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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Num. R.G. 1530\2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori dott. Giovanni Sgambati Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott.ssa Chiara Ermini Consigliera ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bottai, di Pisa,
- appellante – nei confronti di
, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pucci, di Roma,
[...]
- Convenuta –
e di
CP_3
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 1015\2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubbl. il g. 1.8.2022; in materia di opposizione di terzo all'esecuzione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia la On. Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa , n.
1015/22 , depositata il 01.08.2022 , ed in accoglimento del
1 presente appello accogliere le conclusioni così come spiegate in atto di citazione. Con vittoria di spese , competenze ed onorari anche nel giudizio di primo grado.”
Per la convenuta: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
, per i motivi esposti in narrativa;
b) Parte_1 rigettare l'avversa istanza ex artt. 283 c.p.c. poichè totalmente infondata, sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in premessa;
c) in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , perchè totalmente Parte_1 infondato sia in fatto sia in diritto oltre che del tutto carente di prova, per i motivi suesposti;
d) con vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio origina dall'atto di pignoramento presso terzi ex art.543 c.p.c., notificato in data 17.9.2009, con il quale la
(poi Parte_2 [...]
) aveva sottoposto a vincolo fino Parte_3 alla concorrenza del credito di € 82.261,77, tutte le somme a qualsiasi titolo dovute, anche future, al proprio debitore Per_1 da parte dello
[...] Parte_1
Quest'ultimo infatti risultava debitore dello a seguito di Per_1 condanna al pagamento di somme derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n.815/2011.
Nel corso della procedura esecutiva, in assenza della dichiarazione ex art.547 c.p.c. del terzo pignorato la aveva Parte_1 Pt_2 instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, convenendo in giudizio davanti al Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 548 c.p.c., lo stesso e il debitore principale Parte_1 Per_1 chiedendo fosse accertato il credito derivante dalla menzionata sentenza 815\11.
2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, emetteva in data 11.10.2017 la sentenza n.1182/2017, con la quale accertava che Parte_1
era debitore di , in forza della citata
[...] Persona_1 sentenza n. 815/11 del Tribunale di Pisa, della somma di €
26.889,79, dichiarando inammissibili le restanti domande proposte in causa ed assegnando termine perentorio di mesi 3 per la prosecuzione della procedura esecutiva.
La successivamente, aveva richiesto al Tribunale la Pt_2 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione della procedura esecutiva onde addivenire alla successiva distribuzione delle somme oggetto dell 'intervenuto accertamento.
Il Giudice dell'Esecuzione fissava quindi l'udienza al 5.3.2018, assegnando termine sino al 10.2.2018 per la notifica.
All'udienza del g. 8.10.2018 (data alla quale era stato rinviato il procedimento) compariva il difensore dello che eccepiva Parte_1
l'inefficacia della notifica effettuata n ei confronti del suo assistito ed il G.E., su istanza della creditrice procedente, rinviava la causa all'udienza del 10.12.2018 disponendo che fosse ripetuta la notificazione nei confronti del terzo pignorato, assegnando nuovo termine al 15.11.2018.
In data 20.11.2018, il terzo pignorato Parte_1 depositava atto di opposizione alla esecuzione mobiliare e agli atti ” concludendo perché fosse dichiarata “la nullità dell'eseguito pignoramento sui beni di proprietà dell'opponente”.
Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto dell'intervenuta oppo sizione, fissava udienza al 25.1.2019.
Il credito della veniva quindi ceduto, in quanto rientrante fra Pt_2 quelli facenti parte di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 (la aveva Controparte_2 acquistato dalla Banca procedente pro soluto in data 25.6.2018, i
3 crediti derivanti da finanziamenti , incluse aperture di credito, sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e d i crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti, con cessione del l'intera posizione passiva dei debitori ceduti esistente data di stipulazione , con trasferimento, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi, conferendo successivamente alla soc. Parte_4 incarico di procedere alla riscossione).
Si costituiva, quindi, nel giudizio di opposizione all'esecuzione la predetta soc. nella qualità di mandataria di Pt_4 CP_2
che contestava la domanda e chiedeva la reiezione
[...] dell'opposizione proposta.
L'istanza di sospensione veniva respinta, con condanna dello al pagamento delle spese della fase cautelare ed Parte_1 assegnazione del termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Il Giudice dell'Esecuzione rilevava nel provvedimento che, “al di là della stessa legittimazione di , terzo pignorato a Parte_1 proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, essendo egli non la parte esecutata del presente procedimento esecutivo, in ogni caso, risultando il ricorso presentato dal credit ore procedente per la riassunzione del processo esecutivo, all'esito della pronuncia della sentenza n. 1182/20174, depositato nel termine indicato in detta sentenza, e successivamente ritualmente notificato nel termine assegnato dal GE al debitore esecutat o, nessuna causa di estinzione della procedura esecutiva risulta verificatasi, osservandosi ulteriormente che l'eventuale dedotto vizio doveva essere fatto valere con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi”.
introduceva quindi il giudizio di merito chiedendo fosse Parte_1 accertata e dichiarata “l'inesistenza e/o inefficacia della esecuzione mobiliare” e “l'inesistenza e/o invalidità, nullità o in subordine annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti della procedura”. 4 Anche nella fase di merito si costituiva in giudizio la soc. Pt_4 che contestava la domanda chiedendone la reiezione, dopo averne eccepito l'inammissibilità a causa della tardiva iscrizione a ruolo della causa effettuata oltre il termine di 5 giorni sancito dall'art. 616 c.p.c.
Precisate le conclusioni con note scritte, il G.E., con provvedimento del 12.1.2022, tratteneva la causa in decisione con termini massimi per memorie e repliche a decorrere dal 2.5.2022 , decorsi i quali emetteva la sentenza oggi impugnata con la quale respingeva l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni.
In motivazione il primo giudice ribadiva – come motivato in sede cautelare - che il vizio di notifica dell'atto di riassunzione così come denunciato nell'atto di opposizione, andava fatto valere attraverso il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e non dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e che, comunque, il giudizio di merito era stato introdotto oltre i termini stabiliti dall'art. 616
c.p.c.
L'ordinanza del G.E. risultava infatti essere stata emessa e comunicata il 27.2.2019, per cui l'introduzione del giudizio di merito avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio di gg. 60 e cio è entro e non oltre il 28.4.2019, mentre l'opponente aveva notificato la propria citazione in data 29.4.2019 e aveva poi iscritto a ruolo la causa solo il 9.5.2019.
ha impugnato la predetta decisione di primo Parte_1 grado, proponendo l'odierno appello.
Col primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse er rato nel non considerare che il predetto termine del 28.4.2019, cadendo di domenica, andava, secondo quanto stabilito dall'art. 155 c.p.c., prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo, e cioè al 29.4.2019. E pertanto, anche l'adempimento dell'iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 9.4.2022, era stata effettuata nei termini di legge (entro gg 10 dalla notifica)
5 Col secondo motivo di appello, lo ha censurato la Parte_1 sentenza appellata nel punto in cui aveva stabilito che il vizio della notificazione dell'atto col quale la creditrice aveva ripreso la procedura esecutiva doveva farsi necessariamente valere col rimedio ex art. 617 e non ex art 615 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Parte_5 che ha resistito all'appello eccependone CP_2 preliminarmente l'inammissibilità e concludendo, nel merito, per la reiezione attesa la piena correttezza e legittimità della sentenza impugnata.
La convenuta ha specificato che, che con atto in data 10 marzo 2022
a rogito del Notaio di Roma, rep. 17793, racc. Persona_2
8685, registrato a Roma 4 il 14 marzo 2022 al n. 7694 serie 1T, era succeduta, in qualità di mandataria di a titolo Controparte_2 particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che il primo motivo dell'appello sia totalmente infondato.
Come premesso, lo (che è terzo esecutato) ha proposto Parte_1 un'opposizione ex art 615 c.p.c. con la quale ha contestato il diritto del creditore (all'epoca la Banca) a procedere all'esecuzione.
Il creditore, all'esito dell'opposizione di terzo proposta in precedenza, aveva presentato ricorso perché il Tribunale fissasse la data di comparizione delle parti per la prosecuzione d ella procedura esecutiva e successiva distribuzione delle somme dovute in quanto oggetto del pregresso accertamento.
6 Il Giudice dell'Esecuzione fissava l'udienza del 5.3.2018 con termine sino al 10.2.2018 per la notifica che veniva effettuata e si perfezionava nei confronti del debitore esecutato in data 5.1.2018
e del terzo pignorato il successivo 8.1.2018.
All'udienza dell'8.10.2018 (cui era stata rinviata la fissata udienza di comparizione) l'avv. Bottai per il terzo esecutato/pignorato rilevava la inefficacia della notifica effettuata al terzo.
Il G.E. su istanza del procedente rinviava al 10.12.2018 con concessione di termine al 15.11.2018 per rinnovo della notifica.
Veniva quindi presentato dallo in data 20.11.2018, Parte_1
l'atto di “opposizione alla esecuzione mobiliare e agli atti con istanza di sospensione” col quale si chiedeva nel merito “la nullità dell'eseguito pignoramento sui beni di proprietà dell'opponente” ed il GE fissava udienza al 25.1.2019.
Quale causa di nullità l'appellante aveva dedotto l'avvenuta invalida notifica dell'atto di riassunzioni ex art 302 c.p.c. della procedura esecutiva sospesa in attesa della definizione del giudizio sulla proposta opposizione di terzo. Secondo lo l'atto non Parte_1 avrebbe dovuto esser notificato a lui direttamente, ma presso il difensore domiciliatario e costituto nel giudizio.
Il G.E. tuttavia aveva disposto il rinnovo della notificazione, fissando nuova udienza per la prosecuzione dell' esecuzione, provvedimento che lo aveva contestato sulla base della Parte_1 mancata valida notificazione dell'atto di riassunzione nel termine decadenziale imposto.
La concessione del nuovo termine per il rinnovo della detta notificazione era peraltro illegittima, sia in quanto pronunciata in assenza dei presupposti di legge, sia perché relativa a un termine perentorio spirato e sia perché priva di motivazione.
Il motivo di appello – che è in sostanza riproduttivo delle doglianze contenute nell'atto di opposizione - è infondato.
7 Ferma restando la rilevabilità di vizi col diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, le do glianze dello non Parte_1 offrono elementi che possano costituire presupposto per ritenere contestabile il diritto del creditore a procedere in executivis a annullare quindi, come richiesto dall'opponente, il pignoramento.
Il creditore procedente non aveva nella fattispecie alcun obbligo di notifica dell'atto di riassunzione del processo esecutivo nei confronti del terzo pignorato che non è parte necessarie e indefettibile della procedura esecutiva (se questi, disertata la udienza, o negata la dichiarazione od insorta contestazione su di essa, diventa parte del processo incidentale di accertamento del suo obbligo).
Nella fattispecie, inoltre, è evidente come vi siano comunque tutti gli elementi per ritenere sanate eventuali nullità della notificazione, atteso il pieno raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)
La censura infatti risulta essere stata sollevata dal medesimo difensore che, pur assumendo l'invalidità della notificazione per non essere stata a lui diretta, si era presentato all'udienza di comparizione di cui evidentemente era a conoscenza, né risultano lesioni dei diritti di difesa dell'appellante (nemmeno ipotizzati).
E quindi non può in alcun modo essere accolta la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione e con la quale lo CP_4 chiedeva l'accertamento dell' “inesistenza e/o inefficacia della esecuzione mobiliare” e dell' “inesistenza e/o invalidità, nullità o in subordine annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti della procedura”.
Quanto al secondo motivo di appello, le cui questioni possono comunque essere ritenute assorbite dalle statuizioni ora rese in merito all'infondatezza nel merito dell'oppo sizione ex art. 615 c.p.c. come in atti proposta, la Corte rileva che lo stesso presenta evidenti carenze di specificità.
8 Va ricordato in proposito che l'appello non è un novum judicium bensì una revisio prioris istantiae, talché la Corte non è tenuta a rivalutare la controversia decisa in primo grado, ma a controllare che sia giusta, ovvero non errata, la sentenza impugnata alla luce degli specifici motivi di impugnazione dell'appellante.
