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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 731/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 731/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente TRA
( ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. SANDRA CIAMEI come da procura in atti OPPONENTE E
), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. SANTI PUGLISI come da procura CP_2 in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “In via definitiva e di merito, accertata per le documentate ragioni di cui alla narrativa, l'incertezza la non esigibilità e la non liquidità del credito azionato in via monitoria dal respinta ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione r nché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.96/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo relativamente al procedimento R.G.193/2022”; parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale: - rigettare la domanda riconvenzionale in quanto improcedibile per incompetenza funzionale del Giudice adito;
in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti ex art. 649 c.p.c.; in via principale nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 96/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 31.01.2022 nell'ambito del procedimento monitorio con R.G. n.193/2022 Rep. n. 214/2022 del 31.1.2022 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Viterbo, via Fontecedro snc (C.F. e P.IVA
) al pagamento delle somme di cui al provvedimento monitorio n. 96/2022 P.IVA_1 in favore del , in persona del curatore avv. Controparte_1 CP_2 con ogni pr guente;
in via strettamente s merito: - in ogni caso, condannare il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
o snc (C.F. e P.IVA ) a pagare P.IVA_1 in favore del in persona del suo curatore avv. Controparte_1 CP_2 la somma di € 80.672,67, oltre interessi di mora fino all'effettivo saldo, nonché le spese liquidate del procedimento monitorio e successive, Cassa di Previdenza ed Iva come per legge, con ogni provvedimento inerente e conseguente. In via istruttoria: Si formula istanza affinché il Giudice ordini al e ad Controparte_3 CP_4
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della docu ssesso necessaria l'acquisizione al presente giudizio, di seguito indicata: i) contratto generale d'appalto tra ed il capitolato speciale d'appalto; ii) Controparte_5 il Regolamen iii) la contabilità completa, quindi i Controparte_3
SAL dal n. 1 al n. 7 e relativi certificati di pagamento. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 96/2022 nei confronti del (di Parte_1 seguito ) per euro 80.672,67 quale importo dovuto in relazione CP_3 all'esecuzione di lavori di recupero e riqualificazione di n. 8 edifici ubicati nel Comune di Montagnano. A fondamento del ricorso monitorio l'istante deduceva: a) che in data 7.5.2015 il Controparte_3 aggiudicatario capogruppo ATI della gara bandita dalla di il 23.6.2014, CP_4 CP_4 aveva affidato alla propria consorziata società l'esecuzione di lavori Controparte_1 avente ad oggetto “la realizzazione delle opere murarie e complementari occorrenti per l'intervento di recupero e riqualificazione degli edifici dell'isolato ubicato nel Comune di Montagnana (PD), Via Agno e Via Fiume Nuovo, per n. 8 edifici e complessivi n.32 alloggi” per complessivi Euro 1.924,969,61, con termine per consegna lavori fissato al 17.09.2017; b) che la società aveva eseguito CP_1 regolarmente i lavori oggetto di subappalto, rispettando le indicazioni e le prescrizioni tecniche, nonché le tempistiche concordate;
c) che malgrado ciò il non aveva CP_3 onorato quanto dovuto risultando ancora debitore, al 3.7.2018, di euro 80.672,67, debito, quest'ultimo, che era stato espressamente riconosciuto dal con due CP_3 distinte dichiarazioni: una contenuta in una comunicazione datata 3.7.2018 ed un'altra in una comunicazione del 22.6.2018 regolarmente firmate e timbrate dal CP_3 medesimo;
c) che nonostante i solleciti operati dalla società , il non CP_1 CP_3 aveva eseguito i pagamenti, donde la necessità per la società opposta - oggi il a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del 14.12.2018 - di CP_1 instaurare il procedimento monitorio a seguito del quale veniva emesso decreto ingiuntivo n. 96/2022 per euro 80.672,67 . Avverso tale provvedimento ha proposto oggi opposizione il Controparte_3 chiedendone la revoca, eccependo, in particolare: a) l'assenza di prova del credito azionato e del prospettato riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. facendo al riguardo rilevare come le dichiarazioni rese dal fossero mere risultanze CP_3 contabili e come tali prive di ogni valore ricognitivo;
b) l'inopponibilità al CP_3
