CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 651/2024 RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 651 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Parte_1 C.F._1
Geronimo
-Appellante-
E
, in persona del Direttore Generale f.f., avv.to Luigi Fruscio, rappresentata e CP_1 difesa dall' avv. to Anna Faretra
-Appellata –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1099/2024 pubblicata il 18 marzo 2024 il Tribunale del lavoro di
Bari, pronunciando nel contraddittorio con l' indicata in epigrafe, così Parte_2 statuiva sulla domanda proposta da , dipendente della convenuta con Parte_1 mansioni di “C.P.S. Infermiere”, volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per la perdita del riposo settimanale dopo aver prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo ovvero in pronta disponibilità nella giornata di riposo senza godere, nella settimana successiva, di alcun riposo compensativo: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di una giornata lavorativa feriale per il giorno di riposo non goduto nelle settimane 19-25 maggio, 16-
22 giugno, 15-21 settembre, 17-23 novembre e 15-21 dicembre 2014, 12-18 gennaio,
16-22 febbraio, 23-29 marzo, 13-19 aprile e 21-27 settembre 2015, 13-19 giugno 2016,
4-10 giugno 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente di un terzo delle spese di lite, liquidato in € 350,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando fra le parti i restanti due terzi”.
2.Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con ricorso in data 24 Pt_1 luglio 2024 dolendosi del mancato accoglimento della domanda con riferimento agli altri periodi indicati in ricorso e disattesi dal primo giudice sul presupposto che
“l'istante aveva già usufruito del riposo compensativo o non aveva prestato attività lavorativa per sette giorni consecutivi, avendo beneficiato di ferie o permessi ex lege
104/1992”.
2.a.Con il primo motivo l'appellante ha imputato al primo giudice la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.9 del d.lgs. 66/2003 deducendo che il godimento di ferie e permessi (in particolare di quelli previsti dall'art.3 , comma 3 della legge n.104/1992) non equivaleva al godimento del riposo settimanale o compensativo.
2.b.Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. argomentando che la riduzione delle settimane di mancato godimento del riposo - sull'assunto che dovevano essere esclusi quelli in cui la ricorrente aveva usufruito di un giorno di ferie o permessi a vario titolo - costituiva accoglimento di una eccezione in senso stretto rimessa alla difesa della convenuta e non proposta nelle difese di parte convenuta.
3.La ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato congiuntamente che la causa è stata definita transattivamente in sede stragiudiziale e, pertanto, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio, pure consensualmente regolate.
La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
5.Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della questione contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru-denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di pag. 2/3 ottenere un risultato utile, giuridi-camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve-nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da-re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual-mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa-zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva-mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
6.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alla regolamenta-zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno dichiarato di aver consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 1099/2024 resa in data 18 marzo 2024 dal CP_1
Tribunale del lavoro di Bari, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio.
Così deciso in Bari, il 20 marzo 2025 Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 3/3
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 651 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Parte_1 C.F._1
Geronimo
-Appellante-
E
, in persona del Direttore Generale f.f., avv.to Luigi Fruscio, rappresentata e CP_1 difesa dall' avv. to Anna Faretra
-Appellata –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1099/2024 pubblicata il 18 marzo 2024 il Tribunale del lavoro di
Bari, pronunciando nel contraddittorio con l' indicata in epigrafe, così Parte_2 statuiva sulla domanda proposta da , dipendente della convenuta con Parte_1 mansioni di “C.P.S. Infermiere”, volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per la perdita del riposo settimanale dopo aver prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo ovvero in pronta disponibilità nella giornata di riposo senza godere, nella settimana successiva, di alcun riposo compensativo: “1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di una giornata lavorativa feriale per il giorno di riposo non goduto nelle settimane 19-25 maggio, 16-
22 giugno, 15-21 settembre, 17-23 novembre e 15-21 dicembre 2014, 12-18 gennaio,
16-22 febbraio, 23-29 marzo, 13-19 aprile e 21-27 settembre 2015, 13-19 giugno 2016,
4-10 giugno 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente di un terzo delle spese di lite, liquidato in € 350,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando fra le parti i restanti due terzi”.
2.Avverso detta sentenza, la ha proposto appello con ricorso in data 24 Pt_1 luglio 2024 dolendosi del mancato accoglimento della domanda con riferimento agli altri periodi indicati in ricorso e disattesi dal primo giudice sul presupposto che
“l'istante aveva già usufruito del riposo compensativo o non aveva prestato attività lavorativa per sette giorni consecutivi, avendo beneficiato di ferie o permessi ex lege
104/1992”.
2.a.Con il primo motivo l'appellante ha imputato al primo giudice la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.9 del d.lgs. 66/2003 deducendo che il godimento di ferie e permessi (in particolare di quelli previsti dall'art.3 , comma 3 della legge n.104/1992) non equivaleva al godimento del riposo settimanale o compensativo.
2.b.Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. argomentando che la riduzione delle settimane di mancato godimento del riposo - sull'assunto che dovevano essere esclusi quelli in cui la ricorrente aveva usufruito di un giorno di ferie o permessi a vario titolo - costituiva accoglimento di una eccezione in senso stretto rimessa alla difesa della convenuta e non proposta nelle difese di parte convenuta.
3.La ha resistito al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
4.Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno dichiarato congiuntamente che la causa è stata definita transattivamente in sede stragiudiziale e, pertanto, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio, pure consensualmente regolate.
La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
5.Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della questione contestata (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurispru-denza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di pag. 2/3 ottenere un risultato utile, giuridi-camente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal conve-nuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, da-re atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritual-mente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale»; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n.
5029: «La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situa-zione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettiva-mente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia»).
6.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in ordine alla regolamenta-zione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno dichiarato di aver consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P Q M
La Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 1099/2024 resa in data 18 marzo 2024 dal CP_1
Tribunale del lavoro di Bari, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da anche in ordine alle spese del doppio grado Parte_1 del giudizio.
Così deciso in Bari, il 20 marzo 2025 Il Presidente estensore
dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 3/3