E pertanto il giudizio d'appello resta introdotto da un mezzo di impugnazione a “critica libera”, discendendone la cognizione limitata dalla specificità dei motivi d'appello in ordine alla domanda non accolta (o all'eccezione respinta) con inammissibilità (342
c.p.c.) di doglianze e censure che investano la motivazione d ella sentenza appellata solo genericamente.
Il primo giudice ha, come premesso, motivato facendo espresso riferimento alla giurisprudenza di Cassazione civile, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018 che ritiene perentorio il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c.
L'appellante ha censurato la decisione unicamente con riguardo alla mancata considerazione che il diverso termine per la proposizione del giudizio di merito scadesse il giorno successivo a quello indicato dal giudice che, erroneamente, non aveva considerato che quello precedente cadeva di domenica.
Avendo lo formulato unicamente quella doglianza, resta Parte_1 senza argomentazioni contrapposte la statu izione del primo giudice che più completamente aveva sul punto motivato che i termini stabiliti dall'art. 616 c.p.c., impongono al Giudice dell'esecuzione di fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, che dovrà poi avvenire “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.
163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà”.
E quindi, essendo l'ordinanza del G.E. stata emessa e comunicata il
27 febbraio 2019 con termine per l'introduzione del giudizio di
9 merito a 60 giorni, avendo l'opponente notificato l'atto di citazione il 29 aprile 2019, la causa è stata iscritta a ruolo la causa solo il 9 maggio 2019, e quindi ben oltre il 4 maggio 2019, termine perentorio stabilito dall'art. 616 cpc, che abbrevia alla metà il termine per l'iscrizione a ruolo delle opposizioni all'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza.
Si provvede alla liquidazione c ome da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi per la fase istruttoria che non si
è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que llo dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 1015\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g. 1.8.2022:
PQM
- RESPPINGE l'appello.
- CONDANNA a rimborsare alla convenuta le Parte_1 spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
10 Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
13.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori dott. Giovanni Sgambati Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott.ssa Chiara Ermini Consigliera ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa d'appello come in atti proposta da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bottai, di Pisa,
- appellante – nei confronti di
, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pucci, di Roma,
[...]
- Convenuta –
e di
CP_3
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 1015\2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubbl. il g. 1.8.2022; in materia di opposizione di terzo all'esecuzione.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia la On. Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa , n.
1015/22 , depositata il 01.08.2022 , ed in accoglimento del
1 presente appello accogliere le conclusioni così come spiegate in atto di citazione. Con vittoria di spese , competenze ed onorari anche nel giudizio di primo grado.”
Per la convenuta: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
, per i motivi esposti in narrativa;
b) Parte_1 rigettare l'avversa istanza ex artt. 283 c.p.c. poichè totalmente infondata, sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in premessa;
c) in via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , perchè totalmente Parte_1 infondato sia in fatto sia in diritto oltre che del tutto carente di prova, per i motivi suesposti;
d) con vittoria di spese del presente grado di giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente giudizio origina dall'atto di pignoramento presso terzi ex art.543 c.p.c., notificato in data 17.9.2009, con il quale la
(poi Parte_2 [...]
) aveva sottoposto a vincolo fino Parte_3 alla concorrenza del credito di € 82.261,77, tutte le somme a qualsiasi titolo dovute, anche future, al proprio debitore Per_1 da parte dello
[...] Parte_1
Quest'ultimo infatti risultava debitore dello a seguito di Per_1 condanna al pagamento di somme derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n.815/2011.
Nel corso della procedura esecutiva, in assenza della dichiarazione ex art.547 c.p.c. del terzo pignorato la aveva Parte_1 Pt_2 instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, convenendo in giudizio davanti al Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 548 c.p.c., lo stesso e il debitore principale Parte_1 Per_1 chiedendo fosse accertato il credito derivante dalla menzionata sentenza 815\11.
2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, emetteva in data 11.10.2017 la sentenza n.1182/2017, con la quale accertava che Parte_1
era debitore di , in forza della citata
[...] Persona_1 sentenza n. 815/11 del Tribunale di Pisa, della somma di €
26.889,79, dichiarando inammissibili le restanti domande proposte in causa ed assegnando termine perentorio di mesi 3 per la prosecuzione della procedura esecutiva.