- da parte del fallimento - delle indicate dichiarazioni, dovendosi ritenere il curatore soggetto terzo rispetto alle parti del riconoscimento e, dunque, non legittimato a far valere il contenuto delle medesime dichiarazioni nei confronti dell'odierno opponente;
c) l'irrilevanza ai fini dell'operatività dell'art. 1988 c.c. delle dichiarazioni in parola anche in considerazione del fatto che le stesse non tenevano conto dei crediti di natura risarcitoria che successivamente il aveva maturato nei confronti della CP_3 società e che, in quanto tali, erano estintivi dell' obbligazione. A tal riguardo CP_1 segnalava che a causa di gravi ritardi da parte della società nell'esecuzione CP_1 dei lavori, al fine di evitare la risoluzione del contratto generale con l il CP_4
era stato costretto, dopo avere anche rinunciato a diversi crediti nei confronti CP_3 della committente, a dare incarico ad altra impresa in luogo della per CP_1
l'esecuzione dei lavori, acconsentendo, inoltre, a che l trattenesse a garanzia CP_4
l'importo di 64.457,60 oltre a stabilire, in danno del , l'applicazione di una CP_3 penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo. I crediti derivanti da tali fatti, aggiungeva l'opponente, non risultavano nelle scritture in quanto antecedenti al maturare del credito. L'odierno opponente ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale assumendo di essere a sua volta creditore nei confronti del fallimento per complessivi euro 15.930,13 in ragione del mancato pagamento do quattro fatture risalenti al 2018, oltre che per i pregiudizi patrimoniali a causa del “ripiano perdita di bilancio”. Alla luce di tanto, parte istante, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio con condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di euro 15.930,13. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, in ragione della documentazione rispettivamente depositata, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 8.10.2024.
L'opposizione è infondata. Il diritto di credito oggi in esame per euro 80.672,67 risulta espressamente riconosciuto dal con due distinte dichiarazioni: una contenuta del 3.7.2018 ed un'altra CP_3 del 22.6.2018. Ora, come è noto, nel caso, come quello in esame vi sia una dichiarazione ricognitiva del credito, il rapporto obbligatorio si presume esistente fino a prova contraria, tale per cui il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante ed il debitore è, invece, tenuto a dimostrare il contrario di quanto emerso nella dichiarazione, ossia che l'obbligazione del riconoscimento non è mai sorta oppure è invalida ovvero ancora sia stata estinta. Al creditore, quindi, basterà allegare l'esistenza dell'atto ricognitivo alla presenza del quale il credito sottostante si presume esistente, salvo prova contraria. Orbene, nel caso di specie, il creditore ha assolto al proprio onere di allegazione. Dalla documentazione in atti, come detto, risultano due dichiarazioni datate l'una il 22.6.2018 (all. 9) e l'altra 3.7.2018 (all.10) con le quali la riconosceva CP_3 espressamente la propria posizione debitoria nei confronti della CP_1
In particolare, nella prima dichiarazione - la quale risulta debitamente sottoscritta, datata e con l'apposizione di timbro - il dava atto dell'esistenza alla Controparte_3 data del 28.2.2018 di un proprio debito nei confronti della pari ad Parte_3 euro 80.672,97, somma che lo stesso indicava come importo derivante dalla CP_3 detrazione dall'originario credito di euro 177.174,65 delle seguenti somme: a) euro 52.887,00 per ritenute in garanzia contrattuali da svincolarsi a collaudo;
b) euro 17.000,00 quale pagamento effettuato in data 29.5.2018; c) euro 26.614,72 da scheda fornitore, per un complessivo importo residuo di euro 80.672,97. Analogamente a ciò, anche nella successiva dichiarazione del 03.07.2018 il CP_3 si riconosceva debitore della somma di euro 80.672,97, impegnandosi, inoltre, ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità espressamente indicate. In tale seconda dichiarazione si legge, infatti, che “in riferimento al vostro credito nei confronti del , così come comunicato nella scheda del 22.6.2018 pari ad euro CP_3
160.174,70, siamo a comunicare quanto segue: di tale credito, euro 52.887,00 sono ritenute a garanzia svincolabili a collaudo ed euro 26.614,72 sono crediti di Carea da compensare;
ne residuano euro 80.672,67 che il intende pagare nel seguente CP_3 modo: euro 49.570,43 quota gestione iva compresa al saldo (salvo conguaglio) sul residuo lavori a completamento del cantiere che non saranno detratte a partire dal 6 sal e compensate (…); euro 31.102,24 che il pagherà in 24 rate di pari importo CP_3
