Articolo 23 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 22Articolo 24
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 23. Consiglio del collegio nazionale ((Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni))
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991