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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PARENTI ELISA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. REATTI CESARE
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiunte depositate in data 27 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A – La ricorrente (2/11/1989 Albania) ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge (5/7/1989 Albania) CP_1
Il matrimonio è del 13/2/2010 in Albania, trascritto in Italia. Sono nate due figlie: (5/11/2012) e Per_1
25/3/2017). Per_2 pagina 1 di 6 La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di lei e regolamentazione dei rapporti con il padre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 700 (350 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie. Non ha chiesto l'assegnazione della casa familiare in comproprietà, con un gravoso mutuo, in quando si è già trasferita a vivere altrove in locazione (canone mensile euro 550) con le figlie.
Il convenuto si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni ed in particolare ha offerto un contributo mensile di euro 300 (150 x 2) per il mantenimento delle figlie.
E' stata emessa ordinanza presidenziale del 30/09/2022 con la quale si è così disposto in via termoranea ed urgente:
“- Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del/dei figlio/figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio/i figli con sé.
- Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni vederle e tenerle con sé con le seguenti modalità:
- a week-end alterni dal sabato mattina ad ore 12:00 circa sino alla domenica sera entro le ore 20:30 quando verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna;
- almeno un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno.
-il giorno di Pasqua o il Lunedì successivo a questo ad anni alterni;
- 15 giorni – anche consecutivi – nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno pagina 2 di 6 dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
Il giudice istruttore nominato ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 29/01/2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con atti depositati il 27 marzo 2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte.
B – Va ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Le figlie minori e vengono affidate a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e manterranno la residenza anche ai fini anagrafici presso la stessa.
2)Nella casa coniugale, posta in Spilamberto, via Garibaldi, 3/A, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione di un 50% ciascuno, continuerà ad abitare il sig. dandosi atto che la sig.ra ha CP_1 Pt_1
già provveduto a trasferire la propria residenza in Spilamberto (MO), via Canova, 6.
3)Le parti convengono che sin quando il sig. nell'odierna abitazione coniugale verserà CP_2 per intero i ratei del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile e la sig.ra rinuncerà a richiedere Pt_1
somme di denaro per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del marito.
4)I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle minori, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza e alla salute di e nel rispetto delle esigenze, delle Per_1 Per_2
inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé le bambine, eserciteranno separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5)Il sig. otrà tenere con sé le figlie come segue: CP_1
a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 12 circa sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa, allorquando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna;
almeno un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando riaccompagnerà e scuola o a casa della madre;
Per_1 Per_2
durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con le bimbe almeno 3 giornate consecutive, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
pagina 3 di 6 durante le vacanze pasquali , il medesimo trascorrerà ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il il
Lunedì dell'Angelo con le figlie;
durante le vacanze estive le parti convengono che e trascorrano 15 giorni (anche Per_1 Per_2
consecutivi) con il padre, in un periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Nel caso in cui i medesimi fossero in disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con le figlie, negli anni pari prevarrà la scelta della sig.ra mentre negli anni dispari quella del sig. Pt_1 CP_1
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie, nonché il recapito telefonico.
6)il signor a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e corrisponderà alla CP_1 Per_1 Per_2 signora la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), da versarsi entro il giorno dieci di Pt_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate Pt_1
bancarie sono al medesimo già note. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di marzo 2026, assumendo come riferimento i coefficienti del mese di marzo 2025, con rivalutazione automatica senza necessità di alcuna preventiva richiesta.
7)Le parti concorreranno nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, di seguito elencate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8)Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico in favore delle figlie, le parti concordano che lo stesso venga percepito in ragione di una metà ciascuna.
9)I costi e le spese, compresi i compensi, del procedimento di separazione giudiziale di cui in epigrafe, quelli attinenti all'attività svolta dai legali per la trattativa compiuta ai fini della consensualizzazione e quelli per il perfezionamento di questa ultima compresi quelli attinenti all'elaborazione e alla redazione del presente atto, si intendono integralmente compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera di ciascun Legale che, a tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13
L.P, e per autentica della sottoscrizione del proprio, rispettivo, assistito, sottoscrivono il presente atto.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...] Parte_1 CP_1
si sono separati consensualmente come da note scritte depositate in data 27/03/025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere pagina 5 di 6 all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 2 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti Giudice
Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PARENTI ELISA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. REATTI CESARE
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: separazione giudiziale
Assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiunte depositate in data 27 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A – La ricorrente (2/11/1989 Albania) ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge (5/7/1989 Albania) CP_1
Il matrimonio è del 13/2/2010 in Albania, trascritto in Italia. Sono nate due figlie: (5/11/2012) e Per_1
25/3/2017). Per_2 pagina 1 di 6 La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di lei e regolamentazione dei rapporti con il padre;
un contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 700 (350 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie. Non ha chiesto l'assegnazione della casa familiare in comproprietà, con un gravoso mutuo, in quando si è già trasferita a vivere altrove in locazione (canone mensile euro 550) con le figlie.