La successivamente, aveva richiesto al Tribunale la Pt_2 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione della procedura esecutiva onde addivenire alla successiva distribuzione delle somme oggetto dell 'intervenuto accertamento.
Il Giudice dell'Esecuzione fissava quindi l'udienza al 5.3.2018, assegnando termine sino al 10.2.2018 per la notifica.
All'udienza del g. 8.10.2018 (data alla quale era stato rinviato il procedimento) compariva il difensore dello che eccepiva Parte_1
l'inefficacia della notifica effettuata n ei confronti del suo assistito ed il G.E., su istanza della creditrice procedente, rinviava la causa all'udienza del 10.12.2018 disponendo che fosse ripetuta la notificazione nei confronti del terzo pignorato, assegnando nuovo termine al 15.11.2018.
In data 20.11.2018, il terzo pignorato Parte_1 depositava atto di opposizione alla esecuzione mobiliare e agli atti ” concludendo perché fosse dichiarata “la nullità dell'eseguito pignoramento sui beni di proprietà dell'opponente”.
Il Giudice dell'Esecuzione, preso atto dell'intervenuta oppo sizione, fissava udienza al 25.1.2019.
Il credito della veniva quindi ceduto, in quanto rientrante fra Pt_2 quelli facenti parte di una più ampia operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 (la aveva Controparte_2 acquistato dalla Banca procedente pro soluto in data 25.6.2018, i
3 crediti derivanti da finanziamenti , incluse aperture di credito, sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e d i crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti, con cessione del l'intera posizione passiva dei debitori ceduti esistente data di stipulazione , con trasferimento, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi, conferendo successivamente alla soc. Parte_4 incarico di procedere alla riscossione).
Si costituiva, quindi, nel giudizio di opposizione all'esecuzione la predetta soc. nella qualità di mandataria di Pt_4 CP_2
che contestava la domanda e chiedeva la reiezione
[...] dell'opposizione proposta.
L'istanza di sospensione veniva respinta, con condanna dello al pagamento delle spese della fase cautelare ed Parte_1 assegnazione del termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Il Giudice dell'Esecuzione rilevava nel provvedimento che, “al di là della stessa legittimazione di , terzo pignorato a Parte_1 proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, essendo egli non la parte esecutata del presente procedimento esecutivo, in ogni caso, risultando il ricorso presentato dal credit ore procedente per la riassunzione del processo esecutivo, all'esito della pronuncia della sentenza n. 1182/20174, depositato nel termine indicato in detta sentenza, e successivamente ritualmente notificato nel termine assegnato dal GE al debitore esecutat o, nessuna causa di estinzione della procedura esecutiva risulta verificatasi, osservandosi ulteriormente che l'eventuale dedotto vizio doveva essere fatto valere con il diverso strumento dell'opposizione agli atti esecutivi”.
introduceva quindi il giudizio di merito chiedendo fosse Parte_1 accertata e dichiarata “l'inesistenza e/o inefficacia della esecuzione mobiliare” e “l'inesistenza e/o invalidità, nullità o in subordine annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti della procedura”. 4 Anche nella fase di merito si costituiva in giudizio la soc. Pt_4 che contestava la domanda chiedendone la reiezione, dopo averne eccepito l'inammissibilità a causa della tardiva iscrizione a ruolo della causa effettuata oltre il termine di 5 giorni sancito dall'art. 616 c.p.c.
Precisate le conclusioni con note scritte, il G.E., con provvedimento del 12.1.2022, tratteneva la causa in decisione con termini massimi per memorie e repliche a decorrere dal 2.5.2022 , decorsi i quali emetteva la sentenza oggi impugnata con la quale respingeva l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni.
In motivazione il primo giudice ribadiva – come motivato in sede cautelare - che il vizio di notifica dell'atto di riassunzione così come denunciato nell'atto di opposizione, andava fatto valere attraverso il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e non dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e che, comunque, il giudizio di merito era stato introdotto oltre i termini stabiliti dall'art. 616
c.p.c.