a partire dal 31.7.2018” Può quindi dirsi che con le indicate dichiarazioni, il avesse Controparte_3 riconosciuto il proprio debito avendone, inoltre, indicato la natura, l'importo e le modalità di pagamento. A tali documenti in ragione del loro contenuto e del loro inequivocabile tenore, va certamente riconosciuta valenza ricognitiva e non meramente contabile. A fronte di ciò parte convenuta non ha provato alcun fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione sottostante, avendo, al contrario, allegato fatti risultati privi di ogni fondamento. A tal riguardo va, in primo luogo, disattesa l'eccepita inefficacia delle dichiarazioni di cui è causa nei confronti del Curatore, per essere quest'ultimo, ad avviso di parte opponente, soggetto terzo e quindi estraneo rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di riconoscimento. In merito a tale aspetto occorre precisare che la posizione di terzietà del curatore fallimentare si configura solo nel caso di proposizione di domande di ammissione al passivo del fallimento e non anche nella ipotesi - come quella di specie - di recupero dei crediti maturati prima del fallimento rispetto ai quali il curatore subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito1 (Cass. Ord. n. 30446/2019). Destituita di fondamento è anche la dedotta inefficacia delle dichiarazioni per essere le stesse antecedenti ai crediti - di natura risarcitoria - maturati dal nei CP_3 confronti della , non avendo parte opponente fornito prova - e persino richiesto CP_1
l'accertamento - della esistenza di tale dedotto credito. A tal riguardo giova in primo luogo rilevare come l'indicata eccezione possa costituire un fatto estintivo del rapporto sottostante, solo a seguito dell'accertamento della responsabilità della società per i dedotti danni subiti dal , potendosi, CP_1 CP_3 soltanto in un momento successivo ammettere l'eventuale compensazione tra il prospettato (e non provato) credito risarcitorio ed il debito oggi in esame. In merito a tale aspetto, occorre, inoltre, rilevare come alcuna domanda sia stata articolata in via riconvenzionale dall'odierna opponente, con conseguente impossibilità a procedere al relativo accertamento nel presente giudizio di opposizione. Oltre ciò si osserva che dall'esame del verbale di avvio della procedura di risoluzione ex art. 136, 2° co. D.lgs. 163/2006, risulta che la stessa era stata attivata dalla Ater committente per cause imputabili all'inefficienza, disorganizzazione e finanche alle difficoltà economiche del che avevano determinato ritardi nei pagamenti nei CP_3 confronti della consorziata e, di conseguenza, a cascata nei confronti delle imprese subfornitrici relative all'appalto. E ciò per stessa ammissione dello stesso (capogruppo Ati). CP_3
Nel verbale in parola si legge, infatti, “è altresì evidente, oltre che ammesso dalla stessa Ati, che il ritardo della medesima accumulato, il continuo slittamento dei tempi e delle lavorazioni, l'insufficiente produzione di cantiere, sono stati determinati sai dalla oggettiva incapacità di cui sopra, sia dalla situazione perdurante nel tempo di inadeguatezza finanziaria e di conseguente inadempimento dei connessi obblighi sia di legge che contrattuali. Riconosciuta dalla stessa ATI, questa situazione ha comportato la necessità di pagare direttamente i subappaltatori, ha generato plurime irregolarità dei DURC, ha causato conteziosi tra codesta ATI e i subappaltatori, il che ha comportato anche il continuo avvicendamento di questi ultimi in cantiere”. Alla luce di tali considerazioni, alcun fatto estintivo dell'obbligazione collegato ad un credito di parte opponente da porre in compensazione, può dirsi sussistente. Né può considerarsi quale idoneo fatto impeditivo l'ulteriore rilievo operato da parte opponente in punto di inesigibilità della obbligazione sottostante per essere state le somme richieste dalla “congelate” dalla Committente Ater e non essere state, CP_1 quindi, le stesse mai percepite dal . Dalla documentazione in atti non vi è CP_3 alcuna evidenza del fatto che l'importo trattenuto a garanzia dalla riguardasse CP_4 proprio i corrispettivi maturati dalla per i lavori da questa eseguite. Inoltre, il CP_1 mancato reperimento, da parte del debitore, degli importi occorrenti per il pagamento
soggetto fallito e quindi nella veste processuale di terzo), esercita un'azione appartenente al patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione sostanziale e processuale e cioè sostituendosi alle ragioni del fallito con un'azione che questi, quando era in bonis, avrebbe potuto esercitare;
così ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, cioè nella posizione che egli avrebbe avuto agendo per la tutela del suo diritto di credito” (Cass. Ord. N. 30446/2019). del corrispettivo al creditore non costituisce una conseguenza idonea a giustificare l'inadempimento dello stesso debitore.
Con riguardo, infine, alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in relazione alla richiesta di condanna del ad euro 15.930,56, poiché Controparte_1
v'è stata rinuncia della stessa con memoria datata 07.2.2023, deve essere dichiarata l'estinzione della relativa azione. Alla luce degli indicati rilievi l'opposizione deve essere rigettata, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, nella misura liquidata in dispositivo (calcolo spese: parametro da 52mila a 260mila, fasi di studio, introduttiva, e decisoria valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Dichiara l'estinzione dell'azione in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3. Condanna il alla rifusione delle spese Parte_1 di lite in favore del , spese che si liquidano in euro 8.000,00 Controparte_1 oltre IVA, CPA e 15% spese generali come per legge, oltre a quelle già liquidate in fase monitoria.
Così deciso in Viterbo, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “quando il curatore agisce come creditore, per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ossia non in sostituzione dei creditori (per la ricostruzione del patrimonio originario del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 731/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente TRA
( ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. SANDRA CIAMEI come da procura in atti OPPONENTE E
), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_2
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. SANTI PUGLISI come da procura CP_2 in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.10.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “In via definitiva e di merito, accertata per le documentate ragioni di cui alla narrativa, l'incertezza la non esigibilità e la non liquidità del credito azionato in via monitoria dal respinta ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione r nché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.96/2022 emesso dal Tribunale di Viterbo relativamente al procedimento R.G.193/2022”; parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Viterbo, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione: in via pregiudiziale: - rigettare la domanda riconvenzionale in quanto improcedibile per incompetenza funzionale del Giudice adito;
in via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti ex art. 649 c.p.c.; in via principale nel merito: - rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 96/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 31.01.2022 nell'ambito del procedimento monitorio con R.G. n.193/2022 Rep. n. 214/2022 del 31.1.2022 e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Viterbo, via Fontecedro snc (C.F. e P.IVA
) al pagamento delle somme di cui al provvedimento monitorio n. 96/2022 P.IVA_1 in favore del , in persona del curatore avv. Controparte_1 CP_2 con ogni pr guente;
in via strettamente s merito: - in ogni caso, condannare il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
o snc (C.F. e P.IVA ) a pagare P.IVA_1 in favore del in persona del suo curatore avv. Controparte_1 CP_2 la somma di € 80.672,67, oltre interessi di mora fino all'effettivo saldo, nonché le spese liquidate del procedimento monitorio e successive, Cassa di Previdenza ed Iva come per legge, con ogni provvedimento inerente e conseguente. In via istruttoria: Si formula istanza affinché il Giudice ordini al e ad Controparte_3 CP_4
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della docu ssesso necessaria l'acquisizione al presente giudizio, di seguito indicata: i) contratto generale d'appalto tra ed il capitolato speciale d'appalto; ii) Controparte_5 il Regolamen iii) la contabilità completa, quindi i Controparte_3
SAL dal n. 1 al n. 7 e relativi certificati di pagamento. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 96/2022 nei confronti del (di Parte_1 seguito ) per euro 80.672,67 quale importo dovuto in relazione CP_3 all'esecuzione di lavori di recupero e riqualificazione di n. 8 edifici ubicati nel Comune di Montagnano. A fondamento del ricorso monitorio l'istante deduceva: a) che in data 7.5.2015 il Controparte_3 aggiudicatario capogruppo ATI della gara bandita dalla di il 23.6.2014, CP_4 CP_4 aveva affidato alla propria consorziata società l'esecuzione di lavori Controparte_1 avente ad oggetto “la realizzazione delle opere murarie e complementari occorrenti per l'intervento di recupero e riqualificazione degli edifici dell'isolato ubicato nel Comune di Montagnana (PD), Via Agno e Via Fiume Nuovo, per n. 8 edifici e complessivi n.32 alloggi” per complessivi Euro 1.924,969,61, con termine per consegna lavori fissato al 17.09.2017; b) che la società aveva eseguito CP_1 regolarmente i lavori oggetto di subappalto, rispettando le indicazioni e le prescrizioni tecniche, nonché le tempistiche concordate;
c) che malgrado ciò il non aveva CP_3 onorato quanto dovuto risultando ancora debitore, al 3.7.2018, di euro 80.672,67, debito, quest'ultimo, che era stato espressamente riconosciuto dal con due CP_3 distinte dichiarazioni: una contenuta in una comunicazione datata 3.7.2018 ed un'altra in una comunicazione del 22.6.2018 regolarmente firmate e timbrate dal CP_3 medesimo;
c) che nonostante i solleciti operati dalla società , il non CP_1 CP_3 aveva eseguito i pagamenti, donde la necessità per la società opposta - oggi il a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento del 14.12.2018 - di CP_1 instaurare il procedimento monitorio a seguito del quale veniva emesso decreto ingiuntivo n. 96/2022 per euro 80.672,67 . Avverso tale provvedimento ha proposto oggi opposizione il Controparte_3 chiedendone la revoca, eccependo, in particolare: a) l'assenza di prova del credito azionato e del prospettato riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. facendo al riguardo rilevare come le dichiarazioni rese dal fossero mere risultanze CP_3 contabili e come tali prive di ogni valore ricognitivo;
b) l'inopponibilità al CP_3
- da parte del fallimento - delle indicate dichiarazioni, dovendosi ritenere il curatore soggetto terzo rispetto alle parti del riconoscimento e, dunque, non legittimato a far valere il contenuto delle medesime dichiarazioni nei confronti dell'odierno opponente;
c) l'irrilevanza ai fini dell'operatività dell'art. 1988 c.c. delle dichiarazioni in parola anche in considerazione del fatto che le stesse non tenevano conto dei crediti di natura risarcitoria che successivamente il aveva maturato nei confronti della CP_3 società e che, in quanto tali, erano estintivi dell' obbligazione. A tal riguardo CP_1 segnalava che a causa di gravi ritardi da parte della società nell'esecuzione CP_1 dei lavori, al fine di evitare la risoluzione del contratto generale con l il CP_4
era stato costretto, dopo avere anche rinunciato a diversi crediti nei confronti CP_3 della committente, a dare incarico ad altra impresa in luogo della per CP_1
l'esecuzione dei lavori, acconsentendo, inoltre, a che l trattenesse a garanzia CP_4
l'importo di 64.457,60 oltre a stabilire, in danno del , l'applicazione di una CP_3 penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo. I crediti derivanti da tali fatti, aggiungeva l'opponente, non risultavano nelle scritture in quanto antecedenti al maturare del credito. L'odierno opponente ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale assumendo di essere a sua volta creditore nei confronti del fallimento per complessivi euro 15.930,13 in ragione del mancato pagamento do quattro fatture risalenti al 2018, oltre che per i pregiudizi patrimoniali a causa del “ripiano perdita di bilancio”. Alla luce di tanto, parte istante, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio con condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di euro 15.930,13. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, in ragione della documentazione rispettivamente depositata, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 8.10.2024.