Il convenuto si è costituita chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni ed in particolare ha offerto un contributo mensile di euro 300 (150 x 2) per il mantenimento delle figlie.
E' stata emessa ordinanza presidenziale del 30/09/2022 con la quale si è così disposto in via termoranea ed urgente:
“- Dispone l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del/dei figlio/figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio/i figli con sé.
- Dispone che il padre possa sentire le figlie minori tutti i giorni vederle e tenerle con sé con le seguenti modalità:
- a week-end alterni dal sabato mattina ad ore 12:00 circa sino alla domenica sera entro le ore 20:30 quando verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna;
- almeno un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva quando le riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno.
-il giorno di Pasqua o il Lunedì successivo a questo ad anni alterni;
- 15 giorni – anche consecutivi – nel periodo estivo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno pagina 2 di 6 dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.”
Il giudice istruttore nominato ha rigettato le istanze istruttorie delle parti.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 29/01/2025, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con atti depositati il 27 marzo 2025 le parti hanno formulato conclusioni congiunte.
B – Va ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Le figlie minori e vengono affidate a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la madre e manterranno la residenza anche ai fini anagrafici presso la stessa.
2)Nella casa coniugale, posta in Spilamberto, via Garibaldi, 3/A, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione di un 50% ciascuno, continuerà ad abitare il sig. dandosi atto che la sig.ra ha CP_1 Pt_1
già provveduto a trasferire la propria residenza in Spilamberto (MO), via Canova, 6.
3)Le parti convengono che sin quando il sig. nell'odierna abitazione coniugale verserà CP_2 per intero i ratei del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile e la sig.ra rinuncerà a richiedere Pt_1
somme di denaro per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del marito.
4)I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle minori, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza e alla salute di e nel rispetto delle esigenze, delle Per_1 Per_2
inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé le bambine, eserciteranno separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle figlie in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5)Il sig. otrà tenere con sé le figlie come segue: CP_1
a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 12 circa sino alla domenica sera alle ore 20.30 circa, allorquando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna;
almeno un pomeriggio a settimana, da concordare con la madre, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando riaccompagnerà e scuola o a casa della madre;
Per_1 Per_2
durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con le bimbe almeno 3 giornate consecutive, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Capodanno;
pagina 3 di 6 durante le vacanze pasquali , il medesimo trascorrerà ad anni alterni la Domenica di Pasqua e il il
Lunedì dell'Angelo con le figlie;
durante le vacanze estive le parti convengono che e trascorrano 15 giorni (anche Per_1 Per_2
consecutivi) con il padre, in un periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
Nel caso in cui i medesimi fossero in disaccordo sui periodi di vacanza da trascorrere con le figlie, negli anni pari prevarrà la scelta della sig.ra mentre negli anni dispari quella del sig. Pt_1 CP_1
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie, nonché il recapito telefonico.
6)il signor a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e corrisponderà alla CP_1 Per_1 Per_2 signora la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), da versarsi entro il giorno dieci di Pt_1
ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate Pt_1
bancarie sono al medesimo già note. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di marzo 2026, assumendo come riferimento i coefficienti del mese di marzo 2025, con rivalutazione automatica senza necessità di alcuna preventiva richiesta.
7)Le parti concorreranno nella misura del 50 % al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, di seguito elencate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8)Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico in favore delle figlie, le parti concordano che lo stesso venga percepito in ragione di una metà ciascuna.
9)I costi e le spese, compresi i compensi, del procedimento di separazione giudiziale di cui in epigrafe, quelli attinenti all'attività svolta dai legali per la trattativa compiuta ai fini della consensualizzazione e quelli per il perfezionamento di questa ultima compresi quelli attinenti all'elaborazione e alla redazione del presente atto, si intendono integralmente compensati tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale ad opera di ciascun Legale che, a tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13
L.P, e per autentica della sottoscrizione del proprio, rispettivo, assistito, sottoscrivono il presente atto.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...] Parte_1 CP_1
si sono separati consensualmente come da note scritte depositate in data 27/03/025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SPILAMBERTO (MO) di procedere pagina 5 di 6 all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 2 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6