Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 736 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il 1° agosto 1969 (C.F. Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Atria;
C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso dall'avv. Liboria Orlando;
APPELLATO
E
(C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. , C.F._6 CP_4 C.F._7 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._8 Controparte_6
, (C.F. ), C.F._9 CP_7 C.F._10 [...]
(C.F. , (C.F. CP_8 C.F._11 Controparte_9
), (c.f. ), C.F._12 CP_10 C.F._13 Controparte_11
(c.f. ), (C.F. ), C.F._14 Controparte_5 C.F._15
(c.f. , (C.F. Controparte_12 C.F._16 Controparte_13
). C.F._17
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, adversis reiectis
Preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza appellata. In totale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani n. 793/2021 emessa nel giudizio
n. 260/2017 r.g. oggetto del presente appello, preliminarmente dare atto, ex art. 214 comma 2 c.p.c., che gli odierni concludenti dichiarano formalmente di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione del testamento olografo apparentemente redatto dal sig.
, pubblicato con verbale del 17 febbraio 2016 dal Notaio Dott. Persona_1 Per_2
(Rep. 146, Raccolta n. 98, registrato a Trapani il 18.02.2016). Ritenere e
[...] dichiarare che il testamento olografo pubblicato con verbale del 17.02.2016 dal Notaio
Dr. rep. 146, raccolta n. 98, registrato a Trapani il 18.02.2016 è Persona_2 apocrifo non essendo stato né scritto nè sottoscritto dal sig. , nato in [...]
Alcamo il 6.09.1936 ed ivi deceduto in data 29.11.2015. In subordine, ritenere e dichiarare la nullità del testamento asseritamente redatto in data 6.10.2005 a firma del sig. , pubblicato con verbale del 17 febbraio 2016 dal Notaio Dott. Persona_1
(Rep. 146, Raccolta n. 98, registrato a Trapani il 18.02.2016), data Persona_2
l'incapacità del testatore, causa analfabetismo, di comprendere il contenuto dello stesso;
Per l'effetto, accertata la apocrificità o la nullità del testamento de quo, ritenere
e dichiarare l'apertura della successione ab intestato del sig. e Persona_1 ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 582 c.c., la sig.ra Parte_4 coniuge di , aveva diritto alla quota di legittima a lei spettante, pari Persona_1 ai 2/3 del patrimonio di e che, a seguito della successione da lei al Persona_1 fratello e da quest'ultimo ai sig.ri e Parte_5 Parte_1 Parte_2
, titolari del diritto sono questi ultimi. Ove rimanessero dubbi sulla Parte_3 apocrificità del testamento, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo CP_1 disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione e previo rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria così giudicare: in via preliminare -Respingere l'istanza di sospensione ex art.283 c.p.c. non sussistendo alcuno dei motivi previsti dalla legge;
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta e comunque per violazione del disposto di cui all'art.342 c.p.c. nel merito - dichiarare inammissibile e comunque rigettare, con qualsivoglia motivazione, l'appello proposto dai sigg.ri Parte_2 [...]
e perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni Pt_1 Parte_3 esposte nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n.793 del 2021 del
Tribunale di Trapani. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 793/2021 del 15 ottobre 2021 il Tribunale di Trapani – previa separazione della domanda riconvenzionale di riduzione delle disposizioni testamentarie proposte da e - Parte_1 Parte_2 Parte_3 rigettò le domande con cui Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
e gli stessi germani (dianzi indicati) avevano chiesto di dichiarare CP_9 Pt_1 la nullità del testamento olografo del 6 ottobre 2005 di in quanto Persona_1 ritenuto affetto da nullità radicale perché privo del requisito dell'autografia, anche in ragione del notorio analfabetismo dal de cuius.
2. Avverso tale sentenza e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello con atto di citazione, notificato il 11 aprile 2022, articolando un unico ma articolato motivo di impugnazione, che può essere riassunto nei seguenti termini:
(i) errata e\o omessa valutazione del primo giudice sulle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio;
(ii) errore del primo giudice nell'avere basato la propria motivazione sulle risultanze della CTU e non avere considerato quanto emerso dalla propria CTP prodotta in giudizio, asseritamente ritenuta più corretta.
3. Si è costituito, con comparsa depositata il 19 settembre 2022, il solo CP_1
che ha resistito al gravame di cui – preliminarmente eccepitane
[...]
l'inammissibilità per violazione dei parametri di cui all'art. 342 comma 1 c.p.c. - ha chiesto il rigetto, mentre le altre parti sono rimaste contumaci in questo grado.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 19
settembre 2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione proposta da parte appellata, che ha dedotto l'inammissibilità del gravame per le seguenti ragioni:
a) il motivo di appello sarebbe “solo apparente in quanto è un rinvio per relationem agli atti difensivi di primo grado e, specificatamente, alla comparsa conclusionale datata 25.7.2021”;
b) “In sostanza l'atto di appello da pag. 17 a pag. 64 non è altro che la fedele riproduzione dell'elaborato della Consulente di parte contenente rilievi e critiche già
oggetto di esame nel giudizio di primo grado sia da parte del CTU, che ne risponde nella relazione di perizia, che del Giudice nella sentenza impugnata”;
c) “l'atto di appello reitera in altra forma, ossia in forma di motivo di appello,
l'istanza di rinnovazione della CTU già rigettata in primo grado, senza che venga addotto alcun elemento a fondamento della pretesa se non accludendo i rilievi critici fatti dal CTP che il consulente di ufficio ha considerato e che nella relazione di perizia ha puntualmente esaminati e, motivatamente, non condivisi”.
L'eccezione è priva di pregio.
Nonostante la dubbia opportunità di trasfondere pedissequamente nel gravame l'intero svolgimento della consulenza di parte, emergono, comunque, nel corpo dell'appello sia le parti della sentenza gravata che le ragioni a sostegno dell'impugnativa.
Tanto è, allora, sufficiente per escludere la sussistenza dell'invocata inammissibilità, alla luce del condivisibile orientamento di legittimità per cui “è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ., Sez.
VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
6. Nel merito, quindi, con unico ed articolato motivo gli appellanti si dolgono del rigetto, operato dal primo giudice, della domanda volta alla declaratoria di nullità del testamento olografo redatto da , sostenendo che questi non potesse Persona_1 avere redatto né sottoscritto di proprio pugno il testamento impugnato, in quanto analfabeta.
Soggiungono che la circostanza che il de cuius non sapesse né leggere nè scrivere era comprovata dalle dichiarazioni dei vari testi escussi e, in particolare, del teste il cui narrato – però - il giudice avrebbe trascurato di valutare. Testimone_1
Evidenziano, ancora, che la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe provato soltanto che il testamento olografo fosse stato redatto da un unico autore ma non anche che costui fosse effettivamente il de cuius . Persona_1
Richiamando – nei termini già indicati – le risultanze della propria CTP, concludono evidenziando l'errore commesso dal Tribunale di Trapani nell'aderire acriticamente alla relazione del CTU che sarebbe giunta – a loro dire - a risultati scorretti e fuorvianti.
L'appello non è fondato.
Mette conto premettere che, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la domanda giudiziale di accertamento della nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di azione di accertamento negativo (Cassazione civile sez. II - 17/08/2022, n. 24835).
Ne consegue, pertanto, che gravava sugli appellanti – e sugli altri loro congiunti che avevano proposto la domanda introduttiva cui i primi avevano, poi, aderito – dimostrare il difetto di autografia della scheda testamentaria, ai fini della dichiarazione di nullità della stessa.
Tanto premesso, alla decisione impugnata il Tribunale è pervenuto valutando partitamente tanto le risultanze delle prove testimoniali che gli esiti della c.t.u. grafologica.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha illustrato il criterio adottato per la valutazione delle prove prodotte in giudizio, effettuando un confronto tra le dichiarazioni dei testimoni, tenendo anche in considerazione gli eventuali legami parentali fra loro e le parti che ne avevano rispettivamente richiesto l'escussione.