L'ordinanza del G.E. risultava infatti essere stata emessa e comunicata il 27.2.2019, per cui l'introduzione del giudizio di merito avrebbe dovuto avvenire nel termine perentorio di gg. 60 e cio è entro e non oltre il 28.4.2019, mentre l'opponente aveva notificato la propria citazione in data 29.4.2019 e aveva poi iscritto a ruolo la causa solo il 9.5.2019.
ha impugnato la predetta decisione di primo Parte_1 grado, proponendo l'odierno appello.
Col primo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse er rato nel non considerare che il predetto termine del 28.4.2019, cadendo di domenica, andava, secondo quanto stabilito dall'art. 155 c.p.c., prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo, e cioè al 29.4.2019. E pertanto, anche l'adempimento dell'iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 9.4.2022, era stata effettuata nei termini di legge (entro gg 10 dalla notifica)
5 Col secondo motivo di appello, lo ha censurato la Parte_1 sentenza appellata nel punto in cui aveva stabilito che il vizio della notificazione dell'atto col quale la creditrice aveva ripreso la procedura esecutiva doveva farsi necessariamente valere col rimedio ex art. 617 e non ex art 615 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la quale mandataria di Parte_5 che ha resistito all'appello eccependone CP_2 preliminarmente l'inammissibilità e concludendo, nel merito, per la reiezione attesa la piena correttezza e legittimità della sentenza impugnata.
La convenuta ha specificato che, che con atto in data 10 marzo 2022
a rogito del Notaio di Roma, rep. 17793, racc. Persona_2
8685, registrato a Roma 4 il 14 marzo 2022 al n. 7694 serie 1T, era succeduta, in qualità di mandataria di a titolo Controparte_2 particolare, nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente.
La Corte, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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La Corte ritiene che il primo motivo dell'appello sia totalmente infondato.
Come premesso, lo (che è terzo esecutato) ha proposto Parte_1 un'opposizione ex art 615 c.p.c. con la quale ha contestato il diritto del creditore (all'epoca la Banca) a procedere all'esecuzione.
Il creditore, all'esito dell'opposizione di terzo proposta in precedenza, aveva presentato ricorso perché il Tribunale fissasse la data di comparizione delle parti per la prosecuzione d ella procedura esecutiva e successiva distribuzione delle somme dovute in quanto oggetto del pregresso accertamento.
6 Il Giudice dell'Esecuzione fissava l'udienza del 5.3.2018 con termine sino al 10.2.2018 per la notifica che veniva effettuata e si perfezionava nei confronti del debitore esecutato in data 5.1.2018
e del terzo pignorato il successivo 8.1.2018.
All'udienza dell'8.10.2018 (cui era stata rinviata la fissata udienza di comparizione) l'avv. Bottai per il terzo esecutato/pignorato rilevava la inefficacia della notifica effettuata al terzo.
Il G.E. su istanza del procedente rinviava al 10.12.2018 con concessione di termine al 15.11.2018 per rinnovo della notifica.
Veniva quindi presentato dallo in data 20.11.2018, Parte_1
l'atto di “opposizione alla esecuzione mobiliare e agli atti con istanza di sospensione” col quale si chiedeva nel merito “la nullità dell'eseguito pignoramento sui beni di proprietà dell'opponente” ed il GE fissava udienza al 25.1.2019.
Quale causa di nullità l'appellante aveva dedotto l'avvenuta invalida notifica dell'atto di riassunzioni ex art 302 c.p.c. della procedura esecutiva sospesa in attesa della definizione del giudizio sulla proposta opposizione di terzo. Secondo lo l'atto non Parte_1 avrebbe dovuto esser notificato a lui direttamente, ma presso il difensore domiciliatario e costituto nel giudizio.
Il G.E. tuttavia aveva disposto il rinnovo della notificazione, fissando nuova udienza per la prosecuzione dell' esecuzione, provvedimento che lo aveva contestato sulla base della Parte_1 mancata valida notificazione dell'atto di riassunzione nel termine decadenziale imposto.
La concessione del nuovo termine per il rinnovo della detta notificazione era peraltro illegittima, sia in quanto pronunciata in assenza dei presupposti di legge, sia perché relativa a un termine perentorio spirato e sia perché priva di motivazione.
Il motivo di appello – che è in sostanza riproduttivo delle doglianze contenute nell'atto di opposizione - è infondato.
7 Ferma restando la rilevabilità di vizi col diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, le do glianze dello non Parte_1 offrono elementi che possano costituire presupposto per ritenere contestabile il diritto del creditore a procedere in executivis a annullare quindi, come richiesto dall'opponente, il pignoramento.
Il creditore procedente non aveva nella fattispecie alcun obbligo di notifica dell'atto di riassunzione del processo esecutivo nei confronti del terzo pignorato che non è parte necessarie e indefettibile della procedura esecutiva (se questi, disertata la udienza, o negata la dichiarazione od insorta contestazione su di essa, diventa parte del processo incidentale di accertamento del suo obbligo).
Nella fattispecie, inoltre, è evidente come vi siano comunque tutti gli elementi per ritenere sanate eventuali nullità della notificazione, atteso il pieno raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)
La censura infatti risulta essere stata sollevata dal medesimo difensore che, pur assumendo l'invalidità della notificazione per non essere stata a lui diretta, si era presentato all'udienza di comparizione di cui evidentemente era a conoscenza, né risultano lesioni dei diritti di difesa dell'appellante (nemmeno ipotizzati).
E quindi non può in alcun modo essere accolta la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione e con la quale lo CP_4 chiedeva l'accertamento dell' “inesistenza e/o inefficacia della esecuzione mobiliare” e dell' “inesistenza e/o invalidità, nullità o in subordine annullabilità di tutti gli atti e/o provvedimenti della procedura”.
Quanto al secondo motivo di appello, le cui questioni possono comunque essere ritenute assorbite dalle statuizioni ora rese in merito all'infondatezza nel merito dell'oppo sizione ex art. 615 c.p.c. come in atti proposta, la Corte rileva che lo stesso presenta evidenti carenze di specificità.
8 Va ricordato in proposito che l'appello non è un novum judicium bensì una revisio prioris istantiae, talché la Corte non è tenuta a rivalutare la controversia decisa in primo grado, ma a controllare che sia giusta, ovvero non errata, la sentenza impugnata alla luce degli specifici motivi di impugnazione dell'appellante.
E pertanto il giudizio d'appello resta introdotto da un mezzo di impugnazione a “critica libera”, discendendone la cognizione limitata dalla specificità dei motivi d'appello in ordine alla domanda non accolta (o all'eccezione respinta) con inammissibilità (342
c.p.c.) di doglianze e censure che investano la motivazione d ella sentenza appellata solo genericamente.
Il primo giudice ha, come premesso, motivato facendo espresso riferimento alla giurisprudenza di Cassazione civile, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018 che ritiene perentorio il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c.
L'appellante ha censurato la decisione unicamente con riguardo alla mancata considerazione che il diverso termine per la proposizione del giudizio di merito scadesse il giorno successivo a quello indicato dal giudice che, erroneamente, non aveva considerato che quello precedente cadeva di domenica.
Avendo lo formulato unicamente quella doglianza, resta Parte_1 senza argomentazioni contrapposte la statu izione del primo giudice che più completamente aveva sul punto motivato che i termini stabiliti dall'art. 616 c.p.c., impongono al Giudice dell'esecuzione di fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, che dovrà poi avvenire “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.
163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà”.
E quindi, essendo l'ordinanza del G.E. stata emessa e comunicata il
27 febbraio 2019 con termine per l'introduzione del giudizio di
9 merito a 60 giorni, avendo l'opponente notificato l'atto di citazione il 29 aprile 2019, la causa è stata iscritta a ruolo la causa solo il 9 maggio 2019, e quindi ben oltre il 4 maggio 2019, termine perentorio stabilito dall'art. 616 cpc, che abbrevia alla metà il termine per l'iscrizione a ruolo delle opposizioni all'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza.
Si provvede alla liquidazione c ome da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 26.000 euro, esclusi i compensi per la fase istruttoria che non si
è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que llo dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 1015\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g. 1.8.2022:
PQM
- RESPPINGE l'appello.
- CONDANNA a rimborsare alla convenuta le Parte_1 spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
10 Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
13.9.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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