Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN ID FF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19986/2014 R.G. cui è stata riunita la causa iscritta al n. 19988/2014 R.G. proposta da
(già Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Semeraro, giusta procura in atti;
-parte attrice ed opponente- contro
, in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariangela
Ghergo e Luigi Gidiuli, giusta procura in atti;
-parte convenuta ed opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 4022/2014, emesso dal Tribunale di Bari in data 16.09.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 11955/2014 R.G. e domanda di risarcimento del danno, da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 20.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 22.12.2014, nel procedimento iscritto al n. 19986/2014 R.G., la
[...]
(già Parte_1 [...]
, d'ora in avanti, per Controparte_3 comodità espositiva, Cooperativa, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell' , Controparte_2 della somma di € 30.575,72, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito il grave inadempimento della controparte del contratto con il quale si era obbligata a fornire, in favore della Cooperativa, tutti i servizi, connessi all'organizzazione di un evento congressuale, denominato
Farpas Day, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 28.04.2015, si è costituita la Controparte_2 attualmente in liquidazione, la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con atto di citazione, notificato il 22.12.2014, nel procedimento iscritto al n. 19988/2014 R.G., la ha Parte_1 convenuto in giudizio l chiedendone, previo Controparte_2 accertamento del grave inadempimento del suddetto contratto, la condanna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, della somma di € 100.000,00, o nella differente misura (maggiore o minore), accertata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, con il beneficio delle spese e degli onorari del giudizio.
I.
6-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 27.04.2015, si è costituita l' , Controparte_2
2 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
I.
7-All'udienza del 27.10.2015, sussistendo ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, tali da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus, il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n.19988/2014 R.G.
a quello iscritto al n. 19986/2014.
I.
8-Espletate le prove orali, a mezzo dei testi, indicati dalla parte attrice e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20.12.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni, precisate dalle parti come da note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato, la causa è stata introitata per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata, per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che, è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
3 II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento si rileva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
4 II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, in esecuzione del quali l' ha richiesto alla Cooperativa il pagamento Controparte_2 del corrispettivo contrattuale, per le prestazioni eseguite, non è in contestazione tra le parti.
II.7-È, in particolare, pacifico che l' si era Controparte_2 obbligata a fornire, in favore della cooperativa, tutti i servizi necessari per l'organizzazione dell'evento congressuale, tenutosi nelle giornate del 15,16 e 17 novembre del 2013, occupandosi, in particolare, della cena di gala, tenutasi nella serata di sabato 16 novembre, alla quale avevano partecipato circa trecento invitati.
II.
8-Ciò posto, la al fine di neutralizzare Parte_1
l'avversa pretesa creditoria, ha eccepito il grave inadempimento dell' agli obblighi contrattuali, dolendosi, in Controparte_2 particolare, della circostanza che a causa delle pietanze, somministrate durante la predetta cena di gala, circa cento invitati avevano contratto un'infezione intestinale, provocata dall'agente batterico, noto come salmonella.
II.
9-A fronte di tale eccezione, la parte opposta ha replicato, nella perizia tecnica di parte, a firma del dott. Parte_2 depositata in allegato alla memoria ex art. 183, comma VI n.2 c.p.c. del 21.07.2016, che, evincendosi dalla comunicazione di notizia di reato (prot. N.22376; CNR n2/2014) redatta dalla ASL BA, prodotta dalla stessa parte opponente (doc. 4) che la presenza della salmonella era stata rivenuta sugli ingredienti crudi relativi al primo piatto e, in particolare, all'interno della farcitura, composta da uova, ricotta e zucca, non vi era la prova che l'infezione intestinale, accusata da alcuni dei commensali, fosse imputabile a tale pietanza, essendo stata servita cotta dall' Controparte_4
[...
.10-Ciò posto, deve innanzitutto, osservarsi che la circostanza eccepita dalla parte opponente, oggetto del capitolo di
5 prova, articolato al n.1 della memoria ex art. 183, comma VI, n.2
c.p.c. depositata dalla parte opponente in data 14.07.2016 il cui contenuto, per comodità espositiva, si trascrive “vero che a seguito della cena di gala cui lei ha partecipato il sabato 16.11.2023 molti invitati, quasi 100, hanno contratto una infezione intestinale” oltre ad essere elaborata, in maniera generica, non essendo indicato il numero esatto dei commensali che avrebbero contratto l'infezione e le relative generalità non è stata adeguatamente provata nel corso dell'istruttoria.
II.11-Si rileva, in particolare, che il teste
[...]
all'epoca dei fatti di causa, Presidente del Testimone_1
Consiglio di amministrazione della , ascoltato all'udienza del CP_1
22.05.2018, pur avendo dichiarato “confermo la circostanza di cui al punto 1 della memoria ex art. 183 n.2 di parte opponente/attrice
e preciso che mi risulta un numero superiore anche perché trattandosi di “addetti ai lavori”, cioè farmacisti, molti non hanno fatto ricorso all'assistenza medica ASL ha, tuttavia, aggiunto “preciso che non so riferire il numero preciso ma ho ricevuto numerose telefonate e segnalazioni, dichiaro che ho avuto difficoltà nel periodo successivo all'evento ad organizzare i turni di lavoro nella struttura che all'epoca era da me presieduta ma non ricordo il numero degli assenti”.
II.12-Nessuna valenza probatoria, può essere, invece, attribuita alla deposizione, resa dal teste, Testimone_2 all'epoca dei fatti di causa direttore amministrativo della CP_1 ascoltato all'udienza del 27.09.2018, il quale, pur avendo riferito
“confermo che a seguito della cena di gala cui ho partecipato sabato
16.11.2023 molti invitati, quasi 100, anzi, dico meglio, forse più di 100, hanno contratto una infezione intestinale” ha, tuttavia, precisato “sono a conoscenza dei fatti in quanto alcuni dipendenti
e diversi altri partecipanti farmacisti alla cena mi hanno riferito di malori, anzi i dipendenti hanno documentato lo stato con i certificati medici per l'assenza al lavoro. Personalmente, pur
6 avendo partecipato all'evento non ho avvertito alcun malore per una mera combinazione”.
II.13-Il suddetto teste ha, pertanto, confermato, quanto allegato dalla parte attrice sulla base di una circostanza di cui non avuto conoscenza e percezione diretta, avendola, invece, appresa de relato dagli altri partecipanti all'evento, con la conseguenza che tale deposizione può, al più, essere utilizzata, come argomento di prova, in concorso, tuttavia, con altri elementi che era onere della parte attrice fornire.
II.14-Si veda, sul punto, Cass. 569/2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”.
II.15-Nonché, in termini più recenti, Cass. 21568/2020
“La testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa”.
II.16-La circostanza di fatto, sostenuta dalla difesa della
è stata, invece, smentita dalle dichiarazioni rese dal Parte_1 teste, all'epoca dei fatti dipendente della Testimone_3 il quale, sentito all'udienza del 23.04.2019 Controparte_2 ha, invece, riferito:
7 “ho lavorato per la predisposizione della cena del 16.11.2013 nella mia qualità di direttore e non ho quindi partecipato alla cena, ma ho assaggiato alcune delle portate senza riscontrare alcun malore.
Alcuni dei partecipanti alla cena hanno riferito di aver riportato un malessere e abbiamo quindi incaricato i responsabili per le CP_5 verifiche. A seguito delle verifiche che ricordo fossero state effettuate dalla dottoressa e dal dottor Persona_1 Pt_2 non è risultato alcuna contaminazione dei cibi. Specifico che il giorno della cena abbiamo avuto i complimenti per quanto abbiamo servito. Solo a distanza di alcuni giorni, quando la ASL ha effettuato il proprio accesso, ho appreso che alcuni dei partecipanti avevano avuto dei malori”.