L'opposizione è infondata. Il diritto di credito oggi in esame per euro 80.672,67 risulta espressamente riconosciuto dal con due distinte dichiarazioni: una contenuta del 3.7.2018 ed un'altra CP_3 del 22.6.2018. Ora, come è noto, nel caso, come quello in esame vi sia una dichiarazione ricognitiva del credito, il rapporto obbligatorio si presume esistente fino a prova contraria, tale per cui il creditore è esonerato dalla prova del rapporto sottostante ed il debitore è, invece, tenuto a dimostrare il contrario di quanto emerso nella dichiarazione, ossia che l'obbligazione del riconoscimento non è mai sorta oppure è invalida ovvero ancora sia stata estinta. Al creditore, quindi, basterà allegare l'esistenza dell'atto ricognitivo alla presenza del quale il credito sottostante si presume esistente, salvo prova contraria. Orbene, nel caso di specie, il creditore ha assolto al proprio onere di allegazione. Dalla documentazione in atti, come detto, risultano due dichiarazioni datate l'una il 22.6.2018 (all. 9) e l'altra 3.7.2018 (all.10) con le quali la riconosceva CP_3 espressamente la propria posizione debitoria nei confronti della CP_1
In particolare, nella prima dichiarazione - la quale risulta debitamente sottoscritta, datata e con l'apposizione di timbro - il dava atto dell'esistenza alla Controparte_3 data del 28.2.2018 di un proprio debito nei confronti della pari ad Parte_3 euro 80.672,97, somma che lo stesso indicava come importo derivante dalla CP_3 detrazione dall'originario credito di euro 177.174,65 delle seguenti somme: a) euro 52.887,00 per ritenute in garanzia contrattuali da svincolarsi a collaudo;
b) euro 17.000,00 quale pagamento effettuato in data 29.5.2018; c) euro 26.614,72 da scheda fornitore, per un complessivo importo residuo di euro 80.672,97. Analogamente a ciò, anche nella successiva dichiarazione del 03.07.2018 il CP_3 si riconosceva debitore della somma di euro 80.672,97, impegnandosi, inoltre, ad effettuare il pagamento nei termini e con le modalità espressamente indicate. In tale seconda dichiarazione si legge, infatti, che “in riferimento al vostro credito nei confronti del , così come comunicato nella scheda del 22.6.2018 pari ad euro CP_3
160.174,70, siamo a comunicare quanto segue: di tale credito, euro 52.887,00 sono ritenute a garanzia svincolabili a collaudo ed euro 26.614,72 sono crediti di Carea da compensare;
ne residuano euro 80.672,67 che il intende pagare nel seguente CP_3 modo: euro 49.570,43 quota gestione iva compresa al saldo (salvo conguaglio) sul residuo lavori a completamento del cantiere che non saranno detratte a partire dal 6 sal e compensate (…); euro 31.102,24 che il pagherà in 24 rate di pari importo CP_3
a partire dal 31.7.2018” Può quindi dirsi che con le indicate dichiarazioni, il avesse Controparte_3 riconosciuto il proprio debito avendone, inoltre, indicato la natura, l'importo e le modalità di pagamento. A tali documenti in ragione del loro contenuto e del loro inequivocabile tenore, va certamente riconosciuta valenza ricognitiva e non meramente contabile. A fronte di ciò parte convenuta non ha provato alcun fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione sottostante, avendo, al contrario, allegato fatti risultati privi di ogni fondamento. A tal riguardo va, in primo luogo, disattesa l'eccepita inefficacia delle dichiarazioni di cui è causa nei confronti del Curatore, per essere quest'ultimo, ad avviso di parte opponente, soggetto terzo e quindi estraneo rispetto al rapporto obbligatorio oggetto di riconoscimento. In merito a tale aspetto occorre precisare che la posizione di terzietà del curatore fallimentare si configura solo nel caso di proposizione di domande di ammissione al passivo del fallimento e non anche nella ipotesi - come quella di specie - di recupero dei crediti maturati prima del fallimento rispetto ai quali il curatore subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito1 (Cass. Ord. n. 30446/2019). Destituita di fondamento è anche la dedotta inefficacia delle dichiarazioni per essere le stesse antecedenti ai crediti - di natura risarcitoria - maturati dal nei CP_3 confronti della , non avendo parte opponente fornito prova - e persino richiesto CP_1
l'accertamento - della esistenza di tale dedotto credito. A tal riguardo giova in primo luogo rilevare come l'indicata eccezione possa costituire un fatto estintivo del rapporto sottostante, solo a seguito dell'accertamento della responsabilità della società per i dedotti danni subiti dal , potendosi, CP_1 CP_3 soltanto in un momento successivo ammettere l'eventuale compensazione tra il prospettato (e non provato) credito risarcitorio ed il debito oggi in esame. In merito a tale aspetto, occorre, inoltre, rilevare come alcuna domanda sia stata articolata in via riconvenzionale dall'odierna opponente, con conseguente impossibilità a procedere al relativo accertamento nel presente giudizio di opposizione. Oltre ciò si osserva che dall'esame del verbale di avvio della procedura di risoluzione ex art. 136, 2° co. D.lgs. 163/2006, risulta che la stessa era stata attivata dalla Ater committente per cause imputabili all'inefficienza, disorganizzazione e finanche alle difficoltà economiche del che avevano determinato ritardi nei pagamenti nei CP_3 confronti della consorziata e, di conseguenza, a cascata nei confronti delle imprese subfornitrici relative all'appalto. E ciò per stessa ammissione dello stesso (capogruppo Ati). CP_3
Nel verbale in parola si legge, infatti, “è altresì evidente, oltre che ammesso dalla stessa Ati, che il ritardo della medesima accumulato, il continuo slittamento dei tempi e delle lavorazioni, l'insufficiente produzione di cantiere, sono stati determinati sai dalla oggettiva incapacità di cui sopra, sia dalla situazione perdurante nel tempo di inadeguatezza finanziaria e di conseguente inadempimento dei connessi obblighi sia di legge che contrattuali. Riconosciuta dalla stessa ATI, questa situazione ha comportato la necessità di pagare direttamente i subappaltatori, ha generato plurime irregolarità dei DURC, ha causato conteziosi tra codesta ATI e i subappaltatori, il che ha comportato anche il continuo avvicendamento di questi ultimi in cantiere”. Alla luce di tali considerazioni, alcun fatto estintivo dell'obbligazione collegato ad un credito di parte opponente da porre in compensazione, può dirsi sussistente. Né può considerarsi quale idoneo fatto impeditivo l'ulteriore rilievo operato da parte opponente in punto di inesigibilità della obbligazione sottostante per essere state le somme richieste dalla “congelate” dalla Committente Ater e non essere state, CP_1 quindi, le stesse mai percepite dal . Dalla documentazione in atti non vi è CP_3 alcuna evidenza del fatto che l'importo trattenuto a garanzia dalla riguardasse CP_4 proprio i corrispettivi maturati dalla per i lavori da questa eseguite. Inoltre, il CP_1 mancato reperimento, da parte del debitore, degli importi occorrenti per il pagamento
soggetto fallito e quindi nella veste processuale di terzo), esercita un'azione appartenente al patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione sostanziale e processuale e cioè sostituendosi alle ragioni del fallito con un'azione che questi, quando era in bonis, avrebbe potuto esercitare;
così ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, cioè nella posizione che egli avrebbe avuto agendo per la tutela del suo diritto di credito” (Cass. Ord. N. 30446/2019). del corrispettivo al creditore non costituisce una conseguenza idonea a giustificare l'inadempimento dello stesso debitore.
Con riguardo, infine, alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente in relazione alla richiesta di condanna del ad euro 15.930,56, poiché Controparte_1
v'è stata rinuncia della stessa con memoria datata 07.2.2023, deve essere dichiarata l'estinzione della relativa azione. Alla luce degli indicati rilievi l'opposizione deve essere rigettata, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, nella misura liquidata in dispositivo (calcolo spese: parametro da 52mila a 260mila, fasi di studio, introduttiva, e decisoria valori prossimi ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Dichiara l'estinzione dell'azione in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
3. Condanna il alla rifusione delle spese Parte_1 di lite in favore del , spese che si liquidano in euro 8.000,00 Controparte_1 oltre IVA, CPA e 15% spese generali come per legge, oltre a quelle già liquidate in fase monitoria.
Così deciso in Viterbo, 14/02/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “quando il curatore agisce come creditore, per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ossia non in sostituzione dei creditori (per la ricostruzione del patrimonio originario del