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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
AN GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza 16/12/2025, lette le note depositate dall'avv. IA MA BA nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. MARCEDONE IVANO nell'interesse di ritenuta la causa matura per la CP_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 617/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA MA BA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO
ADER, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. FILIPPO MAUGERI
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 27.02.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29820229006531643 notificata in data 10.1.2023 – con esclusivo riferimento agli avvisi di addebito nn: a) 59820140003144463000; b)
59820150001049017000; c) 59820160000759581000; d) 59820160002098377000; f)
59820170001441502000; g) 59820180002711032000; h) 59820190002633476000 – evidenziando di essere stata socia della cessata s.n.c. SA.BA. di SS AR e IA
RI e di essersi trasferita, sin dal 31.5.2012, in Belgio.
1 L'opponente, in particolare, ha contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo dall' in ragione della cessazione dell'attività commerciale;
ha eccepito, poi, l'omessa CP_1 notificazione degli avvisi di addebito con conseguenziale nullità dell'intimazione di pagamento opposto;
ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali richiesti.
La ricorrente, quindi, ha convenuto in giudizio ADER e al fine di sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di contributi e oggetto dell'intimazione di pagamento opposta dal momento che la sig.ra CP_1 Parte_1
non svolge attività di commerciante dal 31.12.2008 e ciò per i motivi meglio esposti in narrativa;
[...]
Annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta nei limiti della somma €
50.455,36 portata dagli avvisi contrassegnati dai n.ri 59820140003144463000, n.
59820150001049017000, n.59820160000759581000, n.59820160002098377000,
n.59820170001441502000, n.59820180002711032000 n.59820190002633476000 per i motivi di cui alla presente opposizione;
In ogni caso, in ordine alle somme oggetto dagli avviso di addebito notificati dal 11.03.2015 al
28.11.2017, accertare e dichiarare che i crediti (di cui agli avvisi di addebito ai n.ri
59820140003144463000, n. 59820150001049017000, 59820160000759581000,
n.59820160002098377000, n.59820170001441502000) sono estinti per prescrizione. Il tutto con vittoria di spese e compensi”
2. L' , con memoria depositata in data 22.2.2024, ha Controparte_2 eccepito la carenza di legittimazione passiva per quel che riguarda la decadenza dal potere impositivo;
nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. L' con memoria depositata in data 26.2.2024, ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
l'opposizione; ha, comunque, precisato che gli avvisi di addebito racchiusi nell'intimazione di pagamento opposta sono stati integralmente sgravati ad eccezione degli avvisi nn.
59820140003144463000 (sub. a) e n. 59820150001049017000 (sub. b), i quali sono stati annullati solo parzialmente;
ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare
l'avverso ricorso;
in subordine, confermare la debenza del credito di cui agli avvisi n°598 2014 00031444
63 000 e n°598 2015 00010490 17 000”.
4. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta.
5. Va preliminarmente ricordato che, per costante indirizzo della Corte di Cassazione, nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali è possibile utilizzare i seguenti strumenti:
2 i) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
ii) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma
2, c.p.c.);
iii) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Tale sistema si ricava sia dalla formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999 secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.” sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo testo legislativo che stabilisce che “alle entrate indicate nel comma 1” – ovvero per le entrate non tributarie – “non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto
e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Consegue, pertanto, che se il debitore intende far valere anche vizi di forma dell'intimazione di pagamento riguardante crediti di natura previdenziale non può che proporre il giudizio di opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina di cui agli artt.
618-bis e 617 del codice di rito: l'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 46/1999, infatti, nell'escludere l'operatività dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, ammette la possibilità di esperire il rimedio dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice al lavoro là dove l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio.
6. Passando all'analisi dei motivi enunciati in ricorso si osserva che la ricorrente ha proposto anzitutto una opposizione agli atti esecutivi per ciò che concerne l'omessa notifica degli atti presupposti.
3 È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 27.2.2023 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 10.1.2023 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tale motivo di impugnazione va pertanto dichiarato inammissibile.
7. I restanti motivi di impugnazione possono essere decisi, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, sulla base delle questioni ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. del codice di rito.
Orbene, sulla base di quanto documentato dall' e delle incontestate allegazioni in CP_1 atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti in ordine alla spettanza delle somme indicate negli avvisi di addebito integralmente sgravati di talché non può che pronunciarsi, sul punto, la cessazione della materia del contendere.
Difetta, poi, una prova convincente circa l'effettiva conoscenza da parte della ricorrente del contenuto degli avvisi di addebito n. 59820140003144463000 (sub. a) e n.
59820150001049017000 (sub. b) atteso che la stessa ha documentato, ai sensi dell'art. 1335
c.c., di essere stata nell'impossibilità di averne notizia in ragione del suo trasferimento in
Belgio sin dal 2012 e della fissazione della residenza anagrafica in Fontaine-L' Evèque e in via Clos Oes Sansonnets, n. 5; si osserva, poi, che tutte le notifiche degli avvisi di addebito di cui è causa si sono perfezionate per compiuta giacenza;
non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che la stessa, benché formalmente residente in [...], avesse residenza effettiva in Augusta.
Ciò, tuttavia, non esime il Tribunale dal compito di entrare nel merito della pretesa creditoria e di accertare l'eventuale prescrizione delle somme in contestazione o, in alternativa, della persistenza della pretesa creditoria.
4 Entrambi gli avvisi di addebito riguardano, in ragione del parziale sgravio, i contributi fissi relativi alla prima, seconda, terza e quarta rata delle annualità 2009, 2010 e 2011; tuttavia, non vi è prova, anche tenendo conto della sospensione ex art. 68 del D.L. n.
19/2020, della trasmissione di un tempestivo atto interruttivo atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento opposta è pervenuta in data 10.1.2023 ovvero oltre il termine quinquennale. Non vi è prova, inoltre, che tali avvisi fossero acclusi anche nell'intimazione di pagamento n. 29820199001379401000 indicata da DE.
I crediti, pertanto, devono ritenersi prescritti.
8. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza CP_1 dell' ; sussistono giustificati motivi in relazione alla reciproca soccombenza e alla CP_3 posizione processuale rivestita da DE per disporre nei rapporti tra la ricorrente e tale ente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da parte ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara - a fronte dell'intervenuto annullamento dei crediti incorporati degli avvisi di addebito nn. 59820160000759581000, 59820160002098377000, 59820170001441502000,
59820180002711032000 e 59820190002633476000 - la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
c) dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti incorporati nell'avviso di addebito. n.
59820140003144463000 (sub. a) e n. 59820150001049017000 (sub. b);
d) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida, per CP_1 ciascuno, in complessivi € 2.540,00 oltre IVA, Cpa e accessori come per legge;
e) compensa nei confronti delle restanti parti le spese di lite.
Siracusa, 17.12.2025
Il Giudice
AN GI
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