Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc e ss. mod, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Ernesto Parte_1
Russomando ed elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano alla via Montegrappa n. 14
APPELLANTE
E
IL in persona del suo leg. rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pasquale Serafino ed elettivamente domiciliata in
Salerno al Corso Garibaldi n. 31 APPELLATA
Oggetto: spettanze da prospettato rapporto di lavoro subordinato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 2233/2022 del 28.12.2022 con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di
G.L., aveva rigettato con condanna al pagamento delle spese di lite, la domanda originariamente proposta con ricorso del 16.11.2019 nei confronti dell'appellata avente ad oggetto pretese spettanze (differenze stipendiali), quantificate complessivamente in € 5.884,78, da rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso alle dipendenze della ditta
[...]
dal 07.04.2018 al 13.09.2018 con mansioni superiori e con orario Controparte_2
maggiore rispetto a quelle per cui era stata assunta e retribuita.
La parte appellante, ripercorse le vicende di causa, lamentava che erroneamente il primo
Giudice ha rigettato la domanda nonostante la sufficienza della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Instaurato il contraddittorio, la ditta si costituiva con memoria depositata in data CP_2
13.04.2024 con la quale resisteva al gravame chiedendone, come in atti, il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
Esperito un tentativo di bonario componimento, all'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, è nel merito infondato per cui va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Da respingere sono le censure della parte appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato le richieste formulate dalla ricorrente ed il materiale probatorio raccolto, e dal quale non può evincersi con sufficiente certezza la fondatezza della domanda attorea.
Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti le pretese avanzate da parte ricorrente.
Devesi in primo luogo osservare quanto alle spettanze richieste dalla per aver svolto Pt_1
mansioni superiori da quelle riconosciute dalla ditta appellata e per le quali era inquadrata che la domanda non è accoglibile in quanto la ricorrente non ha provato che svolgesse nel corso del dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente, le mansioni ascrivibili ad un diverso livello del contratto collettivo applicabile. La ricorrente, infatti, si limita ad affermare di aver svolto le mansioni riferibili ad un diverso livello ma insufficiente e generico è quanto dedotto a sostegno alla sua domanda proposta nel giudizio di primo grado.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da si Parte_1
rivela, altresì, infondato in quanto la censura che investe l'erroneità della sentenza in ordine a quanto dedotto con il ricorso introduttivo circa il contenuto concreto delle mansioni superiori e delle altre differenze vantante, non contiene, alcun critica fondata all'iter logico - giuridico della sentenza, la quale alla conclusione censurata è pervenuta dopo aver accertato: a) che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado era da ritenersi insufficiente allo scopo in quanto le dichiarazioni rese dai testi attorei, frequentatori saltuari della pizzeria, erano state generiche, de relato e non puntuali sulle mansioni, sul periodo, sui giorni e sulle ore in cui la ricorrente esplicava la sua attività; b) che in relazione alle richieste patrimoniali, in ragione del compenso ricevuto e del lavoro asseritamente eseguito era mancata adeguata prova considerato che l'istruttoria espletata non aveva sufficientemente confermato che l'orario di lavoro era quello indicato in ricorso;
c) che i testi di parte convenuta benchè parenti del titolare dell'attività avevano con puntualità confermato le circostanze dedotte da parte convenuta nella memoria difensiva .
Sicché, non essendo la prova raccolta univoca e sufficiente a convincere della natura subordinata del rapporto anche nei periodi contestati e di mansioni e orario di lavoro superiori a quello riconosciuto dalla appellata e, a maggior ragione, di straordinario, correttamente il primo giudice ha disatteso le pretese attoree sulla stessa fondate, considerando anche che, finanche qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria (come nella specie), il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
Trattasi di una serie articolata di argomentazioni, tra loro strettamente connesse in quanto costituenti lo sviluppo unitario delle enunciazioni che hanno portato all'esito della corretta applicazione dei principi in tema di verifica della legittimità dell'inquadramento sottesa alla domanda della lavoratrice, rispetto al quale le censure oggetto dei motivi di appello risultano totalmente infondate oltre che in parte inammissibili per non averle, l'appellante, criticate sufficientemente ex art. 434 Cpc.
Ed infatti sul punto va evidenziato che, ai sensi della citata disposizione, nell'atto di gravame occorre indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono, rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Di conseguenza non basta riferirsi alle sole statuizioni o riportarsi a scritti difensivi di primo grado, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice (Cassazione civile sez. II, 23/03/2016, n.5812; Cassazione civile sez. I,
11/07/2013, n.17200).
Pertanto, condividendo le determinazioni finali del Tribunale, ogni altra eccezione assorbita, la Corte non può che rigettare l'appello.
Alla soccombenza della lite segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado.
Riguardo alla sanzione per il contributo unificato, la sentenza della Suprema Corte n.
26907/2018 ha precisato che, esclusa l'attribuzione al giudice civile di un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilità per la relativa pretesa erariale, gli si richiede ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 116/2002 "l'attestazione di avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o come di
"respingimento integrale". Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità
o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti ". Nel caso di specie, a seguito della pronuncia di rigetto dell'appello, ricorrono astrattamente i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato pagato all'epoca della instaurazione del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 962,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 27.01.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dr. Maura Stassano