritto da al subappaltatore”. Controparte_2
Il credito di cui si discorre è sorto per lavori completati nel novembre 2022 (doc. 9 opponente) per cui al momento della cessione rimaneva un mero debito, di cui la cessionaria risponde solo qualora risulti libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2, non essendo applicabile l'art. 2558 c.c. in relazione a tale posizione. 1.5. Passando quindi ad esaminare le scritture contabili prodotte si osserva che il doc. 7 (memoria ex art. 171-ter n. 2 opposta) rappresenta la situazione patrimoniale della committente cedente (Sime TLC) al 30.11.2022 ed è riportato l'importo a debito per le “fatture da ricevere a breve” di € 1.434.753,76, senza però che vi sia prova della inclusione in tale conto delle somme di cui si discute. I doc. 8 e 9 evidenziano la registrazione della fattura n. 21 del 30.11.2022 avente ad oggetto lo stesso importo di quello ingiunto in sede monitoria (pag. 8 doc. 8 mem. 2 opposto) ma la registrazione è stata effettuata il 15.12.2022 e quindi non poteva risultare dai libri contabili al momento della cessione.
Si tratta, infatti, di una registrazione con il quale, ricevuta la fattura, la società ha stornato il conto “fatture da ricevere” ed ha iscritto il debito verso il fornitore. Non è stata però fornita la prova che l'importo ingiunto fosse già stato iscritto nei libri contabili come “fatture da ricevere” e che quindi il cessionario ne debba rispondere ex art. 2560, comma 2 c.c. avendone potuto prendere conoscenza. Né risulta rilevante la previsione contenuta nel documento di entrata merci (doc. 9 opponente) secondo cui la fattura emessa da doveva essere CP_1 intestata a se datata 30.11.2022, ed invece a se Controparte_2 Pt_1 emessa dal 1.12.2022 (doc. 3 monitorio) in quanto il documento proviene dalla cedente e quindi non è opponibile alla cessionaria. Ad ogni modo, lo stesso può essere ritenuto sintomatico della volontà della cedente di rimanere titolare dei debiti maturati fino al 30.11.2022 senza che da tale dichiarazione possa desumersi il subentro automatico della cessionaria. 2. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opposta. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e di studio e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisoria in considerazione della natura documentale della lite e della limitata attività svolta (DM 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1354/2024;
3) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10065/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CESARO CARMINE
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCI Controparte_1 P.IVA_2
ELENA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Come da verbale di udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 25.2.2025
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
in qualità di cessionaria del ramo di azienda di Parte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
pagina 1 di 8 1354/2024 emesso in favore di per l'importo di € 82.811,90 oltre Controparte_1 spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nel rapporto di subappalto instaurato tra e stipulato in data 10.01.2022 e, Controparte_2 Controparte_1 specificamente, nella fattura n. 21 del 30.11.2022 intestata a
[...] ma azionata nei riguardi di Controparte_2 Pt_1
L'opponente ha contestato:
1) il difetto di legittimazione passiva per mancata ricomprensione del credito fatto valere in sede monitoria nell'ambito della cessione del ramo di azienda, dal momento che nell'art. 2 del predetto contratto di cessione è specificato che l'oggetto della cessione concerne tutte le situazioni giuridiche attinenti alla situazione patrimoniale della società cedente al 30 settembre 2022, risultando pertanto il credito azionato dalla ricorrente fuori dal campo di applicazione della cessione in quanto sorto successivamente, ossia il 30.11.22;
2) il difetto di competenza territoriale, in quanto la clausola con cui era stato statuito il foro di Firenze quale foro esclusivo non è opponibile a parte opponente, non essendo costei succeduta nel contratto di subappalto che, invece, riguarda solo la società cedente, operativa fino al gennaio 2023;
3) nel merito, il difetto di prova dei requisiti cui era sottoposto il diritto al pagamento del compenso, quali quelli di cui agli artt. 1, 3 e 4 del subappalto che prevedono il conferimento specifico di incarichi ed ordini, nonché il rilascio del benestare alla fatturazione. Presupposti che, nel caso di specie, non sarebbero stati rispettati. Ha inoltre contestato l'omessa prova del credito non essendo stata dimostrata l'esecuzione dei lavori, essendo la fattura prodotta in sede monitoria insufficiente a comprovare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere;