Non può negarsi – né, pervero, lo fanno gli appellanti – che esista un insanabile contrasto nella deposizione dei testi escussi le cui propalazioni ricalcano – a seconda della parte che li ha citati - le due tesi contrapposte nel giudizio.
Così per i testi , e il de cuius Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 era totalmente analfabeta.
Al contrario per , il de cuius ea in grado di apporre la propria CP_14 firma, per “ provvedeva al disbrigo di tutte le Persona_3 Persona_1 pratiche”, per il de cuius sapeva leggere, per Persona_4 Persona_5
sapeva firmare ma non leggere.
[...]
Dall'esame delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria si evince dunque che le versioni rese dai testi siano del tutto inconciliabili fra loro, senza che vi sia un punto di contatto fra le dichiarazioni dei testi riguardo al presunto analfabetismo del de cuius.
Queste essendo, in sintesi, le risultanze delle prove orali, va ricordato che , “in tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost.
n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che
l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito” (Cass. civ.
Sez. 6 - 2, Ord. n. 98 del 04/01/2019 Rv. 652214 - 02).
Non volendo ora prescindersi dalla specifica censura articolata dagli appellanti, non è possibile che il contrasto richiamato possa essere superato sulla scorta delle propalazioni rese dal teste , nipote del de cuius , per Testimone_1 Persona_1 la decisiva ragione per cui il teste - che si è dichiarato certo dell'analfabetismo dello zio – ha riferito di non frequentarlo più assiduamente dal risalente matrimonio di quest'ultimo (celebrato nel 1964)
Al contrario, è priva di pregio la censura mossa dall'appellante al punto della motivazione della sentenza gravata in cui il primo giudice ha valorizzato, nella ricostruzione dell'accaduto, il narrato di , dipendente del centro servizi CP_14
UIL con sede in Alcamo, unica – quindi – dei diversi testi escussi a non avere rapporti di parentela con le parti in causa.
Ebbene, la – che ha dichiarato di conoscere in quanto CP_14 Persona_1 era un assistito del centro servizi Uil – ha riferito che la firma sui modelli 730 degli anni 2014 e 2015 che le vennero esibiti era stata posta in sua presenza dal de cuius.
In ogni caso va ricordato il condivisibile principio per cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava
l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15/02/2010).
Parimenti priva di pregio è l'ulteriore doglianza degli appellanti, i quali, riproponendo il contenuto della relazione del proprio consulente di parte, hanno sostenuto che il Tribunale, nel giudicare come autografo il testamento impugnato, avrebbe aderito acriticamente alla consulenza tecnica d'ufficio, senza valutare le risultanze della CTP, che era invece giunta a considerazioni diametralmente opposte.
Questa la censura, si rileva – anzitutto – che l'esito della richiamata c.t.u. è chiaro e lineare e così compendiato: “dalla disamina confrontale sono emerse molteplici e qualitative convergenze, che hanno interessato gli aspetti dinamici e strutturali (fluidità, velocità esecutiva, coesione scritturale, caratteristiche pressorie, rapporti dimensionali), oltre alle particolarità ideoesecutive delle singole soluzioni di segno. Le differenze, peraltro parziali, non sono da considerarsi significative, essendo comunque fenomeni grafici soggetti a variabilità (postura, piano di lavoro, stato emotivo, ecc.).
Il copioso numero di scritture comparative, nel caso di specie, ha consentito un esame tecnico esaustivo, permettendo di giungere al massimo livello di confidenza tecnica, in relazione alla riconducibilità del reperto V1 alle comparative.
In conclusione, senza alcun dubbio, si può affermare che l'intera scheda testamentaria (comprese le firme contenute) datata 6.10.2005, indicata con V1, oggetto di questa perizia, sia autografa, dunque rapportabile alla mano del Sig. Per_1 ”.
[...]
Questi gli esiti, non può non rilevarsi, anzitutto, che la consulenza tecnica espletata nel corso del primo grado non è inficiata dalle incongruenze variamente evidenziate dagli appellanti essendo stata redatta con rigidi criteri di analisi, è stata adeguatamente motivata ed è strutturata da molteplici richiami scientifici.
Difatti, tenuto conto che la relazione del consulente d'ufficio appare completa ed esaustiva, anche in relazione alle puntuali repliche proposte alle osservazioni del
CTP, non si ravvisano di certo i presupposti perché il Tribunale prima e questa Corte in seguito avesse dovuto disporre la sollecitata rinnovazione, difettando i gravi motivi che avrebbero dovuto supportarla.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha così affermato: “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 20227/2010), non risultando in tal senso necessaria alcuna specificazione da parte del decidente, anche alla luce dell'adeguatezza del metodo e del rigore formale adottato dal CTU, nonostante le contestazioni dei consulenti di parte.
Ed ancora “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. civ. n. 17906/2003).
In secondo luogo, come sostenuto da condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di verifica dell'autenticità di una scrittura privata, nei casi di limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, è necessario non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma che fondi la valutazione sull'autenticità anche in correlazione a tutti gli elementi probatori sottoposti al suo esame (cfr. Cass. 28 aprile 2005, n. 8881).
Ne consegue che il giudice di merito, al fine di fondare il proprio convincimento, “non deve trascurare nessun elemento in suo possesso, che, con gli altri, consenta di pervenire a quella conclusione o di escluderla. La perizia grafica costituisce solo uno degli elementi da valutare, insieme con gli altri, a tale fine” (Cass.
29 novembre 1990, n. 15852).
Tanto considerato, come anche messo in luce nel percorso motivazionale della sentenza gravata, al fine di corroborare i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non mancano di certo gli elementi di origine diversa che conducono univocamente all'affermazione dell'autenticità della scrittura.
In primo luogo, al di là dei già riferiti esiti delle prove orali, la circostanza che sapesse apporre la propria firma è oggettivamente documentata da Persona_1 documenti pubblici – della cui autenticità non è possibile dubitare - quali: il foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato dal 62^ Reggimento fanteria
Comando Torino il 8\10 ottobre 1959; atto di matrimonio del 18.4.1964, rilasciata innanzi al Parroco Persona_6
e due testimoni nella Chiesa di “Anime Sante” del Comune di Alcamo;
[...] carta di identità del 29.1.1964 dal Comune di Alcamo, atto di compravendita del 13.11.1972, rogato dal Notaio n. Persona_7
91475 rep. e n.93505 racc;
cartellino per il rilascio della carta di identità del 16.1.2014, presso il Comune di Alcamo.
In secondo luogo nel richiamato Foglio di congedo militare il Comando del 62^
Reggimento fanteria si attestava che il fosse “semianalfabeta”. Persona_1
In terzo luogo, il testo della scheda testamentaria impugnata è semplice e sintetico, coerente con un grado di alfabetizzazione più che modesto.
In quarto luogo la consistenza del patrimonio relitto e la gestione del patrimonio, anche per mezzo di investimenti compiuti nel corso della vita, sono certamente suggestivi per la circostanza per cui il fosse in grado di gestire personalmente Per_1
i propri interessi e, dunque, sono compatibili con un minimo grado di alfabetizzazione.
Riguardo a tali circostanze, che corroborano le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nulla eccepiscono gli appellanti, nonostante siano certamente rilevanti ai fini del convincimento del giudice.
In conclusione non vi sono elementi per ritenere dimostrato compiutamente che il de cuius fosse stato totalmente analfabeta, né ciò appare evidente dalla lettura dell'elaborato tecnico della consulenza di parte appellante.
In conclusione l'appello è dunque infondato e va rigettato.
Secondo il principio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
, Controparte_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_5 CP_12
e , così provvede:
[...] Controparte_13 rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 793/2021 che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellato le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 3473,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 23 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo