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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di PO, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16872/23
Tra
NE SI, C.F. [...], nato il [...], a [...], ivi residente in Piazzetta Edoardo Monticelli n.1 Int. 10 P.3, elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del Foro di Nola, Cod.
Fisc. [...], che lo rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA in Liquidazione, P.
IVA 03532640616 con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. Francescopaolo Ventriglia C.F. [...], nominato con decreto dei Presidenti delle Province di PO e CA, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso dagli Avv.ti
Francesco Goglia C.F. [...], Veronica Perrone C.F.
[...]e Pasquale Galassi C.F. [...], con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale del Consorzio.
NONCHE'
pagina1 di 10 I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587), in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone (c.f. [...]; p.e.c. avv.carmine.barone@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio
Legale della sede INPS di PO Via A. De Gasperi 55.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) che il Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA (C.U.B.) si occupava dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;
2) che il C.U.B. veniva costituito ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.L.90/08 e succedeva per incorporazione e riunione ai disciolti consorzi obbligatori di bacino delle Province di PO e CA (Na1, Na2, Na3, Na4, Ce1, Ce2, Ce3 e Ce4), istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993 n.10;
3) che il C.U.B. - attualmente in liquidazione ex legge n. 26/2010 - veniva a più riprese qualificato dalla giurisprudenza come consorzio obbligatorio tra comuni, con natura di ente pubblico non economico (Tar Campania sent. n. 2013/2016;
Consiglio di Stato sent. n. 802/2015; Corte Cost. n.226/2012; per giurisprudenza di merito cfr. doc. n. 1: sent. Trib PO nella causa RG 8811/2022; sent. Trib. Santa
Maria Capua Vetere nn. 562/2023, 596/2023 e nelle cause nn. RG. 167/2022, R.G.
4822/2020, R.G. 9818/2019, R.G. 6146/ 2017, R.G. 10828/2016; sent. Trib. PO
Nord n. 639/2023 e nella causa R.G. 1114/2022; sent. Trib. Nocera Inferiore
n.1602/22);
4) che, dal 27.03.2000 al 06.07.2020, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del suddetto Ente pubblico, con mansione di operatore qualificato, inquadrato nel livello IV/A, in applicazione del CCNL Federambiente, con rapporto di lavoro subordinato, prima a termine, e poi, a partire da marzo 2001,
a tempo indeterminato;
5) che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 06.07.2020 per licenziamento, poiché veniva assunto da Asia PO S.p.A. il 07.07.2020;
pagina2 di 10 6) che, dopo la cessazione del suddetto rapporto di lavoro, il C.U.B., con sede in Curti (Ce), via Fosse Ardeatine n. 1, trasmetteva all'Inps - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di CA) il modello
TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione (doc n. 2, con ricevuta di consegna del
03.02.2022);
7) che, visto il decorso del tempo e il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 20.06.2023, di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, chiedeva all'INPS di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
8) che l'I.N.P.S., con pec del 22.06.2023, disattendeva la predetta richiesta, comunicando quanto segue: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre
1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice. I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del Consorzio, oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”;
pagina3 di 10 9) che l'INPS, nonostante il decorso di circa quattro anni dalla cessazione dal servizio, non aveva corrisposto il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale;
10) che, ai sensi della legge n.152/1968 e del DPCM 20.12.2019 e s.m.i., ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale dopo la risoluzione del rapporto di lavoro la prestazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio), se assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, e la prestazione del trattamento di fine rapporto, se assunti con contratto a tempo determinato prima o dopo il 30 maggio 2000, o se assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al
31.12.2000;
11) che, ai sensi dell'art. 3 del DL 79/1997, convertito dalla legge 140/1997 e s.m.i, il pagamento della prestazione di fine servizio/rapporto deve avvenire entro il termine di 24 mesi dalla cessazione del rapporto in caso di licenziamento;
12) che, ai sensi del D.P.C.M. del 20.12.1999 e s.m.i e della legge 29 maggio
1982 n. 297, l'ammontare del TFR dovuto è dato da una quota di stipendio corrispondente al 6.91% della retribuzione annua, accantonata contabilmente per ciascun anno di servizio o frazione di anno;
in quest'ultimo caso, la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni;
le quote accantonate, così determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono incrementate su base composta, al
31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;
13) che, di conseguenza, vista la retribuzione utile ai fini del TFR per ciascun anno di servizio indicata dall'Ente datoriale nel modello TFR1 trasmesso all'INPS,
l'importo dovuto al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto, salvo errori ed omissioni, è pari ad euro 29.482,74, come da prospetto allegato;
14) che l'INPS, tacitamente, riconosceva la propria legittimazione passiva all'erogazione del TFR, nulla obiettando a riguardo con la lettera di diniego;
15) che prive di pregio apparivano le osservazioni poste dall'Inps alla base del diniego sul presupposto dell'asserita vigenza, nella specie, del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione: costituisce infatti pagina4 di 10 ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all' art. 2116 c.c., così come interpretato dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass. n. 27427 del 1.12.2020; cass. n. 11329 del 30.05.2005); inoltre, nella disciplina speciale del TFS/TFR (richiamata dall'INPS nella lettera di diniego:
DPR 1032/1973, L. n.152768, DPCM 20.12.99), non si rinvenivano previsioni espresse che limitano il principio di automaticità e condizionano il diritto del lavoratore non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa (cfr. sent.
Trib. PO nella causa n. R.G. 8811/2022; sent. Trib. Santa Maria C.V. nn.
562/2023, 596/2023, sent. Trib. PO Nord n. 639/2023 e nella causa RG.
1114/2022; sent. Trib. Nocera Inferiore n.1602/2022);
16) di aver maturato, per il rapporto di lavoro intrattenuto con il Consorzio convenuto – quale Ente pubblico locale - dal 07.07.2022 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto) il diritto nei confronti dell'INPS al pagamento del TFR, ammontante alla data di cessazione del rapporto ad euro 29.482,74, ai sensi della normativa richiamata, indipendentemente dal versamento da parte dell'ente datoriale della relativa contribuzione.
Concludeva chiedendo: “All'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art, 415, secondo comma, cod. proc. civile ed esperiti gli incombenti di rito, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.03.2000 al 06.07.2020 con il Consorzio Unico di
Bacino delle Province di PO e CA, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA e in ogni caso l'inadempimento dell'INPS al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale Previdenza sociale (C.F.
80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra NE SI
pagina5 di 10 dell'importo a titolo di TFR di euro 29.482,74 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex
DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA, confermando il rapporto di lavoro con l'attore, nei termini da quest'ultimo rappresentati in ricorso, e deducendo la natura di ente pubblico non economico del Consorzio, donde la legittimazione del solo INPS quanto alla corresponsione del TFR, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
Si chiede altresì la condanna all'Inps per le spese processuali”.
Si costituiva l'INPS, eccependo preliminarmente l'infondatezza della domanda attorea, anche in riferimento al quantum, non essendo stato provato l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, nonché l'assenza della copertura contributiva del periodo di lavoro da parte del datore e l'inapplicabilità, al caso di specie, del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio Unico Bacino delle Province di PO e CA, per la condanna dello stesso al pagamento della copertura contributiva omessa, da determinarsi in separata sede amministrativa/giudiziaria, in relazione al TFR eventualmente dovuto al ricorrente.
Concludeva in tal modo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, in via preliminare: ai sensi dell'art. 418 c.p.c., a modifica del Decreto di fissazione udienza, pronunciare nuovo decreto per la fissazione di una nuova prima udienza;
nel merito in via principale: rigettare la domanda siccome infondata
e non provata con vittoria di spese;
in via subordinata, e salvo gravame, rideterminare la somma pretesa in misura inferiore. In via istruttoria: si oppone alla prova orale ex adverso richiesta in quanto: le circostanze nn. 1) e 2) di cui al “premesso che” del ricorso risultano non contestabili;
la circostanza di cui al n. 3) attiene a valutazioni giuridiche;
le circostanze
pagina6 di 10 dal n. 4 al n. 8) debbono essere provate a mezzo documenti. In accoglimento della domanda riconvenzionale: Accertare e dichiarare il diritto dell'Istituto a conseguire dal
Consorzio Unico Bacino delle Province di PO e CA in persona del legale rappresentante pro tempore il pagamento della copertura contributiva omessa in relazione al TFR eventualmente dovuto al ricorrente con conseguente condanna del medesimo
Consorzio al pagamento dei relativi importi da determinarsi in separata sede amministrativa ed, eventualmente, in separata sede giudiziaria. Il tutto con vittoria di spese”.
All'udienza del 10.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sentenza 7880/23 dott.ssa Fontana, sentenza 59/24 dott. Armato), che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo Giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att.
c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
E invero, va senz'altro ritenuta la natura di ente pubblico non economico del Consorzio
Unico di Bacino delle Province di PO e CA.
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di PO e CA, istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993.
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, in particolare, nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del
D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
pagina7 di 10 Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Neppure è contestato che, in ordine alla domanda di liquidazione del trattamento di fine servizio, sia legittimato passivo unicamente l'Istituto previdenziale.
Pacifico, altresì, che il Consorzio unico non ha provveduto al versamento dei contributi dovuti.
La controversia verte proprio ed unicamente in ordine al rilievo ostativo dell'omissione contributiva imputabile al datore di lavoro ai fini del diritto del lavoratore al credito per il trattamento di fine servizio.
Ai fini della sua soluzione, giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio
(Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto – secondo la Suprema Corte - è inevitabile prendere le mosse da Corte
Costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta -
«costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
pagina8 di 10 La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del
Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L.
636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva - e parimenti la prescrizione dei contributi omessi - ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell'Inps del credito maturato alla cessazione del rapporto.
Ne consegue la condanna dell'Inps al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 29.482,74 (sostanzialmente non contestata), oltre interessi legali, dalla cessazione del rapporto al saldo.
Nulla, invece, in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del
Consorzio Unico convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti.
pagina9 di 10 Le spese del giudizio, nei confronti dell'INPS, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
Nei confronti del Consorzio Unico, in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva e del difetto di legittimazione passiva, restano compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 29.482,74, oltre interessi legali, dalla cessazione del servizio al saldo;
b) condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €.1.700,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA, con compensazione delle spese nei suoi confronti.
PO, 10.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
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