4) la violazione del criterio di cui all'art. 1284 c.c., essendo stati applicati gli interessi moratori malgrado nel contratto di subappalto le parti avessero stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle fatture sarebbero stati corrisposti gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c.. Ha chiesto preliminarmente non concedersi la provvisoria esecuzione;
accertarsi il difetto di competenza territoriale, nonché revocarsi il decreto ingiuntivo. Si è costituita in giudizio la quale relativamente al difetto di Parte_1 legittimazione passiva ha dedotto che il riferimento contenuto nella cessione del ramo di azienda al 30.09.2022 riguarderebbe solamente la situazione patrimoniale della società cedente al momento della redazione della perizia, senza che tale pagina 2 di 8 circostanza escluda che la produzione degli effetti economici decorra dal 30.11.2022. Ha precisato poi che nella suddetta cessione era stato previsto che “entro il 15 dicembre 2022 le parti effettueranno gli opportuni conguagli rispetto alla situazione di riferimento al 30 settembre 2022”, da cui scaturirebbe che la volontà dei contraenti era quella di aggiornare la situazione patrimoniale del 30.09.2022 ad un momento successivo a quello della produzione degli effetti del contratto stesso. A conferma dell'avvenuto subentro dell'opponente nel rapporto con l'opposto, quest'ultimo ha prodotto il documento entrata merci, con il quale
[...] aveva autorizzato la subappaltatrice ad emettere la fattura Controparte_2 oggetto di ingiunzione, che confermerebbe che l'intestazione della fattura a arebbe stata legittima solamente se fosse stata emessa in data successiva Pt_1 al 30.11.2022, dovendo altrimenti essere emessa nei confronti della cedente
[...]
Controparte_2
In ordine all'eccezione di incompetenza, ha dedotto l'opposta che il subingresso di nei rapporti in essere a partire dal 30.11.2022 avrebbe reso opponibili Pt_1 all'opponente tutte le clausole del contratto di subappalto, tra cui quella derogatoria del foro generale. Nel merito ha assunto che la prova del credito è rappresentata dal documento entrata merci nel quale erano state specificate le prestazioni effettuate con conteggio specifico delle singole attività compiute, trattandosi peraltro di documento costituente il presupposto per l'emissione della fattura, avvenuta previa autorizzazione della committente appaltatrice (Sime TLC). Ha infine osservato, per quanto riguarda gli interessi, che quelli applicabili nel caso di specie non sarebbero gli interessi legali, essendo nulla la relativa clausola e dovendosi pertanto applicare gli interessi come quantificati ai sensi del Dlgs 231/2002. Ha chiesto dunque concedersi la provvisoria esecuzione;
rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Dopo essere stati assegnati i termini per note conclusive, la causa era stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
°°°° 1.1 Deve essere preliminarmente affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
pagina 3 di 8 In primo luogo, tale questione si risolve in un problema attinente non alla legittimazione ad causam dal lato passivo, ma al merito della controversia. La legittimazione passiva rappresenta invero un presupposto processuale, ossia una “condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e l'affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a “subire” la pronuncia giurisdizionale” (Cass. sez. 1 6.04.2006, n. 8040). Nel caso di specie si tratta di verificare se, in forza dell'intervenuta cessione, il rapporto sia riferibile all'opponente cessionaria – come prospettato nel ricorso monitorio da parte opposta - oppure alla cedente, risultandovi quindi estranea come invece sostenuto da quest'ultima nelle sue difese. Pt_1
1.2. Al fine di affrontare la questione occorre innanzitutto fare riferimento a quanto previsto dalle parti nel contratto di cessione. L'oggetto della cessione è descritto all'art. 2 il quale prevede che “la cessione comprende tutti gli enti mobili ed economici che arredano e corredano il ramo di azienda, i contratti, i crediti, i debiti, l'avviamento e tutte le passività, come risultano dalla situazione patrimoniale della società, riferita alla data del 30 settembre 2022”, allegato A del contratto. L'art. 3 precisa che sono “esclusi i crediti ed i debiti aziendali, con la sola eccezione di quelli riportati nella situazione patrimoniale indicata all'articolo che precede”. Il contratto, quindi, richiama la relazione di valutazione redatta il 30 settembre 2022 al fine di circoscrivere il perimetro della cessione. L'art. 5 indica al 30.11.2022 la data da cui decorrono “gli effetti economici” della cessione e precisa che “da detta data in avanti saranno a favore della parte cessionaria i redditi ed a suo carico le spese”.
Dalla lettura sistematica di tali articoli si evince che i contratti pendenti al 30.09.2022 sono stati oggetto di cessione a far data dal 30.11.2022 (decorrenza degli effetti economici ella cessione) (v. art. 2) ma che i debiti sono a carico della cessionaria se inseriti nello stato patrimoniale al 30.9.2022 di cui all'allegato A (v. art. 2 e 3) o se successivi al 30.11.2022 (v. art. 5). Quando le parti hanno invece voluto trasferire a carico della cessionaria anche i debiti sorti nel periodo dal 30.9.2022 al 30.11.2022 lo hanno fatto espressamente (v. art. 5 che in relazione ai rapporti di lavoro precisa che il cessionario si farà carico pagina 4 di 8 dei “debiti per TFR e tutti gli oneri conseguenti ivi compresi quelli maturati fino alla data di efficacia del presente atto”, ovvero il 30.11.2022). Da ciò consegue che, in linea generale, i debiti maturati dal 30.9.2022, se non inclusi nella cessione, al 30.11.2022 sono rimasti a carico della cedente. Quanto alla previsione di un conguaglio da effettuarsi entro il 15.09.2022 rispetto alla situazione di riferimento del 30.09.2022 la previsione appare riferita a possibili mutamenti della composizione patrimoniale dell'azienda che avrebbero reso necessarie effettuare degli aggiustamenti e delle compensazioni reciproche proprio tenendo conto l'oggetto della cessione cristallizzato al 30.09.2022, senza che da tale previsione possa ricavarsi un ampliamento dei valori patrimoniali trasferiti, stante la chiara previsione contenuta nelle altre disposizioni. 1.3. La mancata inclusione della fattura emessa dall'opposta ed oggetto di ingiunzione nell'allegato A dipende dal fatto che la relazione (il citato allegato A) risale ad un momento antecedente all'emissione della fattura stessa (del 30.11.2022), registrando la situazione patrimoniale di Sime TLC al 30.09.2022. Ora, il fatto che la fattura non fosse emessa al 30.9.2022 potrebbe non essere dirimente in quanto il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza ex art. 2423-bis c.c. per cui la manifestazione finanziaria non necessariamente coincide con la manifestazione economica. Nel suddetto allegato è contenuto il riferimento alle “fatture da ricevere” ma non vi è prova che il credito di cui si discute fosse compreso in tale voce. Il conto “fatture da ricevere” evidenzia un debito che confluirà nel passivo dello stato patrimoniale alla voce “debiti verso fornitori”. Tale scrittura contabile serve a dare giusta competenza economica al bilancio di esercizio inserendo cioè i costi e ricavi di competenza (in questo caso maturati fino al 30.9.2022) che non hanno ancora avuto una manifestazione monetaria (perché non è stata emessa la fattura) e quindi non sono stati rilevati contabilmente.
Tale conto viene utilizzato quando la cessione del bene o la prestazione di servizi è già stata effettuata e quindi il costo è di competenza di quell'esercizio (nel caso di specie fino al 30.9.2022) anche se la manifestazione finanziaria (emissione e pagamento della fattura) sarà successiva. Nel caso di specie però è pacifico che la fattura poi emessa si riferisce a lavori eseguiti nel novembre 2022.
In altri termini, al 30.9.2022 non sono la fattura non era stata emessa ma non era neppure sorto il credito (anche applicando il criterio di competenza) per cui si pagina 5 di 8 esclude che tale posta potesse essere compresa nella situazione patrimoniale al 30.9.2022 a cui fa riferimento il contratto di cessione. 1.4. Occorre a questo punto verificare se la responsabilità della cessionaria possa essere fondata su quanto disposto dagli artt. 2558, comma 1 e 2560, comma 2 c.c.. Quest'ultima disposizione prevede che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. La responsabilità dell'acquirente dell'azienda commerciale per i debiti inerenti all'esercizio di questa ed anteriori al trasferimento opera solo nei confronti dei terzi creditori (nei rapporti interni tra alienante ed acquirente vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione e, pertanto, la norma, che tale responsabilità prevede, di carattere dispositivo e non imperativo, può essere derogata solo da un accordo tra acquirente e creditori e non anche dal contratto tra alienante ed acquirente) (Cass. 2108/1994). L'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti di questa è quindi la loro risultanza, all'atto del trasferimento, dai libri contabili obbligatori;
spetta al creditore provare, in ossequio ai principi generali sull'onus probandi, la sussistenza dell'annotazione nei libri contabili obbligatori, elemento che non può essere surrogato dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo Cass. 4276/2002; Cass. 8363/2000; Cass. 2108/1994). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione coordinata delle due norme sopra richiamate “porta a ritenere che quella dell'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente”. Nei contratti con prestazioni continuative o periodiche “occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 c.c. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 c.c.” per cui si “trasferisce al cessionario solo la parte del rapporto relativa alle prestazioni rimaste ineseguite da entrambi i contraenti, mentre, laddove una sola delle due parti contraenti ha eseguito la propria prestazione, rimane un mero debito in capo al cedente, ferma restando la possibilità di applicare l'art. 2560, comma 2, c.c., che prevede, tuttavia,
pagina 6 di 8 una responsabilità del cessionario che si aggiunge a quella del cedente, ma che non comporta la liberazione del cedente” (Cass. n.32487/2023). Nel caso di specie trova applicazione l'art. 2560 c.c. in quanto è vero che il contratto di subappalto era pendente e aveva una scadenza al 31.12.2022, tuttavia,
l'accordo operava come una sorta “contratto quadro” in quanto l'art. 1 prevedeva che “i lavori svolti dal subappaltatore saranno esclusivamente quelli oggetto di preventivi e specifici ordini conferiti per iscritto da al subappaltatore”. Controparte_2
Il credito di cui si discorre è sorto per lavori completati nel novembre 2022 (doc. 9 opponente) per cui al momento della cessione rimaneva un mero debito, di cui la cessionaria risponde solo qualora risulti libri contabili obbligatori ai sensi dell'art. 2560, comma 2, non essendo applicabile l'art. 2558 c.c. in relazione a tale posizione. 1.5. Passando quindi ad esaminare le scritture contabili prodotte si osserva che il doc. 7 (memoria ex art. 171-ter n. 2 opposta) rappresenta la situazione patrimoniale della committente cedente (Sime TLC) al 30.11.2022 ed è riportato l'importo a debito per le “fatture da ricevere a breve” di € 1.434.753,76, senza però che vi sia prova della inclusione in tale conto delle somme di cui si discute. I doc. 8 e 9 evidenziano la registrazione della fattura n. 21 del 30.11.2022 avente ad oggetto lo stesso importo di quello ingiunto in sede monitoria (pag. 8 doc. 8 mem. 2 opposto) ma la registrazione è stata effettuata il 15.12.2022 e quindi non poteva risultare dai libri contabili al momento della cessione.
Si tratta, infatti, di una registrazione con il quale, ricevuta la fattura, la società ha stornato il conto “fatture da ricevere” ed ha iscritto il debito verso il fornitore. Non è stata però fornita la prova che l'importo ingiunto fosse già stato iscritto nei libri contabili come “fatture da ricevere” e che quindi il cessionario ne debba rispondere ex art. 2560, comma 2 c.c. avendone potuto prendere conoscenza. Né risulta rilevante la previsione contenuta nel documento di entrata merci (doc. 9 opponente) secondo cui la fattura emessa da doveva essere CP_1 intestata a se datata 30.11.2022, ed invece a se Controparte_2 Pt_1 emessa dal 1.12.2022 (doc. 3 monitorio) in quanto il documento proviene dalla cedente e quindi non è opponibile alla cessionaria. Ad ogni modo, lo stesso può essere ritenuto sintomatico della volontà della cedente di rimanere titolare dei debiti maturati fino al 30.11.2022 senza che da tale dichiarazione possa desumersi il subentro automatico della cessionaria. 2. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opposta. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori medi per la fase introduttiva e di studio e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisoria in considerazione della natura documentale della lite e della limitata attività svolta (DM 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1354/2024;
3) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 3 marzo 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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