II.17-Deve, inoltre, rilevarsi che l'esistenza del nesso di causalità tra l'infezione intestinale che alcuni partecipanti alla cena di gala avrebbero contratto e le pietanze, somministrate dall' non si evince nemmeno dalla Controparte_2 documentazione, prodotta dalla Cooperativa, atteso che, in particolare, nella Comunicazione di notizia di reato redatta dall'ASL BA, (doc. 4 fasc. parte opponente giudizio n. 19986/2014) quest'ultima, pur avendo individuato la presenza di “salmonella enteritidis” sul primo piatto, costituito da uova, ricotta e zucca, ha tuttavia, precisato, con particolare riferimento alle cause di contaminazione degli alimenti, che dalle dichiarazioni, rese dal personale operante nella cucina della struttura alberghiera, si
“poteva solo presumibilmente accertare una non corretta procedura di manipolazione e trasformazione delle materie prime formanti la farcitura del primo piatto, costituito da uova, ricotta e zucca”.
II.18-Deve, in ogni caso, osservarsi che il Tribunale a fronte anche di quanto eccepito dalla con ordinanza, CP_2 Parte_3 resa all'udienza del 23.04.2019 ha disposto consulenza tecnica di ufficio, formulando i seguenti quesiti:
“dica il CTU, sulla base dei documenti di causa e delle valutazioni tecniche di competenza, se le conclusioni di cui alla
8 CTP di parte convenuta trovino riscontro ovvero se emergano risultanze differenti. Dica, in particolare: a) se la cottura degli alimenti contaminati li renda innocui;
b) in caso di risposta affermativa, se può ritenersi provato che gli alimenti contaminati siano stati serviti cotti”.
II.19-Prima di entrare nel merito dell'esame dell'elaborato peritale, depositato dal nominato CTU, dott.ssa , Persona_2 deve osservarsi che la parte opponente ne ha eccepito la nullità, dolendosi, in particolare, che l'esperta, nominata dal Tribunale aveva depositato la consulenza tecnica d'ufficio senza, tuttavia, preventivamente trasmetterla ai difensori costituiti, affinché formulassero, entro i termini assegnati dal Tribunale ex art. 196
c.p.c. le relative osservazioni.
II.20-L'eccezione è infondata.
II.21-Deve, in particolare, osservarsi che la mancata trasmissione dell'elaborato peritale ai difensori delle parti costituisce un'ipotesi di nullità di carattere relativo, sanabile, anche dopo il deposito della perizia, rimettendo le parti in termini, affinché formulino le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 196
c.p.c.
II.22-Si veda, da ultimo, Cass. 16196/2023 “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c..” (in senso conforme Cass. 23493/2017).
II.23-Nel caso di specie, se è pur vero che il nominato CTU, nel depositare in data 03.02.2021 l'elaborato peritale non lo aveva
9 preventivamente trasmesso alle parti è, tuttavia, altrettanto vero che il Tribunale con ordinanza, emessa all'udienza del 09.09.2021, ha assegnato ad entrambe le parti termine di venti giorni per trasmettere le rispettive osservazioni.
II.24-A ciò si aggiunga che la esercitando Parte_1 pienamente il proprio diritto di difesa, ha trasmesso al CTU le proprie osservazioni in data 22.09.2021, cui la dott.ssa Per_2 ha risposto con atto, denominato “Obiezioni alle controdeduzioni dell'avv. Semeraro (parte ) e dr. (perito di CP_1 Parte_2
), depositato il 20.10.2021. CP_2
II.25-Avendo, pertanto, la parte opponente pienamente esercitato le facoltà difensive, attribuitele dall'art. 196 c.p.c., la nullità relativa, da cui era affetto l'elaborato peritale, depositato in data 03.02.2021, senza essere stato preventivamente comunicato alle parti, deve ritenersi sanata.
II.26-Acclarata la validità della consulenza tecnica d'ufficio, deve osservarsi che la dott.ssa all'esito di Persona_2 un'approfondita indagine peritale, svolta nel contraddittorio tra le parti, assicurato dalla partecipazione delle stesse alle operazioni peritali, dopo aver dettagliatamente esaminato la documentazione allegata agli atti di causa, all'esito di un percorso logico ed argomentativo, immune da incongruenze o incompletezze, ha concluso l'indagine evidenziando che “non è possibile collegare la situazione patologica dei commensali della cena di gala del 16.11.2013 al
“testimone di farcitura di zucca e di ricotta”.
II.27-A tali conclusioni la biologa, nominata dal Tribunale, è pervenuta rilevando, innanzitutto, che dalla documentazione allegata agli atti di causa, analiticamente indicata nel prospetto di cui alle pagine 2 e 3 dell'elaborato peritale, si evince che delle pietanze servite, durante la cena di gala, la presenza del batterio della salmonella, è astrattamente riscontrabile soltanto sul primo piatto, costituito dai “manicaretti di zucca in fascia di speck su
10 vellutata di VA e sbriciolata di amaretti”.
II.28-Ciò posto, il CTU ha precisato che l'unico ingrediente nel quale si sarebbe potuta annidare il batterio della salmonella è costituito dalle uova crude che potrebbero, a loro volta, essere state utilizzate per la preparazione della pasta sfoglia.
II.29-Per quanto riguarda, invece, gli altri ingredienti, costituiti dal ripieno di ricotta, dalla fascia di speck, dalla zucca brasata, dalla vellutata di VA e, infine, dalla sbriciolata di amaretti, la dott.ssa ha osservato che i Per_2 tempi e le temperature di cottura di tali alimenti hanno, in ogni caso, determinato la distruzione del microrganismo della salmonella, azzerando il correlato rischio di infezione.
II.30-Considerato, pertanto, che l'unico ingrediente, presente nella portata, presumibilmente contaminata, è rappresentato dalle uova crude, eventualmente utilizzate per la preparazione della pasta sfoglia, la dott.ssa ha analiticamente indicato le fasi Per_2 critiche che nell'attività di preparazione e di somministrazione della pietanza possono aver determinato il rischio di contaminazione dell'alimento segnatamente costituite da:
1) la fase di riempimento della sfoglia di pasta arrotolata, con manipolazione da parte dei cuochi con mani che, secondo le GMH (buone pratiche igieniche condivise), dovrebbero essere pulite e disinfettate;
2) la fase di conservazione della pasta ripiena che, secondo le GMP (buone pratiche di produzione condivise), dovrebbe essere a temperatura inferiore a +4°C per evitare lo sviluppo di batteri;
3) le varie cotture più o meno rischiose a seconda della temperatura che, per le GMP, se superano i 100°C per tempi maggiori di 2', assicurano la distruzione di Salmonella;
4) il condimento che, dopo la fase di sanificazione delle cotture, potrebbe essere rischiosa se non si rispettano le
11 GMH di disinfezione delle mani.
5) la fase di servizio da parte dei camerieri che, in ristorazione, è veloce per consentire di consegnare al commensale una pietanza calda che il cameriere, nel rispetto delle GMH, non deve contaminare durante la consegna.
II.31-Dopo aver, quindi, analiticamente descritto le caratteristiche micro-ambientali presenti al momento dell'impasto della sfoglia, necessarie per accertare la sopravvivenza della salmonella, allorquando era stata servita la pietanza (vedasi pagina
6 dell'elaborato peritale), l'esperta nominata dal Tribunale, dopo aver evidenziato che un laboratorio accreditato, come l Parte_4
n.1119, nell'eseguire degli accertamenti attendibili deve rispettare una specifica procedura, scandita da una tempistica specifica, ha rilevato che, nelle analisi, effettuate dall' si riscontra una Pt_4 tempistica non sovrapponibile con l'attività di refertazione, atteso che, ipotizzando il rispetto di tutti i passaggi, previsti dalla normativa di settore, le analisi si sarebbero dovute condurre nelle giornate di sabato 23.11.2013 e di domenica 24.11.2013.
II.32-La dott.ssa ha, inoltre, evidenziato che nella Per_2 nota dell' prot. Parte_5
249794-UOR9 e referto prot n. 424/IG/2013 Ospedale UOC), il risultato di coprocultura su feci, di e , non Persona_3 Persona_4 riporta alcuna informazione sulla conduzione dell'analisi, che possa essere valutata, né tantomeno sierotipizzazione del ceppo di
Salmonella isolato dalle feci;
circostanza che, precisa la consulente, lascia molti dubbi sull'effettiva influenza di questi soggetti sulla contaminazione della pietanza.
II.33-Considerato, inoltre, prosegue la CTU, che esistono molti individui portatori sani di Salmonella, ma che non è detto che rappresentino un vero rischio di contaminazione se si rispettano le
GMH e che non sono stati presentati referti, relativi alle feci di qualche ospite intossicato con l'identificazione del patogeno
12 oggetto della tossinfezione, non è possibile confermare l'effettiva trasmissione dello stesso microrganismo dal personale al cibo ed al commensale con la conseguente tossinfezione da Salmonella.
II.34-La dott.ssa ha, inoltre, evidenziato che, dagli Per_5 atti di causa, non si evince l'accreditamento dell' per la Pt_4 tipizzazione della Salmonella e nemmeno del laboratorio, istituito presso il Dipartimento di Scienze Mediche Neuroscienze e Organi di senso che ha effettuato le analisi, sub appaltate dall' Pt_4 richiesto dagli artt. 12 e 12 del Regolamento CE n.882/2004.
II.35-Accreditamento, precisa la CTU, che deve essere effettuato presso il quale Controparte_6
è istituzionalmente preposto a verificare le prove e la competenza dei laboratori ad eseguire le analisi nel rispetto delle norme e dei protocolli analitici convenzionalmente riconosciuti.
II.36-La dott.ssa , dopo aver confrontato nel Per_2 prospetto riepilogativo, riportato alle pagine da 11 a 15 dell'elaborato peritale, i fattori causali che propendono per l'accertamento del nesso di causalità tra la somministrazione del testimone di farcitura di zucca e di ricotta con quelli che, invece, lo escludono ha concluso l'indagine peritale accertando che: “da un conteggio del valore di gravità dei PRO-Alberghi corrispondente a
42 e dei
Contro
-Alberghi corrispondente a 19, le considerazioni PRO risulterebbero in modo evidente a favore dell'Alberghi; ma a mio giudizio il protocollo analitico non eseguito correttamente, il mancato Accreditamento della prova di tipizzazione ed il non poter ricollegare i sierotipi tra quelli isolati dal cibo incriminato, feci degli operatori di cucina e clienti ospedalizzati, oltre a tutte le implicazioni sopra riportate, rappresentano grosse carenze che non permettono di collegare la situazione patologica dei commensali della cena di gala del 16.11.2013 al “testimone di farcitura di zucca
e ricotta”.
II.37-Le conclusioni cui è pervenuta la Consulente Tecnica
13 d'Ufficio, all'esito dell'indagine peritale, sono state integralmente confermate anche, in risposta alle osservazioni, trasmesse dallo stesso difensore della parte opponente in data
22.09.2021, alle quali il CTU ha puntualmente ed esaustivamente replicato, nelle obiezioni alle controdeduzioni dell'avv. Semeraro
(parte ) e del dr. (perito di , CP_1 Parte_2 CP_2 depositate il 20.10.2021 il cui contenuto, pertinente rispetto alle osservazione della parte opponente e connotato da un apparato argomentativo privo di contraddizioni ed incongruenze, essendo condiviso in toto dall'odierno giudicante, si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
II.38-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che il giudice, allorquando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti tecnici di parte esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendosi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, trattandosi di mere argomentazioni difensive.
III.39-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
800/2024 “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”. (in senso conforme Cass.
33742/2022).
III.40-E, ancora, Cass. 26051/2022 “Qualora il giudice del
14 merito, aderendo alle conclusioni del Ctu evidenzi che l'ausiliare ha adeguatamente replicato ai rilievi critici dei consulenti di parte, non è tenuto, a sua volta, a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che tale implicita reiezione possa configurare vizio di motivazione - specie nei rigorosi limiti in cui esso è oggi sindacabile - in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.
III.41-Avendo, pertanto, il CTU risposto in maniera analitica ed esaustiva ai quesiti, oggetto dell'incarico peritale, è, inoltre, infondata la richiesta di rinnovazione della CTU, formulata dalla parte opponente.
III.42-Tale richiesta, peraltro, si fonda sull'omesso esame di documenti, indicati dalla parte opponente nella comparsa conclusionale, depositata il 29.01.2025 che, per un verso, la aveva l'onere di produrre entro il termine di scadenza Parte_1 per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e, per altro verso, di documentazione che, essendo finalizzata a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e l'inadempimento addebitato alla non può essere Controparte_2 nemmeno acquisita dal Consulente tecnico di ufficio, né posta a base dell'indagine peritale.
III.43-Si veda, tra tutte, Cass. Sezioni Unite n. 6500/2022 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento
15 della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
III.44-Nonché, da ultimo, Cass. 18332/2024 “Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non siano diretti
a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Al contempo,
l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili
d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.
III.45-Non avendo, pertanto, le risultanze istruttorie consentito di accertare che l'infezione intestinale, che alcuni commensali avrebbero contratto durante la cena di gala, tenutasi in data 16.11.2013, sia eziologicamente riconducibile alla somministrazione della pietanza, denominata “manicaretti di zucca in fascia di speck su vellutata di VA e sbriciolata di amaretti”, non vi è, pertanto, la prova del grave inadempimento degli obblighi contrattuali, addebitato dalla Controparte_7
nell'organizzazione dell'evento congressuale, denominato
[...]
day, commissionatole dalla controparte. CP_1
16 III.46-Rimarcato, pertanto, che la parte opponente, salvo eccepire che l'intossicazione alimentare, asseritamente riportata da un non meglio precisato numero di invitati, era imputabile alle pietanze servite dalla controparte durante la cena di gala del
16.11.2013 non ha contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale, né l'esecuzione delle prestazioni che la parte opposta si era obbligata ad eseguire per l'organizzazione dell'evento congressuale, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.
1-Per le stesse ragioni, mutatis mutandis, deve essere, infine, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che la avrebbe subito Parte_1
a causa del grave inadempimento addebitato alla controparte, consistito, anche in questo caso, nell'aver somministrato agli invitati della cena di gala, degli alimenti contaminati dal batterio della salmonella, la cui assunzione ne avrebbe provocato una grave infezione intestinale.
IV.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare l'esistenza dei concreti ed effettivi pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento ed i danni conseguenza.
IV.
3-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass. 18430/2024 “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 del Cc non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
17 invece, ex articolo 1218 del Cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.
IV.
4-E, ancora, Cass. 23512/2022 “È principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218
c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare l'esistenza del danno”.
IV.
5-Nel caso di specie, rimarcato che le risultanze istruttorie ed, in particolar modo, la consulenza tecnica di ufficio, hanno escluso l'esistenza del nesso di causalità tra l'intossicazione alimentare, subita da alcuni partecipanti alla cena di gala del 16.11.2023 e l'esecuzione della prestazione da parte dell' deve evidenziarsi che difettando, a Parte_6 monte, la prova del danno-evento, ovverosia del grave inadempimento imputabile alla danneggiante, non è conseguentemente riscontrabile l'esistenza del nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo ed i danni-conseguenza, di cui l'attrice chiede il ristoro.
IV.
5-Deve, peraltro, osservarsi, quanto al danno patrimoniale, nemmeno quantificato, che la domanda, risulta generica, prima ancora che infondata, non avendo la parte attrice specificamente allegato il concreto pregiudizio di natura economica che avrebbe patito per effetto dell'altrui inadempimento.
IV.
6-Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale, deve premettersi, in termini generali che, come chiarito dalla, Corte di Cassazione nella nota pronuncia n.26972/08
“il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto il-lecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
18 dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
IV.
7-Si veda, altresì, nella giurisprudenza più recente Cass.
n. 33276/2023 “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che
l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”.
IV.
8-Nel caso di specie, la ha chiesto il risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale, quantificandolo in € 100.000,00 di cui
€ 60.000,00 per il danno dall'immagine ed i restanti € 40.000,00 per il danno esistenziale.
IV.
9-Per quanto concerne, in particolare, il danno da immagine, rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 19551/2023)
19 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” deve evidenziarsi che, in disparte la considerazione che non vi è prova che l'infezione intestinale sia eziologicamente riconducibile al grave inadempimento, addebitato alla controparte, la non Parte_1 ha allegato, né tantomeno, provato l'esistenza di concrete e puntuali circostanze di fatto, relative ad esempio al discredito che avrebbe subito, da parte degli associati, dopo l'intossicazione alimentare asseritamente cagionata dalla partecipazione alla cena di gale, dalle quali desumere, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, l'esistenza di un pregiudizio effettivo.
IV.10-Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento al danno esistenziale, nocumento che la parte sovrappone al danno, per la quale non sarebbe nemmeno legittimata ad agire, asseritamente subito dai soci o dai potenziali soci che avrebbero contratto l'infezione, a seguito della cena di gala.
IV.11-Deve, infine, osservarsi che alle carenze di allegazione e di prova, incombenti sulla parte attrice, non può sopperire la valutazione equitativa del giudice, presupponendo che, ferma la prova dell'an debeuatur, il solo quantum sia impossibile o eccessivamente difficile da provare.
IV.12-Si veda, sul punto, Cass. 8941/2022
“La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai
20 la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno”.
IV.13-In definitiva, non avendo l'attrice dimostrato, come era suo onere, né l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento né la sussistenza degli specifici pregiudizi di natura patrimoniale o non patrimoniale, effettivamente subiti, la domanda, essendo infondata, deve essere rigettata.
V.
1-Le spese processuali di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., la cui liquidazione deve avvenire separatamente, atteso che la riunione, discrezionalmente disposta dal Tribunale, non elide l'autonomia di ciascuna delle cause riunite.
V.
2-Vedasi Cass. 27295/2022 “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”. (in senso conforme Cass. 15860/2014)
V.
3-Alla liquidazione dei compensi del procedimento iscritto al n.19986/2014 deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla
21 data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad € 30.572,72
V.
4-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate e dell'attività istruttoria espletata.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_7
[...]
[...]
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Istruttoria 1.806,00 // 1.806,00
Decisoria 2.905,00 // 2.905,00
Totale € € 7.616,00
V.
5-Alla liquidazione degli onorari, relativi al giudizio iscritto al n. 19988/2014 R.G. si procede, invece, ai valori medi, assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore della domanda attorea, pari ad € 100.000,00.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Parte_7
[...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Istruttoria\ 5.670,00 // 5.670,00 trattazione
Decisoria 4.253,00 // 4.253,00
Totale € € 14.103,00
22 V.
6-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, poste definitivamente a carico della parte opponente le spese della CTU, come liquidate con decreto del 07.06.2022.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla , con atto di Parte_1 citazione notificato il 22.12.2014 nel procedimento iscritto al n.
19986/2014, nei confronti della , Controparte_8 avverso il decreto ingiuntivo n. 4022/2014, emesso dal Tribunale di
Bari in data 16.09.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n.
11955/2014 R.G., nonché sulla domanda di risarcimento del danno, promossa dalla , con Parte_1 atto di citazione notificato il 22.12.2014 nel procedimento iscritto al n. 19988/2014, nei confronti della Controparte_8
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 4022/2014, emesso dal Tribunale di Bari in data 16.09.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 11955/2014 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da inadempimento contrattuale, presentata dalla nei confronti Parte_1 dell' Controparte_2
D. CONDANNA la al Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore della CP_2 Controparte_8 delle spese processuali di entrambi i procedimenti riuniti che liquida in complessivi € 21.719,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
07.06.2022, definitivamente a carico della
[...]
, CONDANNANDO quest'ultima Parte_1
23 a rifondere alla Controparte_2 stessa versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 04.06.2025.
24
, quanto dalla
Il Giudice
EN ID FF