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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 445 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata il Parte_1 C.F._1
23/11/1972, a Lamezia Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale dell'Avv. DE BIASE Valentina - CF - che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - nato il [...], CP_1 C.F._3
a Jemappes (Belgio), residente in [...], 88046 Lamezia Terme (CZ), a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA Marilina - CF - elettivamente domiciliato presso C.F._4 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 19 e 26 giugno 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10 giugno 2025 - che i ricorrenti, in data 26 settembre 1998, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Feroleto Antico (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Lamezia Terme, al n. 49, parte II, Serie B, Uff. 1 dell'anno 1998, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Lamezia Terme, Via Del Progresso n.590, nell'immobile di proprietà della SI.ra . Parte_1 2
Il SI. è lavoratore dipendente e svolge la mansione di autista presso la Società Logistica Petrolo SRL CP_1 con entrate mensili circa di €.1.225,51; la SI.ra libera professionista con mansione di Parte_1 collaboratrice contabile con entrate mensili al netto di circa €.282,83.
La vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, ebbene, seppur il rapporto matrimoniale, è sorto sotto i migliori auspici, nel tempo si è incrinato, a causa di contrasti insorti tra i coniugi, dovendosi ritenere ormai irrimediabilmente deteriorato.
Per tale ragione i coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - a seguito del venir meno dell'affectio maritalis e di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché - premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi - volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto in Feroleto CP_1 Parte_1
Antico come da atto trascritto nei registri dello stato Civile del medesimo Comune quale atto n.49 parte II,
Serie B Uff. 1 dell'anno 1998 Lamezia Terme.
3) Assegnare la casa familiare sita in Lamezia Terme Via Del Progresso n.590 alla SI.r , nella Parte_1 quale continuerà a vivere con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione dell'impianto di allarme, che verrà disinstallato a cura dello stesso SI dal quale verrà acquisito;
oltretutto questi si impegnerà a reperire CP_1 una sistemazione abitativa alternativa entro la data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
4) Porre a carico della SI.ra il pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di rimborso di Parte_1 spese già anticipate dal SI il pagamento in forma rateizzata avverrà nel seguente modo, entro CP_1 il termine di 3 (Tre) anni la SI.r si impegnerà ad estinguere l'intero debito. Parte_1
5) Autorizzare la SInora a chiudere la propria posizione di correntista relativa al conto Parte_1 corrente cointestato n.1000/00003256, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale n.51100 in Lamezia
Terme in Via Tevere.
6) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (vedi, in tal sensi, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 445 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. DE BIASE Valentina - C.F._1
CF - che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2
e SI. - CF - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA Marilina CP_1 C.F._3
- CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 11 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, 3
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data dell'8 luglio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 19 e 26 giugno 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrari a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 445 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata il [...], a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. DE BIASE
Valentina- CF - che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce C.F._2 4
al ricorso e SI. - CF - nato il [...], a [...], residente CP_1 C.F._3 in Via Del Progresso n. 590, 88046 Lamezia Terme (CZ), a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA
Marilina - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI.ra - CF Parte_1
- nata il [...], a [...], ivi residente in [...], e SI. C.F._1
- CF - nato il [...], a [...], residente in [...] C.F._3
Progresso n. 590, 88046 Lamezia Terme (CZ), alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Assegna la casa familiare, sita in Lamezia Terme Via Del Progresso n. 590, alla SI.r , nella Parte_1 quale continuerà a vivere con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione dell'impianto di allarme che verrà disinstallato a cura dello stesso SI dal quale verrà acquisito;
oltretutto questi si impegnerà a reperire CP_1 una sistemazione abitativa alternativa entro la data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
3) Pone a carico della SI.ra il pagamento della somma di €.6.000,00 a titolo di rimborso di Parte_1 spese già anticipate dal SI. il pagamento in forma rateizzato avverrà nel seguente modo, entro CP_1 il termine di 3 (Tre) anni la SI.r si impegnerà ad estinguere l'intero debito. Parte_1
4) Autorizza la SInor a chiudere la propria posizione di correntista relativa al conto corrente Parte_1 cointestato n.1000/00003256 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale n.51100 in Lamezia Terme in Via
Tevere.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 445 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata il Parte_1 C.F._1
23/11/1972, a Lamezia Terme, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo
Studio Legale dell'Avv. DE BIASE Valentina - CF - che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - nato il [...], CP_1 C.F._3
a Jemappes (Belgio), residente in [...], 88046 Lamezia Terme (CZ), a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA Marilina - CF - elettivamente domiciliato presso C.F._4 il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 19 e 26 giugno 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10 giugno 2025 - che i ricorrenti, in data 26 settembre 1998, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Feroleto Antico (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Lamezia Terme, al n. 49, parte II, Serie B, Uff. 1 dell'anno 1998, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Lamezia Terme, Via Del Progresso n.590, nell'immobile di proprietà della SI.ra . Parte_1 2
Il SI. è lavoratore dipendente e svolge la mansione di autista presso la Società Logistica Petrolo SRL CP_1 con entrate mensili circa di €.1.225,51; la SI.ra libera professionista con mansione di Parte_1 collaboratrice contabile con entrate mensili al netto di circa €.282,83.
La vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza, ebbene, seppur il rapporto matrimoniale, è sorto sotto i migliori auspici, nel tempo si è incrinato, a causa di contrasti insorti tra i coniugi, dovendosi ritenere ormai irrimediabilmente deteriorato.
Per tale ragione i coniugi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - a seguito del venir meno dell'affectio maritalis e di ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché - premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi - volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto in Feroleto CP_1 Parte_1
Antico come da atto trascritto nei registri dello stato Civile del medesimo Comune quale atto n.49 parte II,
Serie B Uff. 1 dell'anno 1998 Lamezia Terme.
3) Assegnare la casa familiare sita in Lamezia Terme Via Del Progresso n.590 alla SI.r , nella Parte_1 quale continuerà a vivere con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione dell'impianto di allarme, che verrà disinstallato a cura dello stesso SI dal quale verrà acquisito;
oltretutto questi si impegnerà a reperire CP_1 una sistemazione abitativa alternativa entro la data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
4) Porre a carico della SI.ra il pagamento della somma di € 6.000,00 a titolo di rimborso di Parte_1 spese già anticipate dal SI il pagamento in forma rateizzata avverrà nel seguente modo, entro CP_1 il termine di 3 (Tre) anni la SI.r si impegnerà ad estinguere l'intero debito. Parte_1
5) Autorizzare la SInora a chiudere la propria posizione di correntista relativa al conto Parte_1 corrente cointestato n.1000/00003256, acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale n.51100 in Lamezia
Terme in Via Tevere.
6) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (vedi, in tal sensi, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 445 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI.ra Parte_1
- CF - elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. DE BIASE Valentina - C.F._1
CF - che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._2
e SI. - CF - a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA Marilina CP_1 C.F._3
- CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 11 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, 3
c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data dell'8 luglio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 19 e 26 giugno 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano contrari a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 giugno 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante il carattere consensuale nativo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 445 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - CF - nata il [...], a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. DE BIASE
Valentina- CF - che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce C.F._2 4
al ricorso e SI. - CF - nato il [...], a [...], residente CP_1 C.F._3 in Via Del Progresso n. 590, 88046 Lamezia Terme (CZ), a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. PIZZONIA
Marilina - CF - elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI.ra - CF Parte_1
- nata il [...], a [...], ivi residente in [...], e SI. C.F._1
- CF - nato il [...], a [...], residente in [...] C.F._3
Progresso n. 590, 88046 Lamezia Terme (CZ), alle seguenti e concordate condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Assegna la casa familiare, sita in Lamezia Terme Via Del Progresso n. 590, alla SI.r , nella Parte_1 quale continuerà a vivere con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione dell'impianto di allarme che verrà disinstallato a cura dello stesso SI dal quale verrà acquisito;
oltretutto questi si impegnerà a reperire CP_1 una sistemazione abitativa alternativa entro la data di pubblicazione dell'omologa di separazione.
3) Pone a carico della SI.ra il pagamento della somma di €.6.000,00 a titolo di rimborso di Parte_1 spese già anticipate dal SI. il pagamento in forma rateizzato avverrà nel seguente modo, entro CP_1 il termine di 3 (Tre) anni la SI.r si impegnerà ad estinguere l'intero debito. Parte_1
4) Autorizza la SInor a chiudere la propria posizione di correntista relativa al conto corrente Parte_1 cointestato n.1000/00003256 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo Filiale n.51100 in Lamezia Terme in Via
Tevere.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)