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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visti gli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6496/2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 19 dicembre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente
TRA
, nato a Nettuno, in [...] in [...] [...], e residente in [...]
Laurentina, 157, C.F. , cittadino italiano, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Elisabetta De Luca del foro di Velletri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rocca di Papa, Viale Silvio Spaventa, 10, giusta procura alle liti in atti. Il difensore dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. le comunicazioni inerenti questo giudizio al n. di fax 06. 94749205 o all'indirizzo di posta elettronica
[...] itgiusto mandato alle liti in atti. Email_1 Email_2
(OPPONENTE) E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Rosario Livatino, 3, , rappresentata e difesa dall' avv. Maria Carla CodiceFiscale_2
Barani, C.F. con studio in Via Romana 47/C, Nettuno, presso C.F._3 cui ha eletto domicilio, indirizzo pec Email_3
(OPPOSTA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto con il quale a intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 5.890,73 di cui: € 4.800,00 a titolo di arretrati per contributo al mantenimento dei figli;
€400,00 a titolo di arretrati assegno divorzile per le mensilità e le motivazioni precisate nell'atto notificato;
€ 267,35 a titolo di interessi sul capitale dalla data delle singole scadenze, oltre alle spese legali del precetto.
A fondamento della spiegata opposizione l'attore ha dedotto plurime doglianze, segnatamente: l'intervenuta modifica dell'obbligo di mantenimento;
l'avvenuta compensazione tra voci contrapposte di credito;
l'erroneità dei calcoli della somma intimata;
la lesione di diritto di difesa in assenza della specifica indicazione circa la natura degli interessi calcolati;
l'indebita misura delle spettanze professionali, non commisurate ai parametri forensi.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, resistendo alle avverse pretese e avanzando plurime domande riconvenzionali (invero estranee al contenuto del titolo esecutivo dedotto in giudizio).
All'esito della prima udienza del 31 gennaio 2025, la causa veniva rimessa in decisione e, quindi, fissata l'udienza in trattazione scritta del 23 maggio 2025.
Con note scritte depositate il 20 e 21 maggio 2025 entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo e, chiedevano di poter formalizzare lo stesso in sede giudiziale.
Ciononostante, venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c
Con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la causa veniva quindi assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025. l'All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., preso atto del mancato deposito delle note conclusive e dell'esistenza di un accordo transattivo ormai perfezionatosi da svariati mesi, la causa veniva trattenuta in decisione.
*** Alla luce di quanto sopra l'intervenuta soluzione della vicenda in via stragiudiziale e il mancato deposito delle note hanno evidentemente dimostrato la cessazione di ogni contesta tra le parti sicché la causa deve essere definita per assenza di materia del contendere. Invero, secondo l'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10), condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, si deve osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6). Dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerata l'intervenuta soluzione stragiudiziale circa le pretese economiche vantate da ambo le parti, dovendo restare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Manda alla Cancelleria la comunicazione alle parti. Così deciso in Velletri in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti