Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 608/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 608/2023 R.G.
promossa da
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in proprio e quale genitore di , Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
in proprio e quale genitore Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 di e in proprio e quale genitore di CP_8 Persona_2 Controparte_9 [...]
e , , , Persona_3 Persona_4 Controparte_10 Controparte_11 in proprio e quale genitore di e , Controparte_12 Persona_5 Persona_6 [...] in proprio e quale genitore di Controparte_13 Persona_7 CP_14
e in proprio e quale genitore di
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
in proprio e quale genitore di , Persona_8 Controparte_17 Persona_9 [...]
in proprio e quale genitore di , CP_18 CP_19 Persona_10 [...]
, e , Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
in proprio e quale genitore di , , Controparte_23 Persona_11 Controparte_24
e , con l'intervento di Controparte_25 Controparte_26 [...] in qualità di genitore di tutti elettivamente domiciliati in CP_6 Persona_12
- appellati –
E nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
- parte interveniente necessaria -
PER LA RIFORMA
dell'ordinanza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. cronol. 959/2024, in data
14 maggio 2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”.
Per le parti appellate: “Voglia l'adita Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'appello promosso dal
[...]
, per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare in toto il promosso Parte_1
appello con conferma dell'Ordinanza del Tribunale di Genova n. cronol. 959/2024 depositata il
15/04/2024; - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25/05/2023, , Controparte_1 Controparte_2
in proprio e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
quale genitore di , Persona_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
in proprio e quale genitore di e in proprio e CP_8 Persona_2 Controparte_9
quale genitore di e , , Persona_3 Persona_4 Controparte_10 [...]
, in proprio e quale genitore di e CP_11 Controparte_12 Persona_5 Per_6
, in proprio e quale genitore di
[...] Controparte_13 Persona_7 [...]
e in proprio e quale genitore di CP_14 Controparte_15 Controparte_16 [...]
in proprio e quale genitore di , , Persona_8 Controparte_17 Persona_9 CP_18
in proprio e quale genitore di , , CP_19 Persona_10 Controparte_20
e , in proprio e Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23 quale genitore di e Persona_11 Controparte_24 Controparte_25
, con l'intervento di in qualità di genitore di Controparte_26 Controparte_6
domandavano il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, Persona_12
esponendo di essere discendenti diretti di , cittadino italiano nato a [...] Persona_13
in data 13/04/1805, emigrato in Argentina, ove nel 1841 si univa in matrimonio a Persona_14
– dalla cui unione nasceva, in Argentina, la figlia nel 1855 – e ove Persona_15
decedeva nel 1875, senza rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
1.1. Le parti ricorrenti, a sostegno della domanda avanzata, allegavano che, a seguito del matrimonio di con celebrate nel 1873, nasceva nel Persona_15 CP_27
1878, in Argentina, nel 1905 si coniugava con e CP_13 CP_13 Persona_16
dall'unione coniugale nasceva nel 1911. Persona_17 Persona_17
nel 1939 si coniugava con e dall'unione coniugale
[...] Persona_18
nascevano: 1) il 05/05/1940, che si univa in matrimonio con Persona_19
il 24/09/1958 e dai quali nascevano: 1.1) il Controparte_28 Controparte_1
11/09/1961 che, in data 23/12/1987, si coniugava con e dai quali nasceva Parte_2 [...]
in data 8/07/1996; 1.2) il 16/05/1964; 1.3) CP_2 Controparte_3 [...]
in data 11/06/1960 che, in data 11/05/1984, si coniugava con Controparte_4 [...]
e dai quali nascevano: 1.3.1) in data 01/03/1985, che il 31/03/2012 CP_29 Controparte_5
si coniugava con e dai quali nasceva il 05/01/2016 ; Persona_20 Persona_1
1.3.2) il 04/06/1986; 1.3.3) il 02/06/1990; 2) Controparte_6 Controparte_7 [...]
il 10/06/1945 che, in data 21/03/1969, si univa in matrimonio con Parte_3
da detta unione maritale venivano alla luce: 2.1) Persona_21 Controparte_8
in data 01/04/1971, dalle cui nozze con celebrate il 23/03/2005 nascevano Persona_22 CP_8
in data 01/06/2006 e il 16/06/2010; 2.2) il 02/01/1975,
[...] Persona_2 Controparte_9
dalle cui nozze con , celebrate il 31/08/2000, nascevano Controparte_30 Controparte_10
il 09/07/2002, il 30/03/2004, e
[...] Controparte_11 Persona_3 [...]
il 19/12/2006; 3) il 20/12/1946, dalle cui nozze con Persona_4 Parte_4
celebrate il 12/12/1975 nascevano: 3.1) il Persona_23 Controparte_12
23/11/1978, dalle cui nozze con , celebrate il 30/09/2005, nascevano Persona_24
il 13/07/2008 e il 13/10/2011; 3.2) Persona_5 Persona_6 Controparte_13
in data 08/03/1980, dalle cui nozze con , celebrate il 31/08/2012, nascevano Persona_25 [...]
il 29/08/2014, il 07/11/2016 e il Persona_7 Controparte_14 Controparte_15
07/11/2016; 3.3) il 11/04/1986, dalla cui unione con Controparte_16 Persona_26 nasceva il 12/06/2018; 4) il 17/05/1951 che, in Persona_8 Parte_5
data 14/07/1972, si coniugava con e dai quali nascevano: 4.1) Persona_27 CP_17
il 26/09/1973 che, in data 21/04/1999, si coniugava con e dai
[...] Controparte_31
quali nascevano il 26/12/2003 ed il 07/11/2005; 4.2) CP_18 Persona_9 CP_19
il 18/06/1976 che, in data 21/04/2009, si coniugava con e dai quali nascevano Persona_28
il 19/02/2010, il 21/02/2012, Persona_10 Controparte_20 Controparte_21
il 16/09/2013 e il 28/09/2015; 4)
[...] Controparte_22 Controparte_23
il 12/09/1980 che, il 31/03/2006, si coniugava con OR NT De CA e dai quali
[...]
nascevano: 4.1) il 07/11/2007, il 29/08/2009, Persona_11 Controparte_24
il 09/11/2012 e il 10/07/2016. Controparte_25 Controparte_26
2. In data 11/10/2023, veniva notificata comparsa di intervento volontario ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis di nato in [...] il [...] Persona_12 dall'unione tra e . Controparte_6 Controparte_32
3. A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 27/10/2023, sostituita dal deposito di note scritte entro la stessa data ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
17/10/2023, si costituiva il , il quale, nel rimettere al Tribunale la valutazione Parte_1
della sussistenza della prova della discendenza invocata, rilevava la sussistenza di seri dubbi circa l'ammissibilità della domanda – eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa –, senza contestare, tuttavia, nel merito la domanda o la documentazione in atti, se non per una discrasia, collegata alla data di morte dell'antenato (1875), stante l'esistenza dell'atto di nascita di figlia della figlia CP_13 dell'avo, risalente al 1878, che vedeva – che era deceduto da tre anni – Persona_29
assurgere al ruolo di padrino della neonata battezzanda.
4. Con ordinanza del 14/05/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, accoglieva la domanda dei ricorrenti, riconoscendoli come cittadini italiani iure sanguinis.
In particolare, il Tribunale assumeva che:
- l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, per non aver essi proposto la domanda tesa ad ottenere la cittadinanza italiana in via amministrativa, era infondata in quanto la legislazione italiana attualmente in vigore esclude la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza per i figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte
Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 e della Corte di Cassazione (SSUU) n. 4466/2009; la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (Cass SSUU, sentenza n. 28873 del 2008), da ciò conseguendone l'evidente interesse dei ricorrenti;
- quanto al merito, poteva ritenersi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti
(e non specificamente contestata dal ) trovava puntuale corrispondenza nella Parte_1
documentazione versata in atti – completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità –, facendo altresì leva sul contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24/08/2022 nn.
25317 e 25318 delle Sezioni Unite, con cui si è puntualizzato l'onere della prova in questi procedimenti, spettando invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva
(nel caso di specie, il ) dimostrare le relative circostanze. In particolare, l'ava Parte_1
ascendente diretta dei ricorrenti, da un lato, si vedeva Persona_15 riconoscere la titolarità dello status di “cittadina italiana”, in quanto figlia di padre cittadino italiano iure sanguinis, ma dall'altro, in base alla stessa norma che prevedeva esclusivamente l'acquisto della cittadinanza italiana di derivazione paterna (la normativa sulla cittadinanza e quindi la L. n. 555/1912, che ricalcava la disciplina dell'art. 4 del Codice unitario del 1865), si è anche vista negare il diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, e conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lei originariamente attribuito iure sanguinis per via paterna/maschile. Il Tribunale deduceva che, in forza dell'efficacia delle – medio tempore – intervenute pronunce di incostituzionalità in materia
(segnatamente, la n. 87/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 L. n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva “la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero" e la n.
30/1983, con cui la Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della suindicata legge, nella parte in cui “non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, cosi consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna), la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente alla data di entrata in vigore della
Costituzione, ossia in data 01/01/1948, e conseguentemente ai loro discendenti;
- la circostanza relativa alla contestazione mossa dal , collegata alla data di morte Parte_1 dell'antenato (1875), stante l'esistenza di un probabile omonimo nel 1878, non era idonea a mutare le conclusioni a cui il Tribunale era pervenuto, conseguendone che la cittadinanza – acquisita nel 1861 - è stata quindi trasmessa ai figli.
5. Avverso la decisione del Tribunale di Genova, il proponeva appello, in Parte_1
data 12/06/2024, notificato in pari data, formulando due motivi di censura.
5.1. Con il primo motivo di appello, il , deducendo l'applicabilità dell'art. 34 del Codice Parte_1
civile albertino del 1837, assumeva che il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso avanzato dai ricorrenti, ritenendo irrilevante – del tutto erroneamente – la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino e decisiva, ai fini di causa, la disciplina del Codice Civile italiano del 1865.
In particolare, sulla scorta del fatto che l'avo invocato, , emigrava in Argentina Persona_13
sicuramente prima dell'Unità d'Italia del 17/03/1861 (dal momento che nel 1841 si è sposato in
Argentina), risultava inconfutabile, ad avviso del Ministero, l'applicazione nel caso di specie del
Codice civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”, individuando, dunque, con ogni evidenza, un'ipotesi e fattispecie di perdita della cittadinanza (sabauda/italiana). Pertanto, a nulla rilevava la circostanza ex adverso invocata che il Codice civile del 1865 non escludeva dalla cittadinanza gli emigranti, dal momento che, nel caso de quo, la fattispecie di perdita della cittadinanza si era già compiutamente verificata ed integrata prima dell'entrata in vigore del Codice del 1865. La normativa da ultimo menzionata, peraltro, non conteneva al suo interno un'ipotesi di riacquisto della cittadinanza in capo agli emigranti che l'avevano perduta;
anzi, a tal proposito, l'art. 6 del Codice del 1865 recitava che “il figlio nato in [...] estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è reputato straniero”.
Ciò premesso, si deduceva che la volontà di abdicare la patria di origine da parte del , e Per_15
quindi la perdita del titolo di suddito e di cittadino, si riteneva, secondo la giurisprudenza costante,
“abbastanza provato dal fatto di aver abbandonato il proprio paese con animo di rimanere lontano
e di godere permanente altrove dei benefizi di una convivenza civile diversa, dal non avervi fatto mai più ritorno, e dall'aver domandato e ottenuto la concessione di una straniere naturalità”, dal momento che la partenza verso i paesi sud americani ed in generale l'emigrazione verso terre lontane è stata per lungo tempo inquadrata normativamente nei termini di un “abbandono definitivo dall'Italia”, idoneo a comportare la perdita della cittadinanza (come da previsione dell'art. 34 del
Codice albertino).
5.2. Con il secondo motivo di appello, il censurava la decisione per l'incertezza della Parte_1 prova e l'incongruità motivazionale della decisione di prime cure, oltre la infrapetizione e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c, in relazione alla discrasia, presente nella documentazione ex adverso prodotta in giudizio (segnatamente, sub doc. 3 e doc. 7). In particolare, il Ministero faceva leva sulla data di morte del capostipite, avvenuta – ad avviso degli appellati – nel 1875, e sull'esistenza di una “contrastante” e “contraddittoria” allegazione, ossia l'atto di nascita di CP_13
figlia della figlia dell'avo, risalente al 1878, che vedeva – che avrebbe
[...] Persona_29
dovuto essere deceduto da tre anni – assurgere al ruolo di padrino della neonata battezzanda.
A tal proposito, il assumeva, dunque, che il Giudice di prime cure ometteva di prendere Parte_1
in considerazione la circostanza in esame, peraltro già dedotta nel corso del giudizio di primo grado, circostanza che non atteneva tanto al dato di merito, afferente all'effettiva data di morte dell'antenato (che fosse 1875 o 1878 era irrilevante), quanto a quello dell'attendibilità dell'apparato probatorio documentale, da ciò conseguendone, altresì, la violazione dell'art. 112 c.p.c., stante la statuizione in tal senso avanzata Tribunale, il quale ipotizzava una omonimia – implausibile – al fine di giustificare implicitamente la contraddizione tra i documenti citati.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2024, si costituivano in giudizio CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in proprio e quale genitore di , in proprio e Controparte_5 Persona_1 Controparte_6
quale genitore di in proprio e Persona_12 Controparte_7 Controparte_8
quale genitore di e in proprio e quale genitore CP_8 Persona_2 Controparte_9
di e , , Persona_3 Persona_4 Controparte_10 Controparte_11
, in proprio e quale genitore di e ,
[...] Controparte_12 Persona_5 Persona_6
in proprio e quale genitore di Controparte_13 Persona_7 CP_14
e in proprio e quale genitore di
[...] Controparte_15 Controparte_16 Persona_8
in proprio e quale genitore di , ,
[...] Controparte_17 Persona_9 CP_18 CP_19
in proprio e quale genitore di , ,
[...] Persona_10 Controparte_20 [...]
e , in proprio e Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
quale genitore di Persona_11 Controparte_24 Controparte_25 CP_17
e , insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in Controparte_26
fatto ed in diritto.
6.1. Quanto al primo motivo, con cui il deduceva l'applicabilità dell'art. 34 Codice civile Parte_1
albertino del 1837 (dal momento che era emigrato in Sudamerica prima Persona_29 dell'Unità d'Italia e dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865), gli appellati osservavano, in primis, di aver fornito, nel giudizio di primo grado la prova che l'avo italiano non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana né mai si era naturalizzato cittadino argentino, mediante la produzione del certificato di morte, nel quale era indicata la sua cittadinanza italiana, e del suo certificato di non naturalizzazione e, in secundis, che l'asserzione del secondo cui il Parte_1
avrebbe perso la cittadinanza italiana per essersi stabilito in Argentina con “animo di Per_15 non più ritornare in Italia” si appalesava infondata, innanzitutto, in quanto contrastante con i documenti pubblici prodotti nel giudizio di primo grado, non contestati, peraltro, dal ed, Parte_1
inoltre, in quanto risultava essere un fatto non provato, dal momento che, da sempre, i percorsi di migrazioni sono stati caratterizzati dal comune desiderio di ritornare definitivamente nel propri paese di origine.
Ad avviso degli appellati, dunque, il semplice trasferimento in Argentina del non poteva Per_15
ritenersi ex se idoneo a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo all'avo e, quindi, una interruzione della sua trasmissione iure sanguinis ai discendenti, alla luce del fatto che , non domandando la concessione di una straniera naturalità, era rimasto Persona_29
cittadino italiano.
Inoltre, la parte evidenziava che la rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo ed imprescrittibile, non poteva desumersi per facta concludentia o mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, essendo, invece, necessaria una prova piena dalla quale potersi ricavare con certezza un'espressa ed inequivoca volontà in tal senso (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenze gemelle del 24/08/2022, n. 25317 e n. 25318).
6.2. Con riguardo al secondo motivo di appello, gli appellati rilevavano che l'eccezione non era idonea a mettere in dubbio la discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano e ciò anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare il certificato di battesimo prodotto non veritiero, dovendosi valutare tutta la documentazione allegata, che dimostrava indubbiamente il fatto che era figlia CP_13
di e quest'ultima era, a sua volta, figlia di , cittadino Persona_15 Persona_29
italiano.
7. Con ordinanza del 25/10/2024, il Consigliere Istruttore, ritenuto che, in ragione della natura della causa, non sussistevano i presupposti per poter formulare una proposta conciliativa, rimetteva la causa in decisione, fissando i termini per il deposito di note scritte per la sola precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e note di replica.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
8.1. Venendo ad esaminare il primo motivo, si osserva, innanzitutto, che il Parte_1
non ha eccepito alcunché in merito alla correttezza di quanto ricostruito dal Giudice di prime cure con riguardo alla linea di discendenza di – se non per la discrasia avente ad Persona_13 oggetto la data di morte dell'avo citato, di cui si parlerà meglio infra –, che deve quindi reputarsi pacifica.
Ciò premesso, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. Rispetto a tali fattispecie, la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del Codice civile del 1865 (in linea con la successiva l.
n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera. Per tali motivi, la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione o che semplicemente aveva stabilito all'estero la residenza e/o la propria condizione di vita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dall'1/01/1866, data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865, la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, risultando irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, il ha prospettato l'applicazione della normativa precedente al Codice Parte_1 civile del 1865, essendosi l'avo trasferito in Argentina prima dell'entrata in vigore del suddetto codice. Risulta, infatti, che nel 1841 l'ascendente si trovasse già in Argentina, avendo ivi contratto matrimonio con Controparte_33
In merito all'assetto legislativo, giova, preliminarmente, rilevare che l'Italia preunitaria e la neo- unita Italia assistettero ad un processo di unificazione giuridica definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province. Per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alle province dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu, invece, mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie. Il primo Codice civile dell'Italia unita fu promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358.
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del Codice civile del 1865, occorrerà, dunque, verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
La disposizione citata prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza:
l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel caso di specie non sostenuta dal
Ministero e comunque esclusa dal certificato negativo di naturalizzazione, allegato dai richiedenti e non contestato) e l'ipotesi del suddito che si stabilisce in un paese straniero con “l'animo di non più tornare”.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal , che prospetta sostanzialmente la perdita di Parte_1 cittadinanza dell'ascendente per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova, 23 dicembre 1879, massima
Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p. 209).
A tal fine, giova, in via preliminare, osservare che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non si appalesa ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - Parte_1 reperibile online sul sito dell'Asgi).
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione prima dell'unità
d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico ex se la perdita della cittadinanza. D'altronde, è lo stesso art. 34 del Codice civile albertino che, al terzo e quarto comma, specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, si segnala una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal , nella parte in cui afferma che Parte_1
“dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul , dal momento Parte_1 che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sul punto che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
In conclusione, nonostante il abbia correttamente sostenuto l'applicazione al caso de quo Parte_1 dell'art. 34 del Codice civile albertino, non ha fornito la prova dell'“animo di non più tornare” dell'avo emigrato, conseguendone l'infondatezza del primo motivo di appello.
8.2. Per quanto riguarda il secondo motivo, concernente la violazione da parte del Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e del principio di valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), si osserva che, come noto, il vizio di ultrapetizione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto (petitum mediato) e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisce nel potere dispositivo delle parti e non altera nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Cass. n. 8048/2019; ordinanza n. 906/2018; Cass.
n. 9002/2018). Applicando i suesposti principi alla fattispecie de qua, giova evidenziare che, nel caso di specie, non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale di Genova proceduto alla valutazione degli elementi documentali e processuali necessari per la decisione – valutazione che è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti (cfr. sul punto Cass. n. 16608/2021; Ordinanza n. 24042/2022) – e non avendo il Giudice introdotto nel processo un titolo nuovo e diverso da quello esposto dai ricorrenti a sostegno della propria domanda, dal momento che non è stato alterato nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione.
In merito alla violazione dell'art. 115 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove” (Cass. Sez. U., n. 16598/2016). D'altra parte (ex multis, Cass. Sez. U. n.
34474/2019), la violazione dell'art. 116 c.p.c., è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cassazione civile, sez. unite, n. 20867/2020).
Pertanto, anche tale motivo di impugnazione risulta infondato, avendo il Giudice di prime cure, nell'esercizio dei suoi poteri e nel pieno rispetto degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., concretamente e correttamente valutato le allegazioni e le prove prodotte dai ricorrenti e ritenuto, nel merito, accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trovava corrispondenza nella documentazione agli atti. Dunque, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'eccezione sollevata dal , facente leva sulla suddetta discrasia inerente all'effettiva data di morte del Parte_1
, non era idonea a mettere in dubbio la discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano, Per_15
dovendosi valutare tutta la documentazione allegata – sine dubio attendibile – che dimostrava indubbiamente il fatto che era figlia di e quest'ultima era, CP_13 Persona_15
a sua volta, figlia di , cittadino italiano. Quello che, ai fini del riconoscimento Persona_29
della cittadinanza, conta è, infatti, che la data di morta sia avvenuta in un momento posteriore all'Unità di Italia (1875 o 1878 poco importa).
Inoltre, si osserva che i ricorrenti producevano nel giudizio di primo grado (all.
1 - note autorizzate udienza del 26/01/2024) il certificato di battesimo di rettificato dalla competente CP_13
Diocesi di Gualeguaychù; in virtù di tale rettifica nel certificato di battesimo, si osserva che, pertanto, il nome corretto del padrino della bimba è CP_13 Persona_30
risultando comprovata la circostanza di una presumibile omonimia.
In definitiva, l'appello del è infondato. Parte_1
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate, della loro singolarità e dell'applicazione di principi giurisprudenziali nella risoluzione della lite.
10. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1) rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Genova, in composizione monocratica, n. cronol. 959/2024, in data 14 maggio 2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato
Genova, 22/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni