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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17416 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11068/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11068/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERCOLE STEFANO , oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Giulia Astarita.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e Persona_1 Persona_2
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025
e vertente tra , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'Avv. Stefano d'Ercole che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
“ ”, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore,
- resistente - contumace -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio l'“ ” per
[...] Controparte_1
sentirlo condannare, previa declaratoria dell'inadempimento e a titolo di garanzia sussidiaria, al pagamento della somma di euro 2.939.550,97, oltre interessi ex art. 5, 7° comma, D.M. n. 612/96 a far data dal 30.10.2023.
Parte ricorrente esponeva che con atto del 22.7.2004 concedeva a ed a Parte_2 la somma di euro 2.700.000,00 a titolo di mutuo agrario per l'acquisto di Controparte_2 fondi rustici siti nel Comune di Butera (CL), somma da restituire in ventisette anni;
che dal 22.7.2006
i mutuatari si rendevano inadempienti agli obblighi assunti con il contratto di mutuo agrario, non provvedendo al pagamento delle rate semestrali di preammortamento;
che a seguito della escussione della garanzia primaria residuava un credito di euro 4.199.287,09; di aver chiesto in data 30.7.2021 alla “ ai sensi del D.M. n. 612/1996 la liquidazione della garanzia sussidiaria;
che “ CP_1 CP_1 negava il pagamento sul presupposto che il D.M. 23.7.2004, n. 227 prevedeva che le procedure coattive dovevano essere promosse entro 730 giorni dal primo inadempimento;
che il rapporto di garanzia era sorto nel regime di operatività del D.M. 12.11.1996 n. 612 e delle Istruzioni Applicative adottate il 16.12.1996, il quale non prevedeva alcun termine;
che la richiesta era nuovamente rigettata per mancanza di diligenza ed incompletezza della documentazione e di aver diritto alla escussione della garanzia per euro 2.939.550,97, pari al 70% della perdita complessivamente subita di euro
4.199.287,09.
L'“ ” non si costituiva. Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente conclude per la condanna al pagamento della somma di euro 2.939.550,97, oltre interessi ex art. 5, 7° comma, D.M. n. 612/96 a far data dal 30.10.2023, ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO L'art. 34 della legge n. 454 del 2.6.1961 stabilisce che “Il concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge. Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l' potrà provvedere mediante polizza di assicurazione”, mentre il successivo art. 36 prevede CP_1 che “Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un «Fondo interbancario di garanzia» per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato
o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive”.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo n. 385 dell'1.9.1993 “Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché
a quelle a esse connesse o collaterali”.
A sua volta l'art. 1, comma 512, legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che “Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all' . L' senza oneri CP_1 CP_1 aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti”.
Dunque, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di “ i finanziamenti posti in essere dalle CP_1 banche ex art. 43 d.l.vo 1.9.1993, n. 385.
In atti sono documentati il contratto di mutuo, l'escussione della garanzia primaria ed il credito residuo non soddisfatto (doc.ti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fascicolo parte ricorrente).
Orbene, premesso che sono infondate e non dimostrate le eccezioni di risultanti dalla CP_1 documentazione in atti di mancanza di diligenza della banca e di non completezza della documentazione, del tutto generiche, in ordine alla tardività dell'escussione si osserva che il contratto di mutuo è stato concluso il 22.7.2004.
A quella data era vigente il D.M. 12.11.1996 n. 612, “Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454”, oggi abrogato dal D.M.
14.2.2006, il quale nelle istruzioni applicative non prevede il termine di 730 giorni, introdotto, invece, dalle istruzioni applicative di cui alle modifiche ex D.M. n. 227 del 23.7.2004, normativa successiva alla stipula del mutuo.
La stessa interpretazione, del resto, è data anche da “ alla luce della nota del 20.6.2002 in atti, CP_1 dove è dato leggere che “Le azioni esecutive di cui alla richiesta devono essere avviate entro 730 giorni per le posizioni successive all'entrata in vigore delle Istruzioni Applicative pubblicate nell'anno 2004. Per le posizioni successive alle Istruzioni Applicative pubblicate nell'anno 1996 e sino alle I.A. del 2004, «le procedure coattive devono essere promosse dalle Banche con la dovuta diligenza e senza ritardi che possano pregiudicare il recupero del credito” (doc. n. 38 fascicolo parte ricorrente).
Dunque, parte ricorrente ha diritto al rimborso.
Peraltro, in ordine alla sua quantificazione, le “Istruzioni Applicative” di cui al D.M. n. 612/96 prevedono la percentuale del 70% per i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi con il limite per ogni scopo finanziato di lire tre miliardi, limite superato dal mutuo di cui è causa e pari ad euro
2.700.000,00.
Sempre le stesse istruzioni prevedono che “Per le operazioni il cui importo originario superi il limite richiamato in tabella si rinvia a quanto precisato in materia ai paragrafi 3 ed 8”.
Il paragrafo 3) prevede una contribuzione a carico dei soggetti finanziati, mentre il paragrafo 8) prevede le modalità di determinazione della perdita da rimborsare, entrambi mediante complessi calcoli matematici per i quali si rende necessaria una C.T.U. tecnica. La presente pronuncia è, dunque, limitata alla declaratoria dell'inadempimento di ed CP_1 all'accertamento del diritto al rimborso da parte di , mentre con separata ordinanza in pari Pt_1 data è disposta l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c., parzialmente pronunciando:
a) dichiara l'inadempimento dell'“ ” Controparte_1 all'obbligo di garanzia;
b) accerta il diritto al rimborso della Parte_1
; c) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo.
[...]
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11068/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERCOLE STEFANO , oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Giulia Astarita.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e Persona_1 Persona_2
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza dell'11.12.2025
e vertente tra , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'Avv. Stefano d'Ercole che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
“ ”, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore,
- resistente - contumace -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio l'“ ” per
[...] Controparte_1
sentirlo condannare, previa declaratoria dell'inadempimento e a titolo di garanzia sussidiaria, al pagamento della somma di euro 2.939.550,97, oltre interessi ex art. 5, 7° comma, D.M. n. 612/96 a far data dal 30.10.2023.
Parte ricorrente esponeva che con atto del 22.7.2004 concedeva a ed a Parte_2 la somma di euro 2.700.000,00 a titolo di mutuo agrario per l'acquisto di Controparte_2 fondi rustici siti nel Comune di Butera (CL), somma da restituire in ventisette anni;
che dal 22.7.2006
i mutuatari si rendevano inadempienti agli obblighi assunti con il contratto di mutuo agrario, non provvedendo al pagamento delle rate semestrali di preammortamento;
che a seguito della escussione della garanzia primaria residuava un credito di euro 4.199.287,09; di aver chiesto in data 30.7.2021 alla “ ai sensi del D.M. n. 612/1996 la liquidazione della garanzia sussidiaria;
che “ CP_1 CP_1 negava il pagamento sul presupposto che il D.M. 23.7.2004, n. 227 prevedeva che le procedure coattive dovevano essere promosse entro 730 giorni dal primo inadempimento;
che il rapporto di garanzia era sorto nel regime di operatività del D.M. 12.11.1996 n. 612 e delle Istruzioni Applicative adottate il 16.12.1996, il quale non prevedeva alcun termine;
che la richiesta era nuovamente rigettata per mancanza di diligenza ed incompletezza della documentazione e di aver diritto alla escussione della garanzia per euro 2.939.550,97, pari al 70% della perdita complessivamente subita di euro
4.199.287,09.
L'“ ” non si costituiva. Controparte_1
All'udienza dell'11.12.2025 parte ricorrente conclude per la condanna al pagamento della somma di euro 2.939.550,97, oltre interessi ex art. 5, 7° comma, D.M. n. 612/96 a far data dal 30.10.2023, ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO L'art. 34 della legge n. 454 del 2.6.1961 stabilisce che “Il concorso dello Stato di cui all'art. 9, all'art. 16, all'art. 19 ed all'art. 27, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma - al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 16, 19 e 27 della presente legge. Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le ditte interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l' potrà provvedere mediante polizza di assicurazione”, mentre il successivo art. 36 prevede CP_1 che “Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un «Fondo interbancario di garanzia» per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato
o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive”.
Ai sensi dell'art. 43, primo comma, d.l.vo n. 385 dell'1.9.1993 “Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché
a quelle a esse connesse o collaterali”.
A sua volta l'art. 1, comma 512, legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che “Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all' . L' senza oneri CP_1 CP_1 aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti”.
Dunque, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di “ i finanziamenti posti in essere dalle CP_1 banche ex art. 43 d.l.vo 1.9.1993, n. 385.
In atti sono documentati il contratto di mutuo, l'escussione della garanzia primaria ed il credito residuo non soddisfatto (doc.ti nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fascicolo parte ricorrente).
Orbene, premesso che sono infondate e non dimostrate le eccezioni di risultanti dalla CP_1 documentazione in atti di mancanza di diligenza della banca e di non completezza della documentazione, del tutto generiche, in ordine alla tardività dell'escussione si osserva che il contratto di mutuo è stato concluso il 22.7.2004.
A quella data era vigente il D.M. 12.11.1996 n. 612, “Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454”, oggi abrogato dal D.M.
14.2.2006, il quale nelle istruzioni applicative non prevede il termine di 730 giorni, introdotto, invece, dalle istruzioni applicative di cui alle modifiche ex D.M. n. 227 del 23.7.2004, normativa successiva alla stipula del mutuo.
La stessa interpretazione, del resto, è data anche da “ alla luce della nota del 20.6.2002 in atti, CP_1 dove è dato leggere che “Le azioni esecutive di cui alla richiesta devono essere avviate entro 730 giorni per le posizioni successive all'entrata in vigore delle Istruzioni Applicative pubblicate nell'anno 2004. Per le posizioni successive alle Istruzioni Applicative pubblicate nell'anno 1996 e sino alle I.A. del 2004, «le procedure coattive devono essere promosse dalle Banche con la dovuta diligenza e senza ritardi che possano pregiudicare il recupero del credito” (doc. n. 38 fascicolo parte ricorrente).
Dunque, parte ricorrente ha diritto al rimborso.
Peraltro, in ordine alla sua quantificazione, le “Istruzioni Applicative” di cui al D.M. n. 612/96 prevedono la percentuale del 70% per i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi con il limite per ogni scopo finanziato di lire tre miliardi, limite superato dal mutuo di cui è causa e pari ad euro
2.700.000,00.
Sempre le stesse istruzioni prevedono che “Per le operazioni il cui importo originario superi il limite richiamato in tabella si rinvia a quanto precisato in materia ai paragrafi 3 ed 8”.
Il paragrafo 3) prevede una contribuzione a carico dei soggetti finanziati, mentre il paragrafo 8) prevede le modalità di determinazione della perdita da rimborsare, entrambi mediante complessi calcoli matematici per i quali si rende necessaria una C.T.U. tecnica. La presente pronuncia è, dunque, limitata alla declaratoria dell'inadempimento di ed CP_1 all'accertamento del diritto al rimborso da parte di , mentre con separata ordinanza in pari Pt_1 data è disposta l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 279, secondo comma, n. 4 c.p.c., parzialmente pronunciando:
a) dichiara l'inadempimento dell'“ ” Controparte_1 all'obbligo di garanzia;
b) accerta il diritto al rimborso della Parte_1
; c) dispone con separata ordinanza in pari data per l'ulteriore prosecuzione del processo.
[...]
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni